Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1857 / 2024
promossa da
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. LIUZZA GIOVANNA e DESTRO ANASTASIA, C.F. , CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. LO GIUDICE DAVIDE e , C.F. CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. LI CALZI MARIA, tutte in qualità di eredi C.F._3
del Sig. , giusta procura in atti, Persona_1
-ricorrenti-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
CACIOPPO SALVATORE, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: infortunio sul lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10 giugno 2024, le ricorrenti esponevano che:
- che dopo la manifestazione di alcuni sintomi, insorti in data 05/08/2021, la sua situazione di salute peggiorava, sino al ricovero giunto in data 15/08/2021, risultando positivo al Sars-
Cov-2, che portava alla morte in data 08/09/2021;
- che l' con provvedimento del 20/04/2022 comunicava che: “Non spetta alcuna CP_2
indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da una malattia comune”.
Deducevano che aveva errato l'ente previdenziale nel ritenere che l'evento che ha determinato il decesso dipende da malattia comune e non da causa violenta.
Chiedevano di ritenere e dichiarare che è deceduto per aver Persona_1
contratto l'infezione da COVID – 19 in occasione di lavoro e, conseguentemente, che l'evento morte è da qualificarsi come infortunio sul lavoro e di condannare l'ente a corrispondere la rendita e ad un assegno una volta tanto, previsti dall'art.66, n.4) del D.P.R.
1124/1965, per il decesso del proprio familiare, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
dalla data della domanda amministrativa, fino al soddisfo;
chiedevano, altresì, di dichiarare il diritto anche alla prestazione economica una tantum prevista dal “Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituiva l' deducendo che le parti ricorrenti non avessero soddisfatto l'onere CP_2
probatorio sulle stesse incombenti e teso a dimostrare l'occasione del contagio;
eccepiva l'insussistenza del nesso causale tra l'evento denunciato e l'occasione di lavoro. Chiedeva,
quindi, il rigetto della domanda.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento. In punto di diritto, l'art. 2 del D.p.r. n. 1124/1965 statuisce che “L'assicurazione comprende
tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la
morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea
assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”.
Per poter qualificare un evento come infortunio sul lavoro è quindi necessaria la presenza di due condizioni: la causa violenta e l'occasione di lavoro.
L'azione violenta idonea a determinare, ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell'affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro (cfr. Cass.
ord. n. 23894 del 2021).
La causa violenta può essere costituita anche dall'azione di fattori microbici o virali che,
penetrando nell'organismo umano, ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomo-
fisiologico, sempreché, tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'occasione di lavoro, invece, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite,
in questo caso, del c.d. rischio elettivo.
L'art. 42, 2 co., del d.l. n. 18/2020, in particolare, dispone che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai sensi CP_2
delle vigenti disposizioni, la relativa tutela all'infortunato. Le prestazioni nei casi CP_2
accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Invero, sin dal 1993 l' riconosce l'infortunio sul lavoro ai lavoratori che subiscono, in CP_2
conseguenza dell'attività lavorativa, una malattia infettiva e parassitaria. In particolare, già
con lettera del 1° luglio 1993 si dispose che i casi di epatite virale a trasmissione parentale e di Aids dovessero essere trattati come infortuni sul lavoro. In seguito con la circolare n. 74
del 1995 l'Istituto assicurativo estese l'infortunio ad ogni altra malattia infettiva e parassitaria per la cui trasmissione non è possibile stabilire il momento contagiante.
Con riferimento, poi, al contagio derivante dal virus Covid, la circolare n. 13/2020 CP_2
afferma che “nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli
operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per
tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la
elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus”.
Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus;
tuttavia, la circolare stabilisce che le condizioni di elevato rischio di contagio sono allargate anche ad altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico o l'utenza: si pensi ad esempio ai lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alla vendita o banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto.
L'Istituto afferma anche che le suddette attività lavorative non esauriscono l'ambito soggettivo poiché sarà sempre possibile provare con indizi “precisi, gravi e concordanti” gli episodi contagianti tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.
“Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto
residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici
episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini
dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela
assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità
lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato
dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle
mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale
seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico,
clinico, anamnestico e circostanziale”.
Merita di ricordare l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 10.4.2018, n. 8773; Cass.
7.3.2017, n. 57094; Cass. 12.6.2014, n. 13342;), ormai consolidatosi in tema di eventi indennizzati da secondo cui la prova del nesso eziologico tra fattore presente CP_2
nell'ambiente di lavoro ed evento deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può
essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità.
Con il presente ricorso i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della qualificazione di infortunio sul lavoro del decesso di per Covid-19; l'Istituto ha Persona_1
definito negativamente il caso per mancanza di nesso causale tra l'evento lamentato e la lesione accertata.
Orbene, difetta la piena prova che l'infezione da Covid19 contratta sia avvenuta in occasione di lavoro.
Dalle allegazioni delle parti è emerso che il de cuius fosse un tecnico di esercizio per la distribuzione di elettricità nel Comune di Ravanusa, ove effettuava lavori di manutenzione nella rete di impianto di pubblica illuminazione per le vie cittadine.
Parte ricorrente, che ne aveva l'onere, non ha chiesto di provare il tipo di mansioni svolte, il contatto con colleghi o pubblico, il luogo di svolgimento delle mansioni lavorative né l'uso di dispositivi di sicurezza.
Né può ritenersi che tale onere sarebbe stato assolto escutendo i testi sugli articolati di prova indicati in ricorso “1) “Vero è che il Sig. è suo collega”; 2) “Vero è che Persona_1
in piena emergenza Covid svolgevate regolarmente il vostro lavoro”; 3)”Vero è che il vostro lavoro
consisteva in interventi esterni connessi alla vostra funzione di elettricisti”; anzi, il riferimento agli
“interventi esterni” in uno con lo svolgimento di mansioni di manutenzione elettrica, fa ritenere che l'attività del de cuius si svolgesse all'aperto e che egli non fosse a contatto con clienti o pubblico.
Per le ragioni esposte, difetta il nesso causale tra l'evento morte e l'occasione di lavoro,
circostanza che porta a respingere il ricorso.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
dichiara che le ricorrenti non sono tenute alla refusione delle spese di lite;
pone a carico dello Stato le spesse, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 16/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo