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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente
GHERARDINI ALESSANDRO, Relatore
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 52/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T8TCRI100025/2023 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. T8TCRI100025/2023 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la Ricorrente_1 srl difesa congiuntamente dai dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, impugnava l'atto di recupero n. T8TCRI100025/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato – Ufficio Controlli, notificato alla società ricorrente il 21.12.2023, avente ad oggetto il recupero del credito d'imposta per ricerca e sviluppo maturato negli anni 2017/2018 e utilizzato negli anni 2018/2019, maggiorato delle relative sanzioni e interessi.
La ricorrente impugnava l'atto di recupero non condividendo l'assunto dell'Ufficio ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell'art. 3, DL 145/2013, in quanto le attività svolte dalla ricorrente rientrano tra le attività ammissibili di cui al co. 4, del suddetto art. 3 Dl 145/2013;
violazione dell'art. 21-octies della L. 241/1990, in quanto emanato in eccesso di potere dalla direzione provinciale di Prato, organo dell'amministrazione finanziaria non dotato della discrezionalità tecnica necessaria per valutare l'effettiva eleggibilità al credito R&S delle spese sostenute dalla ricorrente.
La ricorrente faceva presente, in fatto, che i prodotti sono commercializzati in “gift”, cioè in confezioni regalo assortite e composte da più tipologie di prodotti alimentari “made in Nominativo_3” e proposti a distributori, operanti su mercati internazionali, o direttamente a catene commerciali estere (prevalentemente statunitensi). Il problema che la società si trova a fronteggiare è la corretta delivery dei gift, non semplici alimenti disposti casualmente all'interno di pacchi/pacchetti. Pertanto l'obiettivo dell'attività di R&S svolta dalla ricorrente è quello di trovare soluzioni tecniche originali che permettano a pacchi confezionati, contenenti prodotti di vario genere, di mantenere i detti prodotti integri nel viaggio, nella posizione corretta di visibilità a scaffale, senza necessità di ulteriori manipolazioni per la messa a scaffale, condizioni per cui non è possibile pensare ad alternative di tipo tradizionale quali supporti termoformati rigidi o semirigidi.
In considerazione di quanto sopra, stante il tenore letterale della norma, che consente l'ammissibilità delle spese volte alla creazione - o miglioramento - di nuovi processi/prodotti e servizi anche mediante l'uso di conoscenze tecnologiche già note, le attività svolte dalla ricorrente negli anni 2017 e 2018 devono ritenersi riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo r ammissibili ex art. 3 Dl 145/2013 e, pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'atto di recupero impugnato con il presente ricorso.
In subordine, nella denegata ipotesi che la Corte adita non ritenesse meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, senza con questo riconoscere corretto l'operato dell'Ufficio, si eccepiva la violazione dell'art. 10 C.3 L. 212/2000, in quanto ricorrono le obiettive condizioni di incertezza normativa per non applicare alcuna sanzione e per falsa applicazione dell'art. 13, comma 5, d.lgs n. 471/1997, in quanto trattasi eventualmente di credito non spettante e non di credito inesistente, come invece accertato dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato si costituiva in giudizio opponendo l'infondatezza del ricorso in quanto le attività poste in essere dalla ricorrente non sono finalizzate, né alla risoluzione di un'incertezza di carattere tecnico, né ad aumentare il patrimonio delle conoscenze disponibili” e, dunque, risultano risultate prive dei presupposti necessari per l'ammissibilità al credito. La richiesta di parere al MISE, come noto, è del tutto facoltativa: la sua assenza, cioè, non preclude all'Ufficio la possibilità di contestare la spettanza del credito, ove sia evidente (come nella specie) che l'attività di ricerca difetti di quel carattere innovativo che ne determina la spettanza. L'Agenzia delle entrate ribadiva che, pur apprezzando le scelte estetiche della ricorrente, intenzionata infatti a creare dei gift pronti per acquisto e consegna, suddetta attività non è agevolabile, infatti, la creazione di scatole contenenti cesti natalizi già pronti ovvero l'utilizzo di scatole con cassetti non paiono costituire una scoperta innovativa attribuibile alla ricorrente. Pertanto nella specie manca il presupposto costitutivo del credito utilizzato in compensazione dalla contribuente, con conseguente correttezza delle sanzioni irrogate.
Per quanto sopra, chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria, previo rigetto dell'istanza cautelare, il rigetto nel merito del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con successive memorie, parte ricorrente precisava su quanto già illustrato e documentato mediante i dossier tecnici (allegati al ricorso introduttivo sub 5 e sub 6), ribadendo che le suddette relazioni evidenziano chiaramente come l'attività di R&S svolta dalla ricorrente risulti ammissibile, in quanto coerente con le previsioni normative di cui all'art. 3 del D.l. 145/2013 e dotata dei requisiti illustrati nei documenti di prassi.
In particolare, tali relazioni tecniche dimostrano in maniera puntuale e dettagliata che l'attività di R&S svolta dalla ricorrente.
Nell'udienza del 08/04/2024 la Corte accoglieva la richiesta di sospensione del giudizio spese della fase compensate.
In data 27/1/2025 la Corte ha disposto CTU nella persona del Prof. Ing. Nominativo_4, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato, iscritto all'Albo dei certificatori per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, istituito dal Ministero dele Imprese e del
Made in Italy ai sensi del DPCM 15 settembre 2023, ponendo il seguente quesito: “esaminata la documentazione agli atti e svolte le indagini ritenute opportune”, sia effettuata “l'analisi dei Progetti di cui è causa e ne siano evidenziate le caratteristiche, particolarità, finalità, e quindi attesti la sussistenza o meno dei requisiti e dei presupposti di legge per la riconduzione di tali attività e delle relative spese tra quelle ammissibili al credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n.145/2013 e successive integrazioni e modificazioni, avendo a riferimento i provvedimenti attuativi ed i documenti di prassi vigenti nonché i Manuali tecnici individuati dalla Commissione Europea per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria”.
Depositata la CTU, all'udienza comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta. il difensore di parte ricorrente rilasciava le proprie dichiarazioni in merito alla consulenza svolta, contestando nel merito e nella sostanza la relazione effettuata dal C.T.U., il quale, presente all'udienza restava a disposizione della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, questo Collegio, esaminata la perizia di consulenza tecnica di ufficio, con la documentazione ad essa allegata, osserva che in essa sono chiaramente esposte le indagini svolte per giungere al risultato finale. In sintesi il CTU ha esaminato la documentazione agli atti del ricorso per i due progetti (anno 2017 e anno 2018); ha svolto le operazioni di accertamento anche con un sopralluogo presso la ricorrente così come descritto al paragrafo 2; ha analizzato i due progetti di ricerca e sviluppo per gli anni
2017 e 2018 rilevando le carenze elencate rispettivamente nei paragrafi 3 e 4 della relazione;
ha analizzato al punto 2,2 la relazione tecnica di parte del CTP Nominativo_5, rilevando come essa non offra alcun utile contributo per il superamento o la mitigazione delle carenze evidenziate ai paragrafi 3 e 4 della relazione.
A seguito delle verifiche peritali di cui sopra, il CTU ha dunque affermato, conclusivamente, di ritenere che
“non sussistano i requisiti e i presupposti di legge per poter qualificare come attività di ricerca e sviluppo (ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013 e successive integrazioni e modificazioni) le attività svolte dalla ricorrente nell'ambito dei due progetti di ricerca per gli anni 2017 e 2018 analizzati ai paragrafi 3 e 4. Di conseguenza le spese relative alle attività dei due progetti in esame non sono, a parere dello scrivente, ammissibili al credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n.145/2013 e successive integrazioni e modificazioni.”
Questo Collegio, ritiene che, dunque, che la determinazione peritale offra una chiara ed inequivocabile analisi sui due progetti di ricerca e sviluppo per gli anni 2017 e 2018, mentre le carenze evidenziate dal CTU nella relazione tecnica di parte del CTP Nominativo_5 non danno alcun utile contributo per il superamento delle conclusioni del CTU Prof. Ing. Nominativo_4, che, non soltanto rappresentano una valutazione corretta e corrispondente alla realtà fattuale dei progetti esaminati, ma risultano pienamente rispondenti al quesito posto da questa Corte di giustizia tributaria relativamente all'analisi dei progetti, alle caratteristiche, particolarità, finalità degli stessi e, dunque, attestano l'insussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per la riconduzione dell'attività, e delle relative spese, tra quelle ammissibili.
In ragione di quanto sopra, facendo proprie le conclusioni riportate nella perizia del CTU, questa Corte di giustizia rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate, in riferimento al parametro minimo, stante la bassa complessità, nella misura che segue: fase di studio euro 1.276,00, fase introduttiva euro 601,00, fase decisionale euro 2.085,00, con riduzione 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992, totale euro 3.169,60, oltre 15% spese generali come di legge e spese di CTU a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato, Sezione 2^, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate liquidate in complessivi euro 3.169,60, oltre 15% spese generali come di legge e spese di CTU.
Prato, lì 15/12/2025
Il Relatore
LE RD
Il presidente
AZ DI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente
GHERARDINI ALESSANDRO, Relatore
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 52/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T8TCRI100025/2023 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. T8TCRI100025/2023 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 255/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la Ricorrente_1 srl difesa congiuntamente dai dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, impugnava l'atto di recupero n. T8TCRI100025/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato – Ufficio Controlli, notificato alla società ricorrente il 21.12.2023, avente ad oggetto il recupero del credito d'imposta per ricerca e sviluppo maturato negli anni 2017/2018 e utilizzato negli anni 2018/2019, maggiorato delle relative sanzioni e interessi.
La ricorrente impugnava l'atto di recupero non condividendo l'assunto dell'Ufficio ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell'art. 3, DL 145/2013, in quanto le attività svolte dalla ricorrente rientrano tra le attività ammissibili di cui al co. 4, del suddetto art. 3 Dl 145/2013;
violazione dell'art. 21-octies della L. 241/1990, in quanto emanato in eccesso di potere dalla direzione provinciale di Prato, organo dell'amministrazione finanziaria non dotato della discrezionalità tecnica necessaria per valutare l'effettiva eleggibilità al credito R&S delle spese sostenute dalla ricorrente.
La ricorrente faceva presente, in fatto, che i prodotti sono commercializzati in “gift”, cioè in confezioni regalo assortite e composte da più tipologie di prodotti alimentari “made in Nominativo_3” e proposti a distributori, operanti su mercati internazionali, o direttamente a catene commerciali estere (prevalentemente statunitensi). Il problema che la società si trova a fronteggiare è la corretta delivery dei gift, non semplici alimenti disposti casualmente all'interno di pacchi/pacchetti. Pertanto l'obiettivo dell'attività di R&S svolta dalla ricorrente è quello di trovare soluzioni tecniche originali che permettano a pacchi confezionati, contenenti prodotti di vario genere, di mantenere i detti prodotti integri nel viaggio, nella posizione corretta di visibilità a scaffale, senza necessità di ulteriori manipolazioni per la messa a scaffale, condizioni per cui non è possibile pensare ad alternative di tipo tradizionale quali supporti termoformati rigidi o semirigidi.
In considerazione di quanto sopra, stante il tenore letterale della norma, che consente l'ammissibilità delle spese volte alla creazione - o miglioramento - di nuovi processi/prodotti e servizi anche mediante l'uso di conoscenze tecnologiche già note, le attività svolte dalla ricorrente negli anni 2017 e 2018 devono ritenersi riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo r ammissibili ex art. 3 Dl 145/2013 e, pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'atto di recupero impugnato con il presente ricorso.
In subordine, nella denegata ipotesi che la Corte adita non ritenesse meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, senza con questo riconoscere corretto l'operato dell'Ufficio, si eccepiva la violazione dell'art. 10 C.3 L. 212/2000, in quanto ricorrono le obiettive condizioni di incertezza normativa per non applicare alcuna sanzione e per falsa applicazione dell'art. 13, comma 5, d.lgs n. 471/1997, in quanto trattasi eventualmente di credito non spettante e non di credito inesistente, come invece accertato dall'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Prato si costituiva in giudizio opponendo l'infondatezza del ricorso in quanto le attività poste in essere dalla ricorrente non sono finalizzate, né alla risoluzione di un'incertezza di carattere tecnico, né ad aumentare il patrimonio delle conoscenze disponibili” e, dunque, risultano risultate prive dei presupposti necessari per l'ammissibilità al credito. La richiesta di parere al MISE, come noto, è del tutto facoltativa: la sua assenza, cioè, non preclude all'Ufficio la possibilità di contestare la spettanza del credito, ove sia evidente (come nella specie) che l'attività di ricerca difetti di quel carattere innovativo che ne determina la spettanza. L'Agenzia delle entrate ribadiva che, pur apprezzando le scelte estetiche della ricorrente, intenzionata infatti a creare dei gift pronti per acquisto e consegna, suddetta attività non è agevolabile, infatti, la creazione di scatole contenenti cesti natalizi già pronti ovvero l'utilizzo di scatole con cassetti non paiono costituire una scoperta innovativa attribuibile alla ricorrente. Pertanto nella specie manca il presupposto costitutivo del credito utilizzato in compensazione dalla contribuente, con conseguente correttezza delle sanzioni irrogate.
Per quanto sopra, chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria, previo rigetto dell'istanza cautelare, il rigetto nel merito del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con successive memorie, parte ricorrente precisava su quanto già illustrato e documentato mediante i dossier tecnici (allegati al ricorso introduttivo sub 5 e sub 6), ribadendo che le suddette relazioni evidenziano chiaramente come l'attività di R&S svolta dalla ricorrente risulti ammissibile, in quanto coerente con le previsioni normative di cui all'art. 3 del D.l. 145/2013 e dotata dei requisiti illustrati nei documenti di prassi.
In particolare, tali relazioni tecniche dimostrano in maniera puntuale e dettagliata che l'attività di R&S svolta dalla ricorrente.
Nell'udienza del 08/04/2024 la Corte accoglieva la richiesta di sospensione del giudizio spese della fase compensate.
In data 27/1/2025 la Corte ha disposto CTU nella persona del Prof. Ing. Nominativo_4, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato, iscritto all'Albo dei certificatori per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, istituito dal Ministero dele Imprese e del
Made in Italy ai sensi del DPCM 15 settembre 2023, ponendo il seguente quesito: “esaminata la documentazione agli atti e svolte le indagini ritenute opportune”, sia effettuata “l'analisi dei Progetti di cui è causa e ne siano evidenziate le caratteristiche, particolarità, finalità, e quindi attesti la sussistenza o meno dei requisiti e dei presupposti di legge per la riconduzione di tali attività e delle relative spese tra quelle ammissibili al credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n.145/2013 e successive integrazioni e modificazioni, avendo a riferimento i provvedimenti attuativi ed i documenti di prassi vigenti nonché i Manuali tecnici individuati dalla Commissione Europea per classificare le diverse attività in base alla pertinente categoria”.
Depositata la CTU, all'udienza comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta. il difensore di parte ricorrente rilasciava le proprie dichiarazioni in merito alla consulenza svolta, contestando nel merito e nella sostanza la relazione effettuata dal C.T.U., il quale, presente all'udienza restava a disposizione della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, questo Collegio, esaminata la perizia di consulenza tecnica di ufficio, con la documentazione ad essa allegata, osserva che in essa sono chiaramente esposte le indagini svolte per giungere al risultato finale. In sintesi il CTU ha esaminato la documentazione agli atti del ricorso per i due progetti (anno 2017 e anno 2018); ha svolto le operazioni di accertamento anche con un sopralluogo presso la ricorrente così come descritto al paragrafo 2; ha analizzato i due progetti di ricerca e sviluppo per gli anni
2017 e 2018 rilevando le carenze elencate rispettivamente nei paragrafi 3 e 4 della relazione;
ha analizzato al punto 2,2 la relazione tecnica di parte del CTP Nominativo_5, rilevando come essa non offra alcun utile contributo per il superamento o la mitigazione delle carenze evidenziate ai paragrafi 3 e 4 della relazione.
A seguito delle verifiche peritali di cui sopra, il CTU ha dunque affermato, conclusivamente, di ritenere che
“non sussistano i requisiti e i presupposti di legge per poter qualificare come attività di ricerca e sviluppo (ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013 e successive integrazioni e modificazioni) le attività svolte dalla ricorrente nell'ambito dei due progetti di ricerca per gli anni 2017 e 2018 analizzati ai paragrafi 3 e 4. Di conseguenza le spese relative alle attività dei due progetti in esame non sono, a parere dello scrivente, ammissibili al credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n.145/2013 e successive integrazioni e modificazioni.”
Questo Collegio, ritiene che, dunque, che la determinazione peritale offra una chiara ed inequivocabile analisi sui due progetti di ricerca e sviluppo per gli anni 2017 e 2018, mentre le carenze evidenziate dal CTU nella relazione tecnica di parte del CTP Nominativo_5 non danno alcun utile contributo per il superamento delle conclusioni del CTU Prof. Ing. Nominativo_4, che, non soltanto rappresentano una valutazione corretta e corrispondente alla realtà fattuale dei progetti esaminati, ma risultano pienamente rispondenti al quesito posto da questa Corte di giustizia tributaria relativamente all'analisi dei progetti, alle caratteristiche, particolarità, finalità degli stessi e, dunque, attestano l'insussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per la riconduzione dell'attività, e delle relative spese, tra quelle ammissibili.
In ragione di quanto sopra, facendo proprie le conclusioni riportate nella perizia del CTU, questa Corte di giustizia rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate, in riferimento al parametro minimo, stante la bassa complessità, nella misura che segue: fase di studio euro 1.276,00, fase introduttiva euro 601,00, fase decisionale euro 2.085,00, con riduzione 20% ex art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992, totale euro 3.169,60, oltre 15% spese generali come di legge e spese di CTU a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato, Sezione 2^, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate liquidate in complessivi euro 3.169,60, oltre 15% spese generali come di legge e spese di CTU.
Prato, lì 15/12/2025
Il Relatore
LE RD
Il presidente
AZ DI