Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2038/2021
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 2038/2021 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1 P.IVA_1
Fara Filiorum Petri, Via D'Urbano, 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Morelli, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: ), con sede in Fara Filiorum Petri, Via Controparte_2 P.IVA_2 de Ritis n. 21, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo F.
Bernardinetti e Paolo Sperduti, elettivamente domiciliato come in atti.
CONVENUTO con l'intervento volontario di
(C.F. ), in proprio e quale procuratore generale dei Controparte_3 CodiceFiscale_1
fratelli (C.F. ), (C.F.: CP_4 CodiceFiscale_2 Controparte_5
), (C.F.: ), C.F._3 Parte_1 CodiceFiscale_4 [...]
(C.F.: ), nonché Parte_2 CodiceFiscale_5 Parte_3
pagina 1 di 12
), (C.F.: )
[...] Controparte_7 CodiceFiscale_8
INTERVENUTI
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
L'attore: “[…] Insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate con il proprio atto introduttivo, i successivi scritti difensivi, le memorie istruttorie e i verbali d'udienza cui integralmente si riporta, nonché insiste nelle conclusioni rassegnate che devono intendersi qui per integralmente trascritte. Chiede l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Il convenuto e gli intervenuti: “[…] Concludono riportandosi alle proprie note difensive, deduzioni e conclusioni di cui all'atto di citazione e comparse di costituzione e risposta e agli atti e scritti difensivi successivi dei quali chiedono l'integrale accoglimento, anche in via riconvenzionale, previo rigetto delle richieste e conclusioni di cui all'atto di citazione da parte della Con condanna della CP_1 società attrice al pagamento delle spese, onorari e danni di causa anche ex art. 96 c.p.c.. […]”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con delibera del 10.11.21, i proprietari della “scala B” di un edificio con destinazione abitativa
(costituito anche da una “scala A”), sito in Fara Filiorum Petri, Via de Ritis n. 21 – riunitisi in assemblea (in cui rimase assente la proprietaria di un appartamento sito nella scala B) CP_1
- deliberarono all'unanimità dei presenti la costituzione del “ ”. Controparte_2
2. La – ricevuta la notifica della citata delibera – l'ha impugnata (con la citazione CP_1
introduttiva del presente giudizio), chiedendone la declaratoria della nullità, in quanto, a suo dire: a) nell'edificio in questione (comprensivo di entrambe le scale A e B) era già stato costituito, sin dal
2003, un condominio, denominato prima e successivamente Controparte_8 CP_9
” ed attualmente amministrato dal SI. b) l'assemblea di tale condominio
[...] Parte_5 pagina 2 di 12 aveva di recente approvato (in data 21.11.20) il regolamento condominiale e le tabelle millesimali, nonché (in data 9.8.21) la modifica della propria denominazione in;
c) Controparte_9 nell'edificio in questione (costruito sul medesimo terreno, dallo stesso originario proprietario, con un'unica struttura muraria, un unico impianto fognario, un unico tetto e la stessa particella catastale) non potevano coesistere due distinti condomini, né vi erano i presupposti di cui all'art. 61 Disp. Att.
c.c. per procedere alla costituzione di due condomini separati;
d) parte convenuta avrebbe potuto, “a tutto concedere”, richiedere previamente, alla maggioranza dei condomini di cui all'art. 62 Disp. Att.
c.c., ovvero all'autorità giudiziaria, lo scioglimento del condominio esistente, per poi procedere alla costituzione di un nuovo condominio.
3. Il – nel costituirsi tempestivamente in giudizio – ha Controparte_2 controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse – che: aa) non era mai esistito un Condominio che comprendesse la scala B dell'edificio in questione;
bb) di conseguenza, del tutto legittimamente i proprietari degli immobili della scala B avevano provveduto – con la delibera impugnata – a costituire un condominio parziale;
cc) nel caso in cui il Tribunale avesse escluso la legittimità di tale costituzione, sussistevano i presupposti per chiedere (con domanda riconvenzionale, nella specie all'uopo formulata) lo scioglimento del “condominio attoreo” e la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, ovvero dell'art. 62 Disp. Att. c.c., di un autonomo condominio della scala B.
4. Sono intervenuti volontariamente in giudizio (con costituzione tempestiva rispetto alla prima udienza di comparizione) - in proprio e quale procuratore generale dei fratelli Controparte_3
, , e CP_4 Controparte_5 Parte_1 [...]
- nonché , , Parte_2 Controparte_10 Controparte_6
, tutti proprietari di immobili siti nella scala B dell'edificio e Controparte_7
dichiaratamente titolari di 412,26 millesimi delle relative quote - i quali hanno riproposto le medesime domande, eccezioni e difese del . Controparte_2
5. Il processo si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale, nel cui ambito è stata espletata una CTU (a mezzo dell'Arch. , al quale al quale è stato conferito l'incarico di Per_1 rispondere ai seguenti quesiti: “1) proceda ad una attenta lettura degli atti introduttivi del presente giudizio depositati dalle parti, delle memorie ex art. 183 c.p.c., delle eventuali perizie e dei documenti in atti, nonché delle ulteriori risultanze processuali, al fine di avere precisa contezza della materia del contendere e - in quest'ambito - delle contrapposte prospettazioni tecniche delle parti in ordine all'oggetto contestato della delibera impugnata;
2) proceda quindi ad accertare lo stato dei luoghi e, pagina 3 di 12 in quest'ambito, la fondatezza o meno ed in che misura delle diverse prospettazioni fattuali e tecniche delle parti, contenute nei rispettivi atti processuali, in ordine alla configurabilità o meno di uno o due condomini;
5) compia ogni ulteriore indagine reputata utile al fine di rispondere ai quesiti di cui sopra”.
6. Il processo – dopo lo scambio delle comparse e delle memorie ex art. 190 c.p.c. - giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La considerazione delle risultanze processuali acquisite legittima – per le ragioni di seguito esposte –
l'accoglimento della domanda della attrice di declaratoria della nullità della delibera di costituzione del
. Controparte_2
8. Innanzitutto, giova richiamare le caratteristiche dell'edificio di Via de Ritis n. 21, in Fara Filiorum
Petri, oggetto di controversia.
Al riguardo, si rinvia alle analitiche descrizioni fornite dal CTU nella relazione depositata:
“Il fabbricato denominato “ , avente C.F. , è ubicato in via F. De Controparte_9 P.IVA_3
Ritis n. 21, nel comune di Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti. Come si evince dalla documentazione fotografica allegata (ALL. 5), il fabbricato si sviluppa complessivamente su n. 4 piani, dei quali tre fuori terra, oltre ad un piano seminterrato. A livello catastale, il fabbricato è censito al foglio n. 10 particella n. 1138 e si compone di n. 66 unità immobiliari, come risultante dall'elenco dei subalterni, contenuto nella documentazione catastale di cui all'allegato 4.
La realizzazione dell'edificio è stata legittimata dai seguenti titoli edilizi: − Concessione edilizia n. 10 del 15.04.1987, intestata a con sede in Chieti Scalo via Pescara, 522, nella Controparte_11
persona del legale rappresentante sig. nato a [...] il [...], CP_12
C.F. , per i lavori di “Progetto per la costruzione di un complesso edilizio in località P.IVA_4
”; − Concessione edilizia in variante n. 56/701 del 22.10.1992, a seguito della domanda CP_2
presentata in data 20.02.1992 (prot. n. 701 del 20.02.1992) da nato a [...]_12
Marrucina il 22.09.1948 legale rappresentante della Immobiliare Poker srl con sede in Chieti – via
Pescara, 522, per i lavori di “Costruzione complesso edilizio uso abitazioni ed attività commerciali in ex località ora via S. Eufemia (in variante alla C.E. n. 10/1987). CP_2
[…] Sono presenti due vani scala, denominati “A” e “B”, che dal piano terra consentono l'accesso ai piani superiori. I locali situati al piano seminterrato, invece, hanno accesso diretto dall'esterno, così pagina 4 di 12 come alcune unità immobiliari poste al piano terra. Nello specifico, le unità immobiliari situate al piano terra e censite in catasto ai subalterni nn. 118, 120, 122, 123, 124 e 95 sono accessibili mediante un ballatoio comune, censito al subalterno n. 42.
Il fabbricato, sin dalla sua progettazione, sebbene a livello architettonico sia stato concepito come un unico organismo edilizio, a livello strutturale è stato progettato e realizzato come due corpi di fabbrica in cemento armato contigui e giuntati mediante un giunto strutturale. Tale giunto strutturale, infatti, è chiaramente individuabile sia negli elaborati grafici di cui alla Concessione edilizia n. 10 del
15.04.1987, sia in quelli di cui alla Concessione edilizia in variante n. 56/701 del 22.10.1992 […].
“L'edificio in questione, seppur composto strutturalmente da due corpi di fabbrica giuntati in cemento armato, sorge su un unico lotto di terreno […]”.
9. Tanto premesso sul piano fattuale, va evidenziato che è risultato acclarato il fatto (dedotto dall'attrice e negato dal convenuto e dagli intervenuti) che nell'intero edificio di cui si discute
(comprensivo, dunque, delle scale A e B e dei relativi appartamenti ivi rispettivamente insistenti) era stato costituito, sin dal 2003, ed esisteva all'epoca (novembre 2021) della adozione della delibera oggetto di causa, il . Controparte_9
9.1 Infatti, al riguardo, si deve rilevare, in primo luogo, come il da ultimo citato venne CP_2
costituito nel 2003, con acquisizione di un proprio Codice Fiscale (cfr. la documentazione in atti: cfr. la relazione di CTU: “[…] Sia nell'atto di citazione, sia nella comparsa di costituzione, viene citato un
“certificato di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate”: è doveroso precisare che in realtà il documento citato è un “certificato di attribuzione del codice fiscale” e che la data riportata del 18/08/2021 non è la data di attribuzione del codice fiscale, bensì la data di emissione del certificato, mentre la data di attribuzione vera e propria è riportata alla pagina seguente ed è quella del 29/04/2003. A seguito di accertamento effettuato dal sottoscritto CTU presso il competente
[...] dell'Agenzia delle Entrate, è stato confermato che il codice fiscale Controparte_13 P.IVA_3 avente denominazione “ è stato attribuito in data 29/04/2003. Allo stesso tempo Controparte_9
è stato confermato che al medesimo non risulta attribuita nessuna Partita IVA. Si riporta CP_2 nell'Allegato 6 l'istanza di accesso agli atti effettuata e la relativa nota di risposta dell'Agenzia delle
Entrate”).
9.2 In secondo luogo, la esistenza – sin da detta data e sull'intero edificio in questione – del risulta inequivocabilmente confermata da una scrittura privata del 16.3.06 Controparte_9
(prodotta dallo stesso convenuto) intercorsa tra il SI. , in proprio e quale rappresentante CP_12 pagina 5 di 12 ed amministratore della Top Group s.r.l., e la SI.ra (quest'ultima, de cuius dei SI.ri Parte_6
, intervenuti in giudizio), nella quale le parti affermavano quanto segue: “punto 6: “A seguito CP_3
della stipula della presente pattuizione di tutti gli atti pubblici di compravendita e permuta di sopra previsti nonché il pagamento della somma di denaro indicata al precedente n. 3 dovrà ritenersi risolto ogni e qualsiasi rapporto di obbligazione, economico, patrimoniale e di qualsivoglia altra natura tra la SI.ra , il il , con ciò intendendo tutte le società al Pt_6 Controparte_9 CP_12
medesimo facenti riferimento e cioè: Top Group s.r.l. e Controparte_14 CP_15 CP_16
Gallia Costruzioni s.r.l. ed altre che in qualche maniera abbiano avuto rapporti con il predetti soggetti. Ciò in quanto, una volta completati tutti i trasferimenti e permute di cui al presente atto, sarà costituito per la palazzina B autonomo ed apposito condominio distinto e diverso da quello che dovrà regolare la palazzina A, di modo che i due distinti condomini abbiano configurazione autonoma da cielo a terra anche per quel che riguardano le unità immobiliari nei piani terra e seminterrato, senza riserva alcuna;
la SI.ra provvederà a propria cura e spese alla predisposizione delle Pt_6 rispettive e diverse tabelle millesimali e del Regolamento del Condominio delle scale “A” e “B” che diversamente e distintamente regoleranno i due distinti corpi di fabbrica fermo restando che per comodità si utilizzeranno materiali e colori omogenei”. Punto 7): “Il giudizio in corso contro il alla luce del completamento di tutte le pattuizioni suesposte, si intenderà Controparte_9
abbandonato con compensazione delle spese tra le parti, nulla più dovendo una parte all'altra, con ciò intendendo integralmente definiti tutti i precedenti rapporti di dare - avere, anche in conseguenza , di tutte le precedenti deliberazioni condominiali, alle cui statuizioni il per sé e nella qualifica CP_12 dichiara di rinunciare nei confronti della SI.ra ”. Punto n. 9: “[…] “il SI. in Pt_6 Parte_7
CP_ proprio e-quale rappresentante della Top Group C.
0. con la sottoscrizione del presente atto concede integrale garanzia nei confronti della SI.ra da qualunque, eventuale Parte_6
richiesta di pagamento dovesse alla medesima pervenire da parte di chicchessia in relazione ad eventuali oneri, costi, spese di qualunque genere inerenti il e gli immobili oggetto Controparte_9 del presente atto”.
9.3 In terzo luogo, anche dalla ulteriore documentazione, sottoposta dal CTP del convenuto, in allegato alle proprie note critiche, alla attenzione del CTU, emerge come il (costituito per Controparte_9
l'intero edificio) avesse provveduto sin dagli anni 2000 anche alla nomina di un amministratore (cfr. pag. 249 e seg. della relazione di CTU: “[…] In apertura di detto documento sono riportati i nominativi dei proprietari con indicazione delle relative quote millesimali. Nel prosieguo del pagina 6 di 12 documento, inoltre, nella parte relativa alla discussione sull'ordine del giorno, è testualmente riportato che “si dovevano ripresentare i millesimi dell'intero condominio”: il verbo utilizzato
“ripresentare” lascia intendere che fossero già presenti delle quote millesimali di ripartizione.
Relativamente ai documenti agli allegati B e C, il CTP geom. sostiene che il geom. Per_2 [...] all'epoca fosse “Amministratore incaricato per la sola gestione delle urgenze”. Tuttavia CP_17 dalla lettura degli stessi, si evince che il geom. era Amministratore “ordinario”, e non CP_17
“incaricato per la sola gestione delle urgenze” come sostenuto dal CTP, del e Controparte_9 come peraltro desumibile anche dalla missiva dell'Avv. Bernardinetti, riportata in allegato B, nella parte di documento riservata all'elencazione dei destinatari. Di seguito si riporta detta missiva con evidenziazione di quanto illustrato […]”).
9.4 In quarto luogo, la esistenza e la operatività, anche in tempi più recenti, del condominio in questione è confermata dall'esame del contenuto delle delibere assembleari del Controparte_9
(pacificamente mai impugnate da alcuno), adottate, rispettivamente, il 21.11.20 - con cui si approvarono il regolamento condominiale e le relative tabelle, si nominò l'amministratore nella persona di e si concordò sulla necessità di lavori di ristrutturazione del palazzo - ed il CP_12
9.8.21 - con cui si deliberò l'apertura di un conto corrente e di una polizza assicurativa condominiali
(cfr. i doc. 7 e 9 delle produzioni di pare attrice).
10. Orbene, la considerazione comparata delle superiori risultanze documentali comprova, con evidenza, da un lato, l'esistenza e la concreta operatività – all'epoca e sull'intero edificio di cui si discute – del e, dall'altro, il (mero) proposito di scindere in futuro detto Controparte_9 condominio in due condomini separati, di cui uno per la scala A e l'altro per la scala B
11. Dalla acquisizione della prova della preesistenza e (all'epoca della adozione della delibera oggetto di causa) della esistenza del discende la sussistenza di due autonomi e Controparte_9
concorrenti motivi di invalidità della delibera stessa.
11.1 In primo luogo, i soggetti interessati alla costituzione di un nuovo ed autonomo condominio
(quello della scala B) avrebbero dovuto previamente chiedere e deliberare lo scioglimento dell'originario condominio (quello esistente sull'intero edificio, di cui alle scale A e B), essendo detto previo scioglimento il presupposto indefettibile per la successiva creazione di altro, più limitato, condominio.
Infatti, l'art. 61 Disp. Att. c.c. stabilisce: “Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche pagina 7 di 12 di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato” (I comma). “Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione” (II comma).
11.2 In secondo luogo - ed in diretta connessione con quanto sopra rilevato – va osservato che all'assemblea all'uopo fissata avrebbero dovuto essere invitati a partecipare tutti i proprietari degli immobili siti nell'edificio, non solo quelli proprietari degli immobili della scala B.
È infatti noto che – “comportando lo scioglimento del condominio prevista dagli art. 61 e 62 disp. att.
c.c. la modificazione di un diritto reale – esso esige la convocazione di tutti i condomini alla assemblea fissata per deliberarlo” (cfr. Cass. civile sez. II, 23/01/2008, n.1460).
In particolare, “Lo scioglimento del condominio determina la perdita del diritto di proprietà su talune cose, servizi ed impianti da parte di alcuni dei partecipanti al condominio originario, la cui quota si accresce a quella degli altri con conseguente modificazione proporzionale del diritto di godimento sulle cose comuni e del correlativo obbligo di partecipazione alle spese. A differenza di quanto accade nella divisione, la quale determina, come effetto tipico, il trasferimento del diritto in senso proprio e la sostituzione della proprietà solitaria alla comproprietà, lo scioglimento produce soltanto il frazionamento della contitolarità, in quanto alla perdita di alcuni non segue l'acquisto in capo agli altri partecipanti, essendo costoro già titolari del diritto sulle stesse parti comuni” (Cass. civile sez. II,
23/01/2008, n.1460).
12. Pertanto, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere dichiarata la nullità della delibera impugnata.
13. A questo punto, deve passarsi all'esame della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto e dagli interventori – nella ipotesi di invalidazione della delibera di cui sopra – di “ordinare lo scioglimento del condominio attoreo originato ad iniziativa della al fine di consentire e CP_1
confermare la separazione e la autonoma costituzione condominiale da parte del
[...]
convenuto e per la scala B del fabbricato”. Controparte_2
Con detta domanda, i richiedenti sostengono la sussistenza, nella specie, dei presupposti per la costituzione – su ordine del Giudice – del cd. “condominio parziale”; adducono, al riguardo, da un lato, che un tale tipo di scioglimento può essere domandato (come nella specie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 c.c., 62 e 63 Disp. Att. c.c.) “da almeno un terzo dei comproprietari di quella parte pagina 8 di 12 dell'edificio della quale si chiede la separazione” e, per altro verso, che la correlata “divisione tra i due diversi fabbricati non deve attuarsi modificando lo stato delle cose e non sono necessarie opere murarie per la sistemazione diversa di locali o delle dipendenze tra i condomini” (pag. 11 e 12 della comparsa di risposta).
14. La disciplina normativa di riferimento della fattispecie invocata dal convenuto e dagli intervenuti si rinviene nell'art. 62 Disp. Att. c.c., il quale stabilisce: “La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice” (I comma). “Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso” (II comma).
14.1 Com'è noto, “a norma degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., lo scioglimento del condominio di un edificio o di un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, in tanto può dare luogo alla costituzione di condomini separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del condominio originario, possano dividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 c.c.” (Cass. civile sez. II, 03/09/2019, n. 22041).
14.2 In questo ultimo caso, “l'istituzione di nuovi condomini non è impedita dalla permanenza, in comune delle cose indicate dall'art. 1117, la cui disciplina d'uso potrà formare oggetto di particolare regolamentazione riferita alle spese e agli oneri relativi. Al di fuori di tali interferenze di carattere amministrativo espressamente previste dalla legge, se la separazione del complesso immobiliare non può attuarsi se non mediante interferenze ben più gravi, interessanti la sfera giuridica propria di altri condomini, alla cui proprietà verrebbero ad imporsi limitazioni, servitù o altri oneri di carattere reale,
è da escludere, in tale ipotesi che l'edificio scorporando possa avere una propria autonomia strutturale, pur essendo eventualmente autonoma la funzionalità di esso riferita alla sua destinazione e gestione amministrativa” (Cass. civile sez. II, 03/09/2019, n. 22041; Cass. n. 16385/2018; Cass. n.
