Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Ammissibilità delle spese per attività di ricerca e sviluppo

    La Corte, basandosi sulla CTU, ha ritenuto che le attività svolte dalla ricorrente non possiedano i requisiti di ricerca e sviluppo previsti dalla normativa, in quanto non finalizzate alla risoluzione di incertezze tecniche o all'aumento del patrimonio di conoscenze, e che le spese relative non siano ammissibili al credito d'imposta.

  • Rigettato
    Violazione norme su sanzioni e interessi

    La Corte, rigettando la domanda principale, implicitamente rigetta anche la domanda subordinata relativa alle sanzioni, confermando la correttezza dell'operato dell'Ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato
    Numero : 2
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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