Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02900/2025REG.PROV.COLL.
N. 09244/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9244 del 2024, proposto dalla C.E.T.I. Cassa Edile Telematica Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
la C.N.C.E. - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, n. 88,
l’INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorella Frasconà e Michele Pontone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Ester Sciplino, Antonino Sgroi e Carla D’Aloisio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonino Sgroi in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 8579/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della C.N.C.E. - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, dell’INAIL e dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza (n. 8579 del 30 aprile 2024) portata all’odierno vaglio del giudice di appello, il T.A.R. per il Lazio si è pronunciato sul ricorso proposto dalla C.E.T.I. - Cassa Edile Telematica Italiana per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente serbato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INAIL – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall’INPS - Istituto nazionale previdenza sociale e dalla C.N.C.E. - Commissione nazionale paritetica per le casse edili in ordine alle istanze da essa presentate e aventi ad oggetto il rilascio delle autorizzazioni, la stipula dei protocolli di intesa e di abilitazione per il rilascio del DURC alle imprese che si sarebbero iscritte alla Cassa, oltre che per l’accertamento del relativo obbligo a provvedere in capo alle Amministrazione intimate e per la condanna delle stesse al risarcimento del danno da ritardo.
Il T.A.R. con la sentenza appellata, in accoglimento della conforme eccezione articolata dalla C.N.C.E. e dal Ministero intimato, ha ritenuto di essere carente di giurisdizione in ordine alla domanda proposta.
Dopo aver ricostruito il pertinente quadro normativo, il T.A.R. ha conclusivamente rilevato che, dal momento che “ è il legislatore ad avere fissato i requisiti dell’ente che può stipulare con l’Inps e Inail le convenzioni, e che detti requisiti sono oggetto di mero accertamento, e che non sussiste alcuna prevista intermediazione del potere amministrativo per l’acquisizione al patrimonio giuridico della ricorrente della utilità a cui aspira con le richieste inoltrate agli enti intimati, non può che configurarsi una posizione di diritto soggettivo da far valere davanti al giudice ordinario ”.
La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto dalla originaria ricorrente, in vista della sua riforma e del consequenziale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio la C.N.C.E. - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, l’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche al fine di eccepire l’irricevibilità dell’appello, in quanto tardivamente proposto, oltre ad ulteriori profili di inammissibilità sia dell’appello che del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per richiedere la rimessione in termini sulla scorta della illeggibilità del file relativo all’atto di appello allegato alla relata di notifica del gravame, evidenziando comunque l’irricevibilità dell’appello.
Il ricorso, in accoglimento della suddetta eccezione formulata in via preliminare dalle parti resistenti, deve essere dichiarato irricevibile, potendo conseguentemente prescindersi dall’istanza di rimessione in termini formulata dall’Avvocato dello Stato in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 92, comma 3, c.p.a., “ in difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 87, comma 2, c.p.a. “ oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: (…) b) il giudizio in materia di silenzio ”.
Ancora, ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., “ nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all’articolo 87, comma 3 ”.
Infine, il richiamato art. 87, comma 3, c.p.a. prevede che “ nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”.
Ebbene, dal combinato disposto delle richiamate norme processuali si ricava che il ricorso in esame, notificato in data 1° dicembre 2024 avverso la sentenza appellata, depositata in data 30 aprile 2024 e che non risulta notificata, è stato irritualmente proposto - anche applicando il periodo di sospensione feriale - dopo il decorso del termine dimidiato trimestrale, applicabile sia in quanto il giudizio introdotto dalla parte ricorrente ha ad oggetto il silenzio della P.A., sia perché la sentenza appellata reca una mera pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo.
Può quindi prescindersi dall’esame degli ulteriori profili di inammissibilità dell’appello e del ricorso introduttivo del giudizio, sollevati dalle parti resistenti.
Il carattere in rito della presente sentenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9244/2024, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO