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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 780/2024 R.G.AC., trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, con sostituzione della discussione mediante memorie ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...] la Vega (ESP) il 19/07/1945 (C.F. Parte_2
), entrambi residenti in Knonauerstr, 29 – 6312 Steinhausen (Svizzera), C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Arvia ) C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a CP_1 C.F._4
CC PE (CS) in Via Lido n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Filardi C.F.
C.F._5
Appellato
Conclusioni
Per gli appellanti:
“In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 1704/2023 resa dal Tribunale di Castrovillari nella persona del dott. Matteo Prato, in data 24 novembre 2023, pubblicata in data 27.11.2023, a definizione dei procedimenti riuniti nn. 3418/2018 e 215/2020
1 RG Tribunale di Castrovillari, piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza:
1. Accertare e dichiarare la ritardata restituzione, ai locatori, dell'immobile sito in CC
PE via Lido n. 19 da parte del conduttore e, per l'effetto, condannare CP_1 [...] al pagamento della somma di € 3.770,00 oltre interessi quale corrispettivo dovuto per CP_1
l'occupazione abusiva protrattasi da gennaio 2018 a gennaio 2019;
2. Condannare, altresì, al pagamento della somma di € 3.000,00 oltre interessi CP_1
quale maggior danno.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Si chiede l'integrale rigetto della impugnazione proposta dai coniugi Parte_3
previa conferma integrale della sentenza del Tribunale di Castrovillari or gravata.
Con vittoria in ogni caso di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza n. 1704/2023 del 24 novembre 2023, pubblicata in
[...]
data 27 novembre 2023, a definizione dei procedimenti riuniti nn. 3418/2018 e 215/2020
R.G.A.C., con la quale il Tribunale di Castrovillari,
1) aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio di un immobile, sito in CC PE (CS) alla via Lido n. 18, in atti compiutamente descritto, concesso in locazione ad uso abitativo a con CP_1
contratto di durata quadriennale dell'1.10.2015, poi riconsegnato ai locatori in data
31.01.2019;
2) aveva rigettato la richiesta di condanna dell' al risarcimento del “maggior CP_1
danno” di cui all'art. 1591 c.c. nell'ammontare complessivo di € 3.000,00 – così quantificato a seguito dell'avvenuta corresponsione da parte degli originari ricorrenti di pari somma a titolo restituzione del doppio della caparra confirmatoria ottenuta quali promittenti alienanti del medesimo immobile – in ragione della impossibilità di
2 immissione nel possesso del bene in favore di entro la data CP_2
concordata del 31.01.2018, stante la sua perdurante detenzione da parte del resistente;
3) aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 914/2019 del 9/12/2019 emesso Tribunale di
Castrovillari, con il quale era stato ingiunto ad il pagamento in favore CP_1 dei coniugi e della somma di € Parte_1 Parte_2
3.770,00 ai sensi dell'art. 1591 c.c. per la indebita detenzione dell'immobile da gennaio 2018 a gennaio 2019, ritenendo di essere a cospetto di indebito frazionamento del diritto, stante precedente richiesta – per il minore importo relativo ai mesi di novembre e dicembre 2018, gennaio 2019 di euro 870 – oggetto di precedente richiesta poi rinunciata.
4) aveva compensato integralmente tra le parti di spese di lite.
II)
A fondamento del gravame, gli appellanti, dopo aver dettagliatamente ripercorso l'iter processuale, hanno posto due motivi, ampiamente articolati rispettivamente in quattro e tre sotto- argomentazioni (e sulle quali, infra).
Con il primo motivo, hanno censurato la parte della decisione relativa alla ritenuta carenza di prova tra la mancata consegna dell'immobile e la attivazione della obbligazione restitutoria della caparra in favore del , assumendo l'erroneità della determinazione di CP_2
primae curae in parte qua.
Con il secondo motivo, hanno lamentato l'intervenuta applicazione, anche in difetto di attivazione del contraddittorio sul punto, del principio della infrazionabilità del credito e connesso abuso del processo.
Si è costituito l'appellato, resistendo analiticamente alle doglianze sollevate ed adverso ed invocando il rigetto del gravame.
Dopo plurimi rinvii, è stata fissata per la discussione l'udienza del giorno 28 maggio
2025, con sostituzione dell'udienza in presenza mediante deposito telematico di note di trattazione scritta.
Ha depositato note per l'ultima udienza la parte appellata.
La causa è stata quindi decisa con deposito del dispositivo.
III)
Tanto posto, e ritenuto ormai intangibile il capo di decisione relativo alla cessazione della materia del contendere in ordine all'invocata condanna al rilascio dell'immobile, occorre osservare che a fondamento del rigetto della richiesta di condanna al risarcimento dei danni – in
3 thesi derivati agli appellanti dall'aver dovuto restituire la somma di euro 3.000 a titolo di caparra confirmatoria per mancata tempestiva consegna dell'immobile promesso in vendita a tale
[...]
– il Tribunale ha posto la tesi secondo la quale difettava la dimostrazione che l'obbligo CP_2
alla consegna della somma da parte dei promittenti alienanti fosse dipesa dalla condotta dell'appellato, reo di avere omesso il rilascio dell'immobile alla data concordata del 31.12.2017.
Ha così motivato sul punto il primo Giudice: “Ed infatti, a fronte della specifica allegazione difensiva con cui il resistente ha dedotto che l'immobile de quo era affetto da
“anomalie urbanistiche” (riscontrate dal perito di Banca Monte dei Paschi di Siena in sede di perizia estimativa funzionale alla concessione del mutuo ed opposte anche dal Notaio rogante
Dr.ssa di Policoro in sede di istruzione della pratica relativa all'incarico Persona_1
professionale conferitole) che i promittenti alienanti non erano stati in grado di sanare, costituiva evidentemente onere di questi ultimi offrire prova della piena e legittima commerciabilità del bene e dell'insussistenza di vizi a tanto ostativi, sussistendo i quali l'inadempimento rispetto all'impegno negoziale assunto nei confronti del con il preliminare del 12.7.2017 si CP_2 sarebbe per tale via comunque consumato, con conseguente radicarsi del diritto di quest'ultimo a percepire il doppio della caparra versata. Né, d'altro canto, la regolarità urbanistica del fabbricato può essere evinta sulla scorta della mera produzione delle originarie concessioni edilizie, dai disegni catastali del 1994 o del certificato di agibilità del 2016”.
III.1
A fronte di tanto si collocano le critiche mosse dagli appellanti con il primo motivo.
Esse hanno avuto riguardo, nell'ordine,
a) alla regolarità urbanistica ed edilizia del fabbricato;
b) alla rilevata falsa applicazione dell'art. 40 comma 2 L. n. 47/1985;
c) alla violazione degli artt. 1223, 1227 e 2697 c.c. in ordine al riparto dell'onere probatorio;
d) alla fondatezza della domanda risarcitoria di maggior danno ex art. 1591 pt. II c.c.
Il motivo si presenta infondato.
III.
1.a
Mette conto affrontare, in primo luogo, la questione in ordine alla declinazione dell'onere probatorio in rapporto alla invocata applicazione della norma di cui all'art. 1591 c.c.
Giova ricordare, a tal fine, che non costituisce oggetto di dubbio la regola secondo la quale spetti al locatore l'onere di provare in concreto il maggior danno ex art. 1591 c.c. e di dimostrare che il ritardo abbia concretamente pregiudicato la sua sfera giuridica patrimoniale
4 (cfr., in tema di possibile reimpiego dell'immobile con locazione a canone maggiore, Cass. Civ.
Sez. III, 22 novembre 2016 n. 23704).
La dimostrazione, allora, si deve ritenere estesa a tutti gli elementi necessari a provare che, se la consegna dell'immobile fosse stata tempestiva da parte dell' il 31 dicembre 2017, CP_1
gli appellanti avrebbero potuto procedere alla stipula del contratto definitivo di alienazione verso il sì come previsto dal contratto preliminare recante la data del 12 luglio 2017. CP_2
In provvisoria disparte i temi legati al ventilato carattere sospetto del contratto ed alla carenza di prova certa di esso, deve osservarsi che l'accordo prevedeva (documento denominato
“oppio della caparra”), una fattispecie a formazione progressiva, strutturata mediante la consegna dell'immobile, la immissione del nel suo possesso “libero da ogni affittanza” entro il 15 CP_2
gennaio 2018 e la stipula del rogito “entro e non oltre” il 31 dicembre 2019.
Il testo dell'accordo conteneva altresì la seguente clausola risolutoria: “Tutto quanto descritto nel presente preliminare di vendita, sarà nullo se entro e non oltre la data del
21/01/2018 gli immobili non saranno liberati dagli attuali locatari”.
Nel contratto è dato altresì atto della caparra confirmatoria di euro 3.000 versata ai promissari acquirenti.
Si è a cospetto di previsione contrattuale complessa – e di assai dubbia veridicità in ragione della carenza di prova scritta e documentato versamento bancario della somma – che conduce a ritenere che l'intera operazione negoziale fosse chiaramente finalizzata alla stipula del contratto definitivo: obiettivo ultimo dell'accordo, destinato ad essere raggiunto secondo la scansione sopra indicata in punto di immissione nel possesso.
Sulla scorta delle premesse poste, deve allora giungersi alla conclusione secondo la quale sarebbe stato onere degli originari ricorrenti dimostrare non solo che sarebbe stata necessaria la riconsegna dell'immobile da parte del conduttore entro i termini concordati per poter procedere poi all'immissione nel possesso del promissario acquirente, ma anche che il contratto definitivo avrebbe potuto essere effettivamente stipulato.
Non ha dunque errato sul punto il Tribunale di Castrovillari nel ritenere gravante l'onere probatorio sugli odierni appellanti, ai quali, in ultima analisi, sarebbe spettato il compito di provare la regolarità urbanistica del bene.
III.
1.b
E non è nemmeno errata la valutazione compiuta, in punto di merito, da parte del primo
Giudice.
Ancorché sintetica, l'argomentazione del Tribunale di Castrovillari, secondo la quale
5 - si era a cospetto di “anomalie urbanistiche” riscontrate dal perito di Banca Monte dei
Paschi di Siena in sede di perizia estimativa funzionale alla concessione del mutuo, opposte anche dal Notaio rogante Dr.ssa di Policoro in sede di istruzione Persona_1 della pratica relativa all'incarico professionale conferitole,
- esse non erano state vinte né sanate,
- non era stata quindi fornita la “prova della piena e legittima commerciabilità del bene e dell'insussistenza di vizi a tanto ostativi”,
- si sarebbe quindi stati a cospetto dell'inadempimento rispetto all'impegno negoziale assunto nei confronti del con il preliminare del 12.7.2017 e costui avrebbe CP_2
potuto quindi esigere comunque il doppio della caparra versata a prescindere dalla riconsegna dell'immobile da parte del conduttore, si profila aderente a quanto emerso.
Se è pure vero, infatti, che non è dato rinvenire in atti la prova delle anomalie riscontrate dal perito di Banca Monte dei Paschi di Siena e dal Notaio rogante Dr.ssa , è Persona_1
doveroso osservare che dalla consultazione dei documenti si evince che:
- il titolo di proprietà del bene si rinviene nell'atto di compravendita Notar del 2 Per_2
gennaio 1995, Rep. n. 34.875;
- l'immobile era stato realizzato sulla scorta di concessione edilizia n. 21 del 30/7/1992
(prat. 55/1991);
- esso era stato interessato da concessione edilizia di variante per opere in corso del
16/2/1995;
- era stata poi rilasciata concessione edilizia di variante per opere in corso del 18/2/1998;
- lo stabile era corredato da un unico certificato di agibilità del 2016.
È dunque corretta l'affermazione circa la mancata prova della regolarità urbanistica del fabbricato, tenuto conto che non solo si è evidentemente a cospetto di immobile che aveva subito variazioni rispetto a quanto originariamente assentito, ma che non può avere alcun valore il certificato di agibilità del 2016 riferito ad un immobile ancora una volta oggetto di ulteriore provvedimento concessorio ed in ordine al quale difetta ogni dimostrazione di effettiva conformità.
Quanto precede vale allora a privare di pregio gli ulteriori argomenti spesi a sostegno del primo motivo di gravame, essendo evidente che si era a cospetto di elementi documentali tali da far ritenere che l'immobile oggetto del preliminare di compravendita non fosse dotato dei caratteri di liceità che lo rendevano “commerciabile”.
6 Con la connessa conclusione secondo la quale giammai avrebbe potuto essere stipulato il contratto definitivo e quindi sarebbe stata non dovuta la restituzione della caparra confirmatoria concordata.
Nessun rilievo causale sul danno ha quindi assunto la condotta renitente dell' così CP_1
come rilevato dal Giudice di primae curae.
Merita di essere rimarcata poi la insussistenza di elementi di certezza circa la data di stipula del contratto preliminare di alienazione verso il , non registrato, e non CP_2
corroborata da alcun dato estrinseco.
A fronte del rigetto del primo motivo di gravame, deve in definitiva confermarsi la statuizione di rigetto della domanda proposta dagli originari ricorrenti, odierni appellanti, tesa ad ottenere la condanna dell' al risarcimento dei danni pari ad euro 3.000 per la restituzione CP_1
del doppio della caparra confirmatoria in ragione dell'acclarato mancato rispetto degli accordi del contratto preliminare.
IV)
Occorre allora prendere in considerazione il secondo, anch'esso composito, motivo di gravame.
Per come sopra rilevato e per come verrà di seguito specificato, esso ha avuto ad oggetto la statuizione di accoglimento dell'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo CP_1
con il quale il Tribunale di Castrovillari gli aveva ordinato di versare in favore dei coniugi
[...]
e la somma di € 3.770,00 ai sensi dell'art. 1591 Parte_1 Parte_2
c.c. per la indebita detenzione dell'immobile da gennaio 2018 a gennaio 2019.
Il Tribunale ha ritenuto di essere a cospetto di indebita parcellizzazione del credito ed abuso del processo, posto che una prima domanda in tal senso – relativa a tre mensilità
(novembre e dicembre 2018, gennaio 2019) – era stata avanzata e poi rinunciata nell'ambito del procedimento n. 3418/2018 R.G.
In applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte e in ossequio alla tesi della rilevabilità ex officio della questione senza necessaria attivazione del contradditorio ex art. 101
c.p.c., il Giudice di primo grado ha ritenuto che gli opposti avessero “operato una illegittima parcellizzazione del proprio credito asseritamente maturato in conseguenza del protrarsi della detenzione dell'immobile de quo in capo al conduttore anche in data successiva al termine ultimo del 31.12.2017 fissato per il rilascio dello stesso”.
La conclusione del Tribunale è stata fondata sul rilevato “allargamento” della prima domanda “alle mensilità maturate sin da gennaio 2018, ossia antecedenti alla costituzione in
7 mora avvenuta con la diffida del 31.10.2018, all'evidente fine di eludere le preclusioni già maturate per effetto dell'introduzione della domanda nel primo giudizio”, tenuto altresì conto del fatto che “già all'atto dell'instaurazione del primo procedimento le mensilità da gennaio a ottobre 2018 erano già maturate e, dunque, ben avrebbe potuto e dovuto il presunto creditore agire in un'unica sede (a sua scelta, monitoria od ordinaria) al fine di conseguire l'accertamento giudiziale del proprio diritto di credito nella sua interezza;
né è dato rinvenire l'esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, anche in relazione al principio di proporzionalità nell'uso della giurisdizione, potendo la parte disporre della situazione sostanziale ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l'estensione considerata dall'ordinamento”.
In conclusione, sulla scorta della ritenuta lesione “del generale dovere di correttezza e buona fede” derivante dalla parcellizzazione del credito e dalla realizzazione di un abuso dello strumento processuale”, è stata rilevata la improponibilità della seconda domanda introdotta.
A fronte di tanto si collocano le critiche degli appellanti.
In particolare,
a. è stata eccepita l'erroneità della statuizione in punto di declaratoria di improcedibilità della domanda risarcitoria ex art. 1591 c.c. per abusivo frazionamento del credito;
b. è stata invocata la dichiarazione di nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c.
c. è stata ribadita la fondatezza della domanda risarcitoria ex art. 1591 comma I c.c.
IV.a
Motivi di ordine sistematico impongono di esaminare, in via preliminare, il tema relativo alla lamentata violazione della regola procedimentale di cui all'art. 101 comma 2, seconda parte,
c.p.c.
Nel caso in esame è incontroverso che il tema della indebita parcellizzazione del credito e dell'abuso del processo sia stato rilevato d'ufficio dal Giudice senza attivazione del contradditorio tra le parti.
Merita anche di essere sottolineato che il Tribunale ha espressamente motivato sul punto:
“D'altra parte, non appare ultroneo ricordare che le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall'art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. VI,
04/03/2019, n. 6218 e Cassazione civile sez. VI, 29/09/2015, n. 19372)”.
8 Le censure mosse dagli appellanti avverso la prima decisione muovono dalla considerazione secondo la quale la ritenuta parcellizzazione del credito non si configurerebbe quale questione di mero diritto – ancorché destinata a riverberare effetti in punto di
(im)procedibilità dell'azione – ma assumerebbe la forma di questione mista, come tale necessitante l'attivazione del contraddittorio sul punto.
La tesi è fondata.
È noto il principio a mente del quale l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass. Civ.
Sez. II, 19 gennaio 2022 n. 1617).
Ciò detto – e sulla scorta della necessitata valutazione della natura della questione in tema di frazionabilità del credito ed abuso del processo – sovviene recentissima pronuncia della
Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un, 19 marzo 2025 n. 7299) e il dichiarato principio di diritto:
“in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”.
A fronte di quanto sopra richiamato, secondo questo Collegio, non può non rilevarsi che la eventuale dichiarazione di improcedibilità dell'azione per frazionamento del credito ed abuso del processo avrebbe postulato la verifica della “titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata”.
E tanto avrebbe imposto di provocare la parte ad allegare elementi in punto di fatto all'uopo necessari.
IV.b
L'omissione di tanto si traduce in un vulnus della sentenza di primo grado, con connessa sua nullità secondo il dettato dell'art. 101 comma 2 c.p.c.
9 Si impone, allora, la valutazione delle circostanze addotte a sostegno della peculiare modalità di proposizione delle domande: la prima, avanzata con ricorso depositato in data 11 dicembre 2018 e con il quale i coniugi e avevano chiesto la condanna, ex Parte_1 Parte_2 art. 1591 c.c., di al pagamento del canone pattuito di € 290,00 mensili dal momento CP_1
della costituzione in mora - avvenuta con diffida del 31/10/2018 - fino alla effettiva riconsegna, fatta poi oggetto di istanza di ordinanza 183-ter c.p.c. del 4/07/2019 per la somma di euro di €
870,00 (canone mensile di € 290 relativo ai mesi di novembre, dicembre e gennaio), poi rinunciata in data 3 dicembre 2019; la seconda, introdotta con richiesta di emissione del decreto ingiuntivo poi emesso il 9 dicembre 2019, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 3.770,00 oltre accessori, sempre ai sensi dell'art. 1591 comma I c.c. per le tredici mensilità scadute dal gennaio 2018 al gennaio 2019.
In sede di gravame, gli appellanti hanno posto a base della (parziale) duplicazione delle domande – a quanto è dato comprendere – motivi di ordine processuale, avendo essi sostenuto che a fronte della reiterata procrastinazione di decisione sulla richiesta di emanazione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. – sino alla data del 24 giungo 2020 – erano addivenuti alla rinuncia alla domanda in parte qua e alla scelta di ricorrere al rito monitorio.
Giova allora ricordare che “le pretese creditorie che, pur avendo origine in diversi fatti costitutivi, fanno capo a un unico rapporto complesso possono essere avanzate in distinti giudizi solo a fronte della dimostrazione della sussistenza, in capo al creditore, di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n.
25480 del 31/08/2023).
Orbene, a fronte della peculiare dinamica processuale innescatasi – per come sopra ricostruita, documentata in atti e non smentita – appare possibile riconoscere agli odierni appellanti la sussistenza di un concreto interesse a vedere tempestivamente riconosciuto il proprio credito mediante la procedura monitoria.
Non pare essersi a cospetto di uso strumentale del processo, e di correlativo suo abuso, a fronte di una prima più circoscritta e poi abbondonata domanda, segnata da apprezzabile ritardo di decisione.
Si impone allora la positiva valutazione dell'appello in parte qua.
IV.c
10 E meritano allora positiva valutazione le ulteriori questioni legate alla fondatezza della richiesta consacrata nella istanza di emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle indennità di occupazione illecita per i 13 mesi che vanno da gennaio 2018 a gennaio 2019.
Incontestata la detenzione dell'immobile dopo la formale richiesta di restituzione per il periodo in esame da parte dell' evidente si profila il diritto degli odierni appellanti a CP_1
vedere riconosciuto il loro credito ai sensi dell'art. 1591 c.c.
L'appello merita dunque di essere accolto relativamente alla richiesta – così formulata – di condanna di al pagamento della somma di € 3.770,00 oltre interessi quale CP_1 corrispettivo dovuto per l'occupazione abusiva protrattasi da gennaio 2018 a gennaio 2019.
Le spese processuali, atteso il complessivo esito del giudizio, devono essere poste a carico di nella misura della età per entrambi i gradi;
vengono liquidate con CP_1
riferimento a quanto indicato nel D.M. n. 147 del 13/08/2022., causa del valore compreso tra euro 5.101 ed euro 26.00, parametro medio, esclusione della fase istruttoria in appello perché non tenuta.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto con ricorso depositato in data 22 maggio 2024, da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1704/2023 Parte_2
del 24 novembre 2023, pubblicata in data 27 novembre 2023, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello dichiara la parziale nullità della sentenza impugnata e condanna al pagamento di euro 3.770 oltre interessi dalla data della domanda al CP_1
soddisfo; rigetta nel resto l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali in favore di e CP_1 Parte_1
, che già ridotte nella misura di ½, liquida per il primo grado in Parte_2
euro 180 per spese vive ed euro 1.776 per onorari e per il secondo grado in euro 177,5 per spese vive ed euro 961,5 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Catanzaro, lì 28 maggio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
11