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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11373/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Verbale di causa Udienza 12.02.2024 alle ore 19,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al CP_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 20,25
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11373/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11373 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_12
[...] 2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 12.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 04.08.2023
1 nato a [...] – SP – BRASILE il 22/07/1953, Codice Fiscale CP_4
e Registro Generale , residente in [...]C.F._1 P.IVA_1 C.F._ VEIGA DE CARVALHO 100, APTO , SAO PAULO – SP – BRASILE;
2. nata a [...] – SP – BRASILE il 11/09/1990, Controparte_3
Codice Fiscale e Registro Generale 32.919.275-9, residente in [...]C.F._3 PROFESSOR HILARIO VEIGA DE CARVALHO 100, APTO 122 A, SAO PAULO – SP –
BRASILE;
3. nato a [...] – SP – BRASILE il 28/03/1985, Codice Controparte_4
Fiscale e Registro Generale 32.919.273-5, residente in [...]C.F._4
HILARIO VEIGA DE CARVALHO 100, APTO 122 A, SAO PAULO – SP – BRASILE;
4. nato a [...] – SP – BRASILE il 10/02/1958, Controparte_5
Codice Fiscale e Registro Generale 8.981.857-X, residente in [...]C.F._5 GUILHERME FRAN ZANATELLI 57, APTO 103, VARGINHA – MG – BRASILE;
5. nata a [...] – SP – BRASILE il Controparte_6 03/12/1985, Codice Fiscale e Registro Generale 34.937.133-7, residente in C.F._6
RUA CHARLES SCHAFFER VAUGHAN 210, SUMARE – SP – BRASILE;
6. nato a [...] – SP – BRASILE il 17/06/1986, Controparte_7
Codice Fiscale e Registro Generale 32.054.609-3, residente in [...]C.F._7 _VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES 615, TORRE BAIAS 1003, CUIABA –
MT – BRASILE;
7. nata a [...] – SP – BRASILE il 13/05/1989, Controparte_8 Codice Fiscale e Registro Generale 46.004.053-4, residente in [...]C.F._8
PROFESSOR TOLEDO 91, SALA 1, SOROCABA – SP – BRASILE;
8. nato a [...] – SP – BRASILE il 09/01/1952, Codice Controparte_9
Fiscale e Registro Generale 5.586.185-4, residente in [...]C.F._9 TOLEDO 91, SALA 3, SOROCABA – SP – BRASILE;
9. nato a [...] – SP – BRASILE il 27/02/1988, Controparte_10 Codice Fiscale e Registro Generale 32.919.274-7, residente in 5790 C.F._10
SETILERS PATH LANE, CUMMING – GEORGIA – STATI UNITI D'AMERICA;
Tutti residenti in [...]all'indirizzo indicato nella procura alle liti hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 01) 02) CP_4 CP_3
03) 04) 05) CP_3 Controparte_4 Controparte_5
06) 07) Controparte_6 CP_7 CP_7 [...]
08) e 09) CP_8 CP_9 CP_4 CP_10
Dott. Giovanni Calasso 3
per discendenza diretta dall'italiano , per averla CP_4 Persona_1 quest'ultimo legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_11 onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a Persona_1 ORMELLE - TREVISO, il quale sposava, 10/11/1901 in SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP
– BRASILE, , senza mai naturalizzarsi e morva il 20/09/1936 in Persona_2 DUARTINA – SP – BRASILE;
- Dall'unione suddetta nasceva:
• in data 15/06/1922, in MOCOCA – SP – Parte_1
BRASILE che sposava in DUARTINA – SP – BRASILE, in data 25/07/1942, e dall'unione nascevano Parte_2 in data 28/01/1949, in DUARTINA – SP – Persona_3 BRASILE che sposava in – SP – BRASILE e Persona_4 dall'unione predetta nasceva:
(odierno ricorrente) in data Parte_3
03/12/1985, in JUNQUEIRÓPOLIS – SP – BRASILE
(odierno ricorrente) in data 09/01/1952, in Parte_4
DUARTINA – SP – BRASILE che sposava in SOROCABA – SP – BRASILE, in data 11/02/1985, e dalla Parte_5 predetta unione nascevano:
✓ (odierno ricorrente) in data Controparte_7
17/06/1986, in SOROCABA – SP – BRASILE che sposava in SÃO
PAULO – SP – BRASILE, in data 27/10/2018,
[...]
[...] (odierno ricorrente) in data Persona_5
13/05/1989, in SOROCABA – SP – BRASILE
➢ (odierno ricorrente) in data 22/07/1953, in DUARTINA Parte_2
– SP – BRASILE che sposava in TABOÃO DA SERRA – SP – BRASILE, in data 04/02/1984, . Persona_6 Dalla predetta unione nascevano:
✓ (odierno ricorrente) in data 28/03/1985, Parte_6 in SÃO PAULO – SP – BRASILE
✓ (odierno ricorrente) in data Controparte_10
27/02/1988, in SÃO PAULO – SP – BRASILE che sposava in SÃO PAULO – SP – BRASILE, in data 08/03/2019, MAYARA
Dott. Giovanni Calasso 4
Controparte_13
✓ (odierno ricorrente) in data
[...] Controparte_14
11/09/1990, in SÃO PAULO – SP – BRASILE
➢ (odierno ricorrente) in data 10/02/1958, in Controparte_5
JUNQUEIRÓPOLIS – SP – BRASILE che sposava in SÃO PAULO – SP –
BRASILE, in data 21/04/1990, Parte_7
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento ed ha preso visione dello stesso
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il Persona_1
28/06/1878 a ORMELLE - TREVISO
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in
Dott. Giovanni Calasso 5
conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_11 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
20,25
Lecce-Venezia, 12.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11373/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Verbale di causa Udienza 12.02.2024 alle ore 19,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al CP_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 20,25
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11373/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11373 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_12
[...] 2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_11
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 12.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 04.08.2023
1 nato a [...] – SP – BRASILE il 22/07/1953, Codice Fiscale CP_4
e Registro Generale , residente in [...]C.F._1 P.IVA_1 C.F._ VEIGA DE CARVALHO 100, APTO , SAO PAULO – SP – BRASILE;
2. nata a [...] – SP – BRASILE il 11/09/1990, Controparte_3
Codice Fiscale e Registro Generale 32.919.275-9, residente in [...]C.F._3 PROFESSOR HILARIO VEIGA DE CARVALHO 100, APTO 122 A, SAO PAULO – SP –
BRASILE;
3. nato a [...] – SP – BRASILE il 28/03/1985, Codice Controparte_4
Fiscale e Registro Generale 32.919.273-5, residente in [...]C.F._4
HILARIO VEIGA DE CARVALHO 100, APTO 122 A, SAO PAULO – SP – BRASILE;
4. nato a [...] – SP – BRASILE il 10/02/1958, Controparte_5
Codice Fiscale e Registro Generale 8.981.857-X, residente in [...]C.F._5 GUILHERME FRAN ZANATELLI 57, APTO 103, VARGINHA – MG – BRASILE;
5. nata a [...] – SP – BRASILE il Controparte_6 03/12/1985, Codice Fiscale e Registro Generale 34.937.133-7, residente in C.F._6
RUA CHARLES SCHAFFER VAUGHAN 210, SUMARE – SP – BRASILE;
6. nato a [...] – SP – BRASILE il 17/06/1986, Controparte_7
Codice Fiscale e Registro Generale 32.054.609-3, residente in [...]C.F._7 _VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES 615, TORRE BAIAS 1003, CUIABA –
MT – BRASILE;
7. nata a [...] – SP – BRASILE il 13/05/1989, Controparte_8 Codice Fiscale e Registro Generale 46.004.053-4, residente in [...]C.F._8
PROFESSOR TOLEDO 91, SALA 1, SOROCABA – SP – BRASILE;
8. nato a [...] – SP – BRASILE il 09/01/1952, Codice Controparte_9
Fiscale e Registro Generale 5.586.185-4, residente in [...]C.F._9 TOLEDO 91, SALA 3, SOROCABA – SP – BRASILE;
9. nato a [...] – SP – BRASILE il 27/02/1988, Controparte_10 Codice Fiscale e Registro Generale 32.919.274-7, residente in 5790 C.F._10
SETILERS PATH LANE, CUMMING – GEORGIA – STATI UNITI D'AMERICA;
Tutti residenti in [...]all'indirizzo indicato nella procura alle liti hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_11 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 01) 02) CP_4 CP_3
03) 04) 05) CP_3 Controparte_4 Controparte_5
06) 07) Controparte_6 CP_7 CP_7 [...]
08) e 09) CP_8 CP_9 CP_4 CP_10
Dott. Giovanni Calasso 3
per discendenza diretta dall'italiano , per averla CP_4 Persona_1 quest'ultimo legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_11 onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a Persona_1 ORMELLE - TREVISO, il quale sposava, 10/11/1901 in SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP
– BRASILE, , senza mai naturalizzarsi e morva il 20/09/1936 in Persona_2 DUARTINA – SP – BRASILE;
- Dall'unione suddetta nasceva:
• in data 15/06/1922, in MOCOCA – SP – Parte_1
BRASILE che sposava in DUARTINA – SP – BRASILE, in data 25/07/1942, e dall'unione nascevano Parte_2 in data 28/01/1949, in DUARTINA – SP – Persona_3 BRASILE che sposava in – SP – BRASILE e Persona_4 dall'unione predetta nasceva:
(odierno ricorrente) in data Parte_3
03/12/1985, in JUNQUEIRÓPOLIS – SP – BRASILE
(odierno ricorrente) in data 09/01/1952, in Parte_4
DUARTINA – SP – BRASILE che sposava in SOROCABA – SP – BRASILE, in data 11/02/1985, e dalla Parte_5 predetta unione nascevano:
✓ (odierno ricorrente) in data Controparte_7
17/06/1986, in SOROCABA – SP – BRASILE che sposava in SÃO
PAULO – SP – BRASILE, in data 27/10/2018,
[...]
[...] (odierno ricorrente) in data Persona_5
13/05/1989, in SOROCABA – SP – BRASILE
➢ (odierno ricorrente) in data 22/07/1953, in DUARTINA Parte_2
– SP – BRASILE che sposava in TABOÃO DA SERRA – SP – BRASILE, in data 04/02/1984, . Persona_6 Dalla predetta unione nascevano:
✓ (odierno ricorrente) in data 28/03/1985, Parte_6 in SÃO PAULO – SP – BRASILE
✓ (odierno ricorrente) in data Controparte_10
27/02/1988, in SÃO PAULO – SP – BRASILE che sposava in SÃO PAULO – SP – BRASILE, in data 08/03/2019, MAYARA
Dott. Giovanni Calasso 4
Controparte_13
✓ (odierno ricorrente) in data
[...] Controparte_14
11/09/1990, in SÃO PAULO – SP – BRASILE
➢ (odierno ricorrente) in data 10/02/1958, in Controparte_5
JUNQUEIRÓPOLIS – SP – BRASILE che sposava in SÃO PAULO – SP –
BRASILE, in data 21/04/1990, Parte_7
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento ed ha preso visione dello stesso
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_11 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il Persona_1
28/06/1878 a ORMELLE - TREVISO
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in
Dott. Giovanni Calasso 5
conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_11 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_11 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_11 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
20,25
Lecce-Venezia, 12.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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