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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/09/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3638/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Graziella Glendi;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 12.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate, anche concernenti i figli della coppia e (nati rispettivamente il 18.9.2005 e il Per_1 Per_2
11.3.2008);
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Cogoleto (GE) il 28.6.1997 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2. preso atto che il figlio già maggiorenne, non risulta ancora, secondo quanto Per_1
concordemente rappresentato dai ricorrenti, autosufficiente sul piano economico;
tenuto conto delle ulteriori risultanze procedimentali;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli e , e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, Per_1 Per_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2
2. La ex casa coniugale, sita in Genova, via Acquasanta n. 32/Nero Int. 3, resta assegnata alla SI.ra , presso la quale convivono i figli e rimane collocata la figlia minore Parte_1
, mentre il SI. , che si è già trasferito ad Ovada, Corso Martiri della Libertà Per_2 Pt_2
66/1, provvederà formalmente a trasferire la propria residenza entro dieci giorni dalla data del deposito del presente ricorso.
3. La figlia minorenne resta affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i Per_2
genitori, i quali concordano, anche in ragione dell'abitazione del padre a Ovada e tenuto conto delle eSIenze della minore, che la stessa trascorrerà i fine settimana in alternanza con padre e madre. Durante i periodi di vacanza la figlia minore trascorrerà con il padre Per_2
anche un pomeriggio infrasettimanalmente.
Le festività sono regolate secondo il criterio dell'alternanza.
Nel periodo estivo la figlia minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore che essi avranno cura di concordare con congruo anticipo.
4. Il SI. verserà alla SI.ra quale contributo al mantenimento dei figli Pt_2 Parte_1
e l'importo di € 900,00 al mese, quale contributo per il loro mantenimento, Per_1 Per_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come di legge. Le spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli verranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo i criteri individuati dal verbale di riunione 15.9.2016 della Sezione famiglia del Tribunale di Genova, tenuto conto delle eSIenze e delle richieste dei figli stessi.
5. A completamento di quanto stabilito al punto precedente, le parti concordano che
l'assegno unico per i figli continui ad essere percepito dalla SI.ra Parte_1
6. I coniugi, titolari di reddito come da dichiarazioni fiscali, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare richieste di contribuzione al mantenimento tra loro.
7. I coniugi si rilasciano vicendevole autorizzazione al rinnovo/rilascio del passaporto”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 7, parte I, anno 1997), e alle ulteriori incombenze di legge.
3 Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di conSIlio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Graziella Glendi;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 12.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate, anche concernenti i figli della coppia e (nati rispettivamente il 18.9.2005 e il Per_1 Per_2
11.3.2008);
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Cogoleto (GE) il 28.6.1997 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2. preso atto che il figlio già maggiorenne, non risulta ancora, secondo quanto Per_1
concordemente rappresentato dai ricorrenti, autosufficiente sul piano economico;
tenuto conto delle ulteriori risultanze procedimentali;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli e , e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, Per_1 Per_2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2
2. La ex casa coniugale, sita in Genova, via Acquasanta n. 32/Nero Int. 3, resta assegnata alla SI.ra , presso la quale convivono i figli e rimane collocata la figlia minore Parte_1
, mentre il SI. , che si è già trasferito ad Ovada, Corso Martiri della Libertà Per_2 Pt_2
66/1, provvederà formalmente a trasferire la propria residenza entro dieci giorni dalla data del deposito del presente ricorso.
3. La figlia minorenne resta affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i Per_2
genitori, i quali concordano, anche in ragione dell'abitazione del padre a Ovada e tenuto conto delle eSIenze della minore, che la stessa trascorrerà i fine settimana in alternanza con padre e madre. Durante i periodi di vacanza la figlia minore trascorrerà con il padre Per_2
anche un pomeriggio infrasettimanalmente.
Le festività sono regolate secondo il criterio dell'alternanza.
Nel periodo estivo la figlia minore trascorrerà due settimane con ciascun genitore che essi avranno cura di concordare con congruo anticipo.
4. Il SI. verserà alla SI.ra quale contributo al mantenimento dei figli Pt_2 Parte_1
e l'importo di € 900,00 al mese, quale contributo per il loro mantenimento, Per_1 Per_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come di legge. Le spese straordinarie occorrenti per entrambi i figli verranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo i criteri individuati dal verbale di riunione 15.9.2016 della Sezione famiglia del Tribunale di Genova, tenuto conto delle eSIenze e delle richieste dei figli stessi.
5. A completamento di quanto stabilito al punto precedente, le parti concordano che
l'assegno unico per i figli continui ad essere percepito dalla SI.ra Parte_1
6. I coniugi, titolari di reddito come da dichiarazioni fiscali, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare richieste di contribuzione al mantenimento tra loro.
7. I coniugi si rilasciano vicendevole autorizzazione al rinnovo/rilascio del passaporto”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 7, parte I, anno 1997), e alle ulteriori incombenze di legge.
3 Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di conSIlio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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