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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6384/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 6384/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PEDRALI NICOLA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (CF: CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Cessazione effetti civili del matrimonio»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note depositate il 19.09.2025 per l'udienza cartolare del 25.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio a Brescia in data 08.01.1983 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Brescia (atto n. 33 parte II serie A anno 1983). La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.12 e 473-bis 49 c.p.c.
La parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Con sentenza n. 370/2025 pubblicata in data 28/01/2025 codesto Tribunale dischiarava la separazione personale di coniugi.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.09.2025 la ricorrente deduceva il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi e chiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Nulla sulle spese atteso che il Tribunale statuisce solo sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra e Parte_1 [...] celebrato in data 08.01.1983 a Brescia;
CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Brescia di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 33, Parte II, serie A, anno 1983);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 04.11.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 6384/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PEDRALI NICOLA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (CF: CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Cessazione effetti civili del matrimonio»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note depositate il 19.09.2025 per l'udienza cartolare del 25.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio a Brescia in data 08.01.1983 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Brescia (atto n. 33 parte II serie A anno 1983). La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.12 e 473-bis 49 c.p.c.
La parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Con sentenza n. 370/2025 pubblicata in data 28/01/2025 codesto Tribunale dischiarava la separazione personale di coniugi.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 25.09.2025 la ricorrente deduceva il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi e chiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Nulla sulle spese atteso che il Tribunale statuisce solo sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile tra e Parte_1 [...] celebrato in data 08.01.1983 a Brescia;
CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Brescia di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 33, Parte II, serie A, anno 1983);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 04.11.2025.
Il Presidente Estensore Costanza Teti