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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 152/2023 R.G.L. avverso la sentenza n. 259/2023 pubblicata il 28.2.2023 dal Tribunale di AL vertente
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Gaetano Parte_1 C.F._1
Cambrea ( Cod. Fisc. ) che la rappresenta e difende e dichiara di C.F._2 volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC : o via Email_1
fax allo 0966/420803. appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria
appellata
nonchè
e Controparte_2 [...]
Controparte_3 CP_2
appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 04.07.2022, l'odierna appellante ha proposto opposizione all' intimazione di pagamento n° 09420229001346312/000 notificata con piego racc. a/r in data 07.06.2022 da , riferita al recupero esattoriale Controparte_1
di cartelle e avvisi di addebito ivi specificati.
Il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità dell ' intimazione opposta per prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 09420090039606957000 e dagli avvisi di addebito nn. 39420120003577578000, 39420130000052760000,
39420130000052861000 e 39420130000353903000; nel resto ha rigettato, compensando le spese di lite, ritenendo che vi fosse reciproca soccombenza.
In particolare, ha disatteso l'eccezione di prescrizione con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito ritenendo che l' avesse fornito la prova Controparte_1
della notifica di atti interruttivi della prescrizione, come segue:
1) l'avviso di addebito n. 39420120001399156000 è stato notificato in data 29/05/2012, il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n.
09420139045478415000, notificata il 10/07/2013, successivamente, l'intimazione n.
09420189003087104000, notificata il 7/05/2018 e, infine l'intimazione n.
09420229001346312/000, notificata il 7 giugno 2022;
2) l'avviso di addebito n. 39420130003771750000 è stato notificato in data 7/02/2014, il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n.
09420189003087104000, notificata il 7/05/2018 e, successivamente, l'intimazione n.
09420229001346312/000, notificata il 7 giugno 2022;
3) l'avviso di addebito n. 39420140001298135000 è stato notificato in data 13/06/2014, il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n.
09420189003087104000, notificata il 7/05/2018 e, successivamente, l'intimazione n.
09420229001346312/000, notificata il 7 giugno 2022;
4) l'avviso di addebito n. 39420140002821214000 è stato notificato in data 22/10/2014, il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n.
09420189003087104000, notificata il 7/05/2018 e, successivamente, l'intimazione n.
09420229001346312/000, notificata il 7 giugno 2022;
5) l'avviso di addebito n. 39420140005262965000 è stato notificato in data 10/02/2015, il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n. 09420189003087104000, notificata il 7/05/2018 e, successivamente, l'intimazione n.
09420229001346312/000, notificata il 7 giugno 2022;
6) l'avviso di addebito n. 39420150001891601000 è stato notificato in data 9/11/2015, il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n.
09420189003087104000, notificata il 7/05/2018 e, successivamente, l'intimazione n.
09420229001346312/000, notificata il 7 giugno 2022.
Ha proposto appello parziale la , per i motivi di seguito trattati. Pt_1
CP_ Sono rimasti contumaci l' e la Società di cartolarizzazione dei crediti dell'ente previdenziale;
si è costituita l , aderendo alle Controparte_1
motivazioni del Giudice di prime cure e chiedendo il rigetto dell'appello
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.4.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante chiede la parziale riforma della sentenza, invocando sia l' estensione della declaratoria di prescrizione ai sei avvisi di addebito sopra riportati che la vittoria delle spese di difesa del primo grado.
Quanto al primo motivo, insiste per l'invalidità del procedimento notificatorio degli atti presupposti, poiché tutti notificati a persona diversa dal destinatario, senza che risulti in atti la prova della c.d. raccomandata informativa., così argomentando :
<< il procedimento notificatorio della cartella esattoriale è disciplinato dall'art. 26 del
DPR 602/1973 che al comma 6 fa espresso richiamo all'art. 60 del DPR 600/1973 per le ipotesi non espressamente contemplate che, pur rinviando all'art. 137 e segg. a differenza di quanto disposto dall' art. 139 , 2° co c.p.c., ove l'atto risulta consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa costituisce adempimento essenziale della notifica.
Infatti, non incide sull'applicabilità dell'art. 60 la circostanza, secondo cui la notifica se é stata effettuata al familiare e/o al coniuge del contribuente, atteso che il comma 1, alla lettera b-bis, prescrive l'inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell'atto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2868 del
03/02/2017). In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 , pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall' art. 139 , comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 20/09/2022, n. 27446) ...
la raccomandata risulta consegnata a persona diversa del destinatario, in difetto della prova in atti della la notifica al destinatario, per cui non si è perfezionata perché avvenuta in difformità del disposto art. 60 co 1 del DPR 600/1972 che, a sua volta alla lettera b bis) prevede:
“ se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata” ...
alla stregua di quanto detto sopra, deve rilevarsi la nullità della notifica per posta operata da , in quanto, consegnati a soggetto diverso dal destinatario, per cui in violazione CP_2 all'art. 30 co 14 del D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10 che ha uniformato il procedimento notificatorio a quello delle cartelle esattoriali, quindi, all'art. 26 del DPR 602/1973 >>
Il motivo è infondato, alla stregua di una consolidata e ormai risalente giurisprudenza di legittimità
Infatti, l'assenza della notifica della comunicazione di avvenuta notifica a mani di persona diversa dal destinatario (c.d. raccomandata informativa) è irrilevante, trattandosi di notifiche effettuate a mezzo del servizio postale direttamente dal concessionario per la riscossione nonché dall' (a decorrere dal 1° gennaio 2011), sicché deve CP_2 richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass, 1.2.2018 n. 2549), secondo cui “costituisce jus receptum che la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 che prescrive
l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento (Cass. 4567/2015; coni 16949/ 2014). In tale sistema è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. cit.; conf: 6395 / 2014). Opera, dunque, il d.m. 9 aprile 2001, artt.
32 e 39, secondo cui è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto
è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass.
11708 / 2011; conf. 14327 / 2009). (Conforme anche Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 04/05/2021, n.2332).
La legittimità del citato art. 26 D.Pr. 600/73 è stata confermata da Corte Costituzionale,
03/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 03/01/2020), n.2, pronunciata proprio in un caso in cui la questione riguardava l'omesso invio della raccomandata informativa, statuendo che:
“Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'art. 14 l. 20 novembre
1982, n. 890, e dell'art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296, censurati per violazione degli artt. 3,23,24,97,111 e 11 Cost., quest'ultimo in relazione all'art.
6 CEDU, «nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici Finanziari Erariali e Locali nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono
a tale forma di notifica la applicazione delle modalità di cui alla legge n. 890/1982».
E' invece inconferente la giurisprudenza richiamata nel gravame, poiché si riferisce alle notifiche fatte tramite messo, per le quali vige altra normativa. Nella invocata Cass. n. 2868/2017 si legge infatti, in relazione all'art.60 DPR n.600 del
29.09.1973, che “per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche ,nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte ... nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett.b)bis , che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso... il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica”.
Analogamente, in Cass. 27746/2022, si legge “Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale) con consegna alla moglie convivente “..
L'infondatezza del motivo che precede travolge quello ulteriore , che nella prospettazione dell'appellante ne rappresenta diretta conseguenza;
la tesi è che la dedotta invalidità della notificazione degli avvisi di addebito per cui è gravame abbia determinato la violazione del secondo comma dell'art. 50 del DPR 692/ 1973, per il quale se l'espropriazione non
è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo
26 , di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Con altro motivo si invoca l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente che prescrive l 'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria , secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della Legge 241/1990, deducendo che “l'intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l'allegazione dell'atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente, il quale, si confronta con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua stessa validità”.
E' inammissibile, sia perché si tratterebbe di un vizio formale impugnabile con ricorso in cassazione e non con l'appello, sia in ogni caso perché introduce per la prima volta in appello una questione di cui non vi è traccia nelle difese di primo grado , comprese le note scritte successive alla costituzione dell'agente della riscossione, depositate il
23.2.2023.
E' fondato invece, almeno in parte, il motivo con cui la contesta che il Tribunale Pt_1
abbia compensato le spese di giudizio per supposta reciproca concorrenza.
Nel caso di specie va infatti considerato che l'esito complessivo della lite è in prevalenza favorevole all'opponente, che ha visto riconoscere la prescrizione della maggior parte dei crediti sottesi agli atti presupposti dell' intimazione, tanto che l'opposizione è stata rigettata per il minore importo complessivo di € 16.976,77 (dato dalla sommatoria dei crediti portati dai sei avvisi di addebito oggetto del respinto gravame) , a fronte di valore originario di € 83.646,54.
Considerato il rapporto tra i due valori, si giustifica la compensazione per un quinto delle spese di difesa sostenute dall'opponente nei due gradi di giudizio (dovendosi avere riguardo all'esito complessivo della lite ), liquidate nell'intero come da dispositivo, dando atto che:
- per il primo grado la quota per cui è condanna va distratta in favore del procuratore antistatario e si applica il quinto scaglione del DM n.147/ 2022 tabella n. 4;
per l'appello la parte in prevalenza soccombente è tenuta al rimborso in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio documentata dall'appellante solo per questo grado di giudizio, applicandosi in questo grado il terzo scaglione del medesimo DM, in considerazione del minor valore della parte ancora controversa;
per la semplicità delle questioni trattate in entrambi i gradi si applicano i minimi tariffari pari alla metà dei valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e avverso la sentenza n. 259/2023 CP_2 CP_3 Controparte_1
pubblicata il 28.2.2023 dal Tribunale di AL , Locri ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1)In parziale accoglimento dell' appello e, per l'effetto , in riforma parziale dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma , compensa per 1/5 le spese di difesa del primo grado e condanna in solido gli appellati al rimborso dei 4/5 delle spese sostenute dalla in primo grado, da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Pt_1
Gaetano Cambrea , liquidando nell' intero dette spese in € 6.114,00 ; 2) compensa per 1/5 le spese di difesa dell'appello e condanna gli appellati in solido al pagamento in favore dello Stato della quota residua di dette spese, liquidate nell'intero in complessivi € 2.904,5 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Consigliere est.
Dott.Eugenio Scopelliti Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti