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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 25/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 429 e 445 bis u.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4938/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Vittorio Antonio Anselmi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/5/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Le infermità suddette configurano nella ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 68% (sessantotto%) come accertato dalla CIC di Catania. In merito alle note pervenute in data 10/3/25 da parte del Dott. , CTP ricorrente si risponde che le Per_1 riduzioni delle capacità lavorative generiche della ricorrente sono a modesta incidenza funzionale pertanto rientrano in una percentuale del 68%. Non vengono valutate le patologie come tali ma la loro incidenza funzionale”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno
1 di invalidità civile ex lege 118/1971, nonché per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare va evidenziato che, all'odierna udienza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda avente a oggetto la l. 104/1992 (cfr. verbale di udienza).
4. Ancora in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
5. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 (id est: avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%) a decorrere dal mese di settembre 2025, non sussistendo invece quelle richieste per fruire della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971 (id est: avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%).
Ed invero, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario
2 richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di settembre 2025.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Esiti di erniectomia L3 in soggetto obeso (BMI 38,10) affetto da spondilo-gonartrosi, cardiopatia ipertensiva, OSAS di grado lieve, psoriasi cutanea, ipoacusia mista bilaterale e sindrome depressiva endoreattiva di grado medio”), ha chiaramente concluso che “…le patologie patite dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 75%, riformando pertanto le precedenti valutazioni medico legali ed ammettendo il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. Il requisito sopra indicato deve essere riconosciuto con decorrenza dalla data di Settembre 2025 epoca in cui si è assistito ad un peggioramento del quadro clinico ed è soggetto allo strumento della revisione trascorsi 2 anni dal presente accertamento medico legale”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di settembre 2025.
6. Atteso che il requisito sanitario richiesto è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di settembre
2025; rigetta nel resto il ricorso;
3 CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 25/11/2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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