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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13338 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
Da
Il Dott. , nato a [...] il [...], (C. F. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Furcolo Giovanna del Foro di Avellino, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via
V. M. Santoli, 20 presso lo studio di quest'ultima;
-attore opponente-
Contro
(c.f. ) con sede in , Piazza Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Garibaldi 16, in persona dei suoi procuratori signori dott. Controparte_2
(Procuratore) e (Vicedirettore Centrale), che agiscono in forza di CP_3 deliberazione del C.d.A. del 3.4.2003 (cfr. doc. 1, fascicolo monitorio), rappresentata e difesa dall'avv. Mainetti Francesco del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27, giusta procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
-convenuto contumace-
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo di pagamento in ambito bancario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto di citazione in opposizione, di tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate, comparsa conclusionale nonché di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione della causa.
1.
Fatti di causa
.
ha convenuto in giudizio la chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. . 4608/2024 (R.G. 7499/2024), notificato il giorno 17 aprile
2024; 2) nel merito, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo 4608/2024 (R.G.
7499/2024), emesso dall'intestato Tribunale, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
3) condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese processuali, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”
1 - in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; 2 – nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Si allegano: la pec del 25 maggio 2024 contenente la notifica dell'atto di opposizione avversario, la copia del decreto ingiuntivo opposto notificato, il fascicolo della fase monitoria con i documenti da 1 a 6.1 [e precisamente: 1) copia delibera C.d.A. 3.4.2003; 2) estratto conto corrente art. 50 TUB;
3) contratto c/c; 4) estratti conto periodici integrali;
5) recesso conto corrente e diffida pagamento;
6) formalità pregiudizievoli 2023 Montepulciano;
6.1) formalità pregiudizievoli 2023 Roma;
], nonché 7) domanda di mediazione. Con rigorosa vittoria di spese, anche a norma dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., compensi e rimborso spese generali”.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15.11.24 veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e preso atto dell'esito negativo della mediazione, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza cartolare del
26.9.25 con l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. e 127 -ter c.p.c.
Dei predetti termini risulta cha l'opponente, oltre a non aver depositato le memorie integrative ex art. 171 -ter c.p.c., ha depositato solo la comparsa conclusionale mentre l'opposta oltre ad aver depositato la seconda e terza memoria integrativa, ha depositato la comparsa conclusionale e le note scritte per l'udienza del 26.9.25.
*********
Va anzitutto disattesa l'eccezione dell'opponente di improcedibilità dell'azione per asserito mancato espletamento del procedimento di mediazione, avendo la Banca, provveduto ad avviare il procedimento innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di
Roma che si è concluso negativamente il 16 settembre 2024.
2. Nel merito
L'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo nr. 4608/2024 emesso da questo
Tribunale in data 12.4.24, esponendo che il credito azionato da parte opposta, per €
10.525,27 sarebbe infondato in quanto non adeguatamente provato, disconoscendo i conteggi operati dall'esponente e la veridicità dell'estratto conto ( ex art. 50 TUB) posto dalla Banca a fondamento della richiesta di ingiunzione, riservando nel proseguo del procedimento, ogni opportuna valutazione in merito a conteggi usurari e anatocismo e ogni richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio.
Al riguardo va rilevato che l'opponente, benché abbia contestato genericamente nel proprio atto di citazione i conteggi posti dalla banca nel ricorso monitorio, ha omesso di depositare le memorie ex art. 171 -ter c.p.c. e dunque non ha richiesto alcun mezzo istruttorio e ha omesso di contestare tutte le eccezioni e le argomentazioni svolte dall'opposta nella comparsa di costituzione in ordine al credito ingiunto e la documentazione quivi depositata (contenente oltre all'estratto conto corrente art. 50 TUB, il contratto c/c., tutti gli estratti conto periodici integrali completi dall'inizio fino alla fine del rapporto e il recesso conto corrente e diffida pagamento). Ne consegue che devono ritenersi sussistenti ai sensi dell'art. 116 c.p.c. tutti i fatti non contestati, ciò in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Ed infatti l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati da una parte costituita in giudizio, esonerando di conseguenza chi ha allegato il fatto dal doverne fornire la prova.
Va comunque osservato non risulta che l'opponente abbia contestato le risultanze degli estratti conto e neppure le condizioni economiche applicate al rapporto che risultano indicate sia nel contratto di conto corrente che in ogni singolo estratto conto, ma si è limitato solo a disconoscere i conteggi della e l'estratto ex art. 50 TUB. CP_1
A tal riguardo occorre tener presente che sempre nell'ambito della ripartizione dell'onere della prova e degli oneri a carico della Banca, l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del
1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB,
1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale.
Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass.
n. 9695 del 3 maggio 2011).
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultra-legali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte. Nell'ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Sez. 1 - , Ordinanza n.
14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)”.
E nello stesso senso ha statuito la successiva ordinanza n. 15149 dell'11.6.2018, secondo cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio.
(Sez.
1 - Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018, Rv. 648898 - 01)”. Sicchè, ogniqualvolta la proponga una domanda di condanna in un giudizio a CP_1 cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
Ciò detto, la Banca opposto ha pienamente assolto al proprio onere probatorio per come sopra rappresentato, depositando in sede monitoria, unitamente all'estratto conto del rapporto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, secondo quanto previsto dall'art. 50 D.L. vo 1.9.1993, n. 385 (cfr. doc. 2 fascicolo fase monitoria), il relativo contratto (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) e gli estratti conto integrali del rapporto intrattenuto dal debitore dall'apertura al passaggio a sofferenza (cfr. doc. 4 fascicolo fase monitoria), assolvendo pienamente l'onere probatorio sulla stessa incombente.
Si rigetta invece la richiesta di parte opposta di condanna del dr. per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone in tale giudizio i presupposti.
Infatti, per non incorrere in dubbi di costituzionalità di indeterminatezza, e per evitare che il Giudice possa applicare sempre liberamente la predetta sanzione in caso di soccombenza, la giurisprudenza ritiene opportuno limitare l'applicabilità della disposizione a quelle condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di dolo o colpa grave, ovvero ad una condotta negligente che ha determinato un allungamento dei termini del processo. In altri termini, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, la norma su richiamata va interpretata nel senso che presupposto per la sua applicazione è che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in quanto ove si prescindesse dai predetti requisisti, il solo agire o resistere in giudizio finirebbe per essere sufficiente a giustificare la condanna (in questo senso Tribunale Verona 28 febbraio 2014).
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, XVI Sezione Civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 22434/2024, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta dal dr. Parte_1
2) CONFERMA il Decreto Ingiuntivo nr. 4608/2024 (R.G. 7499/2024), già reso esecutivo con ordinanza del 15.11.2024; 3) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese per il giudizio di opposizione, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 30.9.25
Il Giudice dr. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
Da
Il Dott. , nato a [...] il [...], (C. F. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dall'avv. Furcolo Giovanna del Foro di Avellino, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via
V. M. Santoli, 20 presso lo studio di quest'ultima;
-attore opponente-
Contro
(c.f. ) con sede in , Piazza Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Garibaldi 16, in persona dei suoi procuratori signori dott. Controparte_2
(Procuratore) e (Vicedirettore Centrale), che agiscono in forza di CP_3 deliberazione del C.d.A. del 3.4.2003 (cfr. doc. 1, fascicolo monitorio), rappresentata e difesa dall'avv. Mainetti Francesco del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 27, giusta procura speciale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
-convenuto contumace-
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo di pagamento in ambito bancario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo dell'atto di citazione in opposizione, di tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate, comparsa conclusionale nonché di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione della causa.
1.
Fatti di causa
.
ha convenuto in giudizio la chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. . 4608/2024 (R.G. 7499/2024), notificato il giorno 17 aprile
2024; 2) nel merito, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo 4608/2024 (R.G.
7499/2024), emesso dall'intestato Tribunale, siccome errato, ingiusto ed illegittimo;
3) condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese processuali, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”
1 - in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; 2 – nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Si allegano: la pec del 25 maggio 2024 contenente la notifica dell'atto di opposizione avversario, la copia del decreto ingiuntivo opposto notificato, il fascicolo della fase monitoria con i documenti da 1 a 6.1 [e precisamente: 1) copia delibera C.d.A. 3.4.2003; 2) estratto conto corrente art. 50 TUB;
3) contratto c/c; 4) estratti conto periodici integrali;
5) recesso conto corrente e diffida pagamento;
6) formalità pregiudizievoli 2023 Montepulciano;
6.1) formalità pregiudizievoli 2023 Roma;
], nonché 7) domanda di mediazione. Con rigorosa vittoria di spese, anche a norma dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., compensi e rimborso spese generali”.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15.11.24 veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e preso atto dell'esito negativo della mediazione, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza cartolare del
26.9.25 con l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. e 127 -ter c.p.c.
Dei predetti termini risulta cha l'opponente, oltre a non aver depositato le memorie integrative ex art. 171 -ter c.p.c., ha depositato solo la comparsa conclusionale mentre l'opposta oltre ad aver depositato la seconda e terza memoria integrativa, ha depositato la comparsa conclusionale e le note scritte per l'udienza del 26.9.25.
*********
Va anzitutto disattesa l'eccezione dell'opponente di improcedibilità dell'azione per asserito mancato espletamento del procedimento di mediazione, avendo la Banca, provveduto ad avviare il procedimento innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di
Roma che si è concluso negativamente il 16 settembre 2024.
2. Nel merito
L'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo nr. 4608/2024 emesso da questo
Tribunale in data 12.4.24, esponendo che il credito azionato da parte opposta, per €
10.525,27 sarebbe infondato in quanto non adeguatamente provato, disconoscendo i conteggi operati dall'esponente e la veridicità dell'estratto conto ( ex art. 50 TUB) posto dalla Banca a fondamento della richiesta di ingiunzione, riservando nel proseguo del procedimento, ogni opportuna valutazione in merito a conteggi usurari e anatocismo e ogni richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio.
Al riguardo va rilevato che l'opponente, benché abbia contestato genericamente nel proprio atto di citazione i conteggi posti dalla banca nel ricorso monitorio, ha omesso di depositare le memorie ex art. 171 -ter c.p.c. e dunque non ha richiesto alcun mezzo istruttorio e ha omesso di contestare tutte le eccezioni e le argomentazioni svolte dall'opposta nella comparsa di costituzione in ordine al credito ingiunto e la documentazione quivi depositata (contenente oltre all'estratto conto corrente art. 50 TUB, il contratto c/c., tutti gli estratti conto periodici integrali completi dall'inizio fino alla fine del rapporto e il recesso conto corrente e diffida pagamento). Ne consegue che devono ritenersi sussistenti ai sensi dell'art. 116 c.p.c. tutti i fatti non contestati, ciò in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
Ed infatti l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati da una parte costituita in giudizio, esonerando di conseguenza chi ha allegato il fatto dal doverne fornire la prova.
Va comunque osservato non risulta che l'opponente abbia contestato le risultanze degli estratti conto e neppure le condizioni economiche applicate al rapporto che risultano indicate sia nel contratto di conto corrente che in ogni singolo estratto conto, ma si è limitato solo a disconoscere i conteggi della e l'estratto ex art. 50 TUB. CP_1
A tal riguardo occorre tener presente che sempre nell'ambito della ripartizione dell'onere della prova e degli oneri a carico della Banca, l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del
1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente.
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB,
1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale.
Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass.
n. 9695 del 3 maggio 2011).
Tuttavia, per giurisprudenza costante è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come ribadito da Cass. Civ., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n. 18541: “superata la fase monitoria, nella quale possono essere prodotti gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto, ai sensi del citato art. 50 T.U.B. attualmente vigente, nel successivo giudizio a cognizione piena, una volta che sia stata contestata, per mancanza dei requisiti di legge, la pattuizione degli interessi ultra-legali la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, anche oltre il decennio”.
Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Suprema Corte. Nell'ordinanza n. 14640 del 6.6.2018, in cui si afferma che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa. (Sez. 1 - , Ordinanza n.
14640 del 06/06/2018, Rv. 649121 - 01)”.
E nello stesso senso ha statuito la successiva ordinanza n. 15149 dell'11.6.2018, secondo cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio.
(Sez.
1 - Ordinanza n. 15148 del 11/06/2018, Rv. 648898 - 01)”. Sicchè, ogniqualvolta la proponga una domanda di condanna in un giudizio a CP_1 cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
Ciò detto, la Banca opposto ha pienamente assolto al proprio onere probatorio per come sopra rappresentato, depositando in sede monitoria, unitamente all'estratto conto del rapporto certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, secondo quanto previsto dall'art. 50 D.L. vo 1.9.1993, n. 385 (cfr. doc. 2 fascicolo fase monitoria), il relativo contratto (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) e gli estratti conto integrali del rapporto intrattenuto dal debitore dall'apertura al passaggio a sofferenza (cfr. doc. 4 fascicolo fase monitoria), assolvendo pienamente l'onere probatorio sulla stessa incombente.
Si rigetta invece la richiesta di parte opposta di condanna del dr. per Parte_1 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non ricorrendone in tale giudizio i presupposti.
Infatti, per non incorrere in dubbi di costituzionalità di indeterminatezza, e per evitare che il Giudice possa applicare sempre liberamente la predetta sanzione in caso di soccombenza, la giurisprudenza ritiene opportuno limitare l'applicabilità della disposizione a quelle condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte a titolo di dolo o colpa grave, ovvero ad una condotta negligente che ha determinato un allungamento dei termini del processo. In altri termini, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, la norma su richiamata va interpretata nel senso che presupposto per la sua applicazione è che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in quanto ove si prescindesse dai predetti requisisti, il solo agire o resistere in giudizio finirebbe per essere sufficiente a giustificare la condanna (in questo senso Tribunale Verona 28 febbraio 2014).
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, XVI Sezione Civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 22434/2024, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta dal dr. Parte_1
2) CONFERMA il Decreto Ingiuntivo nr. 4608/2024 (R.G. 7499/2024), già reso esecutivo con ordinanza del 15.11.2024; 3) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese per il giudizio di opposizione, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 30.9.25
Il Giudice dr. Vincenzo Giuliano