27507/2011).
14.3 Nella specie, dall'esame delle caratteristiche dell'edificio – nettamente distinto in due corpi di fabbrica, con due ingressi autonomi – e degli esiti della CTU, sarebbe emersa la divisibilità della CP_18
B in autonomo condominio: infatti, il CTU ha evidenziato che l'unica modifica necessaria sarebbe la
[...] divisione del ballatoio comune, il quale “è situato, nel tratto iniziale, all'interno del corpo A pagina 9 di 12 dell'edificio, permettendo l'accesso ai subalterni 122, 123, 124 e 95, mentre nel tratto finale è situato all'interno del corpo B, permettendo l'accesso ai subalterni 118 e 120 […]” (cfr. la relazione di CTU).
Ma invero una tale divisione non è in alcun modo necessaria, posto che – come detto – “l'istituzione di nuovi condomini non è impedita dalla permanenza, in comune delle cose indicate dall'art. 1117, la cui disciplina d'uso potrà formare oggetto di particolare regolamentazione riferita alle spese e agli oneri relativi” (Cass. civile sez. II, 03/09/2019, n. 22041, cit.).
Pertanto, la permanenza di un ballatoio comune non osterebbe alla creazione di due condomini separati.
15. Tuttavia, devono essere rilevati, per un verso, il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del a proporre la domanda riconvenzionale in esame e, per altro verso, la necessità di una CP_2 integrazione del contraddittorio con tutti i proprietari degli immobili dell'edificio di Via De Ritis, sulla predetta domanda riconvenzionale, ritualmente proposta dagli intervenuti.
15.1 Infatti, “la rappresentanza attribuita all'amministratore del condominio dall'art. 1131, comma 2,
c.c., rispetto a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, non si estende all'azione di scioglimento del condominio prevista dagli art. 61 e 62 disp. att. c.c.; questa, avendo ad oggetto la modificazione di un diritto reale, si svolge in un giudizio al quale debbono partecipare tutti i soggetti che per le rispettive quote ne sono titolari, ossia i condomini del precedente condominio complesso”
(Cass. civile sez. II, 23/01/2008, n.1460; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4655 del 08/05/1998).
15.2 Inoltre, la domanda riconvenzionale proposta e coltivata dagli intervenuti non è stata rivolta a tutti i condomini dell'edificio in parola, sicchè deve procedersi alla integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020: in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte di una domanda di accertamento negativo dell'appartenenza ad un condominio di alcune unità immobiliari, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di prime cure, per non aver quest'ultimo disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini).
16. Pertanto, il processo deve continuare tra l'attrice e gli intervenuti, mentre va “estromesso” il parziale convenuto”, in quanto, per un verso, l'oggetto residuo della lite è quello di cui CP_2
alla domanda riconvenzionale degli intervenuti (rispetto a cui l'amministratore condominiale ha difetto di legittimazione attiva), per altro verso la invalidazione giudiziale della delibera che ha costituito il lo priva di qualsivoglia valenza di soggetto giuridico, infine ed ancor prima, Controparte_2
la costituzione o meno di un condominio parziale sulla scala B (condominio la cui pregressa pagina 10 di 12 costituzione è stata quivi annullata) sarà oggetto della decisione del Tribunale che definirà il giudizio tra tutti i proprietari dell'edificio delle scale A e B.
17. Nel contempo, è opportuno invitare tali proprietari ad una conciliazione giudiziale, anche alla luce di quanto emerso, sul piano tecnico, nel presente giudizio.
18. Sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di lite tra attrice e convenuto, rappresentati dalla complessità della ricostruzione delle vicende ultradecennali che hanno interessato il
Controparte_9
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa di I grado iscritta al R.G. N. 2038/21, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
In accoglimento della impugnazione proposta da parte attrice
DICHIARA la nullità della delibera impugnata dall'attrice.
DICHIARA il difetto di legittimazione attiva del convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale dallo stesso proposta nei confronti dell'attore.
COMPENSA le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto.
RIMETTE la causa in trattazione tra l'attrice e gli intervenuti, come da separata ordinanza.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 21.3.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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