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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 15 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9114 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. Pt_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli (NA) presso lo studio legale dell'avv. Prof. Severino Nappi, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli CP_ alla via A. De Gasperi n. 55 presso la sede , come da atti
RESISTENTE
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Rappresentata e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro, come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO La società ricorrente in epigrafe riportata propone impugnativa avverso il verbale di accertamento e notificazione n. n. 2023006856/DDL del 18 dicembre 2023 con cui l di Napoli ha contestato presunte omissioni contributive per Parte_3 il complessivo importo di Euro 2.852.382,26, di cui Euro 1.557.761,28 a titolo di contributi, ed Euro 143.586,99 a titolo di somme aggiuntive, fondate sul presupposto per cui la società istante avrebbe denunciato in misura ridotta gli imponibili contributivi dei dipendenti nel periodo dal gennaio 2018 e sino al settembre 2023.
Deduce che le contestazioni degli ispettori sono fondate, in particolare, sulla asserita mancata applicazione del CCNL comparativamente maggiormente rappresentativo;
sull'asserito inquadramento della maggior parte del personale con una percentuale part- time di gran lunga inferiore rispetto alla durata minima della prestazione a tempo parziale prevista dal CCNL predetto;
sulla indebita registrazione per la quasi totalità dei lavoratori e per periodi spesso coincidenti, in alcuni mesi degli anni 2020 e 2021, di giornate di assenza per permessi non retribuiti non sottoposte a contribuzione. Deduce che, in conseguenza ai predetti rilievi, gli ispettori hanno proceduto alla richiesta di recupero della supposta contribuzione non denunciata dalla società per l'omesso assoggettamento a contribuzione delle esatte retribuzioni imponibili, revisionando e ricalcolando, dove assenti ovvero inferiori al dovuto, tutte le previsioni contrattuali.
Asserisce l'illegittimità dell'operato degli ispettori, evidenziando che la individuazione e applicazione del CCNL siglato, per parte datoriale,
[...]
e, per parte sindacale, da Parte_4 [...]
quale contratto comparativamente maggiormente Controparte_3 rappresentativo, è avvenuta considerando i dati sul numero di contratti collettivi siglati, delle imprese associate e dei lavoratori interessati, in riferimento all'intero settore trasporti e su base nazionale e non invece alla specifica categoria degli operatori di taxi in regime di cooperativa né in riferimento alla base territoriale- regionale e non nazionale. Deduce che il riferimento alla categoria al fine di individuare i contratti collettivi maggiormente rappresentativi discende dalle disposizioni di legge di settore (legge 545/95 art. 2, comma
25) e asserisce che l'applicazione corretta dei criteri di individuazione della maggiore rappresentatività avrebbe portato a individuare quale CCNL maggiormente rappresentativo quello CONFSAL, effettivamente applicato in via parametrica dalla società istante.
Asserisce inoltre l'erroneità dell'operato degli ispettori nell'aver applicato il CCNL individuato quale più rappresentativo nella sua interezza, anche per calcolare i limiti di part time applicabili ai contratti individuali.
Asserisce ancora l'erroneità dei rilievi compiuti dagli ispettori nel considerare imponibile ai fini contributivi le giornate di permessi non retribuiti rilevati, in quanto essi sono stati accordati in applicazione di legge e di specifici accordi collettivi, al fine di consentire la partecipazione a eventi formativi in periodi di restrizione dell'attività su strada in coincidenza con le emergenze provocate dalla pandemia da Covid 19.
Conclude pertanto per l'infondatezza e illegittimità dei rilievi e pretese di cui al verbale impugnato, chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza delle violazioni indicate nel verbale impugnato e la non debenza di ogni e qualunque somma, a qualsivoglia titolo pretesa, per le causali di cui al verbale stesso.
LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE
CP_
Si è costituito l , resistendo al ricorso e deducendo l'infondatezza del ricorso. Deduce, in particolare, che gli accertamenti ispettivi hanno indotto ad individuare il CCNL più rappresentativo ai fini della individuazione del minimale contributivo secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza maggioritaria nonché ad applicare il medesimo CCNL ai fini della corretta individuazione dell'orario di lavoro minimo cui riferire il predetto minimale contributivo, innalzando alla percentuale minima di part time ivi prevista – 50%- quella risultante dalla documentazione obbligatoria e dalle dichiarazioni dei lavoratori pari, per la maggior parte di essi, a percentuale molto inferiore – dal 15 al 23%. Deduce che analoga operazione è stata effettuata in relazione alle ore risultanti non lavorate perché registrate come permessi non retribuiti, tenuto conto che tale ipotesi non rientra in quelle per cui la legge o accordi collettivi consentono l'esonero dal minimale contributivo. Conclude quindi per l'infondatezza del ricorso e per il rigetto dello stesso.
Si è costituito l eccependo preliminarmente il Controparte_2 CP_ proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell' quale soggetto titolare della pretesa contributiva risultante dagli accertamenti compiuti e deducendo, in ogni caso,
l'infondatezza del ricorso avverso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito il contraddittorio, all'udienza del 12 novembre 2024, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, con rigetto delle istanze istruttorie formulate da entrambe le parti, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'udienza, udita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Deve preliminarmente ritenersi che l'esame del contenuto del ricorso introduttivo induce a qualificare in maniera univoca l'azione proposta quale richiesta di accertamento negativo dell'esistenza dell'obbligazione contributiva, in relazione alle risultanze di cui al verbale di accertamento ispettivo e alle relative conclusioni e quantificazione degli importi dovuti. L'ammissibilità di siffatta azione è sancita dalla previsione di cui all'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 46 del 1999, che spiega la sua ratio nell'esigenza per la parte destinataria di un accertamento in subiecta materia di evitare il consolidamento di una situazione soggettiva del tutto sfavorevole e prodromica di una successiva iniziativa esecutiva in suo danno (cfr. Cass Sez. L, Sentenza n. 22724 del 04/10/2013).
Nel caso in esame, tale esigenza di tutela anticipatoria deve ritenersi sussistente.
Deve ritenersi opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento, ai fini di ricostruire la fattispecie normativa con cui esaminare le questioni di merito specificamente poste dalle contestazioni di cui al ricorso introduttivo. L'art 1 del dl 338/1989 conv in l.389/198, sancisce invero il principio del cd. minimale contributivo e prevede che: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. La L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, nel dare l'interpretazione autentica del citato art 1, ha chiarito, poi, che “il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria”. Ritiene il tribunale di dover aderire all'orientamento interpretativo, richiamato anche in recenti pronunce del tribunale di Napoli- vedi produzione espresso dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità circa l'inquadramento ai fini contributivi e la determinazione del c.d. minimale contributivo, secondo cui l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 d.l. n. 338/1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, l. n. 549/1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, nonché Cass.
19284/2017 e da ult. Cass. n. 623 del 2024, Cass 19759/ 2024, sempre in motivazione).
La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che non è neppure configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso ( Cass . n. 19284/2017).
La legge determina, quindi, un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. È, pertanto, la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e, per scelta legislativa, questo parametro, viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché il più idoneo a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva è stata, quindi, ancorata ad una nozione di retribuzione “virtuale” poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente la quale, infatti, può essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione di contrattazione collettiva di diritto comune.
Circa i criteri per la individuazione del contratto collettivo da assumere come parametro per la determinazione dell'imponibile contributivo suddetto deve, inoltre, farsi riferimento, in attuazione dei principi sopra richiamati, alla categoria professionale o settore di appartenenza del datore di lavoro, che si determina, avendo come riferimento l'attività effettivamente e concretamente esercitata dall'imprenditore. Nel caso di pluralità di contratti collettivi riferiti alla categoria di appartenenza il riferimento va fatto al contratto stipulato dalle organizzazioni datoriale e sindacali comparativamente più rappresentative, individuate secondo i consolidati indici sintomatici cui fare riferimento ai fini della verifica comparativa della rappresentatività, costituiti dal numero lavoratori occupati;
numero imprese associate;
diffusione territoriale;
numero contratti collettivi sottoscritti.
Nel caso in esame dalla documentazione in atti e dalle acquisizioni di cui al verbale di accertamento risulta possibile determinare con certezza l'oggetto principale e del tutto prevalente dell'attività esercitata dall'impresa della società ricorrente in quella di trasporto di persone con taxi – si veda in tale senso l'inquadramento con i codici ATECO - , circostanza neppure specificamente contestata dalla difesa della società.
In relazione a tale attività appare corretta l'individuazione del CCNL applicabile, in quello stipulato “per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi, radiotaxi e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea” siglato per parte datoriale da e Parte_4 Parte_5
e per la parte sindacale da CGIL/FIT - CISL/UIL – Trasporti.
[...] Controparte_3 secondo quanto ritenuto dagli ispettori in sede di accertamento. Il testo di tale CCNL CP_ depositato dall' solo unitamente alle note difensive viene acquisito agli atti in applicazione della previsione id cui all'art. 421 c.p.c., considerato l'esigenza difensiva sorta a seguito delle specifiche contestazioni contenute nelle note di parte ricorrente nonché CP_ tenuto conto che nella memoria di costituzione risulta riportato il preciso riferimento al detto CCNL e anche alle specifiche disposizioni di esso considerati n sede di accertamento ispettivo, che costituiscono senza dubbio pista di indagine idonea a fondare l'esercizio del potere istruttorio di ufficio per acquisire la documentazione di fatti e circostanze emersi nel corso del giudizio.
CP_ L' ha, del resto, allegato specificamente in giudizio le tabelle che riportano i dati comparativi con gli altri CCNL di settore, ivi compreso quello sottoscritto dalla Confsal che parte istante ritiene applicabile secondo richiamati indici sintomatici, da cui si evince un evidente maggiore rappresentatività delle sigle sindacali individuate dalla resistente sia per numero di contratti sottoscritti e delle imprese datoriali associate che per il numero dei lavoratori iscritti. Tali dati inducono a ritenere rispettato anche il criterio della diffusione territoriale che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, va riferito non ad una specifica zona territoriale ma all'intero territorio nazionale, proprio al fine di non frustare la finalità delle norme sul minimale contributo e la conseguente provvista contributiva, volta a realizzare gli obiettivi previdenziali nazionali.
CP_ Deve, del resto, ritenersi che i dati forniti dall' non risultano contestati circa la loro veridicità e traggono in ogni caso una forza probatoria dal fatto che risultano, senza smentita, estratti dagli archivi del CNEL.
Come noto, infatti, nell'ottica di potenziamento della funzione di servizio pubblico richiamata dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il CNEL, su indicazione delle Parti sociali in esso rappresentate, ha da tempo avviato una interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali a vario titolo interessati a ridefinire i parametri di classificazione degli accordi nazionali di contrattazione collettiva. L'allineamento dei codici contratto adottati da e e la conseguente messa a CP_4 CP_1 regime del codice unico alfanumerico introdotto con l'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120) rendono possibile estrarre informazioni utili a identificare elementi di selettività fra i CCNL afferenti allo stesso settore, in ordine al numero di imprese che dichiarano di applicare un determinato CCNL e alla platea di lavoratori coinvolti. CP_ Deve pertanto ritenersi corretto l'operato degli ispettori nella individuazione del citato CCNL ai fini della determinazione del minimale contributivo per l'azienda ricorrente. Quanto alla ulteriore contestazione sollevata in ricorso, secondo cui gli ispettori avrebbero errato nell'applicare il predetto CCNL nella sua interezza anche per calcolare i limiti di part time applicabili ai contratti individuali, vanno richiamati i principi di cui sopra circa la nozione di minimale contributivo e va ulteriormente richiamato l'orientamento di legittimità – a cui si ritiene di aderire in maniera pienamente consapevole – secondo cui “Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro”, e - com'è stato recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 15120 del 2019) - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere il rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso Corte cost. n. 342 del 1992).- vedi Cass. n. 16859\2020 –. Orbene, deve ritenersi applicabile ai fini in esame la previsione dell'art. 7 del CCNL (
[...]
) che dopo aver stabilito che “Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle CP_5 normative vigenti nonché dalla seguente disciplina”, stabilisce al comma 6 che “La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al
50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale”. Ritiene il tribunale che la funzione di tale disposizione contrattuale collettiva è quella di contribuire a individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, nell'ambito del sistema del minimale contributivo sin qui delineato, individuando un parametro orario minimo anche per le ipotesi di assunzione part time, a prescindere da qualsivoglia vizio delle stesse, con conseguente incremento in proporzione del valore complessivo del minimale contributivo stesso. CP_ Deve pertanto ritenersi corretto l'operato degli ispettori nella individuazione del citato CCNL ai fini della determinazione del minimale contributivo per l'azienda ricorrente, con aumento alla predetta percentuale minima del 50% dell'orario normale degli orari part time risultanti per una gran parte dei lavoratori, con percentuali ricomprese tra il 15% e il 23 % di tale orario normale.
I medesimi argomenti interpretativi sulla individuazione del minimale contributivo, unitamente al fatto che la contribuzione deve ritenersi dovuta anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione) inducono a ritenere priva di pregio l'ulteriore contestazione attorea secondo cui gli ispettori avrebbero errato nel considerare ai fini contributivi anche le giornate in cui risultano registrate assenze dei lavoratori per godimento di permessi non retribuiti. Parte ricorrente ha, invero, dedotto che la fruizione di tali permessi sia avvenuta per consentire ai lavoratori interessati di fruire della formazione professionale, secondo lo specifico accordo aziendale del 15 giugno 2020 versato in atti. Deve, tuttavia, evidenziarsi che il predetto accordo non contiene specifiche indicazioni circa la tipologia dei corsi di aggiornamento professionale né circa il numero dei giorni di permesso fruibili dai lavoratori e che, inoltre, non risulta alcuna prova dell'effettiva frequenza di corsi di formazione da parte dei lavoratori, né ancora alcuna richiesta degli stessi per godere dei permessi, come pure previsto dall'accordo. Deve pertanto ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza di un'ipotesi di legittima esclusione delle giornate considerate dal minimale contributivo, sicché deve ritenersi corretto l'operato degli ispettori che hanno considerato anche le giornate ai fini predetti.
In relazione agli oneri probatori nella materia de qua, va, del resto, ritenuto, come da orientamento di legittimità consolidato (vedi Cass. Sez.
6 - L, Ord n. 23360 del 24/08/2021, che richiama Cass. nr.22986 del 2020 e Cass. nr. 15120 del 2019), si è osservato come,
“nel settore dell'edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo (in ragione -si reputa- della peculiarità del settore medesimo ove la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti). Nondimeno, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); come logico corollario si è precisato che «ove [...] gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo» (così Cass. nr.22986 del 2020 cit)”. Tanto premesso deve ritenersi non raggiunta la prova di cui sopra. Va infine evidenziato che non risultano ulteriori contestazioni specifiche all'accertamento di cui al verbale ispettivo impugnato, oltre a quelle esaminate e allegate all'atto introduttivo. Ciò vale in particolare per il calcolo della contribuzione dovuta e delle relative sanzioni risultante dal verbale di accertamento ispettivo nonché per la questione del recupero delle agevolazioni contributive, disposto in applicazione dell'art.1 comma 1175 della legge n. 296\2006 , che risulta posta, peraltro in forma del tutto generica, solo con le note difensive e risulta pertanto inammissibile per la tardività.
Il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Deve, infine, ritenersi sussistere la carenza di legittimazione passiva eccepita dalla difesa dell' con compensazione delle spese di lite ad Controparte_2 CP_ esso relative, tenuto conto che unico legittimato sostanziale risulta l , in quanto creditore della contribuzione oggetto dell'attività di accertamento e del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso;
CP_
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite che liquida in euro 9.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2 compensando le spese ad esso relative.
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 15 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9114 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. Pt_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli (NA) presso lo studio legale dell'avv. Prof. Severino Nappi, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante CP_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli CP_ alla via A. De Gasperi n. 55 presso la sede , come da atti
RESISTENTE
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
Rappresentata e difeso dalla dott.ssa Rossella Santoro, come da atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO La società ricorrente in epigrafe riportata propone impugnativa avverso il verbale di accertamento e notificazione n. n. 2023006856/DDL del 18 dicembre 2023 con cui l di Napoli ha contestato presunte omissioni contributive per Parte_3 il complessivo importo di Euro 2.852.382,26, di cui Euro 1.557.761,28 a titolo di contributi, ed Euro 143.586,99 a titolo di somme aggiuntive, fondate sul presupposto per cui la società istante avrebbe denunciato in misura ridotta gli imponibili contributivi dei dipendenti nel periodo dal gennaio 2018 e sino al settembre 2023.
Deduce che le contestazioni degli ispettori sono fondate, in particolare, sulla asserita mancata applicazione del CCNL comparativamente maggiormente rappresentativo;
sull'asserito inquadramento della maggior parte del personale con una percentuale part- time di gran lunga inferiore rispetto alla durata minima della prestazione a tempo parziale prevista dal CCNL predetto;
sulla indebita registrazione per la quasi totalità dei lavoratori e per periodi spesso coincidenti, in alcuni mesi degli anni 2020 e 2021, di giornate di assenza per permessi non retribuiti non sottoposte a contribuzione. Deduce che, in conseguenza ai predetti rilievi, gli ispettori hanno proceduto alla richiesta di recupero della supposta contribuzione non denunciata dalla società per l'omesso assoggettamento a contribuzione delle esatte retribuzioni imponibili, revisionando e ricalcolando, dove assenti ovvero inferiori al dovuto, tutte le previsioni contrattuali.
Asserisce l'illegittimità dell'operato degli ispettori, evidenziando che la individuazione e applicazione del CCNL siglato, per parte datoriale,
[...]
e, per parte sindacale, da Parte_4 [...]
quale contratto comparativamente maggiormente Controparte_3 rappresentativo, è avvenuta considerando i dati sul numero di contratti collettivi siglati, delle imprese associate e dei lavoratori interessati, in riferimento all'intero settore trasporti e su base nazionale e non invece alla specifica categoria degli operatori di taxi in regime di cooperativa né in riferimento alla base territoriale- regionale e non nazionale. Deduce che il riferimento alla categoria al fine di individuare i contratti collettivi maggiormente rappresentativi discende dalle disposizioni di legge di settore (legge 545/95 art. 2, comma
25) e asserisce che l'applicazione corretta dei criteri di individuazione della maggiore rappresentatività avrebbe portato a individuare quale CCNL maggiormente rappresentativo quello CONFSAL, effettivamente applicato in via parametrica dalla società istante.
Asserisce inoltre l'erroneità dell'operato degli ispettori nell'aver applicato il CCNL individuato quale più rappresentativo nella sua interezza, anche per calcolare i limiti di part time applicabili ai contratti individuali.
Asserisce ancora l'erroneità dei rilievi compiuti dagli ispettori nel considerare imponibile ai fini contributivi le giornate di permessi non retribuiti rilevati, in quanto essi sono stati accordati in applicazione di legge e di specifici accordi collettivi, al fine di consentire la partecipazione a eventi formativi in periodi di restrizione dell'attività su strada in coincidenza con le emergenze provocate dalla pandemia da Covid 19.
Conclude pertanto per l'infondatezza e illegittimità dei rilievi e pretese di cui al verbale impugnato, chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza delle violazioni indicate nel verbale impugnato e la non debenza di ogni e qualunque somma, a qualsivoglia titolo pretesa, per le causali di cui al verbale stesso.
LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE
CP_
Si è costituito l , resistendo al ricorso e deducendo l'infondatezza del ricorso. Deduce, in particolare, che gli accertamenti ispettivi hanno indotto ad individuare il CCNL più rappresentativo ai fini della individuazione del minimale contributivo secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza maggioritaria nonché ad applicare il medesimo CCNL ai fini della corretta individuazione dell'orario di lavoro minimo cui riferire il predetto minimale contributivo, innalzando alla percentuale minima di part time ivi prevista – 50%- quella risultante dalla documentazione obbligatoria e dalle dichiarazioni dei lavoratori pari, per la maggior parte di essi, a percentuale molto inferiore – dal 15 al 23%. Deduce che analoga operazione è stata effettuata in relazione alle ore risultanti non lavorate perché registrate come permessi non retribuiti, tenuto conto che tale ipotesi non rientra in quelle per cui la legge o accordi collettivi consentono l'esonero dal minimale contributivo. Conclude quindi per l'infondatezza del ricorso e per il rigetto dello stesso.
Si è costituito l eccependo preliminarmente il Controparte_2 CP_ proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell' quale soggetto titolare della pretesa contributiva risultante dagli accertamenti compiuti e deducendo, in ogni caso,
l'infondatezza del ricorso avverso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito il contraddittorio, all'udienza del 12 novembre 2024, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, con rigetto delle istanze istruttorie formulate da entrambe le parti, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'udienza, udita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Deve preliminarmente ritenersi che l'esame del contenuto del ricorso introduttivo induce a qualificare in maniera univoca l'azione proposta quale richiesta di accertamento negativo dell'esistenza dell'obbligazione contributiva, in relazione alle risultanze di cui al verbale di accertamento ispettivo e alle relative conclusioni e quantificazione degli importi dovuti. L'ammissibilità di siffatta azione è sancita dalla previsione di cui all'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 46 del 1999, che spiega la sua ratio nell'esigenza per la parte destinataria di un accertamento in subiecta materia di evitare il consolidamento di una situazione soggettiva del tutto sfavorevole e prodromica di una successiva iniziativa esecutiva in suo danno (cfr. Cass Sez. L, Sentenza n. 22724 del 04/10/2013).
Nel caso in esame, tale esigenza di tutela anticipatoria deve ritenersi sussistente.
Deve ritenersi opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento, ai fini di ricostruire la fattispecie normativa con cui esaminare le questioni di merito specificamente poste dalle contestazioni di cui al ricorso introduttivo. L'art 1 del dl 338/1989 conv in l.389/198, sancisce invero il principio del cd. minimale contributivo e prevede che: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. La L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25, nel dare l'interpretazione autentica del citato art 1, ha chiarito, poi, che “il D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito con modificazioni in L. n. 389 del 1989 si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria”. Ritiene il tribunale di dover aderire all'orientamento interpretativo, richiamato anche in recenti pronunce del tribunale di Napoli- vedi produzione espresso dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità circa l'inquadramento ai fini contributivi e la determinazione del c.d. minimale contributivo, secondo cui l'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 d.l. n. 338/1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, l. n. 549/1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, nonché Cass.
19284/2017 e da ult. Cass. n. 623 del 2024, Cass 19759/ 2024, sempre in motivazione).
La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che non è neppure configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso ( Cass . n. 19284/2017).
La legge determina, quindi, un imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. È, pertanto, la fonte collettiva che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e, per scelta legislativa, questo parametro, viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché il più idoneo a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva è stata, quindi, ancorata ad una nozione di retribuzione “virtuale” poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente la quale, infatti, può essere legittimamente inferiore nel caso in cui non sia obbligatoria l'applicazione di contrattazione collettiva di diritto comune.
Circa i criteri per la individuazione del contratto collettivo da assumere come parametro per la determinazione dell'imponibile contributivo suddetto deve, inoltre, farsi riferimento, in attuazione dei principi sopra richiamati, alla categoria professionale o settore di appartenenza del datore di lavoro, che si determina, avendo come riferimento l'attività effettivamente e concretamente esercitata dall'imprenditore. Nel caso di pluralità di contratti collettivi riferiti alla categoria di appartenenza il riferimento va fatto al contratto stipulato dalle organizzazioni datoriale e sindacali comparativamente più rappresentative, individuate secondo i consolidati indici sintomatici cui fare riferimento ai fini della verifica comparativa della rappresentatività, costituiti dal numero lavoratori occupati;
numero imprese associate;
diffusione territoriale;
numero contratti collettivi sottoscritti.
Nel caso in esame dalla documentazione in atti e dalle acquisizioni di cui al verbale di accertamento risulta possibile determinare con certezza l'oggetto principale e del tutto prevalente dell'attività esercitata dall'impresa della società ricorrente in quella di trasporto di persone con taxi – si veda in tale senso l'inquadramento con i codici ATECO - , circostanza neppure specificamente contestata dalla difesa della società.
In relazione a tale attività appare corretta l'individuazione del CCNL applicabile, in quello stipulato “per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi, radiotaxi e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea” siglato per parte datoriale da e Parte_4 Parte_5
e per la parte sindacale da CGIL/FIT - CISL/UIL – Trasporti.
[...] Controparte_3 secondo quanto ritenuto dagli ispettori in sede di accertamento. Il testo di tale CCNL CP_ depositato dall' solo unitamente alle note difensive viene acquisito agli atti in applicazione della previsione id cui all'art. 421 c.p.c., considerato l'esigenza difensiva sorta a seguito delle specifiche contestazioni contenute nelle note di parte ricorrente nonché CP_ tenuto conto che nella memoria di costituzione risulta riportato il preciso riferimento al detto CCNL e anche alle specifiche disposizioni di esso considerati n sede di accertamento ispettivo, che costituiscono senza dubbio pista di indagine idonea a fondare l'esercizio del potere istruttorio di ufficio per acquisire la documentazione di fatti e circostanze emersi nel corso del giudizio.
CP_ L' ha, del resto, allegato specificamente in giudizio le tabelle che riportano i dati comparativi con gli altri CCNL di settore, ivi compreso quello sottoscritto dalla Confsal che parte istante ritiene applicabile secondo richiamati indici sintomatici, da cui si evince un evidente maggiore rappresentatività delle sigle sindacali individuate dalla resistente sia per numero di contratti sottoscritti e delle imprese datoriali associate che per il numero dei lavoratori iscritti. Tali dati inducono a ritenere rispettato anche il criterio della diffusione territoriale che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, va riferito non ad una specifica zona territoriale ma all'intero territorio nazionale, proprio al fine di non frustare la finalità delle norme sul minimale contributo e la conseguente provvista contributiva, volta a realizzare gli obiettivi previdenziali nazionali.
CP_ Deve, del resto, ritenersi che i dati forniti dall' non risultano contestati circa la loro veridicità e traggono in ogni caso una forza probatoria dal fatto che risultano, senza smentita, estratti dagli archivi del CNEL.
Come noto, infatti, nell'ottica di potenziamento della funzione di servizio pubblico richiamata dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il CNEL, su indicazione delle Parti sociali in esso rappresentate, ha da tempo avviato una interlocuzione permanente con i soggetti istituzionali a vario titolo interessati a ridefinire i parametri di classificazione degli accordi nazionali di contrattazione collettiva. L'allineamento dei codici contratto adottati da e e la conseguente messa a CP_4 CP_1 regime del codice unico alfanumerico introdotto con l'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120) rendono possibile estrarre informazioni utili a identificare elementi di selettività fra i CCNL afferenti allo stesso settore, in ordine al numero di imprese che dichiarano di applicare un determinato CCNL e alla platea di lavoratori coinvolti. CP_ Deve pertanto ritenersi corretto l'operato degli ispettori nella individuazione del citato CCNL ai fini della determinazione del minimale contributivo per l'azienda ricorrente. Quanto alla ulteriore contestazione sollevata in ricorso, secondo cui gli ispettori avrebbero errato nell'applicare il predetto CCNL nella sua interezza anche per calcolare i limiti di part time applicabili ai contratti individuali, vanno richiamati i principi di cui sopra circa la nozione di minimale contributivo e va ulteriormente richiamato l'orientamento di legittimità – a cui si ritiene di aderire in maniera pienamente consapevole – secondo cui “Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro”, e - com'è stato recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 15120 del 2019) - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere il rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso Corte cost. n. 342 del 1992).- vedi Cass. n. 16859\2020 –. Orbene, deve ritenersi applicabile ai fini in esame la previsione dell'art. 7 del CCNL (
[...]
) che dopo aver stabilito che “Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle CP_5 normative vigenti nonché dalla seguente disciplina”, stabilisce al comma 6 che “La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al
50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale”. Ritiene il tribunale che la funzione di tale disposizione contrattuale collettiva è quella di contribuire a individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, nell'ambito del sistema del minimale contributivo sin qui delineato, individuando un parametro orario minimo anche per le ipotesi di assunzione part time, a prescindere da qualsivoglia vizio delle stesse, con conseguente incremento in proporzione del valore complessivo del minimale contributivo stesso. CP_ Deve pertanto ritenersi corretto l'operato degli ispettori nella individuazione del citato CCNL ai fini della determinazione del minimale contributivo per l'azienda ricorrente, con aumento alla predetta percentuale minima del 50% dell'orario normale degli orari part time risultanti per una gran parte dei lavoratori, con percentuali ricomprese tra il 15% e il 23 % di tale orario normale.
I medesimi argomenti interpretativi sulla individuazione del minimale contributivo, unitamente al fatto che la contribuzione deve ritenersi dovuta anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione) inducono a ritenere priva di pregio l'ulteriore contestazione attorea secondo cui gli ispettori avrebbero errato nel considerare ai fini contributivi anche le giornate in cui risultano registrate assenze dei lavoratori per godimento di permessi non retribuiti. Parte ricorrente ha, invero, dedotto che la fruizione di tali permessi sia avvenuta per consentire ai lavoratori interessati di fruire della formazione professionale, secondo lo specifico accordo aziendale del 15 giugno 2020 versato in atti. Deve, tuttavia, evidenziarsi che il predetto accordo non contiene specifiche indicazioni circa la tipologia dei corsi di aggiornamento professionale né circa il numero dei giorni di permesso fruibili dai lavoratori e che, inoltre, non risulta alcuna prova dell'effettiva frequenza di corsi di formazione da parte dei lavoratori, né ancora alcuna richiesta degli stessi per godere dei permessi, come pure previsto dall'accordo. Deve pertanto ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza di un'ipotesi di legittima esclusione delle giornate considerate dal minimale contributivo, sicché deve ritenersi corretto l'operato degli ispettori che hanno considerato anche le giornate ai fini predetti.
In relazione agli oneri probatori nella materia de qua, va, del resto, ritenuto, come da orientamento di legittimità consolidato (vedi Cass. Sez.
6 - L, Ord n. 23360 del 24/08/2021, che richiama Cass. nr.22986 del 2020 e Cass. nr. 15120 del 2019), si è osservato come,
“nel settore dell'edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo (in ragione -si reputa- della peculiarità del settore medesimo ove la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti). Nondimeno, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); come logico corollario si è precisato che «ove [...] gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo» (così Cass. nr.22986 del 2020 cit)”. Tanto premesso deve ritenersi non raggiunta la prova di cui sopra. Va infine evidenziato che non risultano ulteriori contestazioni specifiche all'accertamento di cui al verbale ispettivo impugnato, oltre a quelle esaminate e allegate all'atto introduttivo. Ciò vale in particolare per il calcolo della contribuzione dovuta e delle relative sanzioni risultante dal verbale di accertamento ispettivo nonché per la questione del recupero delle agevolazioni contributive, disposto in applicazione dell'art.1 comma 1175 della legge n. 296\2006 , che risulta posta, peraltro in forma del tutto generica, solo con le note difensive e risulta pertanto inammissibile per la tardività.
Il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Deve, infine, ritenersi sussistere la carenza di legittimazione passiva eccepita dalla difesa dell' con compensazione delle spese di lite ad Controparte_2 CP_ esso relative, tenuto conto che unico legittimato sostanziale risulta l , in quanto creditore della contribuzione oggetto dell'attività di accertamento e del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso;
CP_
condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite che liquida in euro 9.000,00 per onorari, oltre accessori di legge;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2 compensando le spese ad esso relative.
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo