Ordinanza collegiale 29 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/06/2025, n. 12222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12222 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12222/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06435/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6435 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maestri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- di diniego della cittadinanza italiana, adottato in data 16 dicembre 2019 dal Ministro dell'Interno, successivamente notificato in data 20 maggio 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 16 luglio 2020 veniva impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2019, successivamente notificato in data 20 maggio 2020, con cui il Ministro dell’Interno ha denegato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana formulata dal Sig. -OMISSIS-.
Al riguardo venivano articolati i motivi di ricorso appresso indicati: “ I. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, abnormità, irragionevolezza; II. Plurima violazione di legge (artt. 1, 3 l. 241/90; 6, 9 l. 91/92; 133, 203 c.p.) in relazione alla presunta pericolosità sociale del ricorrente ”.
Con atto depositato in data 14 settembre 2020 si costituiva in giudizio, per ivi resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso il provvedimento impugnato viene censurato in ragione del vizio dell’eccesso di potere da cui sarebbe affetto sotto il duplice profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
In particolare viene lamentato che l’Amministrazione resistente avrebbe omesso di valutare le risultanze dell’istruttoria favorevoli al ricorrente, limitandosi a fondare il gravato diniego sulla sentenza di condanna non definitiva emessa dal Tribunale di Ravenna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personale, con ciò concretando altresì una violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. e del principio di proporzionalità.
La censura è immeritevole di positivo apprezzamento.
Al riguardo si rileva che, nella materia in scrutinio, l’Amministrazione resistente gode di ampia discrezionalità, essendo il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana un atto di alta amministrazione connotato da lata discrezionalità, sicché il sindacato di legittimità di questo Giudice è necessariamente limitato ai profili dell’irragionevolezza manifesta o del travisamento dei fatti, non potendo in nessun caso trascendere in valutazioni di merito.
Ebbene, nel caso di specie non risulta che l’Amministrazione sia incorsa nel dedotto vizio del difetto di istruttoria e di motivazione né tantomeno in valutazioni irragionevoli, avendo ritenuto dirimente ai fini del diniego della cittadinanza italiana una sentenza penale di condanna per reati contro la persona (maltrattamenti in famiglia e lesioni personale) che denotano la mancanza di adesione del ricorrente ai valori fondamentali della Repubblica italiana oltre a destare particolare allarme sociale.
E ciò senza alcuna violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. in quanto - in disparte la sentenza irrevocabile della Corte d’Appello di Bologna, successivamente emessa, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dall’odierno ricorrente per i reati p. e p. ex artt. 572 e 582 c.p. - il ridetto principio non può certo essere interpretato nel senso di precludere all’Amministrazione di ritenere inopportuna, e quindi di escludere, la concessione della cittadinanza italiana ad un soggetto la cui responsabilità in ordine a reati contro la persona di indubbia gravità è stata accertata da un provvedimento giurisdizionale esecutivo ovvero da una sentenza penale, quand’anche la stessa sia stata appellata.
Tanto più che l’Amministrazione ha dimostrato di aver altresì scrupolosamente valutato la pendenza del procedimento penale in appello, dando conto di non poter attenderne gli esiti in ragione della improcrastinabile necessità di definire con immediatezza il procedimento in esame, “ essendo ampiamente decorso il termine di 48 mesi dalla data di presentazione dell’istanza previsto dall’art. 9 ter della citata legge n. 91/1992, introdotto dal D.L. n. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni della legge 1 dicembre 2018, n. 132 ”.
La valenza dirimente, legittimamente attribuita alla condanna penale di cui innanzi, ha reso conseguentemente ultroneo ogni ulteriore accertamento in ordine all’asserita integrazione del ricorrente nella società italiana ovvero ancora a valutazioni di pericolosità sociale del medesimo, di talché si appalesa privo di pregio anche il secondo motivo di ricorso a mezzo del quale viene censurata la violazione di legge in ragione della mancata effettuazione da parte dell’Amministrazione del giudizio prognostico in ordine alla pericolosità sociale del Sig. -OMISSIS-.
Alla luce delle sopra esposte valutazioni il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato.
La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO