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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/07/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2588 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Limina e Massimo Limina;
- attore - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Labonia;
- convenuto -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di vedere accertata la responsabilità di quest'ultimo per l'opera prestata nelle vesti
[...] di progettista e direttore dei lavori per l'asserita errata progettazione del fabbricato in cemento armato per civile abitazione, in atti richiamato.
In particolare, ha dedotto - all'uopo richiamando le allegazioni tecniche redatte dal consulente di parte - che “la costruzione in questione è posta ad una distanza significativamente inferiore a quella imposta e prevista dalle norme del codice civile e dai regolamenti locali;
- il mancato rispetto delle distanze dai confini e dai fronti dei fabbricati esistenti è stato il risultato di una errata progettazione in termini di superficie disponibile per l'ingombro massimo realizzabile in pianta;
- il grado di incidenza del manufatto in questione sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo dell'unità immobiliare di proprietà è rilevante, in considerazione anche della Parte_1 consistenza delle inosservanze edilizie e urbanistiche;
- su eventuale pronuncia giudiziale conseguente ad un'azione di riduzione in pristino proposta dai proprietari confinanti, potrebbe il committente potrebbe essere obbligato ad eseguire l'intera demolizione Parte_1 dell'opera realizzata proprio in virtù dell'accertanda violazione della normativa generale e di regolamenti locali delle distanze legali” (v. pag. 3 e 4 atto di citazione).
Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “I) accertare
e dichiarare che l'Arch. ha svolto funzioni di progettista e direttore dei lavori Controparte_1 per la realizzazione della costruzione del fabbricato in cemento armato, oggetto di causa, affidata in appalto alla ditta;
II) accertare e dichiarare l'errata Parte_2 Per_1 progettazione del costruendo fabbricato in termini di superficie disponibile per l'ingombro massimo realizzabile in pianta;
III) accertare e dichiarare che l'opera come realizzata non risulta corretta rispetto ai confini con le limitrofe proprietà e, quindi, non corretta rispetto alla normativa sulle distanze legali con gli esistenti edifici confinanti;
IV) accertare e dichiarare che, dal punto di vista tecnico-urbanistico nel predisporre il posizionamento dell'edificio in questione, non sono stati rispettati i dettami e i requisiti urbanistici specifici del caso in questione, così come evidenziati nella perizia di parte redatta dall' Ing. ; V) accertare e dichiarare che, proprio Persona_2 in dipendenza delle accertate violazioni di legge sulla distanza legale tra i confini delle limitrofe proprietà e degli esistenti edifici ivi esistenti, non vi è possibilità di fruizione pacifica e legale del costruendo edificio di proprietà di parte attrice;
VI) accertare e quantificare gli interventi necessari per l'eliminazione delle commesse violazioni de legge e dei relativi costi necessari che occorrono per la riduzione in pristino;
VII) accertare e dichiarare che l'attore ha sostenuto spese per l'attivazione dell'energia elettrica di cantiere e del relativo canone corrisposto per il periodo della fornitura medesima, con riserva di produrre la relativa documentazione;
VIII) per quanto sarà dichiarato ed accertato per i sopradetti punti I), II), III), IV) e V) dichiarare la responsabilità professionale dell'Arch. che dovrà, pertanto, essere condannato a pagare a Controparte_1 favore dell'attore , a titolo di risarcimento danni per fatto illecito, la Parte_1 complessiva somma di € 47.215,75, con rivalutazione ed interessi legali, per le causali sopra indicate, oltre a tutti gli altri costi, anche di natura amministrativa, compreso quello sostenuto per
l'attivazione dell'energia elettrica di cantiere, oltre a tutti gli altri costi che la stessa parte attrice dovrà sostenere per la demolizione delle opere realizzate in contrasto con la normativa sulle distanze legali dai confini e dalle costruzioni, da accertarsi e quantificarsi tramite C.T.U. che fin da ora si chiede di essere ammessa, con riserva di meglio specificare i quesiti;
IX) con vittoria di spese
e competenze della presente causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 12.5.2022 si è costituito in giudizio , il quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e Controparte_1 conclusioni, negando di aver mai rivestito la carica di direttore dei lavori e ribadendo, in ogni caso, la piena legittimità e correttezza del proprio operato, così chiedendo il rigetto della domanda, con il favore di spese e competenze di causa.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale ed espletamento della prova orale;
all'udienza “cartolare” del 28.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, nelle obbligazioni ex contractu, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico” (Cass. Civ.,
Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. n. 13925/2002, 20073/2004, 15677/2009, 826/2015).
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
2. Con specifico riferimento all'odierno thema decidendum, incombe sul cliente - il quale assume di aver subìto un danno - l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato, la difettosa od inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/07/2020,
n.13873; Cassazione civile sez. III, 09/05/2017, n.11213; Cass. civ. Sez. II, Sent. 16-06-2016, n.
12463).
3. Ciò premesso, va da subito registrato che, nel caso di specie, dalle incontestate risultanze della documentazione versata in atti è dato evincere che ebbe a conferire a Parte_1 CP_1
l'incarico professionale di progettista e direttore dei lavori per la “realizzazione della
[...] costruzione del fabbricato in cemento armato per civile abitazione”.
Con pec del 9.8.2019 lo stesso convenuto comunicò, poi, a le proprie dimissioni Parte_1 da “progettista e direttore dei lavori” (v. doc. n. 7 allegato al fascicolo di parte attrice).
Nello stesso permesso di costruire il nominativo di compare come progettista e Controparte_1 direttore dei lavori (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice).
Anche nel contratto di appalto compare quale progettista e direttore dei lavori (v. Controparte_1 doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte attrice).
Secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (ex multis, Cass. n. 11283/18).
Ciò posto, ritiene, tuttavia, questo Tribunale che - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso della reiezione della domanda di risarcimento danni azionata da - assuma Parte_1 rilievo evidentemente dirimente ed assorbente (anche rispetto alla delibazione sulla questione concernente la sussistenza o meno di profili di responsabilità ascrivibili al convenuto) la circostanza che l'odierno attore non abbia fornito prova dell'esistenza e della consistenza dei danni di cui ha invocato il ristoro.
Invero, sotto tale profilo, la prospettazione attorea risulta alquanto generica ed approssimativa, ed è rimasta vieppiù priva di riscontro probatorio;
detto altrimenti, parte istante non ha adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e la consistenza del pregiudizio asseritamente patito a causa della condotta contra legem ascritta al convenuto, limitandosi - di contro ad allegazioni meramente ipotetiche ed eventuali.
Parte attrice non ha prodotto una qualsivoglia diffida da parte di un vicino per l'asserita violazione delle distanze legali tra fabbricati;
non ha dimostrato di essere stata destinataria di un ordine di demolizione;
né, ancora, ha specificamente dedotto in cosa si sarebbe concretamente sostanziato il pregiudizio patito in virtù della condotta ascritta a controparte.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha in più di un'occasione chiarito come l'art. 1218 c.c. sollevi il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nonché il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui viene invocato il risarcimento.
Ed infatti, “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno)” (ex multis, Cass. Sez. 1, sentenza n. 21140 del 10/10/2007, Rv. 599341).
In altre parole, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla relativa reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento contrattuale, non è sufficiente la sola prova dell'inadempimento, ma è necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, il quale non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale (come nel caso in esame), ma il pregiudizio deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo (ex multis Cass. Civ.
n.24632/2015);
Sul punto, non appare ultroneo osservare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).
La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (di cui non è stata data prova nel caso di specie) e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Ebbene, alla luce di tale ordine di considerazioni ed osservato che la situazione per cui pende l'odierno procedimento non è sussumibile tra quelle per le quali vi sia impossibilità o estrema difficoltà della prova del danno tali da legittimare la liquidazione equitativa (cui può farsi ricorso solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione), ritiene questo Tribunale che la mancanza di prova del danno sia di per sé sola sufficiente a fondare una statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, trattandosi di domanda rimasta priva di adeguato riscontro probatorio in ordine ai concreti pregiudizi asseritamente patiti.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 600,00 per la fase di studio;
€
600,00 per la fase introduttiva;
per la fase istruttoria € 900,00 e per la fase decisionale € 900,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2588/2021 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da parte attrice.
2. Condanna a rifondere, in favore del convenuto, gli onorari di lite del Parte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 29 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2588 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Limina e Massimo Limina;
- attore - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Labonia;
- convenuto -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di vedere accertata la responsabilità di quest'ultimo per l'opera prestata nelle vesti
[...] di progettista e direttore dei lavori per l'asserita errata progettazione del fabbricato in cemento armato per civile abitazione, in atti richiamato.
In particolare, ha dedotto - all'uopo richiamando le allegazioni tecniche redatte dal consulente di parte - che “la costruzione in questione è posta ad una distanza significativamente inferiore a quella imposta e prevista dalle norme del codice civile e dai regolamenti locali;
- il mancato rispetto delle distanze dai confini e dai fronti dei fabbricati esistenti è stato il risultato di una errata progettazione in termini di superficie disponibile per l'ingombro massimo realizzabile in pianta;
- il grado di incidenza del manufatto in questione sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo dell'unità immobiliare di proprietà è rilevante, in considerazione anche della Parte_1 consistenza delle inosservanze edilizie e urbanistiche;
- su eventuale pronuncia giudiziale conseguente ad un'azione di riduzione in pristino proposta dai proprietari confinanti, potrebbe il committente potrebbe essere obbligato ad eseguire l'intera demolizione Parte_1 dell'opera realizzata proprio in virtù dell'accertanda violazione della normativa generale e di regolamenti locali delle distanze legali” (v. pag. 3 e 4 atto di citazione).
Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “I) accertare
e dichiarare che l'Arch. ha svolto funzioni di progettista e direttore dei lavori Controparte_1 per la realizzazione della costruzione del fabbricato in cemento armato, oggetto di causa, affidata in appalto alla ditta;
II) accertare e dichiarare l'errata Parte_2 Per_1 progettazione del costruendo fabbricato in termini di superficie disponibile per l'ingombro massimo realizzabile in pianta;
III) accertare e dichiarare che l'opera come realizzata non risulta corretta rispetto ai confini con le limitrofe proprietà e, quindi, non corretta rispetto alla normativa sulle distanze legali con gli esistenti edifici confinanti;
IV) accertare e dichiarare che, dal punto di vista tecnico-urbanistico nel predisporre il posizionamento dell'edificio in questione, non sono stati rispettati i dettami e i requisiti urbanistici specifici del caso in questione, così come evidenziati nella perizia di parte redatta dall' Ing. ; V) accertare e dichiarare che, proprio Persona_2 in dipendenza delle accertate violazioni di legge sulla distanza legale tra i confini delle limitrofe proprietà e degli esistenti edifici ivi esistenti, non vi è possibilità di fruizione pacifica e legale del costruendo edificio di proprietà di parte attrice;
VI) accertare e quantificare gli interventi necessari per l'eliminazione delle commesse violazioni de legge e dei relativi costi necessari che occorrono per la riduzione in pristino;
VII) accertare e dichiarare che l'attore ha sostenuto spese per l'attivazione dell'energia elettrica di cantiere e del relativo canone corrisposto per il periodo della fornitura medesima, con riserva di produrre la relativa documentazione;
VIII) per quanto sarà dichiarato ed accertato per i sopradetti punti I), II), III), IV) e V) dichiarare la responsabilità professionale dell'Arch. che dovrà, pertanto, essere condannato a pagare a Controparte_1 favore dell'attore , a titolo di risarcimento danni per fatto illecito, la Parte_1 complessiva somma di € 47.215,75, con rivalutazione ed interessi legali, per le causali sopra indicate, oltre a tutti gli altri costi, anche di natura amministrativa, compreso quello sostenuto per
l'attivazione dell'energia elettrica di cantiere, oltre a tutti gli altri costi che la stessa parte attrice dovrà sostenere per la demolizione delle opere realizzate in contrasto con la normativa sulle distanze legali dai confini e dalle costruzioni, da accertarsi e quantificarsi tramite C.T.U. che fin da ora si chiede di essere ammessa, con riserva di meglio specificare i quesiti;
IX) con vittoria di spese
e competenze della presente causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 12.5.2022 si è costituito in giudizio , il quale ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e Controparte_1 conclusioni, negando di aver mai rivestito la carica di direttore dei lavori e ribadendo, in ogni caso, la piena legittimità e correttezza del proprio operato, così chiedendo il rigetto della domanda, con il favore di spese e competenze di causa.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale ed espletamento della prova orale;
all'udienza “cartolare” del 28.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, nelle obbligazioni ex contractu, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico” (Cass. Civ.,
Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. n. 13925/2002, 20073/2004, 15677/2009, 826/2015).
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
2. Con specifico riferimento all'odierno thema decidendum, incombe sul cliente - il quale assume di aver subìto un danno - l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato, la difettosa od inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/07/2020,
n.13873; Cassazione civile sez. III, 09/05/2017, n.11213; Cass. civ. Sez. II, Sent. 16-06-2016, n.
12463).
3. Ciò premesso, va da subito registrato che, nel caso di specie, dalle incontestate risultanze della documentazione versata in atti è dato evincere che ebbe a conferire a Parte_1 CP_1
l'incarico professionale di progettista e direttore dei lavori per la “realizzazione della
[...] costruzione del fabbricato in cemento armato per civile abitazione”.
Con pec del 9.8.2019 lo stesso convenuto comunicò, poi, a le proprie dimissioni Parte_1 da “progettista e direttore dei lavori” (v. doc. n. 7 allegato al fascicolo di parte attrice).
Nello stesso permesso di costruire il nominativo di compare come progettista e Controparte_1 direttore dei lavori (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice).
Anche nel contratto di appalto compare quale progettista e direttore dei lavori (v. Controparte_1 doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte attrice).
Secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (ex multis, Cass. n. 11283/18).
Ciò posto, ritiene, tuttavia, questo Tribunale che - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso della reiezione della domanda di risarcimento danni azionata da - assuma Parte_1 rilievo evidentemente dirimente ed assorbente (anche rispetto alla delibazione sulla questione concernente la sussistenza o meno di profili di responsabilità ascrivibili al convenuto) la circostanza che l'odierno attore non abbia fornito prova dell'esistenza e della consistenza dei danni di cui ha invocato il ristoro.
Invero, sotto tale profilo, la prospettazione attorea risulta alquanto generica ed approssimativa, ed è rimasta vieppiù priva di riscontro probatorio;
detto altrimenti, parte istante non ha adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) l'esistenza di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza e la consistenza del pregiudizio asseritamente patito a causa della condotta contra legem ascritta al convenuto, limitandosi - di contro ad allegazioni meramente ipotetiche ed eventuali.
Parte attrice non ha prodotto una qualsivoglia diffida da parte di un vicino per l'asserita violazione delle distanze legali tra fabbricati;
non ha dimostrato di essere stata destinataria di un ordine di demolizione;
né, ancora, ha specificamente dedotto in cosa si sarebbe concretamente sostanziato il pregiudizio patito in virtù della condotta ascritta a controparte.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha in più di un'occasione chiarito come l'art. 1218 c.c. sollevi il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nonché il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui viene invocato il risarcimento.
Ed infatti, “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno)” (ex multis, Cass. Sez. 1, sentenza n. 21140 del 10/10/2007, Rv. 599341).
In altre parole, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla relativa reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento contrattuale, non è sufficiente la sola prova dell'inadempimento, ma è necessaria la prova precisa e puntuale del danno subìto da tale comportamento, il quale non può limitarsi a un danno presunto ed eventuale (come nel caso in esame), ma il pregiudizio deve essere concreto, attuale e, soprattutto, certo (ex multis Cass. Civ.
n.24632/2015);
Sul punto, non appare ultroneo osservare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 08/01/2016, n. 127).
La facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone, da un lato che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (di cui non è stata data prova nel caso di specie) e, dall'altro, che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Ebbene, alla luce di tale ordine di considerazioni ed osservato che la situazione per cui pende l'odierno procedimento non è sussumibile tra quelle per le quali vi sia impossibilità o estrema difficoltà della prova del danno tali da legittimare la liquidazione equitativa (cui può farsi ricorso solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione), ritiene questo Tribunale che la mancanza di prova del danno sia di per sé sola sufficiente a fondare una statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, trattandosi di domanda rimasta priva di adeguato riscontro probatorio in ordine ai concreti pregiudizi asseritamente patiti.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 600,00 per la fase di studio;
€
600,00 per la fase introduttiva;
per la fase istruttoria € 900,00 e per la fase decisionale € 900,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2588/2021 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da parte attrice.
2. Condanna a rifondere, in favore del convenuto, gli onorari di lite del Parte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 29 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Alessandra
Minardi.