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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2105/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza dell'11 dicembre 2025.
Sono presenti per parte convenuta opposta l'avv. Della Rocca Claudio e l'avv. Simone Settesoldi in sostituzione dell'avv. Morini per parte attrice opponente, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. nato a [...] [...] ed ivi Parte_1 Pt_1 residente in [...], C.F. spiegava C.F._1 opposizione ex art. 615 c.p.c. nei confronti di “ (C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Milano Piazza Filippo Meda n° 4, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, per sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto dedotto in causa ex d.lgs. n. 385 del 1993, degli art. 38 e art. 41, comma 1, delib. cicr 22 aprile 1995, 1418, 1343, 1344 c.c.
L'opponente agiva in sede di opposizione a precetto per sentir dichiarare la nullità del contratto di cui sopra intercorso tra le parti e avente ad oggetto l'acquisto di un'unità immobiliare/intervento edilizio relativo all'abitazione principale, in quanto, come si evinceva da una perizia estimativa che si produce, l'immobile, ipotecato a garanzia di un mutuo erogato dalla banca convenuta, di € 350.000,00, nell'anno 2007 aveva un valore di € 40.000,00, ovvero una frazione dell'importo erogato.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, e per essa quale mandataria con rappresentanza, giusta procura speciale ai rogiti Notaio del 21/06/19, rep. 15052, racc.8049, la società Persona_1
“ , con sede legale in Roma, Via Piemonte n.38, C.F. – P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
, contestando la pretesa dell'opponente e rilevando come il limite di finanziabilità P.IVA_4 non dovesse essere riferito a 40.000,00 Euro, bensì a cifra certamente superiore e senza dubbio adeguata per rispettare il quantum del limite di finanziabilità richiesto dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati. Rilevando inoltre la regolarità del precetto concludeva in tesi per il rigetto della domanda proposta e, in ipotesi di accoglimento della domanda e di dichiarazione di Per nullità del contratto ai rogiti Notaio del 08/05/07 rep.55725 racc.9744, chiedeva comunque
1 dichiararsi che lo stesso doveva intendersi in essere tra le parti come mutuo ipotecario, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
Il processo si svolgeva dapprima presso altro Giudice, il quale concedeva alle parti i termini ex art. 183/VI comma c.p.c. e quindi presso il sottoscritto, il quale ammetteva le prove richieste da parte convenuta, che venivano espletate e alle quali faceva seguito la nomina di C.T.U. per la stima del valore dei beni di cui al contratto depositato in atti. Dopo una serie di rinvii richiesti dal C.T.U. anche pendendo trattative, all'udienza del 13 febbraio 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un'intesa che sarebbe stata perfezionata all'udienza successiva, onde la C.T.U. non era più necessaria e il Giudice ne disponeva la revoca. Parte convenuta chiedeva comunque di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni al fine di sollecitare la definizione stragiudiziale della controversia. Alla successiva udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice fissava udienza ex art. 281-sexies c.p.c., concessi alle parti i termini per il deposito di conclusionali e note spese. Parte convenuta depositava quindi tempestivamente la sua memoria e notula, laddove parte attrice restava inerte sul punto.
Passando ora al merito della causa, la domanda di parte attrice opponente si fonda esclusivamente sovra il preteso superamento del limite di finanziabilità pari all'ottanta per cento del valore del bene ipotecato. Sul punto sono intervenute le SS.UU. della Cassazione che, con sentenza n. 33719 del 2022, hanno stabilito che: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo
o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual e quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53
t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Tale essendo l'indirizzo giurisprudenziale assunto dalla S.C. ed essendo l'azione intentata motivata proprio sull'unico punto dell'imperatività del limite di finanziabilità anzidetto, appare evidente, assorbiti gli altri motivi esposti da parte convenuta, come la domanda debba essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza, così come le spese di
C.T.U., liquidate come in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2 2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta, che liquida in € 5,15 per spese ed € 10.695,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
3) Pone definitivamente ad integrale carico di parte attrice le spese di C.T.U., liquidate come in atti.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza dell'11 dicembre 2025.
Sono presenti per parte convenuta opposta l'avv. Della Rocca Claudio e l'avv. Simone Settesoldi in sostituzione dell'avv. Morini per parte attrice opponente, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. nato a [...] [...] ed ivi Parte_1 Pt_1 residente in [...], C.F. spiegava C.F._1 opposizione ex art. 615 c.p.c. nei confronti di “ (C.F. e P.I. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Milano Piazza Filippo Meda n° 4, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, per sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto dedotto in causa ex d.lgs. n. 385 del 1993, degli art. 38 e art. 41, comma 1, delib. cicr 22 aprile 1995, 1418, 1343, 1344 c.c.
L'opponente agiva in sede di opposizione a precetto per sentir dichiarare la nullità del contratto di cui sopra intercorso tra le parti e avente ad oggetto l'acquisto di un'unità immobiliare/intervento edilizio relativo all'abitazione principale, in quanto, come si evinceva da una perizia estimativa che si produce, l'immobile, ipotecato a garanzia di un mutuo erogato dalla banca convenuta, di € 350.000,00, nell'anno 2007 aveva un valore di € 40.000,00, ovvero una frazione dell'importo erogato.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, e per essa quale mandataria con rappresentanza, giusta procura speciale ai rogiti Notaio del 21/06/19, rep. 15052, racc.8049, la società Persona_1
“ , con sede legale in Roma, Via Piemonte n.38, C.F. – P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
, contestando la pretesa dell'opponente e rilevando come il limite di finanziabilità P.IVA_4 non dovesse essere riferito a 40.000,00 Euro, bensì a cifra certamente superiore e senza dubbio adeguata per rispettare il quantum del limite di finanziabilità richiesto dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati. Rilevando inoltre la regolarità del precetto concludeva in tesi per il rigetto della domanda proposta e, in ipotesi di accoglimento della domanda e di dichiarazione di Per nullità del contratto ai rogiti Notaio del 08/05/07 rep.55725 racc.9744, chiedeva comunque
1 dichiararsi che lo stesso doveva intendersi in essere tra le parti come mutuo ipotecario, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
Il processo si svolgeva dapprima presso altro Giudice, il quale concedeva alle parti i termini ex art. 183/VI comma c.p.c. e quindi presso il sottoscritto, il quale ammetteva le prove richieste da parte convenuta, che venivano espletate e alle quali faceva seguito la nomina di C.T.U. per la stima del valore dei beni di cui al contratto depositato in atti. Dopo una serie di rinvii richiesti dal C.T.U. anche pendendo trattative, all'udienza del 13 febbraio 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un'intesa che sarebbe stata perfezionata all'udienza successiva, onde la C.T.U. non era più necessaria e il Giudice ne disponeva la revoca. Parte convenuta chiedeva comunque di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni al fine di sollecitare la definizione stragiudiziale della controversia. Alla successiva udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice fissava udienza ex art. 281-sexies c.p.c., concessi alle parti i termini per il deposito di conclusionali e note spese. Parte convenuta depositava quindi tempestivamente la sua memoria e notula, laddove parte attrice restava inerte sul punto.
Passando ora al merito della causa, la domanda di parte attrice opponente si fonda esclusivamente sovra il preteso superamento del limite di finanziabilità pari all'ottanta per cento del valore del bene ipotecato. Sul punto sono intervenute le SS.UU. della Cassazione che, con sentenza n. 33719 del 2022, hanno stabilito che: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo
o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual e quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53
t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Tale essendo l'indirizzo giurisprudenziale assunto dalla S.C. ed essendo l'azione intentata motivata proprio sull'unico punto dell'imperatività del limite di finanziabilità anzidetto, appare evidente, assorbiti gli altri motivi esposti da parte convenuta, come la domanda debba essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza, così come le spese di
C.T.U., liquidate come in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2 2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali di parte convenuta, che liquida in € 5,15 per spese ed € 10.695,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge;
3) Pone definitivamente ad integrale carico di parte attrice le spese di C.T.U., liquidate come in atti.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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