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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/09/2024, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4895/2022 RG
TRA
e , in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore , Parte_1 Parte_2 Per_1
rapp.ti e difesi dall'avv. Giovanni Palma, giusta procura in calce all'atto di citazione ed elett.te dom.ti presso lo studio del loro difensore in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 244
ATTORI
E
1 , in persona del p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Emilia Dubbioso, giusta Controparte_1 CP_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e determinazione dirigenziale n. 1700 del
21.12.2022, ed elett.te dom.to presso la Casa Comunale in alla via Filangieri CP_1
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni a persona da cose in custodia.
Conclusioni: Come da rispettivi scritti difensivi e da note conclusionali depositate e da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.6.2024.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2
la potestà genitoriale sul minore , citavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Per_1 [...]
, in persona del sindaco p.t., per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva in ordine alla CP_1
determinazione dell'evento verificatosi in data 18.7.2014, alle ore 17.00 circa, in , negli spazi CP_1
adibiti ad area giochi dei giardini comunali, e sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate dal minore.
A tal fine premettevano che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il minore all'interno Per_1
della detta area giochi, inciampava in un dislivello della pavimentazione, dovuto alla mancata aderenza al suolo di una lastra di pavimento, non visibile in quanto ricoperto da erba, rovinando al suolo e riportando lesioni al gomito ed al braccio destro;
esponevano che per le lesioni riportate, il bambino fu accompagnato presso il pronto soccorso degli “Ospedali Riuniti Penisola Sorrentina - Plesso De Luca e Rossano di Vico
Equense”, dove gli fu diagnosticata una “frattura pluriframmentaria scomposta della paletta omerale” e ne fu disposto il trasferimento presso l'Ospedale “Santobono” di Napoli, dove l'arto fu immobilizzato;
deducevano che successivamente fu ricoverato presso la stessa struttura ospedaliera, dapprima in data
24.07.2014 per intervento chirurgico e poi in data 18.08.2014 per ulteriori controlli.
2 Ritenendo responsabile dell'evento il ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa Controparte_1
manutenzione e custodia dell'area pubblica, ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni subiti dal minore , quantificati in € 22.979,81, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo, ovvero Per_1
nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Il , in persona del sindaco p.t., si costituiva in giudizio;
eccepiva innanzitutto, Controparte_1
l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato con la domanda risarcitoria;
eccepiva la nullità
dell'anno di citazione per violazione degli artt. 163 n. 4 e 164 c.p.c., in quanto generico e lacunoso, non essendo ben precisate la dinamica dell'evento e le caratteristiche della presunta insidia, nonché il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti;
nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea ritenendo insussistenti i presupposti costitutivi delle ipotesi previste dagli artt. 2043 e 2051 c.c., mancando un'insidia non visibile e non prevedibile ed essendo l'evento dannoso non imputabile al convenuto CP_1
ma alla condotta incauta del minore e dei genitori tenuti alla vigilanza sullo stesso;
contestava, altresì, sia il nesso causale tra l'evento dedotto ed i danni lamentati sia la quantificazione dei danni stessi. Chiedeva,
quindi, la declaratoria di intervenuta prescrizione quinquennale del preteso diritto, la declaratoria di nullità
dell'atto introduttivo e della carenza di legittimazione delle parti, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., disattese le richieste istruttorie articolate dalle parti,
ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 05.06.2024 resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 04.06.2024, questo Giudice assegnava la stessa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa del convenuto;
a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art
164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il
thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati;
la nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo
3 se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015). Applicando
tali coordinate al caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone le proprie doglianze in maniera puntuale allegando varia documentazione in merito.
Per quanto riguarda la legittimazione attiva e quella passiva delle parti in causa, da valutarsi in base alla prospettazione della domanda proposta, le stesse sussistono avendo gli attori, in qualità di genitori del figlio minore, dedotto che il bambino aveva subito lesioni nell'area giochi dei giardini pubblici rientranti nell'ambito del perimetro urbano del , proprietario e custode dell'area pubblica e Controparte_1
tenuto alla gestione della stessa ed avendo evocato in giudizio il soggetto tenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
al risarcimento nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Quanto alla titolarità delle parti nel rapporto dedotto in giudizio, la stessa, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. e va valutata unitamente al merito.
Va, poi, vagliata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto a richiedere il risarcimento, sollevata nella comparsa di costituzione e risposta e ribadita in tutti i successivi scritti difensivi dall'ente convenuto,
che ha espressamente dedotto di volersene avvalere.
Si osserva, innanzitutto, che l'eccezione di prescrizione – che è eccezione non rilevabile d'ufficio, stante l'espressa previsione di cui all'art. 2938 c.c.-, è ammissibile, in quanto tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione depositata in data 21.12.2022 nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione del 10.01.2023 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 163 comma 3 n. 7, 166 e 167 comma 2 c.p.c., oltre cui vi è decadenza dalla facoltà
di proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (cfr. anche
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12490 del 28/05/2007).
La stessa è anche fondata alla luce delle seguenti considerazioni.
L'art. 2947 c.c., al primo comma, prevede la prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato.
L'art. 2943 c.c., inoltre, prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si instaura un giudizio o da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c..
4 Nel caso di specie, avendo gli attori domandato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore conseguenti all'assunto fatto “illecito” di terzi, ovvero dell'ente trova CP_3
applicazione proprio il richiamato art. 2947 c.c.
Orbene, l'evento dannoso dedotto in lite, secondo quanto riferito nell'atto introduttivo e quanto emerge dalla documentazione allegata, si sarebbe verificato il 18.07.2014; gli attori inoltravano al Controparte_1
una prima richiesta di risarcimento in data 06.07.2016 e, difatti, pur non avendone provato l'invio
[...]
all'ente convenuto stante l'allegazione unicamente della richiesta datata 30.06.2016 senza ricevuta di partenza e di ritorno (cfr. doc. 3 prodotto da parte attrice), il convenuto non contesta tale circostanza confermando di aver ricevuto la richiesta in data 06.07.2016 protocollata con n. 21106; inoltravano una seconda richiesta di risarcimento a mezzo racc.ta a/r spedita il 26.07.2021 e ricevuta in data 28.07.2021
(cfr. 4 prodotto dagli attori), che il conferma di aver ricevuto e protocollato con n. 25308. CP_1
La seconda richiesta di risarcimento, dunque, veniva inoltrata ( in data 26.7.2021) quando era già decorso il termine quinquennale di prescrizione ( 6.7.2021).
L'atto di citazione veniva poi notificato per la prima volta in data 17.09.2022, quando già era maturata la prescrizione, non essendo allegati ulteriori atti interruttivi tra le due richieste di risarcimento.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal deve, pertanto, essere accolta. Controparte_1
Restano, quindi, assorbite tutte le altre questioni, domande o eccezioni, con rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo,
secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), in ragione dello scaglione di riferimento da €
5.200,00 a € 26.000,00; quanto ai compensi, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e della non complessità della materia trattata, della brevità del giudizio deciso sulla base dell'eccezione di prescrizione sollevata, della limitazione della fase istruttoria al solo deposito di memorie, questo giudice ritiene di dover applicare i valori minimi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
5 A) Rigetta la domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto azionato;
B) Condanna e , in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore , al pagamento, in favore del , in Per_1 Controparte_1
persona del Sindaco p.t., in solido, delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 00,00 per spese vive e € 2.540,00, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi,
oltre iva e cpa.
Torre Annunziata, in data 27.9.2024
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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