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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13150/2023
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13150 /2023
All'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 svoltasi con modalità cartolare
Viste le note depositate dalle parti, le quali precisano le conclusioni come in atti
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13150/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Di Biase e Beatrice Cinque entrambi del foro di Brescia con domicilio eletto presso il primo;
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. e dom. Andrea Fenaroli del foro di Brescia;
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_3 C.F._3
avv.ti Gianandrea Vesco e Fabiola Baronio entrambi del foro di Brescia, con domicilio eletto presso lo studio G.S. LAW Avvocati Associati sito a ER (BS) Controparte_2
in via Cavour 39;
CONVENUTI
e con la chiamata di
Controparte_3 [...]
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. salvatore Penza del foro di Milano;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI Come in atti.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla e Controparte_1 all'arch. e LL GN hanno adito il Tribunale Pt_3 Parte_3 Parte_2 di Brescia chiedendo allo stesso di: “Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'impresa appaltatrice e del direttore lavori e per l'effetto condannare in via solidale
[...]
e l'Arch. al pagamento in favore dei Sigg. Controparte_1 Pt_3 Parte_2
e GN della somma di € 160.000,00 oltre interessi, o di quella maggiore o
[...] Pt_1
minore che risulterà di giustizia anche a seguito del deposito della espletanda CTU, di cui al procedimento di ATP n. R.G. 6792/23, depositato in data 26.05.2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre rimborso forfetario 15%, i.v.a. 22% e c.p.a. 4% di questo giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc n. RG
6792/23”.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, la società chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in CP_1
manleva della propria compagnia assicurativa, previo differimento della prima udienza che veniva concesso dal GI con provvedimento del 25 marzo 2024.
Si costituiva in giudizio anche la Parte_4
eccependo la non operatività della polizza, nonché, in ogni caso, la perdita del diritto all'indennizzo in ragione della mancata denuncia di sinistro, chiedendo il rigetto della domanda in garanzia.
All'udienza del 9 luglio 2024, dato atto della sentenza n. 142/2024 resa dal Tribunale di
Brescia in data 26 aprile 2024 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società convenuta, il GI dichiarava l'interruzione del processo, con termine di legge per la riassunzione.
Con ricorso del 26 luglio 2024 gli attori riassumevano il giudizio nei confronti delle parti convenute e della terza chiamata.
Si costituiva la eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione con ogni conseguenza anche in relazione alla domanda di manleva svolta nei confronti della propria C.A.; nel merito, insisteva nel rigetto delle domande attoree, insistendo, in subordine, nella domanda di garanzia.
Si costituiva anche il convenuto arch. chiedendo il rigetto della Parte_3
domanda attorea;
in caso di accoglimento, anche parziale, della stessa, chiedeva dichiararsi l'estraneità dello stesso con condanna della al risarcimento del danno;
insisteva CP_1
altresì nella domanda riconvenzionale svolta nei confronti degli attori per il pagamento delle pagina 3 di 5 proprie competenze.
Si costituiva infine la C.A. terza chiamata aderendo in via preliminare all'eccezione di improcedibilità dell'azione, chiedendo dichiararsi decaduta ogni decisione riguardo alla domanda di manleva;
insistendo, in subordine, nelle eccezioni attinenti alla polizza.
All'udienza del 21 febbraio 2025 il GI rinviava al 13 marzo 2025 per precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies cpc con termine per note in sostituzione dell'udienza.
All'esito il GI pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
***
L'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dalla convenuta
[...]
è fondata e va accolta. Controparte_1
Nel caso in esame, gli attori e hanno svolto domanda Parte_1 Parte_2
risarcitoria nei confronti della impresa esecutrice dei lavori e del direttore lavori.
Come noto, la domanda di condanna al risarcimento del danno subisce la "vis attractiva" del rito speciale fallimentare e va proposta secondo le regole proprie di tale rito.
Ciò comporta una statuizione di mera improcedibilità della domanda, posto che le azioni esercitate dagli attori devono essere assoggettate allo specifico regime della verifica dei crediti.
In altre parole, preso atto della instaurata procedura di liquidazione giudiziale della società convenuta si pone una questione di rito speciale nei modi - alternativi - dell'accertamento dei crediti.
Si deve dunque affermare che la pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della società convenuta non può essere fatta valere – sopravvenuta la procedura di liquidazione giudiziale - che nelle specifiche forme previste.
Nondimeno, tale improcedibilità è limitata alla azione promossa dagli attori nei confronti della società in liquidazione, non attraendo la medesima azione dagli stessi promossa nei confronti del convenuto arch. tenuto conto che la domanda Parte_3
risarcitoria è stata svolta nei confronti delle predette parti in solido tra loro.
Stante le considerazioni sopra svolte va dichiarata improcedibile la relativa domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
In definitiva, va dichiarata l'improcedibilità della domanda svolta dagli attori nei confronti della convenuta e della conseguente domanda di garanzia svolta dalla convenuta CP_1
nei confronti della propria C.A. . CP_3
pagina 4 di 5 Si rimette con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio tra gli attori e il convenuto arch. Parte_3
Le spese nei rapporti tra parte attrice e Controparte_1
seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.906,00 oltre accessori di
[...]
legge, secondo i parametri minimi trattandosi di questione di rito.
Le spese nei rapporti tra vengono Controparte_1 compensate in ragione dell'eccezione di inoperatività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'improcedibilità della domanda svolta dagli attori nei confronti della convenuta giudiziale e della conseguente domanda di Controparte_1
garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
Parte_5 Controparte_4
Condanna parte attrice al pagamento delle spese in favore di Controparte_1
liquidate come in parte motiva.
[...]
Compensate le spese tra e la Controparte_1
Compagnia Assicurativa.
Rimette la prosecuzione del giudizio tra gli attori e il convenuto arch. Parte_3
con separata ordinanza.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 23 aprile 2025.
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 5 di 5
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13150 /2023
All'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 svoltasi con modalità cartolare
Viste le note depositate dalle parti, le quali precisano le conclusioni come in atti
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13150/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Di Biase e Beatrice Cinque entrambi del foro di Brescia con domicilio eletto presso il primo;
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. e dom. Andrea Fenaroli del foro di Brescia;
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_3 C.F._3
avv.ti Gianandrea Vesco e Fabiola Baronio entrambi del foro di Brescia, con domicilio eletto presso lo studio G.S. LAW Avvocati Associati sito a ER (BS) Controparte_2
in via Cavour 39;
CONVENUTI
e con la chiamata di
Controparte_3 [...]
(C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. salvatore Penza del foro di Milano;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI Come in atti.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla e Controparte_1 all'arch. e LL GN hanno adito il Tribunale Pt_3 Parte_3 Parte_2 di Brescia chiedendo allo stesso di: “Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'impresa appaltatrice e del direttore lavori e per l'effetto condannare in via solidale
[...]
e l'Arch. al pagamento in favore dei Sigg. Controparte_1 Pt_3 Parte_2
e GN della somma di € 160.000,00 oltre interessi, o di quella maggiore o
[...] Pt_1
minore che risulterà di giustizia anche a seguito del deposito della espletanda CTU, di cui al procedimento di ATP n. R.G. 6792/23, depositato in data 26.05.2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio, oltre rimborso forfetario 15%, i.v.a. 22% e c.p.a. 4% di questo giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc n. RG
6792/23”.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, la società chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in CP_1
manleva della propria compagnia assicurativa, previo differimento della prima udienza che veniva concesso dal GI con provvedimento del 25 marzo 2024.
Si costituiva in giudizio anche la Parte_4
eccependo la non operatività della polizza, nonché, in ogni caso, la perdita del diritto all'indennizzo in ragione della mancata denuncia di sinistro, chiedendo il rigetto della domanda in garanzia.
All'udienza del 9 luglio 2024, dato atto della sentenza n. 142/2024 resa dal Tribunale di
Brescia in data 26 aprile 2024 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società convenuta, il GI dichiarava l'interruzione del processo, con termine di legge per la riassunzione.
Con ricorso del 26 luglio 2024 gli attori riassumevano il giudizio nei confronti delle parti convenute e della terza chiamata.
Si costituiva la eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione con ogni conseguenza anche in relazione alla domanda di manleva svolta nei confronti della propria C.A.; nel merito, insisteva nel rigetto delle domande attoree, insistendo, in subordine, nella domanda di garanzia.
Si costituiva anche il convenuto arch. chiedendo il rigetto della Parte_3
domanda attorea;
in caso di accoglimento, anche parziale, della stessa, chiedeva dichiararsi l'estraneità dello stesso con condanna della al risarcimento del danno;
insisteva CP_1
altresì nella domanda riconvenzionale svolta nei confronti degli attori per il pagamento delle pagina 3 di 5 proprie competenze.
Si costituiva infine la C.A. terza chiamata aderendo in via preliminare all'eccezione di improcedibilità dell'azione, chiedendo dichiararsi decaduta ogni decisione riguardo alla domanda di manleva;
insistendo, in subordine, nelle eccezioni attinenti alla polizza.
All'udienza del 21 febbraio 2025 il GI rinviava al 13 marzo 2025 per precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies cpc con termine per note in sostituzione dell'udienza.
All'esito il GI pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
***
L'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dalla convenuta
[...]
è fondata e va accolta. Controparte_1
Nel caso in esame, gli attori e hanno svolto domanda Parte_1 Parte_2
risarcitoria nei confronti della impresa esecutrice dei lavori e del direttore lavori.
Come noto, la domanda di condanna al risarcimento del danno subisce la "vis attractiva" del rito speciale fallimentare e va proposta secondo le regole proprie di tale rito.
Ciò comporta una statuizione di mera improcedibilità della domanda, posto che le azioni esercitate dagli attori devono essere assoggettate allo specifico regime della verifica dei crediti.
In altre parole, preso atto della instaurata procedura di liquidazione giudiziale della società convenuta si pone una questione di rito speciale nei modi - alternativi - dell'accertamento dei crediti.
Si deve dunque affermare che la pretesa di risarcimento dei danni nei confronti della società convenuta non può essere fatta valere – sopravvenuta la procedura di liquidazione giudiziale - che nelle specifiche forme previste.
Nondimeno, tale improcedibilità è limitata alla azione promossa dagli attori nei confronti della società in liquidazione, non attraendo la medesima azione dagli stessi promossa nei confronti del convenuto arch. tenuto conto che la domanda Parte_3
risarcitoria è stata svolta nei confronti delle predette parti in solido tra loro.
Stante le considerazioni sopra svolte va dichiarata improcedibile la relativa domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
In definitiva, va dichiarata l'improcedibilità della domanda svolta dagli attori nei confronti della convenuta e della conseguente domanda di garanzia svolta dalla convenuta CP_1
nei confronti della propria C.A. . CP_3
pagina 4 di 5 Si rimette con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio tra gli attori e il convenuto arch. Parte_3
Le spese nei rapporti tra parte attrice e Controparte_1
seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.906,00 oltre accessori di
[...]
legge, secondo i parametri minimi trattandosi di questione di rito.
Le spese nei rapporti tra vengono Controparte_1 compensate in ragione dell'eccezione di inoperatività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'improcedibilità della domanda svolta dagli attori nei confronti della convenuta giudiziale e della conseguente domanda di Controparte_1
garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata
[...]
Parte_5 Controparte_4
Condanna parte attrice al pagamento delle spese in favore di Controparte_1
liquidate come in parte motiva.
[...]
Compensate le spese tra e la Controparte_1
Compagnia Assicurativa.
Rimette la prosecuzione del giudizio tra gli attori e il convenuto arch. Parte_3
con separata ordinanza.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 23 aprile 2025.
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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