Articolo 1 della Legge 8 aprile 1954, n. 144
Articolo 2
Versione
21 maggio 1954
Art. 1.
I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari sono garantiti dallo Stato.
La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 21 maggio 1954