TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione,
Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 6897 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni, e vertente
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Cristoforo Scala ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Torre del Greco (NA) alla via Giardino Trotti n. 3;
-ATTRICE-
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 ed elettivamente dom.to presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale, complesso “La Salle”, siti in via Gen. A. Dalla Chiesa,
Torre del Greco, rapp.to e difeso dall'Avv. Adriano Licenziati
(C.F. ) giusta procura in calce alla C.F._1 comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO-
Conclusioni delle parti:
Come da verbale d'Udienza del 17.2.2025.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, deduceva che in data 17.05.2019 verso le ore 7.50 circa, nel mentre percorreva a piedi l'area antistante del civico
1 177 di Via Circumvallazione a Torre del Greco(NA, ex area terremotati, giunta all'altezza del terzo piazzale, a causa della presenza di materiale vetroso, non segnalata, era caduta al suolo;
che a causa della caduta patita aveva riportato gravi lesioni personali;
che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al per difetto di custodia e Controparte_1 manutenzione della res di sua proprietà.
Ciò posto citava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, in persona del sindaco p.t., per sentirlo dichiarare
[...] unico responsabile del descritto sinistro e per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non riportati a seguito dell'evento lesivo dedotto in lite, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Ente convenuto, il quale, contestava la fondatezza della domanda ed instava per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., raccolta la prova orale ed effettuata ctu medico-legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 17.2.2025 veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 -
Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98;
1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire
2 con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez.
II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912).
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati.
Sulla base delle emergenze istruttorie in atti, può dirsi provato il fatto storico posto a base della domanda risarcitoria spiegata dall'attrice.
Il teste, , escussa all'udienza del 14.12.2023, Testimone_1 ha dichiarato di aver assistito al sinistro di cui è rimasta vittima la , descrivendone la dinamica e le circostanze spazio Pt_1 temporali in conformità alle allegazioni attoree;
in particolare ha affermato: “Sono amica della GN da circa Pt_1 trentacinque anni in quanto ero compagna di scuola, alle superiori, della figlia della predetta, . Sono oggi Persona_1 in Tribunale per rendere testimonianza in ordine ad un incidente cui io ho assistito avvenuto a metà maggio del 2019 verso le ore
7.40 nel centro di Torre del Greco, zona Circumvallazione, in un'area ex terremotati. In tali circostanze di tempo io mi trovavo in compagnia della GN , del marito della predetta, Pt_1
, e della figlia . Ricordo che avevamo Persona_2 Per_1 appena parcheggiato l'autovettura nell'area di cui ho parlato prima in una zona ove è consentita la sosta e ci stavamo recando a prendere un caffè. In particolare, la GN ci Pt_1
3 precedeva di qualche metro ed io, e eravamo Per_1 Per_2 dietro. Ho così visto che la GN , prima slittava con Pt_1 il piede destro, poi finiva a terra con il ginocchio destro e infine si è accasciata. Quando mi sono avvicinata ho notato che nel punto ove è slittato il piede della GN vi era del Pt_1 vetro frammentato. Tale vetro mi sembrava vecchio in quanto era opaco e non luccicava. Inoltre, si confondeva con il manto stradale in quanto era frammentato in piccoli pezzi. In conseguenza della caduta la lamentava dolori al Pt_1 ginocchio destro per cui abbiamo chiamato l'ambulanza. Sono accorse anche altre persone che hanno chiamato i Vigili i quali però non sono sopraggiunti. Non so però se effettivamente i
Vigili sono stati chiamati. L'ambulanza è arrivata dopo un quarto
d'ora, venti minuti. Non ho accompagnato la in Pt_1
Ospedale. l'ha raggiunta in Ospedale. Preciso che il vetro Per_1 in questione si trovava nel terzo piazzale. Nel piazzale in questione c'è un'area deputata al parcheggio, ove noi avevamo parcheggiato l'autovettura, ed un'area che consente la discesa su via Circumvallazione. Il vetro si trovava in quest'ultima area ed era l'equivalente di due/tre bottiglie rotte. La settimana dopo mi sono recata sui luoghi e ho verificato che il vetro era ancora presente”.
Il teste, inoltre, ha riconosciuto i luoghi di causa nella documentazione fotografica esibitagli ed allegata alla produzione attorea.
La dinamica del sinistro come allegata in atti e riferita dal teste
è del tutto compatibile con l'inattesa presenza sul manto stradale di materiale vetroso a causa del quale la è Pt_1 scivolata cadendo al suolo, come riconosciuto anche in sede di ctu.
4 Del resto, lo stesso teste ha precisato di aver personalmente verificato la presenza di materiale vetroso sul tratto di strada teatro del sinistro.
In definitiva, può dirsi accertato che riportava Parte_1 lesioni personali dopo essere scivolata sul suolo a causa della presenza non segnalata di materiale vetroso nell'area antistante del civico 177 di Via Circumvallazione a Torre del Greco (NA).
Accertato l'effettivo verificarsi del sinistro ai danni dell'attrice nei termini di cui sopra, la responsabilità dell'evento va ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c. all' convenuto, quale custode della CP_2 strada teatro del sinistro, che non ha offerto la prova liberatoria impostagli dalla detta norma.
Giova all'uopo riportare i più recenti arresti giurisprudenziali in merito alla natura della responsabilità da cose in custodia ed all'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni (cfr per la ricostruzione di seguito riportata, esattamente in termini,
Cassazione civile sez. III, 19 maggio 2011 n. 11016):
- la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento
5 dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229;
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre
2008, n. 28811);
- la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);
- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;
- corollario di tale prospettiva è che ove, per l'estensione del bene, per l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti o per qualsivoglia altra circostanza il potere di controllo sia oggettivamente impossibile, non vi è rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ.;
- segnatamente per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che condizionano largamente anche le aspettative della generalità degli utenti;
6 - in particolare, per le autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. (D.P.R. n. 393 del 1959 e D.Lgs. n. 285 del
1982), per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e, dunque, a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. (conf. Cass. civ.
15384/2006, cit.; Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ.
2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ. 13 gennaio 2003, n. 298;
Cass. civ. 15 gennaio 2003, n. 488);
- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio
2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ.
6 luglio 2006, n. 15384);
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (conf. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).
7 - ove l'oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art. 2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità dell'ente proprietario della strada per danni conseguenti all'utilizzo della stessa da parte del soggetto danneggiato alle sole ipotesi di esistenza di un pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto).
Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo
- in linea di principio- a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (conf. Cass. 6 luglio
2006, n. 15383; Cass. civ. 15384/2006 cit. Cassazione civile sez. III Data: 19 maggio 2011 n. 11016).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e
97 Cost. degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (conf. Corte cost.
n. 156 del 1999).
Ciò posto, come già evidenziato, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ., spetta all'attore dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno;
mentre incombe sulla controparte dare la prova del fortuito, quale fattore idoneo a spezzare il nesso causale tra la res e l'evento, in ipotesi configurabile anche nel comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato.
8 Ebbene tanto rappresentato in fatto ed in diritto, non è revocabile in dubbio che il convenuto in quanto ente CP_1 custode della strada teatro del sinistro, possa e debba essere chiamato a rispondere dei sinistri che si verificano al suo interno, ove imputabili, come nell'assunto attoreo, comprovato dalla prova orale assunta, ad un difetto di manutenzione e custodia del bene in oggetto.
L'attrice ha, infatti, offerto la prova della connessione causale tra la res in custodia e l'evento lesivo dedotto in lite, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi riportati a causa della presenza sul manto stradale di un materiale vetroso che il pedone aveva ragione di non attendersi (cfr. dichiarazioni del teste).
Né nella fattispecie l'ente convenuto ha provato, né invero neanche allegato, l'inesigibilità nella fattispecie del dovere di custodia della strada de quo vertitur per mancanza di una relazione effettiva con la res dovuta all'estensione della stessa e/o la carenza di mezzi da parte dell'Amministrazione e, quindi,
l'esistenza di una situazione di oggettiva impossibilità di custodia del detto bene.
La parte convenuta non ha, quindi, assolto il proprio onere probatorio, nulla avendo provato con riguardo all'espletamento di un'adeguata attività di vigilanza e controllo sul tratto di strada ove si è verificato il sinistro.
Può, tuttavia, affermarsi che nel caso in esame emerge anche un comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad integrare il concorso di cui all'art. 1227 co.1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato;
si ricorda che tale norma (espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore) si applica anche nei casi di danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale (in tal senso sia
9 Cass. 3651/06 -massima 588890-, sia Cass. 15383/06 - massima 591251).
A tale conclusione si perviene in considerazione che l'incidente oggetto di lite si è verificato di giorno ed in condizioni temporali di piena visibilità.
Deve ritenersi, quindi, che alla produzione del fatto abbia concorso altresì la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. c.c.
L'attrice, infatti, era tenuta a preservare la propria incolumità: in proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte Costituzionale
156/99); tale onere di attenzione non solo implica quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
L'insieme dei sopra evidenziati elementi consente di concludere per una ripartizione della responsabilità nella misura del 50% a carico dell'attrice e del restante 50% a carico del CP_1
Alla luce di tutto quanto sopra osservato accertata la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del , Controparte_1 in merito all'evento lesivo oggetto di domanda, nella misura del
50%, quest'ultimo va, senz'altro condannato al risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale patito, nella corrispondente misura.
10 Venendo all'esame del quantum debeatur, ed in primis alla valutazione del “danno biologico”, riportato dall'attrice, occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u. in atti.
Il dott. sulla base della documentazione sanitaria Persona_3 in atti (attestante le cure cui è stata sottoposto l'attrice in virtù delle lesioni riportate) e delle indagini peritali svolte, ritenuta la compatibilità causale delle le lesioni patite da – Parte_1 frattura pluriframmentaria scomposta della rotula del ginocchio destro - con l'incidente per cui è causa, ha concluso che il sinistro ha comportato per la predetta attrice: giorni 35 di ITT;
giorni 60 di ITP di un valore medio del 50%; giorni 60 di ITP di un valore medio del 25%; nonché un danno permanente pari al
10% (cfr amplius elaborato peritale in atti, depositato in atti in data 3.04.2024).
Il ctu ha anche accertato la congruità delle spese documentate in atti per le cure mediche, pari ad euro 217,00 (DA VERIFICARE
MEGLIO).
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sorrette da motivazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica.
Accertato il diritto di al risarcimento dei danni Parte_1 subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte
Costituzionale e del successivo orientamento della Suprema
Corte sul punto, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la
11 menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (cfr Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ.
31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del
12/12/2003, e successiva giurisprudenza conforme della
Suprema Corte).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n.
26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. da ultimo
Cass. 13.07.2011 n. 15373).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, la Suprema Corte con ha statuito che: “poiché l'equità va intesa
12 anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" chiarendo “che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (cfr Sentenza n. 12408 del
07/06/2011; Cass. 13892/2105; Cass. 9950/2017; Cass.
913/2017).
Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2024, che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro 115,00 ed un massimo aumentabile fino al 50% del detto importo.
Circa il "quantum", può dunque riconoscersi all'attrice per danni in oggetto, in assenza di elementi di allegazione e prova per una valutazione personalizzata difforme dalle indicazioni di cui alla predetta tabella, la somma di euro 4.025,00 per inabilità temporanea totale;
ad essa va aggiunta la somma di euro
3.450,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50%, e quella di euro 1.725,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25%.
13 Inoltre, il danno biologico - pari a 10 punti percentuali - alla stregua della richiamata tabella tenuto conto dell'età di anni 65 di , (nato il [...]) alla data del sinistro, va Parte_1 stimato in un importo di euro 17.764,00.
Il danno biologico risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di euro 26.964,00 (euro 9.200,00 per invalidità temporanea + euro 17.764,00 per danno non patrimoniale permanente).
I valori come sopra stimati sono già ricomprensivi della sofferenza morale soggettiva patita dalla vittima del sinistro, e nel caso in esame, non stati offerti elementi per una personalizzazione del danno non patrimoniale in oggetto, con conseguente liquidazione di importi diversi da quelli fissati nella predetta tabella ed a cui si è fatto sopra riferimento.
In definitiva tenuto conto del ravvisato concorso di colpa dell'attrice, stimato nella misura del 50%, a va Parte_1 riconosciuto a titolo risarcitorio il complessivo importo di euro
13.482,00 (pari al 50% di euro 26.964,00).
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della
14 somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
Le somme come innanzi riconosciute devono ritenersi liquidate in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva. Spettano all'istante, invece, gli interessi dalla data del sinistro (17/5/2019) da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata.
Le spese di lite si compensano tra le parti nella misura del 50%
e per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, (in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14 scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro
26.000,00).
Le spese di ctu come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di nei Parte_1 confronti del , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., e per l'effetto, accertata la responsabilità del predetto Ente nel verificarsi del sinistro dedotto in lite ex art. 2051 c.c. nella misura del 50%:
- condanna il in persona del sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di euro € 13.482,00 (pari al 50% del complessivo danno patito), oltre la rivalutazione e gli interessi,
15 sulla predetta somma dapprima devalutata alla data dell'incidente ed annualmente rivalutata dal 17.05.2019 alla data della presente pronuncia.
Sulla somma così ottenuta vanno applicati gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna il , in persona del sindaco Controparte_1
p.t, al pagamento in favore dell'attrice della restante metà delle spese di lite che si liquida, nell'importo già decurtato, in euro
2.538,00 per competenze ed euro 259,00 per spese oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, ed accessori come per legge e con attribuzione in favore dell'avvocato
Cristoforo Scala;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta.
Torre Annunziata, lì 22 maggio 2025.
Il Giudice onorario di Pace
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione,
Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 6897 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni, e vertente
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Cristoforo Scala ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Torre del Greco (NA) alla via Giardino Trotti n. 3;
-ATTRICE-
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 ed elettivamente dom.to presso gli Uffici dell'Avvocatura
Comunale, complesso “La Salle”, siti in via Gen. A. Dalla Chiesa,
Torre del Greco, rapp.to e difeso dall'Avv. Adriano Licenziati
(C.F. ) giusta procura in calce alla C.F._1 comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTO-
Conclusioni delle parti:
Come da verbale d'Udienza del 17.2.2025.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, deduceva che in data 17.05.2019 verso le ore 7.50 circa, nel mentre percorreva a piedi l'area antistante del civico
1 177 di Via Circumvallazione a Torre del Greco(NA, ex area terremotati, giunta all'altezza del terzo piazzale, a causa della presenza di materiale vetroso, non segnalata, era caduta al suolo;
che a causa della caduta patita aveva riportato gravi lesioni personali;
che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al per difetto di custodia e Controparte_1 manutenzione della res di sua proprietà.
Ciò posto citava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, in persona del sindaco p.t., per sentirlo dichiarare
[...] unico responsabile del descritto sinistro e per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non riportati a seguito dell'evento lesivo dedotto in lite, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Ente convenuto, il quale, contestava la fondatezza della domanda ed instava per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., raccolta la prova orale ed effettuata ctu medico-legale sulla persona dell'attore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 17.2.2025 veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 -
Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98;
1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire
2 con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez.
II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912).
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati.
Sulla base delle emergenze istruttorie in atti, può dirsi provato il fatto storico posto a base della domanda risarcitoria spiegata dall'attrice.
Il teste, , escussa all'udienza del 14.12.2023, Testimone_1 ha dichiarato di aver assistito al sinistro di cui è rimasta vittima la , descrivendone la dinamica e le circostanze spazio Pt_1 temporali in conformità alle allegazioni attoree;
in particolare ha affermato: “Sono amica della GN da circa Pt_1 trentacinque anni in quanto ero compagna di scuola, alle superiori, della figlia della predetta, . Sono oggi Persona_1 in Tribunale per rendere testimonianza in ordine ad un incidente cui io ho assistito avvenuto a metà maggio del 2019 verso le ore
7.40 nel centro di Torre del Greco, zona Circumvallazione, in un'area ex terremotati. In tali circostanze di tempo io mi trovavo in compagnia della GN , del marito della predetta, Pt_1
, e della figlia . Ricordo che avevamo Persona_2 Per_1 appena parcheggiato l'autovettura nell'area di cui ho parlato prima in una zona ove è consentita la sosta e ci stavamo recando a prendere un caffè. In particolare, la GN ci Pt_1
3 precedeva di qualche metro ed io, e eravamo Per_1 Per_2 dietro. Ho così visto che la GN , prima slittava con Pt_1 il piede destro, poi finiva a terra con il ginocchio destro e infine si è accasciata. Quando mi sono avvicinata ho notato che nel punto ove è slittato il piede della GN vi era del Pt_1 vetro frammentato. Tale vetro mi sembrava vecchio in quanto era opaco e non luccicava. Inoltre, si confondeva con il manto stradale in quanto era frammentato in piccoli pezzi. In conseguenza della caduta la lamentava dolori al Pt_1 ginocchio destro per cui abbiamo chiamato l'ambulanza. Sono accorse anche altre persone che hanno chiamato i Vigili i quali però non sono sopraggiunti. Non so però se effettivamente i
Vigili sono stati chiamati. L'ambulanza è arrivata dopo un quarto
d'ora, venti minuti. Non ho accompagnato la in Pt_1
Ospedale. l'ha raggiunta in Ospedale. Preciso che il vetro Per_1 in questione si trovava nel terzo piazzale. Nel piazzale in questione c'è un'area deputata al parcheggio, ove noi avevamo parcheggiato l'autovettura, ed un'area che consente la discesa su via Circumvallazione. Il vetro si trovava in quest'ultima area ed era l'equivalente di due/tre bottiglie rotte. La settimana dopo mi sono recata sui luoghi e ho verificato che il vetro era ancora presente”.
Il teste, inoltre, ha riconosciuto i luoghi di causa nella documentazione fotografica esibitagli ed allegata alla produzione attorea.
La dinamica del sinistro come allegata in atti e riferita dal teste
è del tutto compatibile con l'inattesa presenza sul manto stradale di materiale vetroso a causa del quale la è Pt_1 scivolata cadendo al suolo, come riconosciuto anche in sede di ctu.
4 Del resto, lo stesso teste ha precisato di aver personalmente verificato la presenza di materiale vetroso sul tratto di strada teatro del sinistro.
In definitiva, può dirsi accertato che riportava Parte_1 lesioni personali dopo essere scivolata sul suolo a causa della presenza non segnalata di materiale vetroso nell'area antistante del civico 177 di Via Circumvallazione a Torre del Greco (NA).
Accertato l'effettivo verificarsi del sinistro ai danni dell'attrice nei termini di cui sopra, la responsabilità dell'evento va ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c. all' convenuto, quale custode della CP_2 strada teatro del sinistro, che non ha offerto la prova liberatoria impostagli dalla detta norma.
Giova all'uopo riportare i più recenti arresti giurisprudenziali in merito alla natura della responsabilità da cose in custodia ed all'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
La tormentata elaborazione dei principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., è approdata, nella giurisprudenza di legittimità, alle seguenti affermazioni (cfr per la ricostruzione di seguito riportata, esattamente in termini,
Cassazione civile sez. III, 19 maggio 2011 n. 11016):
- la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento
5 dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229;
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre
2008, n. 28811);
- la radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279);
- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;
- corollario di tale prospettiva è che ove, per l'estensione del bene, per l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti o per qualsivoglia altra circostanza il potere di controllo sia oggettivamente impossibile, non vi è rapporto di custodia, e non vi è dunque margine per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ.;
- segnatamente per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che condizionano largamente anche le aspettative della generalità degli utenti;
6 - in particolare, per le autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. (D.P.R. n. 393 del 1959 e D.Lgs. n. 285 del
1982), per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e, dunque, a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. (conf. Cass. civ.
15384/2006, cit.; Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ.
2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ. 13 gennaio 2003, n. 298;
Cass. civ. 15 gennaio 2003, n. 488);
- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio
2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ.
6 luglio 2006, n. 15384);
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (conf. Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).
7 - ove l'oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art. 2051 cod. civ., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata esclusivamente alla disciplina dell'art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilità dell'ente proprietario della strada per danni conseguenti all'utilizzo della stessa da parte del soggetto danneggiato alle sole ipotesi di esistenza di un pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto).
Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo
- in linea di principio- a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (conf. Cass. 6 luglio
2006, n. 15383; Cass. civ. 15384/2006 cit. Cassazione civile sez. III Data: 19 maggio 2011 n. 11016).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e
97 Cost. degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (conf. Corte cost.
n. 156 del 1999).
Ciò posto, come già evidenziato, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ., spetta all'attore dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno;
mentre incombe sulla controparte dare la prova del fortuito, quale fattore idoneo a spezzare il nesso causale tra la res e l'evento, in ipotesi configurabile anche nel comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato.
8 Ebbene tanto rappresentato in fatto ed in diritto, non è revocabile in dubbio che il convenuto in quanto ente CP_1 custode della strada teatro del sinistro, possa e debba essere chiamato a rispondere dei sinistri che si verificano al suo interno, ove imputabili, come nell'assunto attoreo, comprovato dalla prova orale assunta, ad un difetto di manutenzione e custodia del bene in oggetto.
L'attrice ha, infatti, offerto la prova della connessione causale tra la res in custodia e l'evento lesivo dedotto in lite, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi riportati a causa della presenza sul manto stradale di un materiale vetroso che il pedone aveva ragione di non attendersi (cfr. dichiarazioni del teste).
Né nella fattispecie l'ente convenuto ha provato, né invero neanche allegato, l'inesigibilità nella fattispecie del dovere di custodia della strada de quo vertitur per mancanza di una relazione effettiva con la res dovuta all'estensione della stessa e/o la carenza di mezzi da parte dell'Amministrazione e, quindi,
l'esistenza di una situazione di oggettiva impossibilità di custodia del detto bene.
La parte convenuta non ha, quindi, assolto il proprio onere probatorio, nulla avendo provato con riguardo all'espletamento di un'adeguata attività di vigilanza e controllo sul tratto di strada ove si è verificato il sinistro.
Può, tuttavia, affermarsi che nel caso in esame emerge anche un comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad integrare il concorso di cui all'art. 1227 co.1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato;
si ricorda che tale norma (espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore) si applica anche nei casi di danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale (in tal senso sia
9 Cass. 3651/06 -massima 588890-, sia Cass. 15383/06 - massima 591251).
A tale conclusione si perviene in considerazione che l'incidente oggetto di lite si è verificato di giorno ed in condizioni temporali di piena visibilità.
Deve ritenersi, quindi, che alla produzione del fatto abbia concorso altresì la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, I co. c.c.
L'attrice, infatti, era tenuta a preservare la propria incolumità: in proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte Costituzionale
156/99); tale onere di attenzione non solo implica quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
L'insieme dei sopra evidenziati elementi consente di concludere per una ripartizione della responsabilità nella misura del 50% a carico dell'attrice e del restante 50% a carico del CP_1
Alla luce di tutto quanto sopra osservato accertata la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del , Controparte_1 in merito all'evento lesivo oggetto di domanda, nella misura del
50%, quest'ultimo va, senz'altro condannato al risarcimento in favore dell'attrice del danno non patrimoniale patito, nella corrispondente misura.
10 Venendo all'esame del quantum debeatur, ed in primis alla valutazione del “danno biologico”, riportato dall'attrice, occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u. in atti.
Il dott. sulla base della documentazione sanitaria Persona_3 in atti (attestante le cure cui è stata sottoposto l'attrice in virtù delle lesioni riportate) e delle indagini peritali svolte, ritenuta la compatibilità causale delle le lesioni patite da – Parte_1 frattura pluriframmentaria scomposta della rotula del ginocchio destro - con l'incidente per cui è causa, ha concluso che il sinistro ha comportato per la predetta attrice: giorni 35 di ITT;
giorni 60 di ITP di un valore medio del 50%; giorni 60 di ITP di un valore medio del 25%; nonché un danno permanente pari al
10% (cfr amplius elaborato peritale in atti, depositato in atti in data 3.04.2024).
Il ctu ha anche accertato la congruità delle spese documentate in atti per le cure mediche, pari ad euro 217,00 (DA VERIFICARE
MEGLIO).
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sorrette da motivazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica.
Accertato il diritto di al risarcimento dei danni Parte_1 subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte
Costituzionale e del successivo orientamento della Suprema
Corte sul punto, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la
11 menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (cfr Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ.
31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del
12/12/2003, e successiva giurisprudenza conforme della
Suprema Corte).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n.
26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr. da ultimo
Cass. 13.07.2011 n. 15373).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, la Suprema Corte con ha statuito che: “poiché l'equità va intesa
12 anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" chiarendo “che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (cfr Sentenza n. 12408 del
07/06/2011; Cass. 13892/2105; Cass. 9950/2017; Cass.
913/2017).
Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2024, che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro 115,00 ed un massimo aumentabile fino al 50% del detto importo.
Circa il "quantum", può dunque riconoscersi all'attrice per danni in oggetto, in assenza di elementi di allegazione e prova per una valutazione personalizzata difforme dalle indicazioni di cui alla predetta tabella, la somma di euro 4.025,00 per inabilità temporanea totale;
ad essa va aggiunta la somma di euro
3.450,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50%, e quella di euro 1.725,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25%.
13 Inoltre, il danno biologico - pari a 10 punti percentuali - alla stregua della richiamata tabella tenuto conto dell'età di anni 65 di , (nato il [...]) alla data del sinistro, va Parte_1 stimato in un importo di euro 17.764,00.
Il danno biologico risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di euro 26.964,00 (euro 9.200,00 per invalidità temporanea + euro 17.764,00 per danno non patrimoniale permanente).
I valori come sopra stimati sono già ricomprensivi della sofferenza morale soggettiva patita dalla vittima del sinistro, e nel caso in esame, non stati offerti elementi per una personalizzazione del danno non patrimoniale in oggetto, con conseguente liquidazione di importi diversi da quelli fissati nella predetta tabella ed a cui si è fatto sopra riferimento.
In definitiva tenuto conto del ravvisato concorso di colpa dell'attrice, stimato nella misura del 50%, a va Parte_1 riconosciuto a titolo risarcitorio il complessivo importo di euro
13.482,00 (pari al 50% di euro 26.964,00).
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della
14 somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
Le somme come innanzi riconosciute devono ritenersi liquidate in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva. Spettano all'istante, invece, gli interessi dalla data del sinistro (17/5/2019) da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata.
Le spese di lite si compensano tra le parti nella misura del 50%
e per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, (in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14 scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro
26.000,00).
Le spese di ctu come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di nei Parte_1 confronti del , in persona del sindaco Controparte_1
p.t., e per l'effetto, accertata la responsabilità del predetto Ente nel verificarsi del sinistro dedotto in lite ex art. 2051 c.c. nella misura del 50%:
- condanna il in persona del sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di euro € 13.482,00 (pari al 50% del complessivo danno patito), oltre la rivalutazione e gli interessi,
15 sulla predetta somma dapprima devalutata alla data dell'incidente ed annualmente rivalutata dal 17.05.2019 alla data della presente pronuncia.
Sulla somma così ottenuta vanno applicati gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna il , in persona del sindaco Controparte_1
p.t, al pagamento in favore dell'attrice della restante metà delle spese di lite che si liquida, nell'importo già decurtato, in euro
2.538,00 per competenze ed euro 259,00 per spese oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, ed accessori come per legge e con attribuzione in favore dell'avvocato
Cristoforo Scala;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta.
Torre Annunziata, lì 22 maggio 2025.
Il Giudice onorario di Pace
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
16