Art. 1. 1. Il termine previsto dall' articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33 , entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino al 31 ottobre 2000.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari), e' il seguente:
"Art. 9. - 1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari), e' il seguente:
"Art. 9. - 1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte".