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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/04/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1803/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n.
7792/2018;
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Longobardi, Parte_1
presso il cui studio sito in Angri, Madonna Delle Grazie n. 120, elett.te domicilia;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1
procura alle liti agli atti, dall'avv. Francesco Ceschini, elett.te domiciliata in Salerno, via Manzo n.
21;
PARTE APPELLATA
; CP_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
proponeva atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa dal giudice di Parte_1
pace di Nocera Inferiore, numero 7792/2018.
La odierna parte appellante, in primo grado, conveniva in giudizio le parti appellate, deducendo che in data 01 ottobre 2015, ore 21:30, in Sant' Egidio del Monte Albino, via Trento, nei pressi del
[...]
veniva travolta dalla vettura Mini Couper, TG CY281DY, proprietà Parte_2
ed assicurata con;
la vettura, nel ripartire da una sosta, effettuava CP_2 Controparte_1
una manovra di retromarcia colpendo parte attrice, che pertanto domandava una pronuncia di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni subite, con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado rigettava la domanda, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Con l'atto di appello si lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato il quadro probatorio in atti, che viceversa confermerebbe la fondatezza della domanda;
parte appellante citava, pertanto, in giudizio le parti appellate, al fine di ottenere una pronuncia di condanna della domanda formulata in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione al difensore.
Si costituiva la sola la quale sosteneva l'inammissibilità dell'appello e Controparte_3 domandava una pronuncia di rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
Rimaneva contumace l'altra parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
In relazione alla domanda proposta, l'atto di appello indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata, pertanto l'impugnazione risulta ammissibile.
In relazione all'appello proposto, esso risulta fondato.
In relazione all'an debeatur, la sentenza impugnata, pur evidenziando che la prova dichiarativa espletata confermava la dinamica, rilevava che “la prova orale non appara idonea a provare il fondamento in fatto della pretesa azionata nei confronti dei convenuti in ragione delle risultanze della
CTU esperita” (pag. 3 della sentenza impugnata), richiamando anche quanto annotato nei verbali in sede di pronto soccorso ospedaliero (“la dizione incidente in strada non è chiaramente indicativa di incidente stradale”, pag. 3, sentenza impugnata); concludeva osservando che “l'attore si trovava dietro l'autovettura sulla sede stradale ed avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione non trovandosi sul marciapiedi”.
Ciò posto, giova evidenziare che la manovra di retromarcia deve essere eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, esigendo un comportamento improntato a particolare prudenza da parte del conducente, il quale è tenuto ad una condotta diligente, “accentuata in ragione della relativa particolarità stante la intrinseca maggiore difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie nonchè di mantenere il dovuto completo controllo della situazione al fine di condurla a termine indenne. Deve pertanto adottare tutte le cautele idonee ad evitare di investire persone che accidentalmente si trovino sul percorso ovvero a controllare la strada, a fortiori in presenza di situazioni che come nella specie rendano maggiormente difficoltosa ovvero grandemente ostacolino la relativa percezione. A tale stregua, con attenzione che deve permanere ininterrottamente per tutto lo svolgimento della manovra in corso di esecuzione fino al suo completamento (v. Cass. pen., Sez. 4^, 8/6/1984, n. 7847), è tenuto non solo ad accertarsi che, da tergo, il campo stradale sia libero, ma anche che il veicolo possa essere spostato dalla posizione in cui si trova senza pericolo per alcuno, dovendo vigilare con la massima attenzione e dominare visivamente la strada da percorrere, sia durante la marcia normale sia (e soprattutto) durante l'esecuzione di una retromarcia, nella quale la visibilità è parzialmente preclusa dal retrotreno o comunque dalla parte retrostante del veicolo, sicchè risulta diminuita la possibilità di evitarsi gli ostacoli che possano presentarsi (v. Cass. pen., Sez. 4^, 25/9/1990, n. 14434;
Cass. pen., Sez. 4^, 26/4/1989, n. 12117; Cass. pen., Sez. 4^, 15/3/1989, n. 6246; Cass. pen., Sez. 4^,
30/10/1981, n. 1533)” (Cass., sent. n. 3367 del 2015; Trib. Napoli Nord, n. 628 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali si presentano sufficientemente precise nella descrizione della dinamica, e dalle stesse emerge che il sinistro è stato cagionato esclusivamente in ragione della incauta manovra in retromarcia eseguita dalla vettura di proprietà di parte convenuta, mentre non emerge alcun contributo causale, nella produzione dell'evento, ascrivibile al danneggiato.
In relazione a quanto verbalizzato in sede di pronto soccorso, va rilevato che “il referto del Pronto
Soccorso fa fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, solo della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o dallo stesso compiuti, e non della veridicità delle dichiarazioni in questione” (Tribunale Firenze, n.3033 del 2022); ne deriva che – a fronte delle dichiarazioni testimoniali rese – la prova dichiarativa non può essere inficiata da generiche dichiarazioni verbalizzate presso il presidio ospedaliero, dalle quali peraltro il giudice di primo grado ha ricavato una personale ricostruzione, astratta e sganciata dalle risultanze probatorie (in tal senso, si legge che la dizione incidente in strada potrebbe “anche essere significativa di una caduta accidentale in strada”, pag. 3 della sentenza impugnata).
Infine, si aggiunga che il consulente ha riconosciuto la teorica compatibilità tra le lesioni e la dinamica, (pagg. 15 e 18 della consulenza tecnica in atti), elemento che non risulta inficiato dalla ulteriore considerazione del consulente, il quale suggeriva di valorizzare altri elementi istruttori, posto che tale considerazione esula dalle competenze tecniche dell'ausiliario, e tenuto conto che la dinamica risulta provata dalle dichiarazioni testimoniali in atti.
In conclusione, il quadro probatorio in atti conferma la dinamica descritta nella domanda.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che causalmente riconducibili alle predette lesioni sono da computarsi un danno biologico pari al 5%, giorni cinque quale periodo di inabilità totale, giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni trenta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni trenta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%; in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico residuato a parte appellante, un importo complessivo pari ad euro 14.792,50.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato che le spese sostenute e documentate ammontano ad € 480,00. Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, le parti appellate devono essere condannate, in solido tra loro, alla corresponsione in favore di parte appellante dell'importo complessivo di euro 14.792,50, a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 01 ottobre 2015 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata, e l'esito complessivo della lite evidenzia la soccombenza delle parti appellate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
A fronte della delibera del C.O.A. di ammissione provvisoria della parte appellante al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in relazione al presente giudizio, le parti appellate devono essere condannate al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133, d.P.R. n. 115/2002 (per il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”).
Infine, va precisato che – letta la dichiarazione di antistarietà - “la dichiarazione di anticipazione è da ritenersi vincolante per il giudice (al quale non spetta alcun margine di sindacato su di essa)”
(Cass., Sez. Un. Sent. n. 16037 del 2010), e che – escluso ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio – “l'istanza di distrazione quando formulata va accolta”, ma “può essere successivamente revocata su richiesta dell'assistito che, allegandone la frode, evidenzi la insussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese” (Cass., Sez. Un., sent.
n. 8562 del 2021, in tema di rapporti tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'istanza di distrazione formulata dal difensore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
7792/2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, R.G. n. 1803/2019, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna le parti appellate in solido al pagamento, in favore di parte appellante, di euro 14.792,50, oltre interessi come in motivazione, ed euro 480,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. in riforma della sentenza di primo grado, condanna le parti appellate al pagamento della spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.046,00 per compenso, in € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
3. condanna le parti appellate al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre € 280,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendo che il pagamento di detta somma venga effettuato in favore dello Stato a norma dell'art. 133 d.P.R. n.115/2002, con distrazione
– esclusivamente per quanto di competenza – in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario;
4. condanna le parti appellate al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto. Così deciso in Nocera Inferiore, 22 aprile 2025.
Depositato telematicamente in data 22 aprile 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1803/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n.
7792/2018;
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Longobardi, Parte_1
presso il cui studio sito in Angri, Madonna Delle Grazie n. 120, elett.te domicilia;
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1
procura alle liti agli atti, dall'avv. Francesco Ceschini, elett.te domiciliata in Salerno, via Manzo n.
21;
PARTE APPELLATA
; CP_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
proponeva atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa dal giudice di Parte_1
pace di Nocera Inferiore, numero 7792/2018.
La odierna parte appellante, in primo grado, conveniva in giudizio le parti appellate, deducendo che in data 01 ottobre 2015, ore 21:30, in Sant' Egidio del Monte Albino, via Trento, nei pressi del
[...]
veniva travolta dalla vettura Mini Couper, TG CY281DY, proprietà Parte_2
ed assicurata con;
la vettura, nel ripartire da una sosta, effettuava CP_2 Controparte_1
una manovra di retromarcia colpendo parte attrice, che pertanto domandava una pronuncia di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni subite, con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado rigettava la domanda, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Con l'atto di appello si lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato il quadro probatorio in atti, che viceversa confermerebbe la fondatezza della domanda;
parte appellante citava, pertanto, in giudizio le parti appellate, al fine di ottenere una pronuncia di condanna della domanda formulata in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione al difensore.
Si costituiva la sola la quale sosteneva l'inammissibilità dell'appello e Controparte_3 domandava una pronuncia di rigetto dell'appello, con vittoria delle spese.
Rimaneva contumace l'altra parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
In relazione alla domanda proposta, l'atto di appello indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata, pertanto l'impugnazione risulta ammissibile.
In relazione all'appello proposto, esso risulta fondato.
In relazione all'an debeatur, la sentenza impugnata, pur evidenziando che la prova dichiarativa espletata confermava la dinamica, rilevava che “la prova orale non appara idonea a provare il fondamento in fatto della pretesa azionata nei confronti dei convenuti in ragione delle risultanze della
CTU esperita” (pag. 3 della sentenza impugnata), richiamando anche quanto annotato nei verbali in sede di pronto soccorso ospedaliero (“la dizione incidente in strada non è chiaramente indicativa di incidente stradale”, pag. 3, sentenza impugnata); concludeva osservando che “l'attore si trovava dietro l'autovettura sulla sede stradale ed avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione non trovandosi sul marciapiedi”.
Ciò posto, giova evidenziare che la manovra di retromarcia deve essere eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, esigendo un comportamento improntato a particolare prudenza da parte del conducente, il quale è tenuto ad una condotta diligente, “accentuata in ragione della relativa particolarità stante la intrinseca maggiore difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie nonchè di mantenere il dovuto completo controllo della situazione al fine di condurla a termine indenne. Deve pertanto adottare tutte le cautele idonee ad evitare di investire persone che accidentalmente si trovino sul percorso ovvero a controllare la strada, a fortiori in presenza di situazioni che come nella specie rendano maggiormente difficoltosa ovvero grandemente ostacolino la relativa percezione. A tale stregua, con attenzione che deve permanere ininterrottamente per tutto lo svolgimento della manovra in corso di esecuzione fino al suo completamento (v. Cass. pen., Sez. 4^, 8/6/1984, n. 7847), è tenuto non solo ad accertarsi che, da tergo, il campo stradale sia libero, ma anche che il veicolo possa essere spostato dalla posizione in cui si trova senza pericolo per alcuno, dovendo vigilare con la massima attenzione e dominare visivamente la strada da percorrere, sia durante la marcia normale sia (e soprattutto) durante l'esecuzione di una retromarcia, nella quale la visibilità è parzialmente preclusa dal retrotreno o comunque dalla parte retrostante del veicolo, sicchè risulta diminuita la possibilità di evitarsi gli ostacoli che possano presentarsi (v. Cass. pen., Sez. 4^, 25/9/1990, n. 14434;
Cass. pen., Sez. 4^, 26/4/1989, n. 12117; Cass. pen., Sez. 4^, 15/3/1989, n. 6246; Cass. pen., Sez. 4^,
30/10/1981, n. 1533)” (Cass., sent. n. 3367 del 2015; Trib. Napoli Nord, n. 628 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali si presentano sufficientemente precise nella descrizione della dinamica, e dalle stesse emerge che il sinistro è stato cagionato esclusivamente in ragione della incauta manovra in retromarcia eseguita dalla vettura di proprietà di parte convenuta, mentre non emerge alcun contributo causale, nella produzione dell'evento, ascrivibile al danneggiato.
In relazione a quanto verbalizzato in sede di pronto soccorso, va rilevato che “il referto del Pronto
Soccorso fa fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, solo della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o dallo stesso compiuti, e non della veridicità delle dichiarazioni in questione” (Tribunale Firenze, n.3033 del 2022); ne deriva che – a fronte delle dichiarazioni testimoniali rese – la prova dichiarativa non può essere inficiata da generiche dichiarazioni verbalizzate presso il presidio ospedaliero, dalle quali peraltro il giudice di primo grado ha ricavato una personale ricostruzione, astratta e sganciata dalle risultanze probatorie (in tal senso, si legge che la dizione incidente in strada potrebbe “anche essere significativa di una caduta accidentale in strada”, pag. 3 della sentenza impugnata).
Infine, si aggiunga che il consulente ha riconosciuto la teorica compatibilità tra le lesioni e la dinamica, (pagg. 15 e 18 della consulenza tecnica in atti), elemento che non risulta inficiato dalla ulteriore considerazione del consulente, il quale suggeriva di valorizzare altri elementi istruttori, posto che tale considerazione esula dalle competenze tecniche dell'ausiliario, e tenuto conto che la dinamica risulta provata dalle dichiarazioni testimoniali in atti.
In conclusione, il quadro probatorio in atti conferma la dinamica descritta nella domanda.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che causalmente riconducibili alle predette lesioni sono da computarsi un danno biologico pari al 5%, giorni cinque quale periodo di inabilità totale, giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni trenta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni trenta quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%; in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico residuato a parte appellante, un importo complessivo pari ad euro 14.792,50.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato che le spese sostenute e documentate ammontano ad € 480,00. Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, le parti appellate devono essere condannate, in solido tra loro, alla corresponsione in favore di parte appellante dell'importo complessivo di euro 14.792,50, a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 01 ottobre 2015 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata, e l'esito complessivo della lite evidenzia la soccombenza delle parti appellate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
A fronte della delibera del C.O.A. di ammissione provvisoria della parte appellante al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in relazione al presente giudizio, le parti appellate devono essere condannate al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133, d.P.R. n. 115/2002 (per il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”).
Infine, va precisato che – letta la dichiarazione di antistarietà - “la dichiarazione di anticipazione è da ritenersi vincolante per il giudice (al quale non spetta alcun margine di sindacato su di essa)”
(Cass., Sez. Un. Sent. n. 16037 del 2010), e che – escluso ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio – “l'istanza di distrazione quando formulata va accolta”, ma “può essere successivamente revocata su richiesta dell'assistito che, allegandone la frode, evidenzi la insussistenza dei presupposti per la distrazione delle spese” (Cass., Sez. Un., sent.
n. 8562 del 2021, in tema di rapporti tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'istanza di distrazione formulata dal difensore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
7792/2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, R.G. n. 1803/2019, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna le parti appellate in solido al pagamento, in favore di parte appellante, di euro 14.792,50, oltre interessi come in motivazione, ed euro 480,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. in riforma della sentenza di primo grado, condanna le parti appellate al pagamento della spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.046,00 per compenso, in € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
3. condanna le parti appellate al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre € 280,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendo che il pagamento di detta somma venga effettuato in favore dello Stato a norma dell'art. 133 d.P.R. n.115/2002, con distrazione
– esclusivamente per quanto di competenza – in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario;
4. condanna le parti appellate al pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto. Così deciso in Nocera Inferiore, 22 aprile 2025.
Depositato telematicamente in data 22 aprile 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio