Versione
25 luglio 1951
25 luglio 1951
Art. 1. Articolo unico.
Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell' art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell' art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 05/02/1992, n. 46Provvedimento: N. 46 ORDINANZA 22 GENNAIO-5 FEBBRAIO 1992 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle …Leggi di più...
- insussistenza in quanto tali ipotesi non riguardano l'indennita' di fine rapporto·
- ord. 46/92. imposta sulla ricchezza mobile·
- manifesta infondatezza della questione.·
- esenzioni·
- esenzione per l'indennita' di fine rapporto solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire