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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4736 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022
promosso da:
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Carbonia presso lo studio dell'avv. Stefania Sulis, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
C.F. nato in [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. BOI MARIA FRANCA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
regolamentare la separazione pronunciata con sentenza non definitiva n. 87 del 27 aprile 2023 alle seguenti condizioni:
1) La casa già adibita a domicilio della famiglia sita in Selargius via Crispi n. 4 resti assegnata alla signora affinché continui ad abitarvi con le figlie maggiorenni non Parte_1
economicamente autonome;
2) A titolo di contributo per il mantenimento della moglie e delle due figlie studentesse universitarie,
Cont non ancora autonome economicamente, il signor erserà alla moglie a mezzo bonifico la somma mensile di euro 500,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia ed euro 100,00 per il mantenimento della stessa moglie), somma questa da aggiornare annualmente in base alla variazione degli indici Istat. Il
Cont signor ontribuirà inoltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse figlie che, salvo urgenze, dovranno essere concordate.
3) Dichiarare interamente compensate le spese processuali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da
[...]
in data 19/07/2022, e regolare costituzione del convenuto, assunti i provvedimenti Parte_1
provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata in data 21/04/2022 la sentenza non definitiva di separazione personale fra i coniugi, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole, nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dando atto che con sentenza non definitiva del 21/04/2022 è
stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi, definitivamente decidendo:
1) assegna la casa già adibita a domicilio della famiglia sita in Selargius via Crispi n. 4 alla signora affinché continui ad abitarvi con le figlie maggiorenni non economicamente Parte_1
autonome;
Cont 2) dispone che il signor erserà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e delle due figlie studentesse universitarie, non ancora autonome economicamente, a mezzo bonifico la somma mensile di euro 500,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia ed euro 100,00 per il mantenimento della stessa moglie), somma questa da aggiornare annualmente in base alla variazione degli indici
Cont Istat. Il signor ontribuirà inoltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse figlie che, salvo urgenze, dovranno essere concordate.;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
28/07/2025.
Il Giudice
Giorgio Latti