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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 396/19 vertente
tra
codice fiscale: , parte rappresentata e difesa per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti dall'avv. RACCO Filippo del foro di Locri ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. CRAPANZANO Aldo in Reggio Calabria (viale G. Amendola n. 29/G)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale: , parte rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa per procura in atti dall'avv. CIRCOSTA Ilario del foro di Locri ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Caulonia (via Alfonsine n. 2)
APPELLATO
E CONTRO
codice fiscale: Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATO–CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 1393/2018, pubblicata il 13.11.18.
1 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato il 16.03.2011, l'appellante ha adito il Tribunale di Locri
- Sezione distaccata di Siderno, precisando di essere titolare e legale rappresentante di omonima impresa individuale di costruzioni sedente in Placanica (RC) in via San Tommaso n. 87; che tra lui stesso quale appaltatore ed il sig. , quale committente, è stato stipulato, in Controparte_1
forma orale, contratto di appalto ai fini dell'esecuzione di opere (strutture in cemento armato) per la costruzione di un fabbricato, da destinarsi a civile abitazione, in contrada Amusa del Comune di
Caulonia (RC); che il suddetto committente, pur avendo accettata, senza alcuna riserva, la consegna delle opere edili eseguite a perfetta regola d'arte dall'appaltatore, non provveduto al pagamento pari ad € 20.375,55 (i.v.a. inclusa) giusto relativo computo metrico estimativo;
che, ai sensi dell'art. 1665,
comma 5, c.c., esso attore, quale appaltatore, ha quindi diritto al pagamento del corrispettivo per l'avvenuta esecuzione del contratto di appalto, che ben può essere stato stipulato per fatti concludenti,
non essendo all'uopo richiesta la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem: e considerato altresì, al riguardo, che l'esecuzione delle prestazioni, che ne sono state oggetto, costituisce fatto indicativo e incontrovertibile della sua conclusione e perfezionamento per facta concludentia.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il il quale eccepiva CP_1
l'inesistenza dell'obbligazione, per la causale di cui sopra, per essere stato il contratto di appalto stipulato, l'11.01.2008, tra lui e diverso appaltatore, indicato nel , che ha Controparte_2
eseguito le opere appaltate con l'acquisto di tutti i materiali necessari;
inoltre il convenuto declinava qualsiasi obbligazione in mancanza di fatture, bolle di consegna e altra documentazione a sua firma comprovanti la dedotta pretesa creditoria attorea, poiché essa riguardante soltanto diverso e autonomo rapporto con “la ditta appaltatrice a cui si è affidato per l'esecuzione dei lavori il Sig. ”. CP_2
2 A seguito di apposita istanza attorea, il giudice di prime cure ordinava l'intervento in causa ex art. 107 c.p.c. del , tuttavia il terzo interventore, non compariva e non si costituiva Controparte_2
in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito della costituzione in giudizio del l'attore, ritenuta la sussistenza di una CP_1
obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. in capo al convenuto e al terzo interventore contumace, nella memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c. modificava le proprie conclusioni estendendo la richiesta di condanna in via solidale anche al . CP_2
La causa, nelle more processuali trasferita al Tribunale di Locri - Sezione Civile a seguito della soppressione della Sezione distaccata sidernese, è stata istruita mediante assunzione di prova per testi e deferimento di interrogatorio formale al terzo interventore contumace, che non è comparso a renderlo, veniva decisa con la sentenza n° 1393/2019 con la quale il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea e compensava le spese di giudizio.
Avverso la prefata sentenza proponeva appello, con atto ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
evidenziando che nell'iter motivazionale della gravata sentenza, il giudice di prime cure,
[...]
dapprima, ha ritenuto accertata, in punto di fatto, l'esecuzione di lavori edili, nel fabbricato appartenente al sig. , ad opera sia della ditta dell'appellante, sia di quella Controparte_1
del sig. quale sottoscrittore, costui, del contratto di appalto di opere edili Controparte_2
dell'11.01.2008 prodotto in causa dal convenuto e successivamente ha ritenuto che, dai documenti versati in atti, non è stata reperita alcuna corrispondenza intercorsa tra le parti, né alcun contratto di subappalto, o quantomeno un incarico, volto al sig. , per l'esecuzione dei lavori Parte_1
edili. In realtà il convenuto sig. , quale committente, ha accettato, senza Controparte_1
alcuna riserva, la consegna delle opere edili eseguite a regola d'arte dall'appellante, e non ha contestato, in modo specifico, il computo metrico estimativo delle opere di cui sopra, pari a €
20.375,55 (i.v.a. inclusa), prodotto e allegato dall'attore. Pur in mancanza di tali specifiche contestazioni da parte del convenuto, il primo giudice, senza alcuna motivazione sul punto, non ha
3 ritenuto come ammessi e quindi dimostrati, a mente dell'art. 115, comma 1, c.p.c., i fatti e l'allegazione documentale di cui sopra, con conseguente relevatio ab onere probandi dell'attore.
Inoltre il primo giudice, senza motivazione al riguardo, ha omesso di valutare la mancata comparizione della parte interroganda ( ) come “mancata risposta” e conseguentemente CP_2
ritenere come ammessi e confessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232, comma 1, c.p.c.6,
l'esistenza sia del contratto di appalto intervenuto tra l'appellante e il convenuto, sia di quello di subappalto intercorso tra l'appellante medesimo e il terzo interventore contumace;
infine il giudice di prime cure, ha erroneamente valutato le risultanze della prova testimoniale. Concludeva l'appellante chiedendo la condanna degli appellati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.10.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello poiché carente dei requisiti di
[...]
cui all'art. 342 cpc e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Anche in questo grado di giudizio il non si costituiva in giudizio e ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 25/06/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03/06/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata, perché carente dei requisiti richiesti dall'art 342 cpc introdotto dalla legge134 del
2012.
Rileva l'appellato che nel caso in esame parte avversa non ha individuato le parti della sentenza di cui richiede la riforma né tantomeno compie una ricostruzione logico giuridica di come vorrebbe che il provvedimento fosse riformato in aperta violazione del dettato dell'art. 342 cpc.
L'art. 342 co.1° c.p.c., dopo la novella, risulta attualmente così formulato: <
con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. L'appello deve essere
4 motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>. Nulla
si dice con riferimento alla formulazione delle domande. In proposito, questa Corte in linea con le pronunce del Supremo Collegio non può che ribadire come da un lato, detta norma non prescriva l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, anche se, oggettivamente, sia per il giudicante (il quale per tale via individua immediatamente l'oggetto del suo esame e la soluzione richiesta) che per l'appellante (il quale individua tutte le parti della sentenza di primo grado che è necessario attaccare, e le specifiche richieste da rivolgere al giudice di appello) l'uso di uno schema di appello che riproduca specificamente l'andamento formale del nuovo art. 342 c.p.c. è certamente molto utile. Ritiene questa Corte che, ciò che è certamente indispensabile - anche perché l'attuale formulazione non può rappresentare una sorta di regresso rispetto ai risultati che in materia aveva già conseguito la giurisprudenza di legittimità - è che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l'appellante vuole conseguire.
Tale contenuto minimo dell'atto di appello, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, è
funzionale, quam minus: a) al principio del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell'art. 111
Cost., che ha come suo cardine anche una durata ragionevole dell'impugnazione, che costituisce,
sempre di più, una esigenza essenziale della funzione giurisdizionale anche per gli adempimenti europei;
b) alla corretta applicazione dell'art. 348/bis c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del gravame, presuppone che il giudicante possa con
5 immediatezza comprendere cosa in concreto a lui si richiede e quali ne siano le ragioni;
c) ad individuare la preclusione derivante dall'impugnazione parziale "che importa acquiescenza alla parti di sentenza non impugnate" (art.329 co.2° c.p.c.) con formazione del giudicato implicito sui capi non impugnati, od anche sull'intera statuizione, ove non vengano toccati motivi capaci di sorreggere autonomamente la decisione. Proprio per la rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. va, dunque, interpretato in modo rigoroso, ovviamente (come già emerge da quanto si è immediatamente sopra detto) non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l'utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l'appellante), ma per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile dalla Corte.
Va evidenziato che il giudizio d'appello costituisce la sede per una revisio prioris instantiae
funzionalmente limitata, attraverso la formulazione - ed entro l'ambito - dei motivi di gravame,
che assolvono la funzione di definire l'estensione del riesame richiesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la specificità dei motivi d'appello è imposta dall'art. 342 c.p.c. — quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte, v. Cass. S.U. n. 16/2000) — e comporta che,
attraverso l'atto introduttivo dell'impugnazione, vanno prospettate tutte le censure avverso la sentenza impugnata (non essendo lecito che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti od atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale, (v. Cass. 1924/2011, Cass. 6396/2004, ecc.), le cui statuizioni non sono mai separabili dalle motivazioni che le sorreggono.
Nel caso in esame emergono i motivi di gravame, in quanto la difesa appellante ha impugnato la sentenza di primo grado rilevando gli errori in cui, a suo dire, era incorso il Giudice di prime cure nel non accogliere le domande dalla stessa formulate, deducendo sul punto in maniera dettagliata tanto da non poter essere considerato generico nella esposizione. Sicché, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come proposta dall'appellato.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
6 1)Vizio di motivazione logico giuridica – violazione di legge (art. 115 comma 1 c.p.c.
1.1.) Dall'esame della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado si ricava che nessuno dei testi escussi ha individuato chi era il direttore dei lavori, ha definito i rapporti intercorrenti tra le parti in causa, ha indicato chi ha acquistato il materiale edile, quale delle due ditte ha effettuato i lavori relativi alle strutture in cemento armato.
Per come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, in atti non esiste alcuna prova del rapporto intercorso tra il e lo né una fattura né una bolla d'accompagnamento che possa CP_1 Parte_1
giustificare la richiesta di pagamento somme.
L'unico documento avente valore probatorio è il contratto di appalto, versato in atti, sottoscritto tra il ed il . CP_1 CP_2
2) Vizio di motivazione logico giuridico – violazione di legge (art. 232, comma 1 c.p.c.) erronea
valutazione delle risultanze istruttorie
2.1) L'odierna parte appellante concentra in particolare l'attenzione sulla errata valutazione del
Giudice di prime cure relativamente all'interrogatorio formale deferito al Sig. ed in CP_2
particolare sostiene che i fatti dedotti nei capitoli di cui al deferito interrogatorio formale avrebbero dovuto essere ritenuti come ammessi e confessati.
Acclarato che non vi è prova alcuna di un appalto diretto delle opere dal allo , in CP_1 Parte_1
questa sede preme evidenziare che non vi è, inoltre, prova alcuna dell'esistenza di un duplice appalto delle stesse opere al ed allo insieme;
ciò non avrebbe avuto alcun senso in quanto CP_2 Parte_1
agli atti vi è un contratto di appalto delle opere al solo;
tutt'al più vi può essere stato, così CP_2
come ipotizzato dal giudice di prime cure, un subappalto delle opere dal allo , nel CP_2 Parte_1
caso in esame ciò non ha rilevanza alcuna, atteso che il subappalto è vietato in assenza di un consenso del committente e la mancanza di tale consenso determina la nullità dell'eventuale subappalto.
Per quanto riguarda il valore da riconoscere alla mancata presentazione del a rendere il CP_2
deferito interrogatorio formale, sul punto la Suprema Corte si è pronunciata stabilendo che:
“L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la
7 confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova,
rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto
in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo
valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la
confessione produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non
può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui
non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti
soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la
dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altri parti, tali elementi non
possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette. (Sent. 4486/2011).
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
5.201,00 a 26.000,00), valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale
(€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel
8 testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n. 1393/2018 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza n. 1393/2018;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Ilario Circosta il quale ha reso la dichiarazione di rito;
Non luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti dell'appellato contumace;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 30/01/2025.
9 Il Giudice ausiliario estensore
(dott. Salvatore Catalano)
La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 396/19 vertente
tra
codice fiscale: , parte rappresentata e difesa per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti dall'avv. RACCO Filippo del foro di Locri ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. CRAPANZANO Aldo in Reggio Calabria (viale G. Amendola n. 29/G)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale: , parte rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa per procura in atti dall'avv. CIRCOSTA Ilario del foro di Locri ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Caulonia (via Alfonsine n. 2)
APPELLATO
E CONTRO
codice fiscale: Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATO–CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 1393/2018, pubblicata il 13.11.18.
1 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato il 16.03.2011, l'appellante ha adito il Tribunale di Locri
- Sezione distaccata di Siderno, precisando di essere titolare e legale rappresentante di omonima impresa individuale di costruzioni sedente in Placanica (RC) in via San Tommaso n. 87; che tra lui stesso quale appaltatore ed il sig. , quale committente, è stato stipulato, in Controparte_1
forma orale, contratto di appalto ai fini dell'esecuzione di opere (strutture in cemento armato) per la costruzione di un fabbricato, da destinarsi a civile abitazione, in contrada Amusa del Comune di
Caulonia (RC); che il suddetto committente, pur avendo accettata, senza alcuna riserva, la consegna delle opere edili eseguite a perfetta regola d'arte dall'appaltatore, non provveduto al pagamento pari ad € 20.375,55 (i.v.a. inclusa) giusto relativo computo metrico estimativo;
che, ai sensi dell'art. 1665,
comma 5, c.c., esso attore, quale appaltatore, ha quindi diritto al pagamento del corrispettivo per l'avvenuta esecuzione del contratto di appalto, che ben può essere stato stipulato per fatti concludenti,
non essendo all'uopo richiesta la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem: e considerato altresì, al riguardo, che l'esecuzione delle prestazioni, che ne sono state oggetto, costituisce fatto indicativo e incontrovertibile della sua conclusione e perfezionamento per facta concludentia.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il il quale eccepiva CP_1
l'inesistenza dell'obbligazione, per la causale di cui sopra, per essere stato il contratto di appalto stipulato, l'11.01.2008, tra lui e diverso appaltatore, indicato nel , che ha Controparte_2
eseguito le opere appaltate con l'acquisto di tutti i materiali necessari;
inoltre il convenuto declinava qualsiasi obbligazione in mancanza di fatture, bolle di consegna e altra documentazione a sua firma comprovanti la dedotta pretesa creditoria attorea, poiché essa riguardante soltanto diverso e autonomo rapporto con “la ditta appaltatrice a cui si è affidato per l'esecuzione dei lavori il Sig. ”. CP_2
2 A seguito di apposita istanza attorea, il giudice di prime cure ordinava l'intervento in causa ex art. 107 c.p.c. del , tuttavia il terzo interventore, non compariva e non si costituiva Controparte_2
in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito della costituzione in giudizio del l'attore, ritenuta la sussistenza di una CP_1
obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. in capo al convenuto e al terzo interventore contumace, nella memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c. modificava le proprie conclusioni estendendo la richiesta di condanna in via solidale anche al . CP_2
La causa, nelle more processuali trasferita al Tribunale di Locri - Sezione Civile a seguito della soppressione della Sezione distaccata sidernese, è stata istruita mediante assunzione di prova per testi e deferimento di interrogatorio formale al terzo interventore contumace, che non è comparso a renderlo, veniva decisa con la sentenza n° 1393/2019 con la quale il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea e compensava le spese di giudizio.
Avverso la prefata sentenza proponeva appello, con atto ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
evidenziando che nell'iter motivazionale della gravata sentenza, il giudice di prime cure,
[...]
dapprima, ha ritenuto accertata, in punto di fatto, l'esecuzione di lavori edili, nel fabbricato appartenente al sig. , ad opera sia della ditta dell'appellante, sia di quella Controparte_1
del sig. quale sottoscrittore, costui, del contratto di appalto di opere edili Controparte_2
dell'11.01.2008 prodotto in causa dal convenuto e successivamente ha ritenuto che, dai documenti versati in atti, non è stata reperita alcuna corrispondenza intercorsa tra le parti, né alcun contratto di subappalto, o quantomeno un incarico, volto al sig. , per l'esecuzione dei lavori Parte_1
edili. In realtà il convenuto sig. , quale committente, ha accettato, senza Controparte_1
alcuna riserva, la consegna delle opere edili eseguite a regola d'arte dall'appellante, e non ha contestato, in modo specifico, il computo metrico estimativo delle opere di cui sopra, pari a €
20.375,55 (i.v.a. inclusa), prodotto e allegato dall'attore. Pur in mancanza di tali specifiche contestazioni da parte del convenuto, il primo giudice, senza alcuna motivazione sul punto, non ha
3 ritenuto come ammessi e quindi dimostrati, a mente dell'art. 115, comma 1, c.p.c., i fatti e l'allegazione documentale di cui sopra, con conseguente relevatio ab onere probandi dell'attore.
Inoltre il primo giudice, senza motivazione al riguardo, ha omesso di valutare la mancata comparizione della parte interroganda ( ) come “mancata risposta” e conseguentemente CP_2
ritenere come ammessi e confessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232, comma 1, c.p.c.6,
l'esistenza sia del contratto di appalto intervenuto tra l'appellante e il convenuto, sia di quello di subappalto intercorso tra l'appellante medesimo e il terzo interventore contumace;
infine il giudice di prime cure, ha erroneamente valutato le risultanze della prova testimoniale. Concludeva l'appellante chiedendo la condanna degli appellati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.10.2019 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello poiché carente dei requisiti di
[...]
cui all'art. 342 cpc e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Anche in questo grado di giudizio il non si costituiva in giudizio e ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 25/06/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03/06/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata, perché carente dei requisiti richiesti dall'art 342 cpc introdotto dalla legge134 del
2012.
Rileva l'appellato che nel caso in esame parte avversa non ha individuato le parti della sentenza di cui richiede la riforma né tantomeno compie una ricostruzione logico giuridica di come vorrebbe che il provvedimento fosse riformato in aperta violazione del dettato dell'art. 342 cpc.
L'art. 342 co.1° c.p.c., dopo la novella, risulta attualmente così formulato: <
con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. L'appello deve essere
4 motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>. Nulla
si dice con riferimento alla formulazione delle domande. In proposito, questa Corte in linea con le pronunce del Supremo Collegio non può che ribadire come da un lato, detta norma non prescriva l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, anche se, oggettivamente, sia per il giudicante (il quale per tale via individua immediatamente l'oggetto del suo esame e la soluzione richiesta) che per l'appellante (il quale individua tutte le parti della sentenza di primo grado che è necessario attaccare, e le specifiche richieste da rivolgere al giudice di appello) l'uso di uno schema di appello che riproduca specificamente l'andamento formale del nuovo art. 342 c.p.c. è certamente molto utile. Ritiene questa Corte che, ciò che è certamente indispensabile - anche perché l'attuale formulazione non può rappresentare una sorta di regresso rispetto ai risultati che in materia aveva già conseguito la giurisprudenza di legittimità - è che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l'appellante vuole conseguire.
Tale contenuto minimo dell'atto di appello, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, è
funzionale, quam minus: a) al principio del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell'art. 111
Cost., che ha come suo cardine anche una durata ragionevole dell'impugnazione, che costituisce,
sempre di più, una esigenza essenziale della funzione giurisdizionale anche per gli adempimenti europei;
b) alla corretta applicazione dell'art. 348/bis c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del gravame, presuppone che il giudicante possa con
5 immediatezza comprendere cosa in concreto a lui si richiede e quali ne siano le ragioni;
c) ad individuare la preclusione derivante dall'impugnazione parziale "che importa acquiescenza alla parti di sentenza non impugnate" (art.329 co.2° c.p.c.) con formazione del giudicato implicito sui capi non impugnati, od anche sull'intera statuizione, ove non vengano toccati motivi capaci di sorreggere autonomamente la decisione. Proprio per la rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. va, dunque, interpretato in modo rigoroso, ovviamente (come già emerge da quanto si è immediatamente sopra detto) non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l'utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l'appellante), ma per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile dalla Corte.
Va evidenziato che il giudizio d'appello costituisce la sede per una revisio prioris instantiae
funzionalmente limitata, attraverso la formulazione - ed entro l'ambito - dei motivi di gravame,
che assolvono la funzione di definire l'estensione del riesame richiesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la specificità dei motivi d'appello è imposta dall'art. 342 c.p.c. — quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte, v. Cass. S.U. n. 16/2000) — e comporta che,
attraverso l'atto introduttivo dell'impugnazione, vanno prospettate tutte le censure avverso la sentenza impugnata (non essendo lecito che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti od atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale, (v. Cass. 1924/2011, Cass. 6396/2004, ecc.), le cui statuizioni non sono mai separabili dalle motivazioni che le sorreggono.
Nel caso in esame emergono i motivi di gravame, in quanto la difesa appellante ha impugnato la sentenza di primo grado rilevando gli errori in cui, a suo dire, era incorso il Giudice di prime cure nel non accogliere le domande dalla stessa formulate, deducendo sul punto in maniera dettagliata tanto da non poter essere considerato generico nella esposizione. Sicché, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come proposta dall'appellato.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
6 1)Vizio di motivazione logico giuridica – violazione di legge (art. 115 comma 1 c.p.c.
1.1.) Dall'esame della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado si ricava che nessuno dei testi escussi ha individuato chi era il direttore dei lavori, ha definito i rapporti intercorrenti tra le parti in causa, ha indicato chi ha acquistato il materiale edile, quale delle due ditte ha effettuato i lavori relativi alle strutture in cemento armato.
Per come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, in atti non esiste alcuna prova del rapporto intercorso tra il e lo né una fattura né una bolla d'accompagnamento che possa CP_1 Parte_1
giustificare la richiesta di pagamento somme.
L'unico documento avente valore probatorio è il contratto di appalto, versato in atti, sottoscritto tra il ed il . CP_1 CP_2
2) Vizio di motivazione logico giuridico – violazione di legge (art. 232, comma 1 c.p.c.) erronea
valutazione delle risultanze istruttorie
2.1) L'odierna parte appellante concentra in particolare l'attenzione sulla errata valutazione del
Giudice di prime cure relativamente all'interrogatorio formale deferito al Sig. ed in CP_2
particolare sostiene che i fatti dedotti nei capitoli di cui al deferito interrogatorio formale avrebbero dovuto essere ritenuti come ammessi e confessati.
Acclarato che non vi è prova alcuna di un appalto diretto delle opere dal allo , in CP_1 Parte_1
questa sede preme evidenziare che non vi è, inoltre, prova alcuna dell'esistenza di un duplice appalto delle stesse opere al ed allo insieme;
ciò non avrebbe avuto alcun senso in quanto CP_2 Parte_1
agli atti vi è un contratto di appalto delle opere al solo;
tutt'al più vi può essere stato, così CP_2
come ipotizzato dal giudice di prime cure, un subappalto delle opere dal allo , nel CP_2 Parte_1
caso in esame ciò non ha rilevanza alcuna, atteso che il subappalto è vietato in assenza di un consenso del committente e la mancanza di tale consenso determina la nullità dell'eventuale subappalto.
Per quanto riguarda il valore da riconoscere alla mancata presentazione del a rendere il CP_2
deferito interrogatorio formale, sul punto la Suprema Corte si è pronunciata stabilendo che:
“L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la
7 confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova,
rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto
in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo
valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la
confessione produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non
può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui
non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti
soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la
dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altri parti, tali elementi non
possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette. (Sent. 4486/2011).
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
5.201,00 a 26.000,00), valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale
(€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel
8 testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n. 1393/2018 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza n. 1393/2018;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Ilario Circosta il quale ha reso la dichiarazione di rito;
Non luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti dell'appellato contumace;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 30/01/2025.
9 Il Giudice ausiliario estensore
(dott. Salvatore Catalano)
La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
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