CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 717/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Davide Bam- C.F._1
bina del foro di Trapani e domiciliata, agli effetti del presente giudizio in Palermo, via Marche n. 45, presso lo studio dell'avv. Rosanna Man- giapane
– parte ricorrente –
CONTRO
, in persona del pro tempore, (c.f.: Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. P.IVA_1
VA MA US, elettivamente domiciliata a Palermo, in via
Resuttana Colli n. 366 presso lo studio dell'avv.to Maurizio Cannizzo convenuto
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.717/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Con ricorso e decreto ritualmente notificato, la ricorrente
[...]
conveniva in giudizio, davanti a questa Corte d'Appello, il Co- Parte_2
mune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, e - premettendo di essere proprietaria di un'area sita nel territorio del Comune di Al- camo, contraddistinta al NCT foglio n. 53, particella 35, per averlo ere- ditato dalla signora , deceduta in data 1.2.1998, og- Persona_1
getto di occupazione, in via di urgenza, in forza di Decreto n. 261/D dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. di Palermo del 9.02.1976, che ave- va autorizzato la Cooperativa edilizia C.A.P.I. ad espletare, in nome e per conto del comune di l'attività espropriativa necessaria alla CP_1
costruzione di cento alloggi di edilizia economica e popolare, dedu- cendo l'illegittimità del procedimento ablativo, mai conclusosi con l'adozione, entro i termini di legge, del decreto di esproprio - agiva nel presente giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennità di occu- pazione legittima del terreno, avente una consistenza di mq. 4.581, per il periodo dal 7.1.1976 al 6.1.1981, promuovendo ricorso in riassun- zione all'esito dell'emissione della sentenza del TAR di Palermo n.
1463/2019 del 30.5.2019 che, su tale domanda, aveva declinato la giu- risdizione in forza di quella del Giudice ordinario.
2. Si costituiva nel giudizio il contestando la Controparte_1
domanda proposta, evidenziava che la ricorrente e, in precedenza, la sua dante causa, avevano promosso innumerevoli contenziosi, definiti con statuizioni adottate dal Tribunale di Trapani e dalla Corte di Ap-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.717/2020
pello di Palermo nonché dal TAR di Palermo, ed eccepiva sia la pre- scrizione del diritto, fatto valere per la prima volta nei confronti del solo in data 20.4.1993 quando erano già trascorsi il termine CP_1
quinquennale e quello decennale, sia il proprio difetto di legittimazio- ne passiva, come peraltro dichiarato con sentenza della Corte
d'Appello 407/1998 passata in giudicato. Infine, il convenuto conte- stava la quantificazione dell'indennità, come prospettata dalla ricor- rente richiamando parametri adottati in altri giudizi non ritualmente esportabili nel caso di specie.
3. All'udienza del 2 luglio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata posta in decisione.
XXXX
B) RAGIONI DELLA DECISIONE
4. In via preliminare deve prendersi atto che con sentenza n.
2510/2022, parzialmente confermata dal Consiglio di Giustizia Ammi- nistrativa, prodotta in atti, il TAR di Palermo, ha accertato l'illegittimità del silenzio del serbato sull'istanza del Controparte_1
9.9.2019, affermando l'obbligo di adottare, entro il termine di 120 giorni, un provvedimento con il quale lo stesso ente avrebbe dovuto optare, in via definitiva, per l'acquisizione sanante delle aree o per la loro restituzione alla proprietaria, tutti atti prodotti con note di tratta- zione scritta del 1.7.2025.
5. All'esito delle sentenze del Giudice amministrativo, il consiglio
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.717/2020
comunale del Comune di ha adottato due delibere, la n 101 e la CP_1
n. 102 del 5 ottobre 2023 con le quali, avviando la procedura di acqui- sizione sanante del terreno, ex art. 42bis DPR 37/2001, ha liquidato la somma di € 427.282,01 a titolo di indennizzo per il pregiudizio patri- moniale e non patrimoniale ed occupazione legittima, calcolata al
31/10/2023, e la somma di € 349.466,3 a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima.
6. Avverso la predetta liquidazione la ricorrente ha proposto se- parata opposizione alla stima con giudizio pendente davanti a questa
Corte d'Appello proc. n. 2043/2023 e, pertanto, con comparsa conclu- sionale ha chiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse a cui si è opposto il convenuto, il quale ha insistito nelle eccezioni sollevate di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva.
XXXX
7. Così sinteticamente riassunto il thema decidendum, assume ri- lievo ai fini della sopravvenuta carenza di interesse, per un verso,
l'avvenuta liquidazione, con la delibera del consiglio comunale 101 del
5 ottobre 2023, anche dell'indennità per il periodo di occupazione le- gittima, oggetto del presente giudizio, quantificato dall'ente comunale in complessivi € 12.470,38, pari al 5% annuo calcolato sul valore ve-
[... nale del bene a decorrere dal 1976. Rispetto a tale liquidazione la ha proposto opposizione alla stima contestando, in altro giudizio, Pt_3
la complessiva determinazione dell'indennizzo ai sensi del predetto art. 42bis con l'effetto di assorbire ogni statuizione oggetto del presen-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.717/2020
te ricorso proposto avente, peraltro, un petitum differente riguardan- te, appunto, l'accertamento e quantificazione della predetta indennità.
8. A riguardo, è bene osservare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano deter- minate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giu- dice in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217,
n.5188/2015, n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023).
9. Ora, si prende atto della dichiarazione formulata dalla di Pt_1
non avere più alcun interesse alla pronuncia sul riconoscimento della relativa indennità avendo promosso altro giudizio di opposizione alla stima ove la predetta voce indennitaria formerà oggetto di accerta- mento. Per altro verso, il ha mostrato di non aderire a tale ri- CP_1
chiesta insistendo nelle eccezioni sollevate.
10. Sennonché, proprio l'avere liquidato la predetta indennità con il decreto dianzi richiamato, che, appunto, ha mutato l'oggetto del con- tendere, trovando spazio a questo punto solo un giudizio di opposizio- ne alla stima, attualmente pendente, ove l'ente convenuto può far vale- re ogni eccezione e difesa, ciò elide in concreto ogni interesse ad otte- nere una statuizione in questo giudizio e vi osta proprio l'avvenuta emanazione del provvedimento di acquisizione sanante.
11. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del conten- dere tra le parti.
XXX
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.717/2020
12. In ragione del complessivo esito del giudizio e della definizione con declaratoria di cessazione della materia del contendere sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento della domanda proposta, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello
di Palermo del 7.11.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Antoni
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 717/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Davide Bam- C.F._1
bina del foro di Trapani e domiciliata, agli effetti del presente giudizio in Palermo, via Marche n. 45, presso lo studio dell'avv. Rosanna Man- giapane
– parte ricorrente –
CONTRO
, in persona del pro tempore, (c.f.: Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. P.IVA_1
VA MA US, elettivamente domiciliata a Palermo, in via
Resuttana Colli n. 366 presso lo studio dell'avv.to Maurizio Cannizzo convenuto
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.717/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Con ricorso e decreto ritualmente notificato, la ricorrente
[...]
conveniva in giudizio, davanti a questa Corte d'Appello, il Co- Parte_2
mune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, e - premettendo di essere proprietaria di un'area sita nel territorio del Comune di Al- camo, contraddistinta al NCT foglio n. 53, particella 35, per averlo ere- ditato dalla signora , deceduta in data 1.2.1998, og- Persona_1
getto di occupazione, in via di urgenza, in forza di Decreto n. 261/D dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. di Palermo del 9.02.1976, che ave- va autorizzato la Cooperativa edilizia C.A.P.I. ad espletare, in nome e per conto del comune di l'attività espropriativa necessaria alla CP_1
costruzione di cento alloggi di edilizia economica e popolare, dedu- cendo l'illegittimità del procedimento ablativo, mai conclusosi con l'adozione, entro i termini di legge, del decreto di esproprio - agiva nel presente giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennità di occu- pazione legittima del terreno, avente una consistenza di mq. 4.581, per il periodo dal 7.1.1976 al 6.1.1981, promuovendo ricorso in riassun- zione all'esito dell'emissione della sentenza del TAR di Palermo n.
1463/2019 del 30.5.2019 che, su tale domanda, aveva declinato la giu- risdizione in forza di quella del Giudice ordinario.
2. Si costituiva nel giudizio il contestando la Controparte_1
domanda proposta, evidenziava che la ricorrente e, in precedenza, la sua dante causa, avevano promosso innumerevoli contenziosi, definiti con statuizioni adottate dal Tribunale di Trapani e dalla Corte di Ap-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.717/2020
pello di Palermo nonché dal TAR di Palermo, ed eccepiva sia la pre- scrizione del diritto, fatto valere per la prima volta nei confronti del solo in data 20.4.1993 quando erano già trascorsi il termine CP_1
quinquennale e quello decennale, sia il proprio difetto di legittimazio- ne passiva, come peraltro dichiarato con sentenza della Corte
d'Appello 407/1998 passata in giudicato. Infine, il convenuto conte- stava la quantificazione dell'indennità, come prospettata dalla ricor- rente richiamando parametri adottati in altri giudizi non ritualmente esportabili nel caso di specie.
3. All'udienza del 2 luglio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata posta in decisione.
XXXX
B) RAGIONI DELLA DECISIONE
4. In via preliminare deve prendersi atto che con sentenza n.
2510/2022, parzialmente confermata dal Consiglio di Giustizia Ammi- nistrativa, prodotta in atti, il TAR di Palermo, ha accertato l'illegittimità del silenzio del serbato sull'istanza del Controparte_1
9.9.2019, affermando l'obbligo di adottare, entro il termine di 120 giorni, un provvedimento con il quale lo stesso ente avrebbe dovuto optare, in via definitiva, per l'acquisizione sanante delle aree o per la loro restituzione alla proprietaria, tutti atti prodotti con note di tratta- zione scritta del 1.7.2025.
5. All'esito delle sentenze del Giudice amministrativo, il consiglio
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.717/2020
comunale del Comune di ha adottato due delibere, la n 101 e la CP_1
n. 102 del 5 ottobre 2023 con le quali, avviando la procedura di acqui- sizione sanante del terreno, ex art. 42bis DPR 37/2001, ha liquidato la somma di € 427.282,01 a titolo di indennizzo per il pregiudizio patri- moniale e non patrimoniale ed occupazione legittima, calcolata al
31/10/2023, e la somma di € 349.466,3 a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima.
6. Avverso la predetta liquidazione la ricorrente ha proposto se- parata opposizione alla stima con giudizio pendente davanti a questa
Corte d'Appello proc. n. 2043/2023 e, pertanto, con comparsa conclu- sionale ha chiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse a cui si è opposto il convenuto, il quale ha insistito nelle eccezioni sollevate di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva.
XXXX
7. Così sinteticamente riassunto il thema decidendum, assume ri- lievo ai fini della sopravvenuta carenza di interesse, per un verso,
l'avvenuta liquidazione, con la delibera del consiglio comunale 101 del
5 ottobre 2023, anche dell'indennità per il periodo di occupazione le- gittima, oggetto del presente giudizio, quantificato dall'ente comunale in complessivi € 12.470,38, pari al 5% annuo calcolato sul valore ve-
[... nale del bene a decorrere dal 1976. Rispetto a tale liquidazione la ha proposto opposizione alla stima contestando, in altro giudizio, Pt_3
la complessiva determinazione dell'indennizzo ai sensi del predetto art. 42bis con l'effetto di assorbire ogni statuizione oggetto del presen-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.717/2020
te ricorso proposto avente, peraltro, un petitum differente riguardan- te, appunto, l'accertamento e quantificazione della predetta indennità.
8. A riguardo, è bene osservare che “la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano deter- minate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giu- dice in precedenza richiesta” (v. Cass. 28.05.2013 n. 13217,
n.5188/2015, n.17247/2016, n. 19568/2017 e n. 1257/2023).
9. Ora, si prende atto della dichiarazione formulata dalla di Pt_1
non avere più alcun interesse alla pronuncia sul riconoscimento della relativa indennità avendo promosso altro giudizio di opposizione alla stima ove la predetta voce indennitaria formerà oggetto di accerta- mento. Per altro verso, il ha mostrato di non aderire a tale ri- CP_1
chiesta insistendo nelle eccezioni sollevate.
10. Sennonché, proprio l'avere liquidato la predetta indennità con il decreto dianzi richiamato, che, appunto, ha mutato l'oggetto del con- tendere, trovando spazio a questo punto solo un giudizio di opposizio- ne alla stima, attualmente pendente, ove l'ente convenuto può far vale- re ogni eccezione e difesa, ciò elide in concreto ogni interesse ad otte- nere una statuizione in questo giudizio e vi osta proprio l'avvenuta emanazione del provvedimento di acquisizione sanante.
11. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del conten- dere tra le parti.
XXX
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.717/2020
12. In ragione del complessivo esito del giudizio e della definizione con declaratoria di cessazione della materia del contendere sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento della domanda proposta, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello
di Palermo del 7.11.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Antoni
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile