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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimiliano Panetta e Marco Marieni, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 113, per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla causa civile iscritta al R.G. 79072-
2016, definita dal Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 2761-2022
APPELLANTE
E con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, partita I.v.a. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giancarlo
Longo e Marianna Lopis, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Roma, Piazzale di Porta
Pia n. 116, per procura generale alle liti rogata il 2.2.2017 dal notaio Dott. Persona_1
(repertorio n. 53243, raccolta n. 1652)
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2761-2022, resa a definizione della causa civile iscritta al n. 79072-2016 R.G.
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 15.10.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte appellante:
“Con le presenti note di trattazione scritta, parte appellante nel precisare le conclusioni intende riportarsi integralmente ai contenuti difensivi di cui al proprio atto d'appello ed a tal fine si insiste affinché l'ill.mo Giudice adito voglia dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in Parte_1
favore di per i titoli dedotti nel decreto ingiuntivo opposto n. 20052/2016 (RG CP_1 CP_1
55985/15), in quanto prescritti e comunque insussistenti in fatto e diritto, nonché non provati, e per l'effetto provvedere alla revoca del medesimo, per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. 2
come per legge in relazione al presente grado di giudizio ed al giudizio di opposizione definito con la pronuncia in commento.
Si insiste comunque nella concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Roma adito, in sede di Giudice dell'Appello, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c., per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto nella presente comparsa di costituzione
Nel merito respingere, con ogni forma ritenuta opportuna, l'appello avversario, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2761/2022 del Giudice di Pace di Roma, Sezione I Civile, in personal del Giudice di
Pace Avv. Fabrizio Carlesimo, resa pubblica in data 15 febbraio 2022, e l'ingiunzione di pagamento sottesa n. 20052/2016
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.8.2022, ha proposto al Tribunale di Parte_1
Roma appello avverso la sentenza civile del Giudice di Pace di Roma n. 2761-2022, di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 20052-2016 (n. 55985-2015 R.G.), con cui tale Ufficio aveva intimato all'attuale appellante di pagare alla ricorrente la Controparte_1 somma di € 3.498,55, oltre interessi legali e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica, effettuata da novembre 2008 a giugno 2009 presso il bene immobile sito in Roma, Via della Lucchina n. 96.
aveva eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, Parte_1
contestando la fondatezza della domanda avversaria, poiché priva di supporto probatorio;
aveva esposto di aver condotto in locazione il bene immobile da gennaio 2006 a maggio 2008 e di aver ceduto il 3.6.2008 l'azienda a Sobeta S.r.l., che si era obbligata a effettuare la voltura di tale utenza;
proponeva istanza per la sua chiamata in causa, poi rinunciandovi. aveva contrastato l'opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo di aver Controparte_1 interrotto il termine di prescrizione con lettera raccomandata del 31.10.2014, ricevuta dall'utente il 3
6.11.2014 (documento n. 2 del fascicolo monitorio); aveva affermato che era idoneo a dimostrare la sussistenza del credito l'estratto autentico delle scritture contabili, contenente l'elenco delle fatture insolute con le relative scadenze.
Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. con motivazione e dispositivo del seguente letterale contenuto: Co
“Rilevato che l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata in quanto interrotta con del
31/10/2014 ricevuta in data 05/11/2014, prodotta in atti. Che il contratto ha forza di legge tra le parti. Che, pertanto, del tutto legittimamente, in assenza di voltura, le fatture sono state emesse nei confronti dell'opponente. Che ai sensi dell'art. 634 c.p.c. gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss c.c. costituiscono idonea prova scritta. Che l'opposta produceva estratto autentico a firma del Notaio Dott. . Che, dagli atti di causa, risulta che Persona_2 per l'utenza n. 585714437 veniva erogata energia elettrica nei locali di Via della Lucchina 96
Roma portati sulle fatture 58571443708100 del 24/11/08, 58571443708110 del 22/12/08,
58571443708120 del 26/01/09, 58571443709020 del 02/04/09, 58571443708080 del 08/06/09,
58571443708090 del 08/06/2009, 58571443709030 del 08/06/09. Che, pertanto, gli importi richiesti risultano dovuti perché relativi a consumi esattamente erogati dall'opposta per l'utenza n.
585714437 di cui titolare è la parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 20052/16 (Rg. 55985/15) depositato in data 18/04/16 e notificato in data 18/05/16.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge
Roma, 31/01/2022 Il Giudice di Pace”.
ha proposto al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia il Tribunale di Roma, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della pronuncia appellata: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore di Parte_1 CP_1
per i titoli dedotti nel decreto ingiuntivo opposto n. 20052/2016 (RG 55985/15), in quanto
[...] prescritti e comunque infondati in fatto e diritto, nonché non provati, e per l'effetto provvedere alla revoca del medesimo, per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente revocare il predetto decreto ingiuntivo. 4
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge in relazione al presente grado di giudizio ed al giudizio di opposizione definito con la pronuncia in commento.” (documento prodotto da ). Parte_2
Con il primo motivo di appello, è stata dedotta l'erroneità della decisione circa il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito ed è stato evidenziato che non aveva Controparte_1
prodotto le fatture azionate e scadute nel periodo 24.11.2008-8.6.2009 - come indicato nell'estratto autentico delle scritture contabili e riportato in sentenza - sicché la comunicazione ricevuta il
6.11.2014 era stata considerata impropriamente idonea a interrompere il termine quinquennale di prescrizione, già decorso a tale data.
Quale secondo motivo di appello, è stato eccepito il difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, essendo stato ritenuto idoneo l'estratto autentico delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c.,
ha esposto che non aveva prodotto le fatture commerciali, Parte_1 Controparte_1
che non gli erano state inviate, con la conseguente preclusione a conoscerne e contestarne il contenuto, avuto riguardo ad aspetti quali le tariffe applicate, le modalità di calcolo degli addebiti, il funzionamento del misuratore dei consumi, la corrispondenza tra il dato di consumo ivi indicato e quello rilevato.
La prima udienza è stata differita al 29.11.2022. si è costituita in giudizio il 23.11.2022, contestando la fondatezza dell'appello, Controparte_1
con al domanda:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Roma adito, in sede di Giudice dell'Appello, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c., per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto nella presente comparsa di costituzione
In via preliminare, nel merito
Rigettare l'eventuale l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, non formulata in atto di citazione in appello, non essendo sussistenti, né in punto di fumus boni iuris, né in punto di periculum in mora, i requisiti posti dall'art. 283 c.p.c. ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza gravata.
Nel merito respingere, con ogni forma ritenuta opportuna, l'appello avversario, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2761/2022 del Giudice di Pace di Roma, Sezione I Civile, in personal del Giudice di 5
Pace Avv. Fabrizio Carlesimo, resa pubblica in data 15 febbraio 2022, e l'ingiunzione di pagamento sottesa n. 20052/2016
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.” ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 Controparte_1
bis c.p.c.; nel merito, ha esposto che la lettera raccomandata ricevuta da il Parte_1
6.11.2014, contenente l'intimazione di pagamento delle fatture elencate nell'estratto del libro giornale, era stata correttamente considerata dal Giudice di primo grado idonea a dimostrare l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
Ha evidenziato che non aveva contestato la sussistenza del rapporto contrattuale, Parte_1
in sentenza ritenuto pacifico in base al combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., né
l'entità del credito, avendo formulato argomentazioni generiche, senza aver lamentato il malfunzionamento del misuratore dei consumi, né eccepito e dimostrato eventuali errori nelle fatture.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 15.10.2024 la causa è passata in decisione, con il termine ex art. 190 c.p.c. indicato in sessanta giorni.
Non è ravvisabile l'eccepita inammissibilità dell'atto di citazione in appello, che contiene l'indicazione del provvedimento impugnato in appello, del rapporto contrattuale a cui si riferisce la domanda giudiziale e indica le censure mosse alla sentenza di primo grado.
Al riguardo, va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass., Sez. U., sentenza n. 27199 del 16.11.2017, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 645991-01) ed è stato affermato che: “L'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già 6
svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello.” (Cass., Sez.
6-3, ordinanza n. 3115 del 8.2.2018, ivi, Rv. 648034-01).
L'appello proposto da è fondato e va accolto. Parte_1
Nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ha Controparte_1 prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili, contenente gli estremi numerici identificativi delle seguenti fatture, che sono state così indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella lettera del 31.10.2014, pur non essendo state depositate in atti:
- n. 58571443708100 del 24/11/2008 di € 267,49 pagata parzialmente con debito residuo di €
100,47
-n. 58571443708110 del 22/12/2008 di € 789,62
-n. 58571443708120 del 26/1/2009 di € 829,84
-n. 58571443709020 del 2/4/2009 di € 67,54
-n. 58571443708080 dell'8/6/2009 di € 814,26
- n. 58571443708090 dell'8/6/2009 di € 459,28
- n. 58571443709030 dell'8/6/2009 di € 437,54.
Al credito azionato a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica per cui è causa si applica l'art. 2948 n. 4 c.c. e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito:
“Come è noto il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un Ente fornitore di servizi, che venga pagato dall'utente annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa debendi' di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito, il cui principio informatore è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore (v., in tema di somministrazione di energia elettrica Cass. S.U. n. 6458/85; Sez.1, n.
7658/90; Sez. 1, n. 2429/94 e sul criterio informatore della disciplina della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., Cass. N. 5251/80, n. 6615/82). È noto altresì, per consolidata giurisprudenza di legittimità, che condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge,
l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (v. Cass. N. 974/62, n.
689/ 63, n. 2002/63, n. 356/64, n. 2130/66, n. 863/67, n. 3222/68, n. 1401/70, n. 1482/71, n.
1893/73, n. 350/74, n. 4054/76, n. 1445/85, n. 1047/88, n. 2429/94, n. 4235/96, n. 4939/97).” 7
(Cass., Sez. 2, sentenza n. 6209 del 1999, CED Corte di Cassazione, Rv. 527726-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 1442 del 27.1.2015).
In base alla documentazione prodotta in giudizio da non è dato evincere il Controparte_1
periodo in cui è stata effettuata la fornitura di energia elettrica di cui alle suindicate fatture, risultando unicamente che le stesse sono scadute nel periodo da novembre 2008 a giugno 2009, né è stato depositato un tempestivo atto di costituzione in mora dell'utente per il pagamento del corrispettivo dei consumi di cui alle fatture azionate;
non è tempestiva la lettera raccomandata datata 31.10.2014, contenente l'intimazione di pagamento, entro il termine di quindici giorni, della complessiva somma di € 3.598,55, in base alle suindicate fatture, ivi elencate, poiché, come risulta dall'avviso di ricevimento postale, questa missiva è stata consegnata a in data Parte_1
6.11.2014 (documento n. 2 del fascicolo di primo grado di , quando era decorso Controparte_1
il termine quinquennale di prescrizione dalla scadenza delle suindicate fatture.
Si osserva, comunque, che va considerata l'insussistenza dei fatti costitutivi del credito azionato, in difetto della produzione delle fatture, che è comunque prescritto per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. dalle date di scadenza delle stesse, di cui al suindicato elenco, in mancanza di un tempestivo atto interruttivo.
Infatti, il mancato deposito delle fatture ha precluso a di proporre contestazioni Parte_1
dettagliate circa il loro contenuto e non sussistono i presupposti che legittimano la considerazione di fatti non controversi. Il vigente art. 115, comma 1°, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, comma
14, della legge 18 giugno 2009, n. 69 decorrente dal 4.7.2009 e, ai sensi dell'art. 58, comma 1°, di tale legge, applicabile ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, prescrive che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove, “nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.”
Questo criterio, in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761), è regolato in base alla non contestazione dei fatti indicati da una parte, tali da renderli non necessitanti di prova e va considerato il principio secondo cui: “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti.” (Cass., Sez. 3, sentenza n.
3576 del 13.2.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 625006-01; conf. Cass., Sez. 3 civ. sentenza n.
14652 del 18.7.2016; Cass. Sez. L, ordinanza n. 87 del 4.1.2019; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n.
18074 del 31.8.2020; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 12064 del 8.5.2023).
Per conseguenza, l'appello deve essere accolto e va condannata a rifondere alla Controparte_1
controparte le spese processuali dei due gradi del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in 8
base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerando il valore della causa e l'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2761-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 79072-2016 R.G. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 20052-2016 emesso dal
Giudice di Pace di Roma, in esito al procedimento monitorio n. 55985-2015 R.G.; condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali che, per il primo grado del giudizio, liquida in € 913,00 (236 fase di studio, 252 fase introduttiva, 425 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge e, per il presente grado, liquida in € 1.350,00 (425 fase di studio, 425 fase introduttiva, 500 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 6.3.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Massimiliano Panetta e Marco Marieni, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 113, per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla causa civile iscritta al R.G. 79072-
2016, definita dal Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 2761-2022
APPELLANTE
E con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, partita I.v.a. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giancarlo
Longo e Marianna Lopis, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Roma, Piazzale di Porta
Pia n. 116, per procura generale alle liti rogata il 2.2.2017 dal notaio Dott. Persona_1
(repertorio n. 53243, raccolta n. 1652)
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2761-2022, resa a definizione della causa civile iscritta al n. 79072-2016 R.G.
