Articolo 1 della Legge 4 maggio 1951, n. 497
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25 luglio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell' art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .

Entrata in vigore il 25 luglio 1951
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