Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4025 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
27.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
c.f.: , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Rosa Mallardo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Rosa Mallardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 22.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) il 03.10.2013 e che dalla loro unione erano nate due figlie, entrambi minorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non avendo le parti formulato domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire, oltre al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo (che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto), l'accordo che di seguito si riporta:
1) I SI.ri e vivranno separati, nello specifico: il SI. Parte_1 Parte_2
continuerà ad abitare l'appartamento in Marano di Napoli (NA) alla Parte_1
Via Quasimodo S. n. 1, la SI.ra , insieme alle minori, abiterà Parte_2
l'appartamento sito in Marano di Napoli alla Via San Rocco n. 361;
2) Le figlie e verranno affidate congiuntamente ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, pur continuando ad abitare stabilmente con la madre;
3) Il SI. si obbliga a corrispondere, per il mantenimento delle figlie, la Parte_1 somma di euro 350,00, che saranno versati entro il giorno cinque di ogni mese con decorrenza dal deposito del presente ricorso, fino all'autosufficienza economica delle
2 figlie;
4) L'assegno di mantenimento sarà soggetto ad aumento in ragione della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertati dall'ISTAT, su base annuale, con decorrenza dal mese ed anno successivo a quello in cui i coniugi compariranno innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord;
5) I genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese (debitamente giustificate) relative all'istruzione scolastica obbligatoria, ed alle spese per la cura e
l'assistenza medica;
6) Il SI. si impegna, altresì, a contribuire, sempre nella misura del 50%, Pt_1 alle altre spese ludico/ricreative/sportive che si rendessero necessarie per il benessere e il sereno sviluppo psicofisico delle minori. In tal caso, però, i genitori dovranno concordare preventivamente fra di loro le attività che queste andranno a svolgere, al fine di valutarne i benefici e i costi;
7) I coniugi, quali affidatari congiunti delle minori, conserveranno entrambi la potestà genitoriale sulla prole, e avranno i medesimi poteri di direzione, istruzione e vigilanza, assumendone le conseguenti responsabilità. Parimenti le decisioni di maggior interesse, in caso di eventi eccezionali relativi alla sfera della salute e dell'istruzione, saranno assunte di comune accordo;
8) Il padre, avrà il diritto di vedere e tenere con sé le figlie e Per_1 Persona_2 almeno due volte a settimana, concordando telefonicamente con la madre i giorni in cui questi resteranno con lui;
9) Le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno con uno dei due genitori, così il giorno di Pasqua ed il giorno del loro compleanno ed onomastico, sempre previo accordo telefonico tra i genitori;
10) Durante le vacanze estive, e rimarranno con il padre per un Per_1 Per_2 periodo di tempo di almeno quindici giorni, che sarà concordato dai genitori, approssimativamente entro il 30 giugno di ogni anno;
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse delle minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ) ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli- 8a Municipalità (NA)
(atto n.53, Parte I, Serie /, Sezione XX, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 21.3.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4