TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23916
TAR
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Difetto di contraddittorio

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, in quanto il gravame non risulta essere stato notificato ad alcun controinteressato, nonostante la pacifica giurisprudenza che qualifica come tali i partecipanti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso. Tale vizio non è sanabile nemmeno con l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, la quale presuppone la notifica ad almeno un controinteressato.

  • Inammissibile
    Difetto di contraddittorio

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, in quanto il gravame non risulta essere stato notificato ad alcun controinteressato, nonostante la pacifica giurisprudenza che qualifica come tali i partecipanti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso. Tale vizio non è sanabile nemmeno con l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, la quale presuppone la notifica ad almeno un controinteressato.

  • Inammissibile
    Difetto di contraddittorio

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, in quanto il gravame non risulta essere stato notificato ad alcun controinteressato, nonostante la pacifica giurisprudenza che qualifica come tali i partecipanti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso. Tale vizio non è sanabile nemmeno con l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, la quale presuppone la notifica ad almeno un controinteressato.

  • Inammissibile
    Difetto di contraddittorio

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, in quanto il gravame non risulta essere stato notificato ad alcun controinteressato, nonostante la pacifica giurisprudenza che qualifica come tali i partecipanti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso. Tale vizio non è sanabile nemmeno con l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, la quale presuppone la notifica ad almeno un controinteressato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23916
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23916
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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