TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1464/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 25 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.sa Daniela Francesca
Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1464/2022 R.G. promossa
da
rappresentato e difeso dall'avv. C. A. Ingala, presso il cui studio in Parte_1
Barrafranca, via Passalacqua snc è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. Giovanni Consolo per procura generale alle liti,
elettivamente domiciliato presso la propria sede di Enna, via Roma 419/421;
-resistente-
Avente ad oggetto: rendita per aggravamento di postumi da infortunio sul lavoro.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i difensori concludevano come in atti depositati telematicamente (note sostitutive d'udienza).
MOTIVI
Con ricorso depositato il giorno 12.10.2022 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso che in data
08.09.2012 durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, subiva un sinistro stradale riportando gravi lesioni fisiche;
(nello specifico, in seguito ad uno scontro automobilistico frontale, il Pt_1
riportava un politrauma con frattura scomposta del terzo medio – prossimale diafisi femore sinistro;
frattura pluriframmentaria della rotula sx;
frattura della falange prossimale del primo dito piede sinistro;
frattura sottocapitata 5° metacarpo della mano sinistra;
ferita lacero contusa parietale sinistra ampia, regione frontale destra;
ferita lacero contusa gomito sinistro;
trauma distorsivo rachide cervicale e lombare con cervico brachialgia e dorso lombalgia;
trauma cranico non commotivo) e che in conseguenza di avvenuto accertamento di infortunio sul lavoro otteneva il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 20%, con l'erogazione della relativa rendita;
Ciò premesso, assumeva, in sede di revisione, giusta domanda del 17.01.2022, che il complesso patologico derivante dall'infortunio in questione aveva subito un aggravamento, e chiedeva dichiararsi il suo diritto a percepire la rendita per la riduzione della capacità lavorativa in misura pari almeno al 40%, per l'effetto, la condanna dell' Controparte_1
a corrispondere tale provvidenza. Vinte le spese.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle CP_1
doglianze in ordine all'esito degli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa e chiedeva,
quindi, il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
La controversia veniva quindi istruita con consulenza tecnica d'ufficio e, in seguito al deposito della relazione scritta, decisa, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc in esito al deposito di note scritte. *******
La domanda avanzata in ricorso può trovare accoglimento nei limiti di seguito chiariti.
Il consulente medico legale d'ufficio, incaricato di accertare cause, stato e grado dell'inabilità del ricorrente, ha appurato e concluso all'esito degli esami clinici effettuati, e dell'esame della documentazione sanitaria in atti quanto segue:
Alla fine di tutto quanto precedentemente detto, appare evidente che la diagnosi e il quadro clinico
del periziando così come desunta dalle certificazioni è riferentesi alle lesioni Parte_1
fratturative dell'arto inferiore sx femore rotula piede,alla mano sx,al trauma cranico con fcl.
Si è instaurato anche un disturbo post traumatico da stress
Si è verificata anche una frattura da stress a carico del tibiale di destra da sovraccarico.
In considerazione che si ritiene il 20% stabilito dall' una valutazione congrua e condivisibile CP_1
per le lesioni riportate, ad essa la nostra consulenza aggiunge postumi a carico della frattura da
stress del tibiale dx valutata 3 punti come da tabella e un disturbo da stress post traumatico
moderato valutato 6 punti percentuali come da tabella.
Operati gli opportuni calcoli a scalare si perviene ad una valutazione globale del 27%.
La decorrenza di tale rendita è da far risalire a due tempi:
il disturbo post traumatico da stress diagnosticato dal maggio 2013 e quindi 25% dalla revisione
del 2017 .la frattura intraspongiosa del tibiale di dx diagnosticata dal dicembre 2020 e quindi 27%
dalla visita di revisione del 2022 e da allora continuativamente.
Tali conclusioni sono state peraltro accettate dall' (vedi note del 23.03.2025). CP_1
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio, le cui argomentazioni e conclusioni devono intendersi in questa sede integralmente richiamate, è condiviso da questo decidente, perché coerente rispetto agli accertamenti ed alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata ed esauriente motivazione. Va, pertanto, accolto il ricorso, nei limiti chiariti dal ctu ed integralmente recepiti nella presente sede.
Sussistono, vista la parziale fondatezza del ricorso, ove si affermava l'esistenza di un grado di invalidità del 40%, giuste ragioni per compensare nella misura di 1/2 le spese del giudizio che per la parte residua, liquidata come in dispositivo, vanno poste a carico dell' . CP_1
Le spese di ctu vanno interamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che il ricorrente ha subito, un aggravamento dei postumi derivatigli dall'infortunio sul lavoro, postumi quantificabili nella misura del 27%, a partire dalla richiesta di revisione ( 17.01.2022) e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_1
quanto di spettanza a tale titolo ovvero la relativa rendita, oltre interessi al tasso legale;
compensa per 1/2 tra le parti le spese del giudizio e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1
ricorrente della porzione residua, che liquida in € 1126,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa
come per legge;
pone a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano in complessivi € 300,00 oltre ad IVA CP_1
in favore del dott. CP_2
Enna, 25 marzo 2025
Il Giudice del lavoro