CASS
Ordinanza 31 agosto 2022
Ordinanza 31 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 31/08/2022, n. 25588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25588 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 15649-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro EMETT CLAUDIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 3949/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/12/2020; Civile Ord. Sez. 6 Num. 25588 Anno 2022 Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Relatore: LA TORRE MARIA ENZA Data pubblicazione: 31/08/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 15649 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R.g. 15649/2021 Agenzia delle entrate C/ EM IA + 4 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di IA EM, Giorgio EM, RT EM, ER EM e UC EM di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via dei Casali delle Cornacchiole, microzona 171 - Ville dell'Appia, ha accolto l'appello dei contribuenti. La C:TR dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che "la motivazione dell'avviso è insufficiente nella indicazione delle ragioni specifiche di revisione catastale, ciò in dispregio delle regole derivanti dalla normativa di riferimento cui lo stesso Ufficio rinvia, talc:iè l'atto è privo in ordine di valida motivazione in ordine alla categoria e l'Ufficio non ha integrato tempestivamente in corso di causa le proprie ragioni con riscontri tecnici idonei a sentire le caratteristiche delPimmobile come descritte, invece, dai ricorrenti, la cui difesa non può essere soggetta a un'inversione dell'onere probatorio". Inoltre, ha statuito che "il contesto di apparenza dei cespiti in esame non giustifica la revisione del loro classamento così come operata dall'Ufficio, sussistendo validi elementi per ritenere, invece, che gli immobili in esame debbano essere ricompresi nella categoria A7, ferme restando le rispettive classi attribuite con l'accertamento". Il contribuente rimane intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212 del 2000, art. 7 della I. 241/1990, art. 3 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione. 2. Il motivo è inammissibile. 3. li ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360—bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n, 155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di ridel:erminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi deTart. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il vE.ilore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e 3l relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (C3ss. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. 4. Nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai principi suespressi, rilevando che "la motivazione dell'avviso è insufficiente nella indicazione delle ra Igioni specifiche di revisione catastale", chiarendo che "il contesto di apD3renza dei cespiti in esame non giustifica la revisione del loro CiE ssamento così come operata dall'Ufficio". 5. li -icorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Nulla sulle sp3!;e in mancanza di costituzione dell'intimato. Risultando so:1 ambente una parte ammessa alla prenotazione a debito del coiiributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa da l'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma L-prater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso. Roma, 22 giugno 2022
- ricorrente -
contro EMETT CLAUDIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 3949/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/12/2020; Civile Ord. Sez. 6 Num. 25588 Anno 2022 Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Relatore: LA TORRE MARIA ENZA Data pubblicazione: 31/08/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 15649 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R.g. 15649/2021 Agenzia delle entrate C/ EM IA + 4 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di IA EM, Giorgio EM, RT EM, ER EM e UC EM di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via dei Casali delle Cornacchiole, microzona 171 - Ville dell'Appia, ha accolto l'appello dei contribuenti. La C:TR dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che "la motivazione dell'avviso è insufficiente nella indicazione delle ragioni specifiche di revisione catastale, ciò in dispregio delle regole derivanti dalla normativa di riferimento cui lo stesso Ufficio rinvia, talc:iè l'atto è privo in ordine di valida motivazione in ordine alla categoria e l'Ufficio non ha integrato tempestivamente in corso di causa le proprie ragioni con riscontri tecnici idonei a sentire le caratteristiche delPimmobile come descritte, invece, dai ricorrenti, la cui difesa non può essere soggetta a un'inversione dell'onere probatorio". Inoltre, ha statuito che "il contesto di apparenza dei cespiti in esame non giustifica la revisione del loro classamento così come operata dall'Ufficio, sussistendo validi elementi per ritenere, invece, che gli immobili in esame debbano essere ricompresi nella categoria A7, ferme restando le rispettive classi attribuite con l'accertamento". Il contribuente rimane intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212 del 2000, art. 7 della I. 241/1990, art. 3 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione. 2. Il motivo è inammissibile. 3. li ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360—bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n, 155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di ridel:erminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi deTart. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il vE.ilore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e 3l relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (C3ss. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. 4. Nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai principi suespressi, rilevando che "la motivazione dell'avviso è insufficiente nella indicazione delle ra Igioni specifiche di revisione catastale", chiarendo che "il contesto di apD3renza dei cespiti in esame non giustifica la revisione del loro CiE ssamento così come operata dall'Ufficio". 5. li -icorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Nulla sulle sp3!;e in mancanza di costituzione dell'intimato. Risultando so:1 ambente una parte ammessa alla prenotazione a debito del coiiributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa da l'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma L-prater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso. Roma, 22 giugno 2022