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 15.10.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte appellante:
“Con le presenti note di trattazione scritta, parte appellante nel precisare le conclusioni intende riportarsi integralmente ai contenuti difensivi di cui al proprio atto d'appello ed a tal fine si insiste affinché l'ill.mo Giudice adito voglia dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in Parte_1
favore di per i titoli dedotti nel decreto ingiuntivo opposto n. 20052/2016 (RG CP_1 CP_1
55985/15), in quanto prescritti e comunque insussistenti in fatto e diritto, nonché non provati, e per l'effetto provvedere alla revoca del medesimo, per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. 2
come per legge in relazione al presente grado di giudizio ed al giudizio di opposizione definito con la pronuncia in commento.
Si insiste comunque nella concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Roma adito, in sede di Giudice dell'Appello, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c., per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto nella presente comparsa di costituzione
Nel merito respingere, con ogni forma ritenuta opportuna, l'appello avversario, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2761/2022 del Giudice di Pace di Roma, Sezione I Civile, in personal del Giudice di
Pace Avv. Fabrizio Carlesimo, resa pubblica in data 15 febbraio 2022, e l'ingiunzione di pagamento sottesa n. 20052/2016
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.8.2022, ha proposto al Tribunale di Parte_1
Roma appello avverso la sentenza civile del Giudice di Pace di Roma n. 2761-2022, di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 20052-2016 (n. 55985-2015 R.G.), con cui tale Ufficio aveva intimato all'attuale appellante di pagare alla ricorrente la Controparte_1 somma di € 3.498,55, oltre interessi legali e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica, effettuata da novembre 2008 a giugno 2009 presso il bene immobile sito in Roma, Via della Lucchina n. 96.
aveva eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria, Parte_1
contestando la fondatezza della domanda avversaria, poiché priva di supporto probatorio;
aveva esposto di aver condotto in locazione il bene immobile da gennaio 2006 a maggio 2008 e di aver ceduto il 3.6.2008 l'azienda a Sobeta S.r.l., che si era obbligata a effettuare la voltura di tale utenza;
proponeva istanza per la sua chiamata in causa, poi rinunciandovi. aveva contrastato l'opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo di aver Controparte_1 interrotto il termine di prescrizione con lettera raccomandata del 31.10.2014, ricevuta dall'utente il 3
6.11.2014 (documento n. 2 del fascicolo monitorio); aveva affermato che era idoneo a dimostrare la sussistenza del credito l'estratto autentico delle scritture contabili, contenente l'elenco delle fatture insolute con le relative scadenze.
Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. con motivazione e dispositivo del seguente letterale contenuto: Co
“Rilevato che l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata in quanto interrotta con del
31/10/2014 ricevuta in data 05/11/2014, prodotta in atti. Che il contratto ha forza di legge tra le parti. Che, pertanto, del tutto legittimamente, in assenza di voltura, le fatture sono state emesse nei confronti dell'opponente. Che ai sensi dell'art. 634 c.p.c. gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss c.c. costituiscono idonea prova scritta. Che l'opposta produceva estratto autentico a firma del Notaio Dott. . Che, dagli atti di causa, risulta che Persona_2 per l'utenza n. 585714437 veniva erogata energia elettrica nei locali di Via della Lucchina 96
Roma portati sulle fatture 58571443708100 del 24/11/08, 58571443708110 del 22/12/08,
58571443708120 del 26/01/09, 58571443709020 del 02/04/09, 58571443708080 del 08/06/09,
58571443708090 del 08/06/2009, 58571443709030 del 08/06/09. Che, pertanto, gli importi richiesti risultano dovuti perché relativi a consumi esattamente erogati dall'opposta per l'utenza n.
