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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 806/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni,
all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del 15.5.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., letti gli atti e i documenti di causa, lette le note scritte delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 806/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2043 - 2051c.c..
TRA
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca DAMIANO, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni DI SANTO, come da procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
LI SpA (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Marco CIAMMAICHELLA, come da procura in atti;
Pag. 1 a 9 CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 15.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 2.8.2021, notificato a mezzo pec il 24.08.2021
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Parte_1 [...]
per ivi sentire dichiarare l'ente evocato in giudizio responsabile del sinistro CP_1 occorsole e condannarlo al risarcimento dei danni che ne erano conseguiti, quantificati in
€ 60.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha riferito che, in data 09.04.2020 alle ore 21:00 circa, mentre percorreva via Villotta in , rovinava improvvi- CP_1 samente a terra a causa di una cavità della pavimentazione stradale prodottasi a causa dell'asfalto deteriorato, riportando forti dolori e rimanendo a terra fino all'arrivo dei sanitari del 118. Immediatamente soccorsa, veniva accompagnata presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civile di Vasto, dove le venivano praticate le cure del caso e le veniva diagnosticata una anchilosi dell'anca in posizione favorevole 30% (flessione fra
25°-40°) con limitazione di 2/4 dei movimenti.
L'attrice ha, altresì, precisato che l'evento lesivo era imputabile alla esclusiva respon- sabilità dell'ente evocato in giudizio, in primo luogo ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto proprietario e custode della strada ove era avvenuto il sinistro e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver esso negligentemente omesso la manutenzione della illuminazione pubblica in quanto la strada, al momento del sinistro si presentava non illuminata e, in tal modo, consentito la creazione di una classica ipotesi di “insidia” o
“trabocchetto”, vale a dire di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile da parte degli utenti della strada. Aveva, quindi, invitato l'ente convenuto alla negoziazione assi- stita, senza esito.
Si è costituito in giudizio il , con comparsa depositata il Controparte_1
23.11.2021, contestando le avverse pretese, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Allianz SpA con la quale era assicurato per la responsabilità civile e, nel merito, respingendo ogni addebito di responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto che l'evento dannoso era stato cagionato
Pag. 2 a 9 esclusivamente dal comportamento estremamente imprudente della stessa parte istante, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., non potendo costituire la menzionata cavità del marciapiede un pericolo occulto invisibile e inevitabile, in considerazione del fatto che le imperfezioni della strada erano percepibili ad occhio nudo proprio perché tipiche della strada del centro storico di un piccolo paese.
Sulla scorta delle riferite circostanze, l'ente convenuto ha concluso instando per il rigetto della avversa domanda risarcitoria e, in subordine, per la riduzione delle pretese attoree, con rifusione delle spese di lite.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicuratrice e, all'esito dell'espletato adempimento, la stessa si è costituita in giudizio in data 14.4.2022 diffusamente contestando la ricostruzione operata da parte attrice, sia in fatto che in diritto. Ha, inoltre, dedotto, come peraltro già sostenuto dalla difesa del
[...]
, il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 cc. Analoghe, diffuse, CP_1 contestazioni venivano formulate in ordine alla pretesa attorea in punto di “quantum” del risarcimento richiesto.
Infine, la terza chiamata ha dedotto la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo del in quanto lo stesso avrebbe avuto conoscenza della richiesta CP_1 di risarcimento sin dal 27.5.2020 senza curarsi di darne immediata notizia alla compagnia.
Ha, quindi, concluso principalmente per il rigetto della domanda promossa dall'attrice, con condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze giudiziali e, subordinatamente, per la riduzione della domanda risarcitoria promossa dall'attrice in ragione del suo contributo causale, in ogni caso, dichiarando la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915 1° co. c.c., o, gradatamente, riducendo l'indennizzo ex art. 1915, 2° co. c.c. e, in via ancora più subordinata, liquidando l'indennizzo nei limiti del massimale, detratta la franchigia frontale di € 700,00 e applicata ogni altra disposizione di polizza, comunque ponendo le spese sostenute nel presente giudizio dal
[...]
, a suo esclusivo carico, ex art. 21 Cond. Gen. Ass.ni, vinte o compensate le CP_1 spese processuali con l'attrice.
Venivano concessi i termini, ex art. 183 c.p.c., comma VI, per l'articolazione delle istanze istruttorie e, deferito l'interrogatorio formale all'attrice, espletata la prova testimoniale
Pag. 3 a 9 nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva del 6.10.2022 e rigettata la richiesta di CTU.
Indi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 15.5.2025 con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note scritte conclusive.
All'esito dell'udienza di discussione, lette le note depositate dalle parti, la causa viene decisa come di seguito.
*****
La domanda non può essere accolta a motivo della sua infondatezza.
Invero, l'attrice assume, nell'atto introduttivo e nelle successive proprie difese, che il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato a causa della insidia non prevedibile né evitabile costituita dalla “cavità della pavimentazione stradale prodottasi a causa dell'asfalto deteriorato” e reso non visibile al pedone perché la strada, al momento del sinistro, si presentava non illuminata. Tale insidia, in quanto derivante dalla carenza di diligente custodia e manutenzione della strada, unita alla mancata illuminazione pubblica della medesima strada, sarebbe tale da fondare la responsabilità dell'ente evocato ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Trattasi, invero, di domande fondate su differenti causae petendi e che, pertanto, meritano di essere singolarmente esaminate poiché – come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (cfr., Cass., Sez. Un., n. 10893/01; Cass., n. 7938/01; Cass.,
n. 12329/04) – “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso [art. 2043 c.c.; n.d.r.] se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia [art. 2051 c.c.;
n.d.r.], dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito”.
In particolare, e sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, compendia efficacemente la relativa ripartizione il pronunciamento della S.C., secondo cui “nel caso di re-
Pag. 4 a 9 sponsabilità da insidia o trabocchetto la configurazione dell'azione ex art. 2043 o ex art.
2051 produce una diversificazione sostanziale dell'indagine probatoria con conseguente riparto dell'onere probatorio. La configurazione della responsabilità ex 2043 richiede
l'accertamento di un comportamento commissivo od omissivo da quale è derivato un pregiudizio a terzi, con onere a carico del danneggiato. Viceversa, la responsabilità per danni da cose in custodia, si fonda sul rischio a carico del custode, a meno che non sia intervenuto un caso fortuito a interrompere il nesso eziologico. In questo caso l'onere della prova grava sul danneggiante. Al pari del caso fortuito, anche il concorso colposo del danneggiato può produrre un'interruzione del nesso eziologico e pertanto giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode, in base ad una valutazione della gravità ex art 1227 cc del comportamento della vittima” (cfr., Cass. n. 999/2014).
Più in particolare, evocando la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato - che agisce per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre percorreva a piedi la pubblica via – ha l'onere di dimostrare unicamente l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e non anche l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto. Né deve dimostrare la condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'elemento oggettivo in ipotesi posto in rapporto eziologico con l'evento dannoso (cfr., ex plurimis, Cass., 25.07.2008, n. 20427).
I presupposti applicativi della responsabilità del custode consistono, quindi, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il sog- getto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un po- tere di governo (non semplicemente giuridico, ma anche di mero fatto) e, in secondo luogo, nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res e il danno la- mentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa del danno e non la mera occasione dello stesso.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo
Pag. 5 a 9 funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr., sul tema,
Cass., 29 novembre 2006 n. 25243).
La presenza di una “cavità della pavimentazione”, come allegata nell'atto di citazione, ad esempio, non manifesta di per sé sola il collegamento causale, necessario e ineliminabile, con la caduta del pedone, ove questi non provi anche che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
“Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (cfr., Cass.,
05/02/2013, n. 2660).
Venendo alla disamina del caso concreto, risulta anzitutto non contestato il rapporto custodiale dell'odierno convenuto con la pubblica via ove è occorso il sinistro. Parte attrice, tuttavia, non ha adeguatamente fornito dimostrazione in giudizio dell'evento dannoso e del nesso causale con la res.
Ed infatti, nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta né ha potuto confermare che la stessa sia avvenuta nel punto e nelle modalità descritte dall'attrice e, comunque, a causa della sconnessione della pavimentazione stradale.
Il teste ha dichiarato di essere stato contattato da altri che avrebbero Testimone_1 assistito alla caduta e di essere giunto sul posto allorquando l'odierna attrice era già a terra e, allo stesso modo, il teste ha dichiarato di non essere stato Testimone_2 presente al momento dell'occorso sinistro, così come i testi di parte convenuta.
Pertanto, in assenza di convincenti prove utili a dimostrare che il danno fu conseguenza causale della situazione dei luoghi o della potenzialità dannosa intrinseca della cavità in questione, non può ritenersi integrata la responsabilità dell'ente convenuto né costui è onerato di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, atteso che detto onere probatorio sorge solo allorquando il danneggiato ha positivamente assolto al proprio.
Pag. 6 a 9 La responsabilità dell'odierno convenuto neppure può fondarsi sul disposto di cui all'art. 2043 c.c., ipotizzando una responsabilità omissiva del , per avere Controparte_1
l'ente negligentemente trascurato una corretta manutenzione della strada pubblica e per non aver eliminato una situazione di pericolo occulto.
Ed infatti, l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. impone all'attore di fornire la prova non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, ma anche del fatto omissivo o commissivo di colui al quale si imputa tale responsabilità, unitamente al rapporto di causalità tra la condotta e l'evento e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo.
Pertanto, il difetto di prova in ordine al nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta negligente dell'odierno convenuto, per non avere, come già sopra esposto, in alcun modo l'attrice comprovato la causa e le modalità della caduta, risulta dirimente anche per il rigetto della domanda ex art.2043 c.c.
Va, inoltre, soggiunto che dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, neppure è emersa l'imprevedibilità e non visibilità del dedotto pericolo stradale.
A tale riguardo, deve osservarsi come la stessa descrizione della cavità della pavimentazione rinvenibile nell'atto introduttivo e documentalmente dimostrato (per mezzo di riproduzioni fotografiche allegate dalla medesima parte istante – doc.1) ne denunci la visibilità, prevedibilità ed evitabilità, che avrebbe dovuto implicare, da parte del pedone e in base alle norme di ordinaria prudenza e diligenza, particolare attenzione e controllo nel percorrere quello specifico tratto di strada proprio in ragione della frequentazione abituale.
Non va sotteso, infatti, che l'attrice conoscesse le condizioni di quel tratto di strada, dal momento che a poca distanza dal punto esatto in cui si è verificato il sinistro abita da diversi anni (circostanza emersa in sede testimoniale) e che verosimilmente il tragitto percorso il giorno del sinistro era stato effettuato in altre circostanze. D'altronde, la conoscenza dello stato dei luoghi rende irrilevante il fatto che al momento della caduta
(verificatasi alle ore 21:00 circa) non vi fosse una buona visibilità della strada, a causa della solamente asserita carenza di pubblica illuminazione al momento della caduta.
Peraltro, come dalla stessa parte attrice dichiarato in sede di interrogatorio formale, la
Pag. 7 a 9 strada percorsa “era piena di buche” e anche i testi e hanno confermato Tes_3 Tes_2 lo stato di usura che interessava da tempo la strada in questione, il che implica, date le caratteristiche dello stato dei luoghi, che il pericolo da essa rappresentato era visibile e prevedibile e, comunque, tale da indurre l'attento e prudente utente della strada a moderare la percorrenza, camminando con estrema lentezza e con lo sguardo rivolto verso il basso, ovvero cercando di evitare di calpestare le zone interessate dalle cavità, tanto più che il grado di attenzione nella specie esigibile era maggiore rispetto a quello di un comune utente della strada, data la conoscenza dello stato dei luoghi.
Ne consegue che la pretesa risarcitoria dell'attrice va integralmente respinta, anche a tale ultimo titolo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o eccezione sollevate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una con- clusione di tipo diverso.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo im- plica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, in base ai parametri minimi attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ai sensi del D.M. n. 147 del
13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022.
Gravano sull'attrice soccombente anche le spese della terza chiamata in ragione della soccombenza e del principio di causalità.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in intestazione, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore del e della Controparte_1
Allianz Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 7.052,00
Pag. 8 a 9 oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, l'11.6.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni,
all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del 15.5.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., letti gli atti e i documenti di causa, lette le note scritte delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 806/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2043 - 2051c.c..
TRA
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca DAMIANO, come da procura in atti;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni DI SANTO, come da procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
LI SpA (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Marco CIAMMAICHELLA, come da procura in atti;
Pag. 1 a 9 CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 15.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 2.8.2021, notificato a mezzo pec il 24.08.2021
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Parte_1 [...]
per ivi sentire dichiarare l'ente evocato in giudizio responsabile del sinistro CP_1 occorsole e condannarlo al risarcimento dei danni che ne erano conseguiti, quantificati in
€ 60.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha riferito che, in data 09.04.2020 alle ore 21:00 circa, mentre percorreva via Villotta in , rovinava improvvi- CP_1 samente a terra a causa di una cavità della pavimentazione stradale prodottasi a causa dell'asfalto deteriorato, riportando forti dolori e rimanendo a terra fino all'arrivo dei sanitari del 118. Immediatamente soccorsa, veniva accompagnata presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civile di Vasto, dove le venivano praticate le cure del caso e le veniva diagnosticata una anchilosi dell'anca in posizione favorevole 30% (flessione fra
25°-40°) con limitazione di 2/4 dei movimenti.
L'attrice ha, altresì, precisato che l'evento lesivo era imputabile alla esclusiva respon- sabilità dell'ente evocato in giudizio, in primo luogo ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto proprietario e custode della strada ove era avvenuto il sinistro e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver esso negligentemente omesso la manutenzione della illuminazione pubblica in quanto la strada, al momento del sinistro si presentava non illuminata e, in tal modo, consentito la creazione di una classica ipotesi di “insidia” o
“trabocchetto”, vale a dire di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile da parte degli utenti della strada. Aveva, quindi, invitato l'ente convenuto alla negoziazione assi- stita, senza esito.
Si è costituito in giudizio il , con comparsa depositata il Controparte_1
23.11.2021, contestando le avverse pretese, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Allianz SpA con la quale era assicurato per la responsabilità civile e, nel merito, respingendo ogni addebito di responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto che l'evento dannoso era stato cagionato
Pag. 2 a 9 esclusivamente dal comportamento estremamente imprudente della stessa parte istante, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., non potendo costituire la menzionata cavità del marciapiede un pericolo occulto invisibile e inevitabile, in considerazione del fatto che le imperfezioni della strada erano percepibili ad occhio nudo proprio perché tipiche della strada del centro storico di un piccolo paese.
Sulla scorta delle riferite circostanze, l'ente convenuto ha concluso instando per il rigetto della avversa domanda risarcitoria e, in subordine, per la riduzione delle pretese attoree, con rifusione delle spese di lite.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della compagnia assicuratrice e, all'esito dell'espletato adempimento, la stessa si è costituita in giudizio in data 14.4.2022 diffusamente contestando la ricostruzione operata da parte attrice, sia in fatto che in diritto. Ha, inoltre, dedotto, come peraltro già sostenuto dalla difesa del
[...]
, il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 cc. Analoghe, diffuse, CP_1 contestazioni venivano formulate in ordine alla pretesa attorea in punto di “quantum” del risarcimento richiesto.
Infine, la terza chiamata ha dedotto la perdita, ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo del in quanto lo stesso avrebbe avuto conoscenza della richiesta CP_1 di risarcimento sin dal 27.5.2020 senza curarsi di darne immediata notizia alla compagnia.
Ha, quindi, concluso principalmente per il rigetto della domanda promossa dall'attrice, con condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze giudiziali e, subordinatamente, per la riduzione della domanda risarcitoria promossa dall'attrice in ragione del suo contributo causale, in ogni caso, dichiarando la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915 1° co. c.c., o, gradatamente, riducendo l'indennizzo ex art. 1915, 2° co. c.c. e, in via ancora più subordinata, liquidando l'indennizzo nei limiti del massimale, detratta la franchigia frontale di € 700,00 e applicata ogni altra disposizione di polizza, comunque ponendo le spese sostenute nel presente giudizio dal
[...]
, a suo esclusivo carico, ex art. 21 Cond. Gen. Ass.ni, vinte o compensate le CP_1 spese processuali con l'attrice.
Venivano concessi i termini, ex art. 183 c.p.c., comma VI, per l'articolazione delle istanze istruttorie e, deferito l'interrogatorio formale all'attrice, espletata la prova testimoniale
Pag. 3 a 9 nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva del 6.10.2022 e rigettata la richiesta di CTU.
Indi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 15.5.2025 con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note scritte conclusive.
All'esito dell'udienza di discussione, lette le note depositate dalle parti, la causa viene decisa come di seguito.
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La domanda non può essere accolta a motivo della sua infondatezza.
Invero, l'attrice assume, nell'atto introduttivo e nelle successive proprie difese, che il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato a causa della insidia non prevedibile né evitabile costituita dalla “cavità della pavimentazione stradale prodottasi a causa dell'asfalto deteriorato” e reso non visibile al pedone perché la strada, al momento del sinistro, si presentava non illuminata. Tale insidia, in quanto derivante dalla carenza di diligente custodia e manutenzione della strada, unita alla mancata illuminazione pubblica della medesima strada, sarebbe tale da fondare la responsabilità dell'ente evocato ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Trattasi, invero, di domande fondate su differenti causae petendi e che, pertanto, meritano di essere singolarmente esaminate poiché – come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (cfr., Cass., Sez. Un., n. 10893/01; Cass., n. 7938/01; Cass.,
n. 12329/04) – “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso [art. 2043 c.c.; n.d.r.] se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia [art. 2051 c.c.;
n.d.r.], dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito”.
In particolare, e sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, compendia efficacemente la relativa ripartizione il pronunciamento della S.C., secondo cui “nel caso di re-
Pag. 4 a 9 sponsabilità da insidia o trabocchetto la configurazione dell'azione ex art. 2043 o ex art.
2051 produce una diversificazione sostanziale dell'indagine probatoria con conseguente riparto dell'onere probatorio. La configurazione della responsabilità ex 2043 richiede
l'accertamento di un comportamento commissivo od omissivo da quale è derivato un pregiudizio a terzi, con onere a carico del danneggiato. Viceversa, la responsabilità per danni da cose in custodia, si fonda sul rischio a carico del custode, a meno che non sia intervenuto un caso fortuito a interrompere il nesso eziologico. In questo caso l'onere della prova grava sul danneggiante. Al pari del caso fortuito, anche il concorso colposo del danneggiato può produrre un'interruzione del nesso eziologico e pertanto giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode, in base ad una valutazione della gravità ex art 1227 cc del comportamento della vittima” (cfr., Cass. n. 999/2014).
Più in particolare, evocando la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato - che agisce per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre percorreva a piedi la pubblica via – ha l'onere di dimostrare unicamente l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e non anche l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto. Né deve dimostrare la condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'elemento oggettivo in ipotesi posto in rapporto eziologico con l'evento dannoso (cfr., ex plurimis, Cass., 25.07.2008, n. 20427).
I presupposti applicativi della responsabilità del custode consistono, quindi, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il sog- getto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un po- tere di governo (non semplicemente giuridico, ma anche di mero fatto) e, in secondo luogo, nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res e il danno la- mentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa del danno e non la mera occasione dello stesso.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo
Pag. 5 a 9 funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr., sul tema,
Cass., 29 novembre 2006 n. 25243).
La presenza di una “cavità della pavimentazione”, come allegata nell'atto di citazione, ad esempio, non manifesta di per sé sola il collegamento causale, necessario e ineliminabile, con la caduta del pedone, ove questi non provi anche che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
“Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (cfr., Cass.,
05/02/2013, n. 2660).
Venendo alla disamina del caso concreto, risulta anzitutto non contestato il rapporto custodiale dell'odierno convenuto con la pubblica via ove è occorso il sinistro. Parte attrice, tuttavia, non ha adeguatamente fornito dimostrazione in giudizio dell'evento dannoso e del nesso causale con la res.
Ed infatti, nessuno dei testi escussi ha assistito alla caduta né ha potuto confermare che la stessa sia avvenuta nel punto e nelle modalità descritte dall'attrice e, comunque, a causa della sconnessione della pavimentazione stradale.
Il teste ha dichiarato di essere stato contattato da altri che avrebbero Testimone_1 assistito alla caduta e di essere giunto sul posto allorquando l'odierna attrice era già a terra e, allo stesso modo, il teste ha dichiarato di non essere stato Testimone_2 presente al momento dell'occorso sinistro, così come i testi di parte convenuta.
Pertanto, in assenza di convincenti prove utili a dimostrare che il danno fu conseguenza causale della situazione dei luoghi o della potenzialità dannosa intrinseca della cavità in questione, non può ritenersi integrata la responsabilità dell'ente convenuto né costui è onerato di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, atteso che detto onere probatorio sorge solo allorquando il danneggiato ha positivamente assolto al proprio.
Pag. 6 a 9 La responsabilità dell'odierno convenuto neppure può fondarsi sul disposto di cui all'art. 2043 c.c., ipotizzando una responsabilità omissiva del , per avere Controparte_1
l'ente negligentemente trascurato una corretta manutenzione della strada pubblica e per non aver eliminato una situazione di pericolo occulto.
Ed infatti, l'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. impone all'attore di fornire la prova non solo dell'evento lesivo e delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, ma anche del fatto omissivo o commissivo di colui al quale si imputa tale responsabilità, unitamente al rapporto di causalità tra la condotta e l'evento e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo.
Pertanto, il difetto di prova in ordine al nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta negligente dell'odierno convenuto, per non avere, come già sopra esposto, in alcun modo l'attrice comprovato la causa e le modalità della caduta, risulta dirimente anche per il rigetto della domanda ex art.2043 c.c.
Va, inoltre, soggiunto che dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, neppure è emersa l'imprevedibilità e non visibilità del dedotto pericolo stradale.
A tale riguardo, deve osservarsi come la stessa descrizione della cavità della pavimentazione rinvenibile nell'atto introduttivo e documentalmente dimostrato (per mezzo di riproduzioni fotografiche allegate dalla medesima parte istante – doc.1) ne denunci la visibilità, prevedibilità ed evitabilità, che avrebbe dovuto implicare, da parte del pedone e in base alle norme di ordinaria prudenza e diligenza, particolare attenzione e controllo nel percorrere quello specifico tratto di strada proprio in ragione della frequentazione abituale.
Non va sotteso, infatti, che l'attrice conoscesse le condizioni di quel tratto di strada, dal momento che a poca distanza dal punto esatto in cui si è verificato il sinistro abita da diversi anni (circostanza emersa in sede testimoniale) e che verosimilmente il tragitto percorso il giorno del sinistro era stato effettuato in altre circostanze. D'altronde, la conoscenza dello stato dei luoghi rende irrilevante il fatto che al momento della caduta
(verificatasi alle ore 21:00 circa) non vi fosse una buona visibilità della strada, a causa della solamente asserita carenza di pubblica illuminazione al momento della caduta.
Peraltro, come dalla stessa parte attrice dichiarato in sede di interrogatorio formale, la
Pag. 7 a 9 strada percorsa “era piena di buche” e anche i testi e hanno confermato Tes_3 Tes_2 lo stato di usura che interessava da tempo la strada in questione, il che implica, date le caratteristiche dello stato dei luoghi, che il pericolo da essa rappresentato era visibile e prevedibile e, comunque, tale da indurre l'attento e prudente utente della strada a moderare la percorrenza, camminando con estrema lentezza e con lo sguardo rivolto verso il basso, ovvero cercando di evitare di calpestare le zone interessate dalle cavità, tanto più che il grado di attenzione nella specie esigibile era maggiore rispetto a quello di un comune utente della strada, data la conoscenza dello stato dei luoghi.
Ne consegue che la pretesa risarcitoria dell'attrice va integralmente respinta, anche a tale ultimo titolo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o eccezione sollevate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una con- clusione di tipo diverso.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo im- plica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, in base ai parametri minimi attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ai sensi del D.M. n. 147 del
13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022.
Gravano sull'attrice soccombente anche le spese della terza chiamata in ragione della soccombenza e del principio di causalità.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento in intestazione, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore del e della Controparte_1
Allianz Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 7.052,00
Pag. 8 a 9 oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, l'11.6.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Ciabattoni
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