Art. 1. Articolo unico.
Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell' art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell' art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .