Articolo 6 della Legge 23 febbraio 1952, n. 101
Articolo 5Articolo 7
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27 marzo 1952
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Versione
5 aprile 1958
Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione e' composto:
1) da un funzionario della Prefettura di Livorno, designato dal prefetto;
2) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;
3) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Livorno;
4) da un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo scelto tra persone particolarmente competenti della materia;
5) dai sindaci dei comuni dell'Isola d'Elba o dai loro rappresentanti permanenti;
6) da tre rappresentanti delle imprese industriali, commerciali e agricole dell'Isola, nominati dal Prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti;
7) da tre rappresentanti delle categorie dei lavoratori, nominati dal Prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti.
I membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del funzionario di cui al n. 1), devono essere residenti nell'Isola.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed un vicepresidente.
I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
((Le cariche di presidente, di vicepresidente e di consigliere sono gratuite))
Entrata in vigore il 5 aprile 1958