Art. 1.
I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari sono garantiti dallo Stato.
La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.
I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari sono garantiti dallo Stato.
La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.