Art. 7.
Il Governo e' autorizzato, d'intesa con la Regione sarda, a predisporre le misure necessarie per l'attuazione di quelle iniziative industriali economicamente idonee a favorire la piu' larga utilizzazione dei prodotti delle miniere del Sulcis.
Il Governo e' autorizzato, d'intesa con la Regione sarda, a predisporre le misure necessarie per l'attuazione di quelle iniziative industriali economicamente idonee a favorire la piu' larga utilizzazione dei prodotti delle miniere del Sulcis.