585714437 di cui titolare è la parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 20052/16 (Rg. 55985/15) depositato in data 18/04/16 e notificato in data 18/05/16.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge
Roma, 31/01/2022 Il Giudice di Pace”.
ha proposto al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia il Tribunale di Roma, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della pronuncia appellata: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore di Parte_1 CP_1
per i titoli dedotti nel decreto ingiuntivo opposto n. 20052/2016 (RG 55985/15), in quanto
[...] prescritti e comunque infondati in fatto e diritto, nonché non provati, e per l'effetto provvedere alla revoca del medesimo, per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente revocare il predetto decreto ingiuntivo. 4
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge in relazione al presente grado di giudizio ed al giudizio di opposizione definito con la pronuncia in commento.” (documento prodotto da ). Parte_2
Con il primo motivo di appello, è stata dedotta l'erroneità della decisione circa il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito ed è stato evidenziato che non aveva Controparte_1
prodotto le fatture azionate e scadute nel periodo 24.11.2008-8.6.2009 - come indicato nell'estratto autentico delle scritture contabili e riportato in sentenza - sicché la comunicazione ricevuta il
6.11.2014 era stata considerata impropriamente idonea a interrompere il termine quinquennale di prescrizione, già decorso a tale data.
Quale secondo motivo di appello, è stato eccepito il difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, essendo stato ritenuto idoneo l'estratto autentico delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c.,
ha esposto che non aveva prodotto le fatture commerciali, Parte_1 Controparte_1
che non gli erano state inviate, con la conseguente preclusione a conoscerne e contestarne il contenuto, avuto riguardo ad aspetti quali le tariffe applicate, le modalità di calcolo degli addebiti, il funzionamento del misuratore dei consumi, la corrispondenza tra il dato di consumo ivi indicato e quello rilevato.
La prima udienza è stata differita al 29.11.2022. si è costituita in giudizio il 23.11.2022, contestando la fondatezza dell'appello, Controparte_1
con al domanda:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Roma adito, in sede di Giudice dell'Appello, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o ex art. 348 bis c.p.c., per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto nella presente comparsa di costituzione
In via preliminare, nel merito
Rigettare l'eventuale l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, non formulata in atto di citazione in appello, non essendo sussistenti, né in punto di fumus boni iuris, né in punto di periculum in mora, i requisiti posti dall'art. 283 c.p.c. ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza gravata.
Nel merito respingere, con ogni forma ritenuta opportuna, l'appello avversario, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2761/2022 del Giudice di Pace di Roma, Sezione I Civile, in personal del Giudice di 5
Pace Avv. Fabrizio Carlesimo, resa pubblica in data 15 febbraio 2022, e l'ingiunzione di pagamento sottesa n. 20052/2016
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.” ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 Controparte_1
bis c.p.c.; nel merito, ha esposto che la lettera raccomandata ricevuta da il Parte_1
6.11.2014, contenente l'intimazione di pagamento delle fatture elencate nell'estratto del libro giornale, era stata correttamente considerata dal Giudice di primo grado idonea a dimostrare l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
Ha evidenziato che non aveva contestato la sussistenza del rapporto contrattuale, Parte_1
in sentenza ritenuto pacifico in base al combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., né
l'entità del credito, avendo formulato argomentazioni generiche, senza aver lamentato il malfunzionamento del misuratore dei consumi, né eccepito e dimostrato eventuali errori nelle fatture.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado del giudizio, prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 15.10.2024 la causa è passata in decisione, con il termine ex art. 190 c.p.c. indicato in sessanta giorni.
Non è ravvisabile l'eccepita inammissibilità dell'atto di citazione in appello, che contiene l'indicazione del provvedimento impugnato in appello, del rapporto contrattuale a cui si riferisce la domanda giudiziale e indica le censure mosse alla sentenza di primo grado.
Al riguardo, va considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass., Sez. U., sentenza n. 27199 del 16.11.2017, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 645991-01) ed è stato affermato che: “L'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già 6
svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello.” (Cass., Sez.
6-3, ordinanza n. 3115 del 8.2.2018, ivi, Rv. 648034-01).
L'appello proposto da è fondato e va accolto. Parte_1
Nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., ha Controparte_1 prodotto l'estratto autentico delle scritture contabili, contenente gli estremi numerici identificativi delle seguenti fatture, che sono state così indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella lettera del 31.10.2014, pur non essendo state depositate in atti:
- n. 58571443708100 del 24/11/2008 di € 267,49 pagata parzialmente con debito residuo di €
100,47
-n. 58571443708110 del 22/12/2008 di € 789,62
-n. 58571443708120 del 26/1/2009 di € 829,84
-n. 58571443709020 del 2/4/2009 di € 67,54
-n. 58571443708080 dell'8/6/2009 di € 814,26
- n. 58571443708090 dell'8/6/2009 di € 459,28
- n. 58571443709030 dell'8/6/2009 di € 437,54.
Al credito azionato a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica per cui è causa si applica l'art. 2948 n. 4 c.c. e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito:
“Come è noto il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un Ente fornitore di servizi, che venga pagato dall'utente annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa debendi' di tipo continuativo, e deve ritenersi, pertanto, incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito, il cui principio informatore è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore (v., in tema di somministrazione di energia elettrica Cass. S.U. n. 6458/85; Sez.1, n.
7658/90; Sez. 1, n. 2429/94 e sul criterio informatore della disciplina della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., Cass. N. 5251/80, n. 6615/82). È noto altresì, per consolidata giurisprudenza di legittimità, che condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge,
l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (v. Cass. N. 974/62, n.
689/ 63, n. 2002/63, n. 356/64, n. 2130/66, n. 863/67, n. 3222/68, n. 1401/70, n. 1482/71, n.
1893/73, n. 350/74, n. 4054/76, n. 1445/85, n. 1047/88, n. 2429/94, n. 4235/96, n. 4939/97).” 7
(Cass., Sez. 2, sentenza n. 6209 del 1999, CED Corte di Cassazione, Rv. 527726-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 1442 del 27.1.2015).
In base alla documentazione prodotta in giudizio da non è dato evincere il Controparte_1
periodo in cui è stata effettuata la fornitura di energia elettrica di cui alle suindicate fatture, risultando unicamente che le stesse sono scadute nel periodo da novembre 2008 a giugno 2009, né è stato depositato un tempestivo atto di costituzione in mora dell'utente per il pagamento del corrispettivo dei consumi di cui alle fatture azionate;
non è tempestiva la lettera raccomandata datata 31.10.2014, contenente l'intimazione di pagamento, entro il termine di quindici giorni, della complessiva somma di € 3.598,55, in base alle suindicate fatture, ivi elencate, poiché, come risulta dall'avviso di ricevimento postale, questa missiva è stata consegnata a in data Parte_1
6.11.2014 (documento n. 2 del fascicolo di primo grado di , quando era decorso Controparte_1
il termine quinquennale di prescrizione dalla scadenza delle suindicate fatture.
Si osserva, comunque, che va considerata l'insussistenza dei fatti costitutivi del credito azionato, in difetto della produzione delle fatture, che è comunque prescritto per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. dalle date di scadenza delle stesse, di cui al suindicato elenco, in mancanza di un tempestivo atto interruttivo.
Infatti, il mancato deposito delle fatture ha precluso a di proporre contestazioni Parte_1
dettagliate circa il loro contenuto e non sussistono i presupposti che legittimano la considerazione di fatti non controversi. Il vigente art. 115, comma 1°, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, comma
14, della legge 18 giugno 2009, n. 69 decorrente dal 4.7.2009 e, ai sensi dell'art. 58, comma 1°, di tale legge, applicabile ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, prescrive che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove, “nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.”
Questo criterio, in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761), è regolato in base alla non contestazione dei fatti indicati da una parte, tali da renderli non necessitanti di prova e va considerato il principio secondo cui: “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti.” (Cass., Sez. 3, sentenza n.
3576 del 13.2.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 625006-01; conf. Cass., Sez. 3 civ. sentenza n.
14652 del 18.7.2016; Cass. Sez. L, ordinanza n. 87 del 4.1.2019; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n.
18074 del 31.8.2020; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 12064 del 8.5.2023).
Per conseguenza, l'appello deve essere accolto e va condannata a rifondere alla Controparte_1
controparte le spese processuali dei due gradi del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in 8
base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerando il valore della causa e l'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2761-2022 resa dal Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 79072-2016 R.G. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 20052-2016 emesso dal
Giudice di Pace di Roma, in esito al procedimento monitorio n. 55985-2015 R.G.; condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali che, per il primo grado del giudizio, liquida in € 913,00 (236 fase di studio, 252 fase introduttiva, 425 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge e, per il presente grado, liquida in € 1.350,00 (425 fase di studio, 425 fase introduttiva, 500 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 6.3.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano