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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2024, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1850/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carla Romana Raineri Presidente
dr. Lorenzo Orsenigo Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1850/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Correggio n. 43, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Antonio Ferraguto;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Como, via Controparte_1 P.IVA_2
Albertolli n. 9, presso lo studio dell'avv. Franco Fabiani, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari pagina 1 di 13 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano,
Sezione Sesta Civile, G.U. Dott.ssa Viola Nobili, n. 1813/2022 depositata ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ. in data 28.02.2022, resa inter partes e notificata in data 26.05.2022, ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via principale: riformare la sentenza n. 1813/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
28.02.2022 e notificata in data 26.05.2022 per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, respingere le domande tutte proposte da accogliendo così le Controparte_1
conclusioni come formulate dalla Banca convenuta nel primo grado di giudizio con ogni conseguente statuizione restitutoria e di condanna, che qui di seguito si ritrascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così giudicare:
IN VIA / PRELIMINARE: - dichiarare prescritta ogni domanda relativa al periodo anteriore al
20/09/2006 per le ragioni esposte in narrativa ovvero, in ogni caso, anteriore all'ultima rimessa
solutoria rilevata.
NEL MERITO: - Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dall'attrice nei confronti di per l'effetto respingere le domande proposte Parte_1
col presente giudizio, dichiarando che nulla è dovuto agli stessi a qualsivoglia titolo e/o ragione.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Sempre in via principale: condannare, in conseguenza, alla restituzione della Controparte_1 somma di € 13.403,60, oltre interessi dalla data di pagamento, corrisposta da Parte_1
a favore in ottemperanza della sentenza n. 1813/2022 emessa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi del procedimento, oltre accessori di legge”.
Per Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare, nella sua interezza, l'appello promosso da per le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. Parte_1
pagina 2 di 13 Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il secondo grado di giudizio, comprensivi di oneri per la eventuale consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1 Parte_1
affinchè – in relazione al conto corrente n.5522, acceso in data 18.1.1996 ed estinto il 27.10.2008 – venisse accertato l'addebito di poste non dovute per euro 130.450,49 e, di conseguenza, venisse condannata alla ripetizione di tale somma di denaro o di quella diversa che fosse accertata in corso di causa.
2. La Società attrice, a fondamento delle proposte domande, deduceva:
a) l'applicazione illegittima di interessi anatocistici, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000, in mancanza di una specifica pattuizione scritta;
b) la “data di valuta” diversa dalla “data contabile”;
c) la pattuizione di c.m.s. in modo indeterminato;
d) l'applicazione di interessi ultra – legali non pattuiti.
3. , costituendosi nel giudizio di primo grado, contestava le domande attoree ed Parte_1
eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al 20 settembre 2006, allorquando il correntista inviava la lettera di messa in mora.
4. Espletata Ctu contabile1, con sentenza n. 1813 del 28 febbraio 2022, il Tribunale di Milano così disponeva: 1 Sul seguente quesito:
“Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198
c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente n 5522 intervenuto concluso nel 1996:
1) effettui ogni conteggio portando la valuta alla data contabile dell'operazione con verifica progressiva e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dal primo saldo in atti fino al 28.10.2005;
2) espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto, fino al 28.10.2005; pagina 3 di 13 “1) Accoglie la domanda di e dichiarata la nullità della Controparte_1
capitalizzazione degli interessi, della commissione di massimo scoperto e del tasso debitore fino al
3.1.2003, per l'effetto, condanna a pagare in favore di Parte_1 [...] la somma di € 71.804,81, oltre interessi legali dal 20.9.2016 al soddisfo;
CP_1
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 790 per spese, € 7.760 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso
spese generali, c.p.a. e i.v.a.
3) Pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica di Parte_1
ufficio già liquidate con due decreti”.
5. Il Tribunale di Milano così essenzialmente motivava.
aa) Quanto agli interessi anatocistici, l'art. 7 del contratto concluso “in data 30.08.1985”, al 2° comma, in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., prevedeva che “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre”.
3) espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione fino al 28.10.2005;
e con calcolo alternativo espunga la capitalizzazione solo sino alla data del 30.6.2000, fino al 28.10.2005;
5) calcoli gli interessi passivi applicando ai saldi debitori, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.Lvo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione fino al 28.10.2005 e poi applichi il tasso pattuito nel contratto (doc. 4);
6) ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori a) al tasso convenzionale (se pattuito) b) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11),
c) dal 28.10.2005, applichi il tasso creditore indicato in contratto;
7) verifichi, per il periodo anteriore al 20.9.2016, e sulla base delle originarie annotazioni contabili della se vi siano CP_2 stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di poste indebite superiori alla entità del fido che il c.t.u. accerterà tramite la centrale dei rischi e tramite tutte le indicazioni presenti negli estratti conto;
ad es. ove riscontri voci quali “commissioni fido” o la applicazione di tassi a debito differenti con pari decorrenza;
ove non si riscontri concessione di aperture di credito, le rimesse sono da considerarsi tutte solutorie;
viceversa ove si accerti l'esistenza di aperture di credito, ma non sia possibile risalire alla sua specifica entità, consideri i pagamenti tutti ripristinatori;
8) all'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla . CP_2
pagina 4 di 13 Anche successivamente all'entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000, deve ritenersi illegittima l'applicazione di interessi anatocistici, non risultando documentata l'approvazione scritta da parte del cliente.
Di conseguenza – concludeva, sul punto, il Tribunale (cfr. pg. 8 sentenza) – si è provveduto al ricalcolo del saldo di conto corrente senza capitalizzazione alcuna sino al 28.10.2005, data in cui risulta concluso un nuovo contratto, fra le parti, con la previsione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi;
dal 29.10.2005 e sino all'estinzione del rapporto è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
bb) Non è stato possibile procedere alla verifica della “date di valuta” rispetto alla “data contabile”, in quanto la produzione degli estratti conto risulta incompleta e sono stati prodotti solo gli “estratti conto scalari” – (cfr. pg. 3 sentenza).
cc) E' nulla la cms in quanto indeterminata, facendo “rinvio ad uso piazza”.
In particolare – rilevava il Tribunale – l'art. 7, comma 5, del contratto di conto corrente prevedeva che “Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle Banche sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto”.
Per tale ragione, le c.m.s. sono state espunte dal ricalcolo del saldo di conto corrente – (cfr. pgg. 8, 9 sentenza).
dd) In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla il Giudice di primo grado – CP_2
ritenuto che fosse documentato che il rapporto di conto corrente fosse “affidato”, in virtù dei contratti prodotti in giudizio – ha evidenziato che “la banca avrebbe dovuto offrire prove a riscontro della solutorietà (ad esempio producendo gli estratti conto e la prova del limite della apertura di credito). In mancanza gli elementi costitutivi della fattispecie prescrittiva non possono essere accertati (quaestio iuris). Pertanto, tutte le poste sono state correttamente considerate ripristinatorie e quindi ripetibili” – (così, pg. 10 sentenza).
pagina 5 di 13 Sulla base di tali principali motivazioni, il Tribunale di Milano condannava la alla CP_2
restituzione di complessivi euro 71.804,81, oltre interessi legali dal 20.09.2016 al soddisfo.
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1813/2022 e della quale Parte_1
chiede la riforma per i motivi così rubricati:
I^MOTIVO: “Violazione dell'art. 2697 c.c. sull'eccezione di prescrizione. Accoglimento acritico delle risultanze (inattendibili) della Ctu contabile”;
II^ MOTIVO: “Errata declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi. Omessa
e/o insufficiente motivazione in merito al ritenuto anatocismo”;
III^ MOTIVO: “Erronea statuizione sulla indeterminatezza della cms. Omessa motivazione per esame di una clausola contrattuale non oggetto del giudizio”;
IV^ MOTIVO: “Erronea statuizione in punto di condanna al pagamento delle spese legali e di Ctu, con violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
7. costituendosi nel giudizio di appello, ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
8. Con ordinanza resa in data 13 luglio 2022, questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla ai sensi dell'art. 351 c.p.c., confermava il decreto, reso inaudita altera CP_2
parte, di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
9. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 30.11.2022, la causa veniva avviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.11.2023, che si teneva mediante trattazione scritta e, assegnati su richiesta delle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi, veniva decisa nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per Parte_1 avere erroneamente valutato l'onere di allegazione e prova gravante in capo al correntista nell'azione di ripetizione dell'indebito.
pagina 6 di 13 In particolare, l'appellante si duole della statuizione impugnata nella parte in cui ha così motivato:
“L'ausiliario del giudice ha risposto al quesito nei limiti della lacunosità della documentazione contabile offerta dalla società attrice.
In primo luogo, il consulente riferisce che in mancanza di estratti conto dettagliati per vari anni non è stato possibile individuare l'entità delle rimesse e quindi verificare la loro natura solutoria;
inoltre, poiché la documentazione principale era formata da scalari, che non indicano la data contabile questi sottolinea che non è stato possibile spostare la data valuta a quella contabile”.
Inoltre, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione laddove ha così valutato l'accertata incompletezza della documentazione:
“la documentazione agli atti non consente l'individuazione di eventuali rimesse solutorie per il periodo anteriore al 20.09.2006. Gli estratti conto scalari rendono impossibile accertare
l'eventuale prescrizione, essendo, in base ad essi, impossibile verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse non esistendo nessuna evidenza dei dati necessari alla loro qualificazione. L'importo degli oneri di conto corrente è stato pertanto rideterminato per
l'intero periodo di indagine peritale senza alcuna prescrizione”.
Fatta tale premessa, la prospetta che, laddove sia eccepita la prescrizione delle rimesse CP_2
solutorie, l'onere di allegazione e prova della natura “meramente ripristinatoria” dei versamenti in conto spetti al correntista - onere che, nella specie, non è stato assolto.
Infine, richiama le deduzioni del suo Ctp ove, sul punto, aveva formulato i seguenti rilievi:
“I conteggi per l'individuazione delle rimesse aventi carattere solutorio sono contenuti nella
Tabella n. 2, prodotta dalla in uno alla consulenza di parte. CP_2
Dalla sua lettura emerge che nel periodo analizzato vi sono rimesse di carattere solutorio (cioè accreditate in situazione di extra-fido) sufficienti a pagare pressoché tutti gli oneri bancari –
indebiti o non indebiti – precedenti al 30 settembre 2006.
Si riportano di seguito i risultati in termini riassuntivi.
Rimesse solutorie 12.523.767,04
Competenze addebitate dal 1996 al 20/09/2006 153.974,57 pagina 7 di 13 Oneri e competenze ante 20/09/2006 pagate e prescritte 153.974,57” – (così, atto di citazione in appello).
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia fondato, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Appare opportuno premettere che – in tema di oneri assertivi e probatori nel contenzioso bancario – il correntista che agisce, nei confronti della Banca, per la ripetizione dell'indebito oggettivo, deve allegare e dimostrare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale.
Al fine della ricostruzione del saldo di conto corrente, il “correntista – attore” è tenuto alla produzione del contratto e degli estratti di conto corrente i quali diano evidenza delle poste indebite oggetto della domanda di ripetizione.
L'eventuale mancanza di una parte degli estratti conto non preclude ex se il ricalcolo anzi detto, poiché l'accertamento del “dare ed avere” può avvenire con l'impiego di ulteriori mezzi di prova, purchè idonei a fornire indicazioni certe e complete al fine della rideterminazione del saldo.2
A tale fine, possano utilizzarsi, a titolo esemplificativo, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni oppure, ex artt. 2709 – 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili3 o anche gli estratti conto scalari.4
Inoltre, può darsi rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento che possa costituire argomento di prova valutabile ex art. 116 c.p.c.
In tali casi, peraltro, detta documentazione dovrà risultare concretamente idonea al fine di dare prova, attendibile e sufficientemente completa, delle movimentazioni debitorie e creditorie. 2 Cfr., fra molte, Cass. Civ., n. 4043/2024; 3 Non anche l'estratto notarile da cui risulti il mero salda conto: Cass. Civ. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. Civ. 25 novembre 2010 n. 23974;
pagina 8 di 13 I.B. Oltre a ciò, la Corte osserva che, laddove la Banca convenuta sollevi l'eccezione di prescrizione (decennale) delle rimesse solutorie, secondo l'orientamento nomofilattico cui si intende dare continuità5, perché possa ipotizzarsi il diritto alla ripetizione di un pagamento indebito, lo stesse deve tradursi in un “pagamento”, cioè uno spostamento patrimoniale da un soggetto (il solvens) in favore di un altro soggetto (l'accipiens), potendosi ritenere “indebito” nella misura in cui risulti privo di un'idonea causa giustificativa.
La prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre da ciascun versamento in conto, laddove risulti effettuato su un saldo di conto corrente passivo (o “scoperto”) ed al quale non acceda alcuna apertura di credito o, in tale seconda evenienza, allorquando il versamento ripiani un passivo eccedente i limiti dell'accordato; diversamente, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista e la prescrizione decennale non decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, ma dalla data di chiusura del conto.
Quanto all'onere di allegazione e prova, le Sezioni Unite cit. hanno affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di
somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di
volerne approfittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
I.C. Ciò premesso, questa Corte ritiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi generali sopra richiamati.
Invero, il Giudice di primo grado ha dato atto dell'incompletezza della documentazione agli atti,
così come evidenziata dal Ctu e ha accertato che non sia possibile, in base a quanto emerso dall'istruttoria tecnica, verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto “poiché la documentazione principale era formata da scalari, che non indicano la data contabile” – (cfr.
pg. 3 sentenza).
Peraltro, il Tribunale ha ritenuto che: 5 fra molte, si richiama: SS.UU. Civili, sentenza 13 giugno 2019, n. 15895; pagina 9 di 13 “a partire dal 1996, l'apertura di credito è stata considerata provata giusta l'esistenza dell'art. 6
CGC che la disciplina giuridicamente e la presenza di indicazioni negli scalari di diciture quali
“commissioni fido” …; successivamente vi è prova scritta del contratto di affidamento del 2002 con effetto dal 3.1.2003 (doc.5). Pertanto, la banca avrebbe dovuto offrire prove a riscontro della solutorietà (ad esempio producendo gli estratti conto e la prova del limite dell'apertura di
credito). In mancanza, gli elementi costitutivi della fattispecie prescrittiva non possono essere
accertati (quaestio iuris). Pertanto, tutte le poste sono state correttamente considerate ripristinatorie e quindi ripetibili” – (cfr. pg. 10 sentenza).
La valutazione data dal Giudice di primo grado non appare condivisibile, per le seguenti principali considerazioni.
Così come è emerso dalla Ctu espletata in primo grado, la documentazione prodotta in giudizio constava solo di estratti conto scalari (peraltro, non completi, in quanto risultavano mancanti gli estratti al 31.3.1997 ed al 31.12.2001).
Non sono stati prodotti in giudizio gli estratti conto analitici.
Si rileva, altresì, che non risulti indicata, né prodotta, altra documentazione – (come, esempio, le contabili di singoli movimenti in conto, le scritture contabili, ecc…); né, dagli atti processuali, emergono allegazioni specifiche su singoli movimenti e delle quali tenere conto ai fini della ricostruzione del rapporto – (cfr. Cass. Civ. n. 4043/2024).
Ciò premesso, la Corte evidenzia – in base alla disamina effettuata dal Ctu - che la sola documentazione prodotta (gli estratti conto scalari, non completi) non consenta la – corretta e attendibile – rideterminazione del saldo di conto corrente.
Invero, gli estratti conto scalari sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente.
Così come già affermato da questa Corte in altro precedente analogo: “…tali documenti non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri, né delle causali delle singole operazioni che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto.
Invero, gli estratti conto sono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che
pagina 10 di 13 vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, differentemente dagli
estratti integrali, l'importo capitale per il giorno esatto di valuta. Così procedendo, il risultato degli interessi debitori applicati non è matematicamente corretto, in quanto fondato sulla media
dei tassi applicati in un determinato periodo, senza che sia possibile calcolare le singole rimesse effettuate e la loro imputazione, nonché individuare l'interesse in concreto applicato. MA potrebbe infatti avere dignità di correttezza una rideterminazione del saldo di conto corrente che si
fondi su un ricalcolo frutto di ipotesi, stime ed approssimazioni” – (cfr. C.A. Milano, 16 febbraio
2022, n. 551).
Per quanto evidenziato dallo stesso Ctu a pg. 28 della relazione, in presenza dei soli estratti conto scalari, non è possibile procedere all'individuazione delle rimesse solutorie sul conto corrente n.
5522.
Ancora, a pg. 30, il Ctu ribadiva quanto segue:
“il Ctu […] ha riverificato la possibilità di individuare analiticamente eventuali rimesse solutorie
e ha di nuovo constatato che non è possibile enucleare puntuali rimesse effettuate dal correntista, ma eventualmente determinare solo delle variazioni tra saldi che sarebbero delle “mere
deduzioni”.
Peraltro - così come evidenziato dal Ctu a pg. 16 della sua relazione - durante le operazioni peritali,
il Ctp della si era reso disponibile a produrre gli estratti conto dettagliati al fine di procedere CP_2
all'analisi delle rimesse in conto.
Il Ctp di parte attrice si opponeva e, di conseguenza, la Ctu è stata svolta solo sulla base degli estratti conto scalari (incompleti).
Orbene, per quanto questi ultimi possano essere utilizzati ai fini della decisione ed ai fini della ricostruzione del saldo di conto corrente (cfr. Cass. Civ. cit.), gli stessi devono pur sempre superare il vaglio di completezza, attendibilità e concludenza, tipicamente rimesso all'istruttoria tecnica. 6
pagina 11 di 13 Nel caso in esame, l'esclusiva produzione di detti estratti scalari (non completi) è risultata - dagli accertamenti peritali non oggetto di specifica impugnazione - non adeguata e insufficiente, ai fini di un'attendibile rideterminazione del saldo.
Si evidenzia che le conclusioni raggiunte dal Ctu, così come il metodo utilizzato e i dati contabili evidenziati, non siano stati, di per sé, oggetto di appello, controvertendo le parti in ordine alle conseguenze di tali risultati sull'onere della prova gravante in capo a ciascuna.
Conclusivamente, i risultati dell'istruttoria tecnica e, in particolare, l'accertata carenza di prova delle poste indebite ripetibili e non prescritte, portano a ritenere non soddisfatto l'onere della prova gravante in capo al correntista - attore.
Trattasi di profilo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze prospettate da parte appellante in ordine agli interessi anatocistici ed alla c.m.s. ed oggetto del secondo e del terzo motivo di appello, la cui disamina non appare (più) necessaria, ai fini della decisione, in ragione della carenza probatoria sopra evidenziata ed al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del correntista (art. 2697, 1° comma, c.c.).
II. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da viene Controparte_1
respinta.
Per l'effetto, è tenuta alla restituzione della somma corrisposta da Controparte_1 [...]
in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di spese legali e di Ctu e pari ad Parte_1
euro 13.403,607, oltre a interessi legali dalla data del pagamento (il 27.5.2022) al soddisfo.
In considerazione della riforma della sentenza di primo grado, si deve procedere ad una nuova regolazione delle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, le stesse vengono poste a carico di per Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, in base alla soccombenza.
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al DM. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022,
applicati i parametri medi in ragione del valore della controversia (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva profusa, che ha escluso in appello la fase istruttoria. 7 cfr. doc. n. 3 Banca: contabile di pagamento;
pagina 12 di 13 Le spese della Ctu contabile – liquidate dal Tribunale di Milano con decreti del 25.03.2020 e del
4.02.2022 - vengono poste, in via definitiva, a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1
sentenza n. 1813/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 28 febbraio 2022, respinge le domande proposte da Controparte_1
- condanna alla restituzione, in favore di di euro CP_1 Parte_1
13.403,60, oltre interessi legali dal 27.5.2022 al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 23.900,00 per compensi (di cui euro 14.000,00 per il primo grado ed euro 9.900,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della Ctu a carico di Controparte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Carla Romana Raineri
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Ancora, Cass. Civ. 29 gennaio 2024, n. 2607 ha fatto riferimento alla stampa dei movimenti contabili risultanti dal servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro ed esplicito dalla banca in ordine alla sua conformità all'archivio in possesso di quest'ultima (cartaceo o digitale); 6 Trattasi, peraltro, di principi ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione. Si rinvia, fra molte, a Cass. Civ. n.
10293/2023; Cass. Civ. 16837/2022;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carla Romana Raineri Presidente
dr. Lorenzo Orsenigo Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1850/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Correggio n. 43, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Antonio Ferraguto;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Como, via Controparte_1 P.IVA_2
Albertolli n. 9, presso lo studio dell'avv. Franco Fabiani, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari pagina 1 di 13 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano,
Sezione Sesta Civile, G.U. Dott.ssa Viola Nobili, n. 1813/2022 depositata ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ. in data 28.02.2022, resa inter partes e notificata in data 26.05.2022, ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via principale: riformare la sentenza n. 1813/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
28.02.2022 e notificata in data 26.05.2022 per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, respingere le domande tutte proposte da accogliendo così le Controparte_1
conclusioni come formulate dalla Banca convenuta nel primo grado di giudizio con ogni conseguente statuizione restitutoria e di condanna, che qui di seguito si ritrascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così giudicare:
IN VIA / PRELIMINARE: - dichiarare prescritta ogni domanda relativa al periodo anteriore al
20/09/2006 per le ragioni esposte in narrativa ovvero, in ogni caso, anteriore all'ultima rimessa
solutoria rilevata.
NEL MERITO: - Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dall'attrice nei confronti di per l'effetto respingere le domande proposte Parte_1
col presente giudizio, dichiarando che nulla è dovuto agli stessi a qualsivoglia titolo e/o ragione.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Sempre in via principale: condannare, in conseguenza, alla restituzione della Controparte_1 somma di € 13.403,60, oltre interessi dalla data di pagamento, corrisposta da Parte_1
a favore in ottemperanza della sentenza n. 1813/2022 emessa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi del procedimento, oltre accessori di legge”.
Per Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare, nella sua interezza, l'appello promosso da per le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. Parte_1
pagina 2 di 13 Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il secondo grado di giudizio, comprensivi di oneri per la eventuale consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1 Parte_1
affinchè – in relazione al conto corrente n.5522, acceso in data 18.1.1996 ed estinto il 27.10.2008 – venisse accertato l'addebito di poste non dovute per euro 130.450,49 e, di conseguenza, venisse condannata alla ripetizione di tale somma di denaro o di quella diversa che fosse accertata in corso di causa.
2. La Società attrice, a fondamento delle proposte domande, deduceva:
a) l'applicazione illegittima di interessi anatocistici, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000, in mancanza di una specifica pattuizione scritta;
b) la “data di valuta” diversa dalla “data contabile”;
c) la pattuizione di c.m.s. in modo indeterminato;
d) l'applicazione di interessi ultra – legali non pattuiti.
3. , costituendosi nel giudizio di primo grado, contestava le domande attoree ed Parte_1
eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al 20 settembre 2006, allorquando il correntista inviava la lettera di messa in mora.
4. Espletata Ctu contabile1, con sentenza n. 1813 del 28 febbraio 2022, il Tribunale di Milano così disponeva: 1 Sul seguente quesito:
“Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198
c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente n 5522 intervenuto concluso nel 1996:
1) effettui ogni conteggio portando la valuta alla data contabile dell'operazione con verifica progressiva e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dal primo saldo in atti fino al 28.10.2005;
2) espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto, fino al 28.10.2005; pagina 3 di 13 “1) Accoglie la domanda di e dichiarata la nullità della Controparte_1
capitalizzazione degli interessi, della commissione di massimo scoperto e del tasso debitore fino al
3.1.2003, per l'effetto, condanna a pagare in favore di Parte_1 [...] la somma di € 71.804,81, oltre interessi legali dal 20.9.2016 al soddisfo;
CP_1
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 790 per spese, € 7.760 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso
spese generali, c.p.a. e i.v.a.
3) Pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica di Parte_1
ufficio già liquidate con due decreti”.
5. Il Tribunale di Milano così essenzialmente motivava.
aa) Quanto agli interessi anatocistici, l'art. 7 del contratto concluso “in data 30.08.1985”, al 2° comma, in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., prevedeva che “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre”.
3) espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione fino al 28.10.2005;
e con calcolo alternativo espunga la capitalizzazione solo sino alla data del 30.6.2000, fino al 28.10.2005;
5) calcoli gli interessi passivi applicando ai saldi debitori, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.Lvo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione fino al 28.10.2005 e poi applichi il tasso pattuito nel contratto (doc. 4);
6) ove emergano (anche in base al ricalcalo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori a) al tasso convenzionale (se pattuito) b) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11),
c) dal 28.10.2005, applichi il tasso creditore indicato in contratto;
7) verifichi, per il periodo anteriore al 20.9.2016, e sulla base delle originarie annotazioni contabili della se vi siano CP_2 stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di poste indebite superiori alla entità del fido che il c.t.u. accerterà tramite la centrale dei rischi e tramite tutte le indicazioni presenti negli estratti conto;
ad es. ove riscontri voci quali “commissioni fido” o la applicazione di tassi a debito differenti con pari decorrenza;
ove non si riscontri concessione di aperture di credito, le rimesse sono da considerarsi tutte solutorie;
viceversa ove si accerti l'esistenza di aperture di credito, ma non sia possibile risalire alla sua specifica entità, consideri i pagamenti tutti ripristinatori;
8) all'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla . CP_2
pagina 4 di 13 Anche successivamente all'entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000, deve ritenersi illegittima l'applicazione di interessi anatocistici, non risultando documentata l'approvazione scritta da parte del cliente.
Di conseguenza – concludeva, sul punto, il Tribunale (cfr. pg. 8 sentenza) – si è provveduto al ricalcolo del saldo di conto corrente senza capitalizzazione alcuna sino al 28.10.2005, data in cui risulta concluso un nuovo contratto, fra le parti, con la previsione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi;
dal 29.10.2005 e sino all'estinzione del rapporto è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
bb) Non è stato possibile procedere alla verifica della “date di valuta” rispetto alla “data contabile”, in quanto la produzione degli estratti conto risulta incompleta e sono stati prodotti solo gli “estratti conto scalari” – (cfr. pg. 3 sentenza).
cc) E' nulla la cms in quanto indeterminata, facendo “rinvio ad uso piazza”.
In particolare – rilevava il Tribunale – l'art. 7, comma 5, del contratto di conto corrente prevedeva che “Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle Banche sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto”.
Per tale ragione, le c.m.s. sono state espunte dal ricalcolo del saldo di conto corrente – (cfr. pgg. 8, 9 sentenza).
dd) In ordine all'eccezione di prescrizione sollevata dalla il Giudice di primo grado – CP_2
ritenuto che fosse documentato che il rapporto di conto corrente fosse “affidato”, in virtù dei contratti prodotti in giudizio – ha evidenziato che “la banca avrebbe dovuto offrire prove a riscontro della solutorietà (ad esempio producendo gli estratti conto e la prova del limite della apertura di credito). In mancanza gli elementi costitutivi della fattispecie prescrittiva non possono essere accertati (quaestio iuris). Pertanto, tutte le poste sono state correttamente considerate ripristinatorie e quindi ripetibili” – (così, pg. 10 sentenza).
pagina 5 di 13 Sulla base di tali principali motivazioni, il Tribunale di Milano condannava la alla CP_2
restituzione di complessivi euro 71.804,81, oltre interessi legali dal 20.09.2016 al soddisfo.
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1813/2022 e della quale Parte_1
chiede la riforma per i motivi così rubricati:
I^MOTIVO: “Violazione dell'art. 2697 c.c. sull'eccezione di prescrizione. Accoglimento acritico delle risultanze (inattendibili) della Ctu contabile”;
II^ MOTIVO: “Errata declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi. Omessa
e/o insufficiente motivazione in merito al ritenuto anatocismo”;
III^ MOTIVO: “Erronea statuizione sulla indeterminatezza della cms. Omessa motivazione per esame di una clausola contrattuale non oggetto del giudizio”;
IV^ MOTIVO: “Erronea statuizione in punto di condanna al pagamento delle spese legali e di Ctu, con violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
7. costituendosi nel giudizio di appello, ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
8. Con ordinanza resa in data 13 luglio 2022, questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dalla ai sensi dell'art. 351 c.p.c., confermava il decreto, reso inaudita altera CP_2
parte, di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
9. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 30.11.2022, la causa veniva avviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.11.2023, che si teneva mediante trattazione scritta e, assegnati su richiesta delle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi, veniva decisa nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per Parte_1 avere erroneamente valutato l'onere di allegazione e prova gravante in capo al correntista nell'azione di ripetizione dell'indebito.
pagina 6 di 13 In particolare, l'appellante si duole della statuizione impugnata nella parte in cui ha così motivato:
“L'ausiliario del giudice ha risposto al quesito nei limiti della lacunosità della documentazione contabile offerta dalla società attrice.
In primo luogo, il consulente riferisce che in mancanza di estratti conto dettagliati per vari anni non è stato possibile individuare l'entità delle rimesse e quindi verificare la loro natura solutoria;
inoltre, poiché la documentazione principale era formata da scalari, che non indicano la data contabile questi sottolinea che non è stato possibile spostare la data valuta a quella contabile”.
Inoltre, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione laddove ha così valutato l'accertata incompletezza della documentazione:
“la documentazione agli atti non consente l'individuazione di eventuali rimesse solutorie per il periodo anteriore al 20.09.2006. Gli estratti conto scalari rendono impossibile accertare
l'eventuale prescrizione, essendo, in base ad essi, impossibile verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse non esistendo nessuna evidenza dei dati necessari alla loro qualificazione. L'importo degli oneri di conto corrente è stato pertanto rideterminato per
l'intero periodo di indagine peritale senza alcuna prescrizione”.
Fatta tale premessa, la prospetta che, laddove sia eccepita la prescrizione delle rimesse CP_2
solutorie, l'onere di allegazione e prova della natura “meramente ripristinatoria” dei versamenti in conto spetti al correntista - onere che, nella specie, non è stato assolto.
Infine, richiama le deduzioni del suo Ctp ove, sul punto, aveva formulato i seguenti rilievi:
“I conteggi per l'individuazione delle rimesse aventi carattere solutorio sono contenuti nella
Tabella n. 2, prodotta dalla in uno alla consulenza di parte. CP_2
Dalla sua lettura emerge che nel periodo analizzato vi sono rimesse di carattere solutorio (cioè accreditate in situazione di extra-fido) sufficienti a pagare pressoché tutti gli oneri bancari –
indebiti o non indebiti – precedenti al 30 settembre 2006.
Si riportano di seguito i risultati in termini riassuntivi.
Rimesse solutorie 12.523.767,04
Competenze addebitate dal 1996 al 20/09/2006 153.974,57 pagina 7 di 13 Oneri e competenze ante 20/09/2006 pagate e prescritte 153.974,57” – (così, atto di citazione in appello).
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia fondato, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Appare opportuno premettere che – in tema di oneri assertivi e probatori nel contenzioso bancario – il correntista che agisce, nei confronti della Banca, per la ripetizione dell'indebito oggettivo, deve allegare e dimostrare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale.
Al fine della ricostruzione del saldo di conto corrente, il “correntista – attore” è tenuto alla produzione del contratto e degli estratti di conto corrente i quali diano evidenza delle poste indebite oggetto della domanda di ripetizione.
L'eventuale mancanza di una parte degli estratti conto non preclude ex se il ricalcolo anzi detto, poiché l'accertamento del “dare ed avere” può avvenire con l'impiego di ulteriori mezzi di prova, purchè idonei a fornire indicazioni certe e complete al fine della rideterminazione del saldo.2
A tale fine, possano utilizzarsi, a titolo esemplificativo, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni oppure, ex artt. 2709 – 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili3 o anche gli estratti conto scalari.4
Inoltre, può darsi rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento che possa costituire argomento di prova valutabile ex art. 116 c.p.c.
In tali casi, peraltro, detta documentazione dovrà risultare concretamente idonea al fine di dare prova, attendibile e sufficientemente completa, delle movimentazioni debitorie e creditorie. 2 Cfr., fra molte, Cass. Civ., n. 4043/2024; 3 Non anche l'estratto notarile da cui risulti il mero salda conto: Cass. Civ. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. Civ. 25 novembre 2010 n. 23974;
pagina 8 di 13 I.B. Oltre a ciò, la Corte osserva che, laddove la Banca convenuta sollevi l'eccezione di prescrizione (decennale) delle rimesse solutorie, secondo l'orientamento nomofilattico cui si intende dare continuità5, perché possa ipotizzarsi il diritto alla ripetizione di un pagamento indebito, lo stesse deve tradursi in un “pagamento”, cioè uno spostamento patrimoniale da un soggetto (il solvens) in favore di un altro soggetto (l'accipiens), potendosi ritenere “indebito” nella misura in cui risulti privo di un'idonea causa giustificativa.
La prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre da ciascun versamento in conto, laddove risulti effettuato su un saldo di conto corrente passivo (o “scoperto”) ed al quale non acceda alcuna apertura di credito o, in tale seconda evenienza, allorquando il versamento ripiani un passivo eccedente i limiti dell'accordato; diversamente, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista e la prescrizione decennale non decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, ma dalla data di chiusura del conto.
Quanto all'onere di allegazione e prova, le Sezioni Unite cit. hanno affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di
somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di
volerne approfittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
I.C. Ciò premesso, questa Corte ritiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi generali sopra richiamati.
Invero, il Giudice di primo grado ha dato atto dell'incompletezza della documentazione agli atti,
così come evidenziata dal Ctu e ha accertato che non sia possibile, in base a quanto emerso dall'istruttoria tecnica, verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto “poiché la documentazione principale era formata da scalari, che non indicano la data contabile” – (cfr.
pg. 3 sentenza).
Peraltro, il Tribunale ha ritenuto che: 5 fra molte, si richiama: SS.UU. Civili, sentenza 13 giugno 2019, n. 15895; pagina 9 di 13 “a partire dal 1996, l'apertura di credito è stata considerata provata giusta l'esistenza dell'art. 6
CGC che la disciplina giuridicamente e la presenza di indicazioni negli scalari di diciture quali
“commissioni fido” …; successivamente vi è prova scritta del contratto di affidamento del 2002 con effetto dal 3.1.2003 (doc.5). Pertanto, la banca avrebbe dovuto offrire prove a riscontro della solutorietà (ad esempio producendo gli estratti conto e la prova del limite dell'apertura di
credito). In mancanza, gli elementi costitutivi della fattispecie prescrittiva non possono essere
accertati (quaestio iuris). Pertanto, tutte le poste sono state correttamente considerate ripristinatorie e quindi ripetibili” – (cfr. pg. 10 sentenza).
La valutazione data dal Giudice di primo grado non appare condivisibile, per le seguenti principali considerazioni.
Così come è emerso dalla Ctu espletata in primo grado, la documentazione prodotta in giudizio constava solo di estratti conto scalari (peraltro, non completi, in quanto risultavano mancanti gli estratti al 31.3.1997 ed al 31.12.2001).
Non sono stati prodotti in giudizio gli estratti conto analitici.
Si rileva, altresì, che non risulti indicata, né prodotta, altra documentazione – (come, esempio, le contabili di singoli movimenti in conto, le scritture contabili, ecc…); né, dagli atti processuali, emergono allegazioni specifiche su singoli movimenti e delle quali tenere conto ai fini della ricostruzione del rapporto – (cfr. Cass. Civ. n. 4043/2024).
Ciò premesso, la Corte evidenzia – in base alla disamina effettuata dal Ctu - che la sola documentazione prodotta (gli estratti conto scalari, non completi) non consenta la – corretta e attendibile – rideterminazione del saldo di conto corrente.
Invero, gli estratti conto scalari sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente.
Così come già affermato da questa Corte in altro precedente analogo: “…tali documenti non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri, né delle causali delle singole operazioni che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto.
Invero, gli estratti conto sono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che
pagina 10 di 13 vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, differentemente dagli
estratti integrali, l'importo capitale per il giorno esatto di valuta. Così procedendo, il risultato degli interessi debitori applicati non è matematicamente corretto, in quanto fondato sulla media
dei tassi applicati in un determinato periodo, senza che sia possibile calcolare le singole rimesse effettuate e la loro imputazione, nonché individuare l'interesse in concreto applicato. MA potrebbe infatti avere dignità di correttezza una rideterminazione del saldo di conto corrente che si
fondi su un ricalcolo frutto di ipotesi, stime ed approssimazioni” – (cfr. C.A. Milano, 16 febbraio
2022, n. 551).
Per quanto evidenziato dallo stesso Ctu a pg. 28 della relazione, in presenza dei soli estratti conto scalari, non è possibile procedere all'individuazione delle rimesse solutorie sul conto corrente n.
5522.
Ancora, a pg. 30, il Ctu ribadiva quanto segue:
“il Ctu […] ha riverificato la possibilità di individuare analiticamente eventuali rimesse solutorie
e ha di nuovo constatato che non è possibile enucleare puntuali rimesse effettuate dal correntista, ma eventualmente determinare solo delle variazioni tra saldi che sarebbero delle “mere
deduzioni”.
Peraltro - così come evidenziato dal Ctu a pg. 16 della sua relazione - durante le operazioni peritali,
il Ctp della si era reso disponibile a produrre gli estratti conto dettagliati al fine di procedere CP_2
all'analisi delle rimesse in conto.
Il Ctp di parte attrice si opponeva e, di conseguenza, la Ctu è stata svolta solo sulla base degli estratti conto scalari (incompleti).
Orbene, per quanto questi ultimi possano essere utilizzati ai fini della decisione ed ai fini della ricostruzione del saldo di conto corrente (cfr. Cass. Civ. cit.), gli stessi devono pur sempre superare il vaglio di completezza, attendibilità e concludenza, tipicamente rimesso all'istruttoria tecnica. 6
pagina 11 di 13 Nel caso in esame, l'esclusiva produzione di detti estratti scalari (non completi) è risultata - dagli accertamenti peritali non oggetto di specifica impugnazione - non adeguata e insufficiente, ai fini di un'attendibile rideterminazione del saldo.
Si evidenzia che le conclusioni raggiunte dal Ctu, così come il metodo utilizzato e i dati contabili evidenziati, non siano stati, di per sé, oggetto di appello, controvertendo le parti in ordine alle conseguenze di tali risultati sull'onere della prova gravante in capo a ciascuna.
Conclusivamente, i risultati dell'istruttoria tecnica e, in particolare, l'accertata carenza di prova delle poste indebite ripetibili e non prescritte, portano a ritenere non soddisfatto l'onere della prova gravante in capo al correntista - attore.
Trattasi di profilo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze prospettate da parte appellante in ordine agli interessi anatocistici ed alla c.m.s. ed oggetto del secondo e del terzo motivo di appello, la cui disamina non appare (più) necessaria, ai fini della decisione, in ragione della carenza probatoria sopra evidenziata ed al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del correntista (art. 2697, 1° comma, c.c.).
II. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da viene Controparte_1
respinta.
Per l'effetto, è tenuta alla restituzione della somma corrisposta da Controparte_1 [...]
in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di spese legali e di Ctu e pari ad Parte_1
euro 13.403,607, oltre a interessi legali dalla data del pagamento (il 27.5.2022) al soddisfo.
In considerazione della riforma della sentenza di primo grado, si deve procedere ad una nuova regolazione delle spese di lite.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, le stesse vengono poste a carico di per Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio, in base alla soccombenza.
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al DM. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022,
applicati i parametri medi in ragione del valore della controversia (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva profusa, che ha escluso in appello la fase istruttoria. 7 cfr. doc. n. 3 Banca: contabile di pagamento;
pagina 12 di 13 Le spese della Ctu contabile – liquidate dal Tribunale di Milano con decreti del 25.03.2020 e del
4.02.2022 - vengono poste, in via definitiva, a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della Parte_1
sentenza n. 1813/2022 resa dal Tribunale di Milano in data 28 febbraio 2022, respinge le domande proposte da Controparte_1
- condanna alla restituzione, in favore di di euro CP_1 Parte_1
13.403,60, oltre interessi legali dal 27.5.2022 al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 23.900,00 per compensi (di cui euro 14.000,00 per il primo grado ed euro 9.900,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese della Ctu a carico di Controparte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Carla Romana Raineri
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Ancora, Cass. Civ. 29 gennaio 2024, n. 2607 ha fatto riferimento alla stampa dei movimenti contabili risultanti dal servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro ed esplicito dalla banca in ordine alla sua conformità all'archivio in possesso di quest'ultima (cartaceo o digitale); 6 Trattasi, peraltro, di principi ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione. Si rinvia, fra molte, a Cass. Civ. n.
10293/2023; Cass. Civ. 16837/2022;