Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piombino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Bertolini, con domicilio eletto presso lo studio TT OL in Firenze, via San Gallo n. 76;
Presidenza del Consiglio di Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio - Direzione Centrale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Società Baia Calma s.r.l.s., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”;
della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 marzo 2024:
- della determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, comunicata alla ricorrente il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni», con la quale la durata del rapporto concessorio è stata limitata al 31 dicembre 2024.
Nonché per accogliere le seguenti domande
previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate
1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione:
a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva;
b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022;
d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato;
2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Piombino a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piombino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 5 dicembre 2025, la ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, non avendo più interesse alla decisione del ricorso.
Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei relativi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse; in considerazione anche della non opposizione alla compensazione delle spese di lite manifestata dalla difesa del Comune di Piombino, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui relativi motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
UI LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | RI IA |
IL SEGRETARIO