Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 18/2023 R.G.L., vertente TRA
nato in [...] l'[...], CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Serrata P.zza G. Matteotti n. 8 presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Monea (CF fax 0966995228, pec C.F._2
che lo rappresenta e difende separatamente o Email_1 congiuntamente all'Avv. Angelo Rossi del foro di LM (CF C.F._3 appellante CONTRO
(cf. ), in persona del E_ P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in proprio e quale mandatario della Controparte_2
con sede legale in (00187) Roma, Via Barberini 47 (codice fiscale ) per
[...] P.IVA_2 procura repertorio numero 37521 raccolta 5762 del 3 Luglio 2014 a rogito Notaio Dott
[...]
Notaio in Tivoli, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Per_1 Massimiliano Minicucci (CF ) C.F._4 t e Dario Cosimo Adornato per procura Email_2 generale alle liti del 23 Gennaio 2023 conferita dal Presidente dell' a CP_1 Persona_2 rogito del Dr. Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta 7131, con Persona_3 domicilio presso la sede provinciale Via D. Romeo 15, Reggio Calabria, fax CP_1 0586\010219 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di LM, in data 27/05/2022, Parte_1 proponeva azione ex art. 24, comma 5 D. Lgs. 46/99 e opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229002785986000 notificata il 18/5/2022 ed a tutti i relativi atti preordinati tra cui la cartella n. 09420010042593318000 notificata il 22/05/2001 ed allegata all'intimazione quale titolo esecutivo e riferita a credito previdenziale di € 2.039.093,95 per contributi IVS anni 1993 e 1994.
Esponeva che l' di Reggio Calabria aveva proceduto all'iscrizione a ruolo dei CP_1 propri crediti previdenziali relativamente a contributi IVS, vantati nei confronti del ricorrente Sig. per gli anni dal 1993 -1994 e aveva trasmesso in seguito il ruolo al Parte_1
Concessionario della riscossione, che in data 22/5/2001 aveva provveduto alla notifica della relativa cartella esattoriale n. 09420010042593318000. Il ricorrente aveva ricevuto intimazione di pagamento a norma dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. L'atto di intimazione e la relativa cartella di pagamento, quale atto preordinato e titolo per l'esecuzione forzata da parte del Concessionario della riscossione Controparte_3
, erano illegittimi
[...] A norma dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 “Se l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. L'avviso di intimazione, pertanto, si rendeva necessario quando era trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale e l'agente della riscossione non aveva dato inizio all'espropriazione forzata. In mancanza dell'avviso, infatti, l'espropriazione era illegittima. Tale atto da parte di racchiudeva in sé anche la funzione Controparte_3 interruttiva del termine prescrizionale della cartella di pagamento. L'atto di intimazione e la correlata cartella di pagamento erano riferiti a crediti previdenziali I.V.S., nonché alle relative sanzioni ed interessi maturati per gli anni 1993- 1994. L'allegata cartella di pagamento n. 09420010042593318000, quale elemento di riferimento dell'intimazione di pagamento, prevedeva il pagamento dell'importo di € 2.039.093,95 comprensivo degli interessi e delle sanzioni ed era stata notificata come indicato ed asserito nello stesso atto il 22/5/2001. Da quella data erano trascorsi dieci anni per cui era abbondantemente maturato il termine prescrizionale ordinario, determinando in capo all'Ente impositore (INPS) la perdita del diritto al credito contributivo per impossibilità ad agire esecutivamente, ed in capo all'agente della riscossione ( ) il diritto a procedere Controparte_3 esecutivamente alla riscossione poiché estinta per prescrizione la validità del titolo esecutivo (cartella esattoriale) e conseguente intimazione di pagamento quali atti prodromici alla riscossione coattiva. L'atto di intimazione, quale atto successivo alla notifica della cartella esattoriale, era stato notificato in data 01/02/2018 e, pertanto, era intervenuto successivamente ai dieci anni dalla notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.P.R. 602/73. Inoltre, se la definitività del credito non derivava da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (come nel caso di specie) valeva il termine di prescrizione di cui al tributo. (Cass. 10/12/2009 n. 25790), sì che non poteva trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale. (Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 23397 del 17/11/2016). Era applicabile la prescrizione quinquennale, che non solo investiva la cartella successivamente alla data della sua notifica (22/5/2001), ma anche il credito contributivo all'atto dell'iscrizione a ruolo, considerato che, essendo la notifica avvenuta alla suindicata data, era presumibile che l'iscrizione a ruolo non poteva che essere avvenuta in epoca immediatamente antecedente ed in ogni caso allorquando i cinque anni previsti dalla legge erano trascorsi. Inoltre, il credito per le sanzioni civili aveva la stessa natura giuridica della sanzione principale e, pertanto, restava soggetto al medesimo regime prescrizionale. 3
Chiedeva: “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione al credito contributivo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente e portato dalla cartella Parte_1 esattoriale n° 09420010042593318000 notificata il 22/5/2001, nonché l'inefficacia ai fini esecutivi della cartella esattoriale stessa e del relativo atto di intimazione di pagamento n° 09420229002785986000 notificato il 18/5/2022, sempre per intervenuta prescrizione;
annullare la cartella n° 09420010042593318000 notificata il 22/5/2001 ed il relativo e consequenziale atto di intimazione n°09420229002785986000 notificato il 18/5/2022 per intervenuta prescrizione dichiarando gli stessi atti privi di efficacia esecutiva;
Emettere ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale con la condanna dei resistenti al pagamento delle spese e competenze delle quali si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
L' e la si costituivano, esponendo che il debitore aveva ricevuto altri CP_1 P_ atti interruttivi intermedi e, in particolare, che, nel maggio 2013, questi aveva proposto, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, ricorso avverso la medesima posizione debitoria facendone valere anche l'originaria infondatezza per insussistenza dell'obbligo contributivo. Detto giudizio, trasferito per competenza al Tribunale di Reggio Calabria, era stato dichiarato estinto con sentenza del 17/11/2016. Da quel momento il termine prescrizionale aveva ripreso il decorso, ma non era spirato.
L si costituiva, negando la prescrizione ed E_ evidenziando il perfezionamento di numerosi atti interruttivi (in data 23/06/2005 intimazione n. 09420039001970769000, in data 19/03/2010 intimazione n. 09420069002467254000, in data 5/04/2013 intimazione n. 09420139002257974000 ed in data 1/02/2018 intimazione n. 09420179005348233000) nonché l'operatività della sospensione per la normativa emergenziale c.d. Covid 19.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1205/2022 pubblicata il 14/07/2022, il Tribunale di LM rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti. Il Tribunale decideva in base al principio della ragione più liquida, potendo la causa essere decisa in punto di infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito. Il credito oggetto della domanda era costituito dai contributi IVS maturati negli anni 1993 e 1994 per l'importo di € 2.039.093,95 già portati sulla cartella esattoriale n. 09420010042593318000 formalmente notificata in data 22/05/2001. Dalla documentazione allegata dall' e dalla (doc. 2, 3 e 4) emergeva CP_1 P_ che in data 13/05/2013, reagendo alla notifica dell'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420139002257974000, aveva proposto innanzi al Tribunale di Lamezia Terme un ricorso per far valere non solo la prescrizione della pretesa creditoria di € 2.039.093,95, ma anche la sua originaria infondatezza per insussistenza dell'obbligo contributivo (pag. 8 del ricorso del 2013); tale ultima censura di merito era stata articolata con funzione recuperatoria, cioè per far valere una contestazione del debito che prima non era stato messo in condizioni di proporre giudizialmente. Il giudizio era stato trasferito per competenza territoriale presso al Tribunale di Reggio Calabria, che, con sentenza del 17/11/2016, ne aveva dichiarato l'estinzione. Non essendovi deduzioni in ordine all'intervenuta impugnazione della sentenza, essa doveva ritenersi ormai definitiva. La circostanza determinante e assorbente nello scrutinio sull'attualità del credito previdenziale azionato con l'intimazione oggetto di giudizio. 4
Infatti, la domanda di accertamento dell'originaria inesistenza dell'obbligo contributivo che il debitore aveva inteso veicolare nel giudizio introdotto nel 2013 e la conclusione di quel giudizio con sentenza del 17/11/2016 in senso negativo all'opponente (pur se per estinzione, ma in ogni caso con consumazione giudiziale della domanda impugnatoria di contestazione dell'originaria debenza dei contributi) determinavano l'effetto giudico per il quale alla data di definitività della citata sentenza il credito doveva intendersi sino a quel momento cristallizzato (così da non poter essere più vagliato alcun effetto relativo al periodo antecedente) ed il termine prescrizionale iniziava un nuovo decorso (Cass. n. 7444 dell'8/03/2022; Cass. n. 25014 del 16/09/2021). Dalla data della citata sentenza (17/11/2016) alla data di notifica dell'intimazione opposta (18/05/2022) non era decorso il termine di prescrizione quinquennale, avuto riguardo alla sospensione disposta dalla c.d. normativa Covid 19. L'art. 67 D.L. n. 18/2020 e poi le successive modifiche sino alla L. n. 106/2021 hanno disposto a far data dall'8/03/2020 e sino al 31/08/2021 il blocco della notificazione degli atti di riscossione con la conseguenza che, essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità per l'agente della riscossione di procedere con la notificazione degli atti, per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione doveva intendersi sospeso essendo la prescrizione una sanzione “all'inattività colpevole”. Il tenore dell'art. 67 comma 1 e comma 4 D.L. n. 18/2020 non lasciavano dubbi sulla volontà del legislatore di assoggettare a sospensione (per ragioni emergenziali) non solo il versamento delle entrare tributarie e non tributarie in scadenza (art. 68) ma anche “i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” e dell'agente per la riscossione per loro delega (art 67 comma 1), così come confermato dall'espresso richiamo alla previsione di cui all'art. 12 D. Lg.vo n. 159/2015 (art 67 comma 4: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”). Il richiamato art 12 comma 1 D. Lg.vo n. 159/2015 disponeva, infatti, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. La ratio legis era stata quella di sospendere durante l'emergenza pandemica tutte l'attività di riscossione esattoriale, anche in considerazione della grave crisi economica che aveva colpito il paese. La lettura non solo delle norme ma anche delle relazioni che avevano condotto alle numerose proroghe (art. 154 D.L. n. 34/2020, art. 99 D.L. n. 104/2020, art. 1 bis D.L. n. 125/2020, art. 1 D.L. n. 3/2021, art. 22 bis D.L. n. 183/2020, art. 4 D.L. n. 41/2021, art. 9 D.L. n. 73/2021 e da ultimo l'art. 2 D.L. n. 99/2021 con proroga sino al 31/08/2021) non consentiva di limitare l'intervento normativo soltanto alle entrate che sarebbero maturate nel periodo pandemico. In quest'ottica, avuto riguardo alla data di cristallizzazione del credito per effetto della sentenza del 17/11/2016, alla data della sospensione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 (8/03/2020) il termine prescrizionale era maturato per 3 anni, 3 mesi e 20 giorni;
la sua sospensione si era protratta sino al 31/08/2021 e da tale ultima data era maturato un 5
ulteriore periodo prescrittivo di 8 mesi e 18 giorni sino alla notifica dell'intimazione opposta, con la conseguenza che il periodo quinquennale non era maturato. Alla medesima conclusione doveva pervenirsi anche applicando al giudizio introdotto in data 13/05/2013 la disciplina generale (e non quella speciale per le procedure impugnatorie esattoriali) dell'interruzione della prescrizione con effetto retroattivo al primo atto introduttivo del giudizio in ipotesi di successiva estinzione. Infatti, dall'atto introduttivo di quel giudizio in data 13/05/2013 era decorso meno di un quinquennio sino alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179005348233000 in data 01/02/2018 (notifica richiamata anche dall'opponente in ricorso) e da tale data meno di un quinquennio sino all'intimazione oggetto del presente giudizio. Pertanto, quali che fossero le soluzioni giuridiche, in ogni caso il termine prescrizionale non era decorso, con conseguenza rigetto dell'opposizione.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che ne invocava la riforma. Pt_1 Lamentava che, nell'applicare il principio della c.d. “ragione più liquida”, non era stato considerato: a) che la cartella esattoriale era stata notificata nell'anno 2001; b) che la stessa non era stata impugnata;
c) che sia il giudizio instaurato in data 13/5/2013 che quello definito con la sentenza oggi impugnata, erano stati azionati in opposizione agli atti d'intimazione di pagamento per cui erano da considerarsi sempre quali atti di opposizione alla fase esecutiva dell'agente della riscossione. Su quest'ultimo punto, la sentenza aveva espresso questa valutazione: “emerge che
in data 13/5/2013, reagendo alla notifica dell'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420139002257974000, salvo a spostare la problematica relativa al decorso del tempo su un concetto di cristallizzazione del credito che appariva un artificio giuridico che non una reale valutazione della situazione giuridica sostanziale. L'atto d'intimazione nella procedura di riscossione era il surrogato dell'atto di precetto propedeutico all'azione esecutiva vera e propria prevista dal codice di procedura civile. A norma dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 “Se l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto valutare l'esistenza o meno di provvedimenti giurisdizionali di sospensione dell'esecutività della cartella e/o dell'intimazione di pagamento impugnata. Tale valutazione, da farsi, sarebbe stata indispensabile perché, indipendentemente dall''opposizione e dai motivi di essa, l'Agente della Riscossione in mancanza di tale provvedimento, avrebbe potuto procedere regolarmente ad esecuzione forzata con uno dei mezzi di espropriazione che la normativa assegna. L'atto d'intimazione notificato il 13/5/2013, pertanto, aveva interrotto la prescrizione ma non aveva precluso di procedere oltre e la prescrizione stessa da quella data aveva ricominciato a decorrere, per un tempo analogo a quello della prescrizione del credito portato dalla cartella e per un credito da considerarsi cristallizzato già in precedenza e con la mancata impugnativa della cartella. La sentenza del 17/1/2016 non aveva creato alcuna interruzione né aveva cristallizzato alcun credito in quanto non era un atto decisorio, avendo dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione all'intimazione. La funzione recuperatoria che il giudice di I° grado aveva indicato quale contenuto dell'opposizione ex art. 615 dell'atto d'intimazione, non aveva in alcun modo impedito l'esercizio del diritto, pur in pendenza del giudizio e in assenza di qualsivoglia sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti. 6
L'inerzia dell'agente della Riscossione aveva determinato il maturarsi della prescrizione ancor prima della sospensione dei termini per la normativa Covid. Concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione al credito contributivo iscritto a ruolo nei confronti del ricorrente e portato dalla Parte_1 cartella esattoriale n° 09420010042593318000 notificata il 22/5/2001, nonché l'inefficacia ai fini esecutivi della cartella esattoriale stessa e del relativo atto di intimazione di pagamento n° 09420229002785986000 notificato il 18/5/2022, sempre per intervenuta prescrizione.
--Annullare la cartella n° 09420010042593318000 notificata il 22/5/2001 ed il relativo e consequenziale atto di intimazione n°09420229002785986000 notificato il 18/5/2022 per intervenuta prescrizione dichiarando gli stessi atti privi di efficacia esecutiva.
-- Emettere ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale con la condanna dei resistenti al pagamento delle spese e competenze delle quali si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Costituitosi, l , in proprio e quale mandatario della resisteva all'appello. CP_1 P_ Affermava che il Tribunale aveva correttamente valutato la sentenza 1273/2016, che aveva ad oggetto il merito della pretesa contributiva e non solo la legittimità dell'azione esecutiva. Gli effetti della sentenza erano stati compiutamente e correttamente individuati dal Tribunale, come anche chiarito dalla giurisprudenza richiamata da nella memoria di CP_1 costituzione, tra cui Cass 21799/2021 - Cassazione civile sez. lav., 29/07/2021, n.21799, secondo cui “La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memoria di costituzione, con cui l chiedeva CP_1 solo il rigetto dell'azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, senza accertare se tale richiesta trovasse fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie)”. Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Costituitasi, deduceva l'infondatezza Controparte_5 dell'eccezione di maturata prescrizione estintiva, evidenziando che e sin CP_1 P_ dal giudizio di primo grado avevano dedotto che il debitore aveva ricevuto altri atti interruttivi intermedi e che nel maggio 2013 il ricorrente aveva proposto innanzi al Tribunale di Lamezia Terme un ricorso avverso la medesima posizione debitoria, facendone valere anche l'originaria infondatezza per insussistenza dell'obbligo contributivo. Quel giudizio, trasferito per competenza al Tribunale di Reggio Calabria, era stato dichiarato estinto con sentenza del 17/11/2016 e da quel momento il termine prescrizionale aveva ripreso il decorso ma non si era maturato. Resisteva all'appello, evidenziandone l'infondatezza, posto che era intervenuta una sentenza passata in giudicato su un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione non solo dell'intimazione di pagamento ma anche della pretesa contributiva azionata nella cartella di pagamento opposta anche nel giudizio de quo. Invero, con ricorso depositato nel 2013 deciso con sentenza del 17.11.2016, il ricorrente aveva contestato anche la fondatezza della pretesa contributiva riportata nella cartella di pagamento n. 09420010042593318000. 7
Pertanto, l'estinzione del giudizio di opposizione ne aveva cristallizzato la pretesa, rendendola definitiva e facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione. Pertanto, era corretta la sentenza opposta nella parte in cui aveva ritenuto cristallizzata la pretesa contributiva e aveva fatto decorrere il termine di prescrizione estintiva dalla data della sentenza, 17.11.2016. In ogni caso, per mero scrupolo difensivo insisteva in quanto dedotto ed eccepito in primo grado, vale a dire l'infondatezza dell'eccezione di maturata prescrizione estintiva della pretesa riportata nella cartella di pagamento per presunta maturata prescrizione estintiva. Infatti, l aveva notificato, in epoca anteriore alla Controparte_6 intimazione di pagamento opposta e, successivamente, alla notifica della relativa cartella di pagamento, gli atti interruttivi della prescrizione, come da certificazione istruttoria e atti allegati: in data 23/06/2005 Avviso di Intimazione n. 09420039001970769000; in data 19/03/2010 Avviso di Intimazione n. 09420069002467254000; in data 05/04/2013 Avviso di Intimazione n. 09420139002257974000; in data 01/02/2018 Avviso di Intimazione n. 09420179005348233000; in data 18/05/2022 Avviso di Intimazione n. 09420229002785986000. In ogni caso, l'art. 3, comma 9, lett. A), l. n. 335/95 prevedeva che la prescrizione ridotta a cinque anni si applicava “… A decorrere dal 1° gennaio 1996…”, mentre i contributi iscritti a ruolo si riferivano a contributi degli anni 1993 e 1994. Pertanto, nel caso de quo, applicandosi la prescrizione decennale, nessuna maturata prescrizione estintiva era maturata. Ulteriormente evidenziava che la prescrizione non sarebbe comunque decorsa e maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID- 19, ai sensi dell'art. 68 del DL n. 18/2020, che trovavano applicazione anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. 159/2015 disponeva espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….” Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 erano stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , dell' e E_ Controparte_7 dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero CP_1 da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Parte_2 Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' con Controparte_6 riferimento alle eccezioni di merito dei carichi iscritti a ruolo, posto che l CP_8
non era responsabile del merito della pretesa avanzata e della procedura di
[...] notifica degli avvisi di addebito.
Chiedeva il rigetto dell'atto di appello, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorario.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte. 8
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. E' infondato il motivo di appello con cui è stato lamentato che il Tribunale aveva omesso di considerare che la cartella esattoriale era stata notificata nell'anno 2001; che la stessa non era stata impugnata e che sia il giudizio instaurato in data 13.05.2013 che quello definito con la sentenza oggi impugnata, erano stati azionati in opposizione agli atti d'intimazione di pagamento, per cui erano da considerarsi sempre quali atti di opposizione alla fase esecutiva dell'agente della riscossione, affermando un concetto di cristallizzazione del credito che appariva un artificio giuridico che non una reale valutazione della situazione giuridica sostanziale. Osserva la Corte come sia incontroverso che con il ricorso proposto in data 13.05.2013 innanzi al Tribunale di Lamezia Terme e poi, a seguito di declaratoria di incompetenza, riassunto innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il , opponendosi all'intimazione di Pt_1 pagamento n. 09420139002257974000 in data 05.04.2013, abbia proposto un'opposizione recuperatoria, volta a negare l'originaria sussistenza del diritto dell'ente impositore. Ha puntualizzato il Tribunale, in piena aderenza alle risultanze processuali, che con il ricorso del 13.05.2023 il Gallo aveva agito avverso l'intimazione, contestando “la sua originaria infondatezza per insussistenza dell'obbligo contributivo (pag. 8 del ricorso del 2013); tale ultima censura di merito è stata articolata con funzione recuperatoria, cioè per far valere una contestazione del debito che prima non era stato messo in condizioni di proporre giudizialmente”. Sul punto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati dal giudice di legittimità. Invero, la Suprema Corte ha puntualizzato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24,commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma). 9
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016). E' stato ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016); Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
5. Incontroverso quanto sopra, il Tribunale, nel computare il decorso della prescrizione dopo l'atto interruttivo costituito dalla proposizione del ricorso innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, 13.05.2013, ha considerato la data del 17.01.2016, vale a dire la data della sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione. Ha, dunque, considerato l'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. e non l'effetto interruttivo istantaneo di cui al comma 3 del medesimo articolo, richiamando i principi affermati da Cass. n. 7444 dell'8/03/2022; Cass. n. 25014 del 16/09/2021 (cfr. sentenza pag. 5). Va, tuttavia, osservato che i principi affermati dalla Suprema Corte nelle pronunce da ultimo richiamate non appaiono immediatamente applicabili alla fattispecie in esame, posto che essi sono riferiti esclusivamente al processo tributario ed alle connotazioni tipiche ed esclusive del rapporto tributario e dell'atto impositivo. Le ragioni della non applicabilità alla fattispecie della riscossione del principio di cui all'art. 2945, comma 3, c.c., sono illustrate da Cass. civ. sez. trib., 16/09/2021, n. 25014 (citata dal Tribunale), secondo cui: “In caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale 10
decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione. Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola generale sono le seguenti: a) la natura impugnatoria del processo tributario e la natura amministrativa, e non processuale, dell'atto impositivo, con la conseguente definitività di questo per effetto dell'estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente;
b) l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell'atto impositivo, con la paradossale conseguenza che il titolo dell'imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo;
c) l'insussistenza, nel processo tributario, della "ratio" dell'art. 2945, comma 3, c.c., atteso che, data la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l'atto impositivo per effetto dell'estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione, con la conseguenza che, qualora si applicasse la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c., l'eliminazione dell'effetto sospensivo della prescrizione in pendenza del processo tributario, che poi si estingua per la mancata riassunzione, opererebbe a favore della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l'atto impugnato divenisse definitivo. Né a tale soluzione può opporsi il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, a norma dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che: se è prevista (sentenze intermedie favorevoli all'amministrazione finanziaria), essa non realizza in via definitiva la pretesa tributaria, ma opera sul piano meramente anticipatorio e interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora "in itinere"; se non è prevista (sentenza intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa tributaria, con il conseguente mancato decorso, per regola generale, del termine prescrizionale”. Orbene, se la ratio dei principi su riportati risiede nella natura impugnatoria del processo tributario e nella natura amministrativa e non processuale dell'atto impositivo, tali connotazioni non appaiono automaticamente applicabili alla controversia in esame, sì che la regola dell'effetto interruttivo permanente che il Tribunale ha attribuito al ricorso depositato il 13.05.2013 non può applicarsi al rapporto dedotto in questo giudizio. Trova, dunque, applicazione la regola ordinaria di cui all'art. 2945, comma 3, c.c., secondo cui, se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. Orbene, considerato quale dies a quo il 13.05.2013, da tale data iniziata la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione. Quanto ai successivi atti interruttivi, dalla documentazione depositata da sin dal CP_9 giudizio di primo grado risulta l'intimazione di pagamento di Equitalia Sud S.p.A., n. 094 2016 90053839 35/000 importo dovuto 2.045.382,10, notificata in data 13.05.2016, come da avviso di ricevimento in atti, giammai avversato da contestazione alcuna. Il quinquennio che da tale data è iniziato a decorrere è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche) richiamata dall' . E_ Ai sensi dell' art. 68 D.L. 18/2020 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in 11
materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione opera, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione. In base alla normativa citata sono, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione. La sospensione normativa dell'attività di riscossione incide evidentemente anche sui termini di prescrizione che rimangono sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve intendersi ovviamente sospeso atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Il quinquennio, pertanto, non era spirato alla data del 18/05/2022 in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento 09420229002785986000, Peraltro, il Tribunale, operando la duplice motivazione, aveva comunque già posto in rilievo che dall'atto introduttivo di quel giudizio poi dichiarato estinto, cioè dal 13/05/2013,
“era decorso meno di un quinquennio sino alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179005348233000 in data 1/02/2018 (notifica richiamata anche dall'opponente nel suo ricorso) e poi da tale data meno di un quinquennio sino all'intimazione oggetto del presente giudizio. Pertanto, quali che siano le soluzioni giuridiche e gli atti che si intendano esaminare, in ogni caso nel giudizio vi è prova oggettiva del mancato decorso del termine prescrizionale”. L'appello, dunque, va rigettato. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione in favore di ciascuno degli appellati delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 E_
, in proprio e nella qualità di mandatario di e di
[...] P_ [...]
, avverso la sentenza n. 1205/2022 emessa dal Tribunale di LM, E_ pubblicata in data 14/07/2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in favore di in proprio e nella qualità di mandatario di e di CP_1 P_ E_
, liquidate, per ciascuna parte processuale, in € 15.100,00, oltre rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA come per legge. 12
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti