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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agostino Abate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3226/2024
promossa da
Parte_1
Avv. Molteni Sabrina
Avv. Torchia Emiliano
Controparte_1
Avv. Molteni Sabrina
Avv. Torchia Emiliano
Contro
Controparte_2
Margaretha Luise
[...]
Avv. BIANCHI MICAELA
Oggetto: danno temuto
Conclusioni
Ricorrente
pagina 1 di 6 accertata e dichiarata la ricorrenza dei presupposti per la tutela ex art. 1172 cod. civ.,
1) IN VIA PRINCIPALE: ordinare ai Sig.ri di Controparte_2 Parte_2 provvedere all'immediata estirpazione del cupressus sempervirens presente nella loro proprietà in
Campione D'Italia – Piazza Indipendenza n. 6 meglio descritto nella relazione a firma Dott. Per_1
in atti;
2) IN SUBORDINE: ordinare ai Sig.ri di Controparte_2 Parte_2
provvedere a quanto diversamente ritenuto necessario da Codesto Tribunale affinché il sia ovviato il pericolo di caduta del cupressus sempervirens presente nella proprietà dei resistenti in Campione
D'Italia – Piazza Indipendenza n. 6 meglio descritto nella relazione a firma Dott. in atti;
Per_1
3) IN PUNTO SPESE: con vittoria di spese e onorari come per legge, compresi i costi di traduzione del presente atto e del emanando decreto che ci si riserva di indicare con successivo deposito;
Resistente
In Via Pregiudiziale dichiarare la inammissibilità del ricorso per la mancanza del e del CP_3
Periculum
In Via Preliminare Nominare un traduttore e farlo partecipare all'udienza
In via preliminare in applicazione del principio di economia processuale provvedere alla riunione della presente causa con la causa RGNR 1209/24 assegnata alla dott. , rinviando la causa al Presidente Per_2
per la riunione e relativi provvedimenti, essendo le parti le medesime
In via principale nel merito: respingere le domande tutte avanzate da parti attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti sopra esposti.
Dichiarare, previ gli accertamenti del caso, che il cipresso non presenta al- cuna criticità
In Via subordinata nel merito dato atto che il cipresso presenta delle cri- ticità ordinare l'applicazione di rimedi alternativi all'abbattimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Per sintesi si intendono qui riportate le descrizioni dei fatti e le argomentazioni delle parti esposte in atti.
Prima del presente giudizio di cognizione si è tenuto quello richiesto dai ricorrenti in via cautelare per l'urgenza temuta per lo stesso danno qui invocato.
Quest'ultimo giudizio si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità per intempestività dell'azione e tale decisione è stata confermata in sede di reclamo.
Quanto accertato in quella sede comporta che nel presente deve considerarsi provato che l'opera che si ritiene capace di aver determinato la situazione di pericolo è terminata al più tardi nel 2018.
Prima di affrontare le questioni di merito, vanno affrontate quelle relative alla possibile connessione con altro giudizio e alla necessità istruttoria.
Parte resistente invoca la riunione con altra causa pendente che ha però quale oggetto la contestazione di confini.
La mera connessione soggettiva in tal caso, a parere dello scrivente, non è sufficiente a determinare una riunione, vista la diversa natura della lite e soprattutto il diverso stato delle due cause.
In udienza, anche a seguito di opposizione dei ricorrenti alla prima ordinanza sul punto, è stata dichiarata la completezza delle prove e l'inammissibilità di una consulenza tecnica d'ufficio e dell'esame del tecnico di parte ricorrente.
Quest'ultimo ha depositato una relazione con la quale “afferma di essersi limitato ad un esame visivo”.
In questa sede sarebbe ultroneo soffermarsi sulla validità di tale unico approccio perché possa essere posto alla base di conclusioni così drastiche.
Ciò che però rileva è che il tecnico di parte ha svolto un solo esame visivo e le conclusioni che ha tratto sono già state esposte in relazione, di conseguenza in sede di esame non avrebbe potuto che ripeterle.
Ed è opportuno precisare che non sono stati indicati ostacoli o divieti che hanno impedito un approccio tecnico diverso e più approfondito.
La richiesta di una CTU appare ultronea in quanto la situazione indicata dal Tecnico di parte e le pagina 3 di 6 restanti circostanze di fatto accertate sono sufficienti per decidere.
Il tecnico di parte afferma:
“Dall'indagine visiva dell'esemplare in oggetto è evidente che il sito di radicazione non risulta essere ottimale. Infatti la pianta è radicata su una riva scoscesa e, verso il lato nord, vi è stato un ricarico del terreno che ha parzialmente ricoperto il colletto. Nelle immediate vicinanze del fuso è poi visibile una depressione del terreno, oggetto di uno scavo effettuato nel recente passato. Inoltre nelle immediate vicinanze del fusto sono presenti due muri, uno a valle che funge da muro di confine e uno laterale corrispondente al muro della scalinata. Queste strutture cementizie rappresentano un ostacolo allo sviluppo delle radici secondarie con conseguente probabile riduzione della sicurezza statica radicale.
Come evidente anche dalle immagini in allegato, recentemente sono stati eseguiti degli altri scavi in prossimità dell'esemplare, per la posa di un pozzetto. Anche in questo caso, durante l'esecuzione di tale attività sono state sicuramente recise delle radici. Poiché l'intervento è stato eseguito all'interno dell'area in cui si sviluppano le radici secondarie si ipotizza con ragionevole certezza un'ulteriore riduzione della capacità di ancoraggio radicale.
A causa del sito di radicazione non ottimale l'esemplare mostra inoltre un'evidente inclinazione verso
l'abitazione dei NO . Pt_1
È perciò evidente che le condizioni fitostatiche attuali della pianta non siano le ottimali, in quanto è possibile il ribaltamento dell'intera pianta per sradicamento.”
Parte resistente ha così replicato:
“Gli scavi e i detriti, a cui si riferisce controparte che metterebbero in pericolo la pianta, non sono stati fatti dai convenuti, bensì sono da ascrivere a lavori richiesti dagli stessi attori che come detto prima hanno usato porzioni della proprietà per fare un ponte e lavorare sul loro tetto;
il Per_3
foro, invece è servito tra il 2013 e il 2014 a posizionare un pozzetto dell'Enel che serve la casa degli attori e che avrebbe dovuto insistere sulla loro proprietà, come da convenzione (doc.5)e relativa planimetria (doc.6) sottoscritta da tutti i confinanti, ma che per volontà dei soli attori è stato posizionato nel giardino di proprietà ; pertanto i buchi sono a loro ascrivibili e non certo Per_3
agli odierni convenuti. A suffragio di ciò si producono foto da cui si evince come il contatore sia collegato alla casa degli attori. (doc7, 7a). Visto il tempo ormai trascorso, circa 10 anni, non si capisce come questo problema potrebbe influire sulla staticità della pianta.”
pagina 4 di 6 Il dato temporale, come sopra preannunciato, in questo caso ha valore sostanziale e dirimente.
Le “opinioni” del tecnico dei ricorrenti si basano sulla convinzione che i lavori di creazione del pozzetto avrebbero indebolito le radici dell'albero in questione e ciò costituirebbe il pericolo della caduta.
Essendo detti lavori di circa dieci anni fa, per dare credito alla tesi del tecnico di parte sarebbe necessario un riscontro nella modifica dell'inclinazione dell'albero nell'ultimo decennio o di un suo smottamento, anche se minimo.
Di tutto ciò non vi è alcun cenno.
E ciò sarebbe stato accertabile anche con il solo esame visivo effettuato dal tecnico, dato che sarebbero risultati segni evidenti e inconfondibili.
Questo giudizio, è bene ricordarlo, deve accertare se sussiste oggi un danno prossimo, ossia se è accertata, o almeno altamente probabile, che l'albero sia sul punto di cedere e abbattersi così da costituire un imminente e grave pericolo per l'abitazione sottostante.
Altro è la mera possibilità che nel futuro l'albero manifesti segni di debolezza, dato che indipendentemente dall'esito di questo giudizio e di quanto oggi emerga, resta ferma la responsabilità dei resistenti alla manutenzione e alla vigilanza futura, per evitare che diventi probabile, e ancor più si concretizzi, un qualsiasi danno.
Lo stesso tecnico di parte parla di “possibilità” e non di “probabilità”.
Ciò esclude che si possa concludere affermando l'esistenza di un pericolo imminente o di una elevata sua probabilità.
Mancando tale accertamento non vi è alcuna base per adottare provvedimenti coattivi che per essere davvero idonei, a fronte di tale pericolo, dovrebbero di fatto consistere nell'abbattimento dell'albero.
Il timore dei ricorrenti va rispettato, ma se non corrisponde a un reale pericolo accertato non può comportare misure così dannose e deturpanti dell'ambiente, caratterizzato anche dalla presenza del quasi centenario albero in esame.
Manca l'accertamento del pericolo imminente o altamente probabile e non vi sono provvedimenti specifici da adottare oltre la già dovuta vigilanza e manutenzione da parte dei resistenti.
pagina 5 di 6 Il ricorso non può essere accolto e alla soccombenza consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Per questi motivi
Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, per questa fase di cognizione piena, che si liquidano complessivamente a favore dei resistenti nella somma di euro 4.000, oltre la maggiorazione del 15% per spese forfettarie, spese documentate e oneri di legge.
Como, 10 dicembre 2024
Il Giudice dott. Agostino Abate
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Agostino Abate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3226/2024
promossa da
Parte_1
Avv. Molteni Sabrina
Avv. Torchia Emiliano
Controparte_1
Avv. Molteni Sabrina
Avv. Torchia Emiliano
Contro
Controparte_2
Margaretha Luise
[...]
Avv. BIANCHI MICAELA
Oggetto: danno temuto
Conclusioni
Ricorrente
pagina 1 di 6 accertata e dichiarata la ricorrenza dei presupposti per la tutela ex art. 1172 cod. civ.,
1) IN VIA PRINCIPALE: ordinare ai Sig.ri di Controparte_2 Parte_2 provvedere all'immediata estirpazione del cupressus sempervirens presente nella loro proprietà in
Campione D'Italia – Piazza Indipendenza n. 6 meglio descritto nella relazione a firma Dott. Per_1
in atti;
2) IN SUBORDINE: ordinare ai Sig.ri di Controparte_2 Parte_2
provvedere a quanto diversamente ritenuto necessario da Codesto Tribunale affinché il sia ovviato il pericolo di caduta del cupressus sempervirens presente nella proprietà dei resistenti in Campione
D'Italia – Piazza Indipendenza n. 6 meglio descritto nella relazione a firma Dott. in atti;
Per_1
3) IN PUNTO SPESE: con vittoria di spese e onorari come per legge, compresi i costi di traduzione del presente atto e del emanando decreto che ci si riserva di indicare con successivo deposito;
Resistente
In Via Pregiudiziale dichiarare la inammissibilità del ricorso per la mancanza del e del CP_3
Periculum
In Via Preliminare Nominare un traduttore e farlo partecipare all'udienza
In via preliminare in applicazione del principio di economia processuale provvedere alla riunione della presente causa con la causa RGNR 1209/24 assegnata alla dott. , rinviando la causa al Presidente Per_2
per la riunione e relativi provvedimenti, essendo le parti le medesime
In via principale nel merito: respingere le domande tutte avanzate da parti attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti sopra esposti.
Dichiarare, previ gli accertamenti del caso, che il cipresso non presenta al- cuna criticità
In Via subordinata nel merito dato atto che il cipresso presenta delle cri- ticità ordinare l'applicazione di rimedi alternativi all'abbattimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Per sintesi si intendono qui riportate le descrizioni dei fatti e le argomentazioni delle parti esposte in atti.
Prima del presente giudizio di cognizione si è tenuto quello richiesto dai ricorrenti in via cautelare per l'urgenza temuta per lo stesso danno qui invocato.
Quest'ultimo giudizio si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità per intempestività dell'azione e tale decisione è stata confermata in sede di reclamo.
Quanto accertato in quella sede comporta che nel presente deve considerarsi provato che l'opera che si ritiene capace di aver determinato la situazione di pericolo è terminata al più tardi nel 2018.
Prima di affrontare le questioni di merito, vanno affrontate quelle relative alla possibile connessione con altro giudizio e alla necessità istruttoria.
Parte resistente invoca la riunione con altra causa pendente che ha però quale oggetto la contestazione di confini.
La mera connessione soggettiva in tal caso, a parere dello scrivente, non è sufficiente a determinare una riunione, vista la diversa natura della lite e soprattutto il diverso stato delle due cause.
In udienza, anche a seguito di opposizione dei ricorrenti alla prima ordinanza sul punto, è stata dichiarata la completezza delle prove e l'inammissibilità di una consulenza tecnica d'ufficio e dell'esame del tecnico di parte ricorrente.
Quest'ultimo ha depositato una relazione con la quale “afferma di essersi limitato ad un esame visivo”.
In questa sede sarebbe ultroneo soffermarsi sulla validità di tale unico approccio perché possa essere posto alla base di conclusioni così drastiche.
Ciò che però rileva è che il tecnico di parte ha svolto un solo esame visivo e le conclusioni che ha tratto sono già state esposte in relazione, di conseguenza in sede di esame non avrebbe potuto che ripeterle.
Ed è opportuno precisare che non sono stati indicati ostacoli o divieti che hanno impedito un approccio tecnico diverso e più approfondito.
La richiesta di una CTU appare ultronea in quanto la situazione indicata dal Tecnico di parte e le pagina 3 di 6 restanti circostanze di fatto accertate sono sufficienti per decidere.
Il tecnico di parte afferma:
“Dall'indagine visiva dell'esemplare in oggetto è evidente che il sito di radicazione non risulta essere ottimale. Infatti la pianta è radicata su una riva scoscesa e, verso il lato nord, vi è stato un ricarico del terreno che ha parzialmente ricoperto il colletto. Nelle immediate vicinanze del fuso è poi visibile una depressione del terreno, oggetto di uno scavo effettuato nel recente passato. Inoltre nelle immediate vicinanze del fusto sono presenti due muri, uno a valle che funge da muro di confine e uno laterale corrispondente al muro della scalinata. Queste strutture cementizie rappresentano un ostacolo allo sviluppo delle radici secondarie con conseguente probabile riduzione della sicurezza statica radicale.
Come evidente anche dalle immagini in allegato, recentemente sono stati eseguiti degli altri scavi in prossimità dell'esemplare, per la posa di un pozzetto. Anche in questo caso, durante l'esecuzione di tale attività sono state sicuramente recise delle radici. Poiché l'intervento è stato eseguito all'interno dell'area in cui si sviluppano le radici secondarie si ipotizza con ragionevole certezza un'ulteriore riduzione della capacità di ancoraggio radicale.
A causa del sito di radicazione non ottimale l'esemplare mostra inoltre un'evidente inclinazione verso
l'abitazione dei NO . Pt_1
È perciò evidente che le condizioni fitostatiche attuali della pianta non siano le ottimali, in quanto è possibile il ribaltamento dell'intera pianta per sradicamento.”
Parte resistente ha così replicato:
“Gli scavi e i detriti, a cui si riferisce controparte che metterebbero in pericolo la pianta, non sono stati fatti dai convenuti, bensì sono da ascrivere a lavori richiesti dagli stessi attori che come detto prima hanno usato porzioni della proprietà per fare un ponte e lavorare sul loro tetto;
il Per_3
foro, invece è servito tra il 2013 e il 2014 a posizionare un pozzetto dell'Enel che serve la casa degli attori e che avrebbe dovuto insistere sulla loro proprietà, come da convenzione (doc.5)e relativa planimetria (doc.6) sottoscritta da tutti i confinanti, ma che per volontà dei soli attori è stato posizionato nel giardino di proprietà ; pertanto i buchi sono a loro ascrivibili e non certo Per_3
agli odierni convenuti. A suffragio di ciò si producono foto da cui si evince come il contatore sia collegato alla casa degli attori. (doc7, 7a). Visto il tempo ormai trascorso, circa 10 anni, non si capisce come questo problema potrebbe influire sulla staticità della pianta.”
pagina 4 di 6 Il dato temporale, come sopra preannunciato, in questo caso ha valore sostanziale e dirimente.
Le “opinioni” del tecnico dei ricorrenti si basano sulla convinzione che i lavori di creazione del pozzetto avrebbero indebolito le radici dell'albero in questione e ciò costituirebbe il pericolo della caduta.
Essendo detti lavori di circa dieci anni fa, per dare credito alla tesi del tecnico di parte sarebbe necessario un riscontro nella modifica dell'inclinazione dell'albero nell'ultimo decennio o di un suo smottamento, anche se minimo.
Di tutto ciò non vi è alcun cenno.
E ciò sarebbe stato accertabile anche con il solo esame visivo effettuato dal tecnico, dato che sarebbero risultati segni evidenti e inconfondibili.
Questo giudizio, è bene ricordarlo, deve accertare se sussiste oggi un danno prossimo, ossia se è accertata, o almeno altamente probabile, che l'albero sia sul punto di cedere e abbattersi così da costituire un imminente e grave pericolo per l'abitazione sottostante.
Altro è la mera possibilità che nel futuro l'albero manifesti segni di debolezza, dato che indipendentemente dall'esito di questo giudizio e di quanto oggi emerga, resta ferma la responsabilità dei resistenti alla manutenzione e alla vigilanza futura, per evitare che diventi probabile, e ancor più si concretizzi, un qualsiasi danno.
Lo stesso tecnico di parte parla di “possibilità” e non di “probabilità”.
Ciò esclude che si possa concludere affermando l'esistenza di un pericolo imminente o di una elevata sua probabilità.
Mancando tale accertamento non vi è alcuna base per adottare provvedimenti coattivi che per essere davvero idonei, a fronte di tale pericolo, dovrebbero di fatto consistere nell'abbattimento dell'albero.
Il timore dei ricorrenti va rispettato, ma se non corrisponde a un reale pericolo accertato non può comportare misure così dannose e deturpanti dell'ambiente, caratterizzato anche dalla presenza del quasi centenario albero in esame.
Manca l'accertamento del pericolo imminente o altamente probabile e non vi sono provvedimenti specifici da adottare oltre la già dovuta vigilanza e manutenzione da parte dei resistenti.
pagina 5 di 6 Il ricorso non può essere accolto e alla soccombenza consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite.
Per questi motivi
Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, per questa fase di cognizione piena, che si liquidano complessivamente a favore dei resistenti nella somma di euro 4.000, oltre la maggiorazione del 15% per spese forfettarie, spese documentate e oneri di legge.
Como, 10 dicembre 2024
Il Giudice dott. Agostino Abate
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