Sentenza breve 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 16/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02016/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2024, proposto da:
IN IN, RO IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in NO, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – dell’ordinanza n. 32 del 12.09.2024, successivamente notificata, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia privata del Comune di Positano ha disposto la demolizione di alcune minime opere realizzate nell’ambito di un fabbricato sito alla Via Liparlati n. 58;
b – della nota prot. n. 17430 del 12.12.2023, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
c – del verbale di sopralluogo del 19.07.2019;
d – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
i ricorrenti sono comproprietari di un immobile sito nel Comune di Positano, distinto in catasto al foglio n. 5 particelle 194, 195 sub 1 e 195 sub 2; trattasi di piccolo fabbricato di antichissima realizzazione, parte di una più ampia cortina composta da piccole abitazioni dalla consistenza di una o due camere;
con ordinanza n. 59/2022, il Comune intimava la demolizione delle seguenti opere:
“A) Immobile al primo livello denominato "Abisso", catastalmente identificato al foglio 5, p.11a 195 sub 1: 1. Trasformazione di un vano finestra in vano porta d’ingresso (il precedente ingresso avveniva tramite il vano balcone posto sul terrazzino antistante l’immobile); 2. Risagomatura del terrazzino mediante l’eliminazione di uno dei gradini esterni e chiusura del lato da cui avveniva l’ingresso con ringhiera fissa. B) Immobile al secondo livello denominato “Tirreno”: A tale immobile si accede mediante scala esterna a servizio di diverse proprietà, che termina con ulteriori tre gradini che conducono ad un ballatoio pavimentato in cotto, recintato da ringhiera metallica. Detto immobile risulta catastalmente identificato in due unità separate, distinte al foglio 5, p.11a 195 sub 2 e p.11a 194 sub 9, separate da un cortile in comune; 3. Ad oggi le due unità risultano di fatto accorpate in un'unica abitazione, avente accesso da porta d'ingresso collocata a chiusura dell'area indicata nelle planimetrie catastali come cortile in comune (circa mq. 8,00), attualmente suddivisa in ingresso e bagno. 4. Sul lato sx (p.11a 195 sub 2) l'unità immobiliare risulta adibita a stanza da letto con balcone, e sul lato dx (p.11a 194 sub 9) l'unità risulta adibita a 3 soggiorno con angolo cottura. Al posto del vano finestra presente in tale ambiente è stato realizzato un vano doccia di mt. 1,26 x 0,82, pertinente al locale bagno avente dimensioni di circa mt. 2,77 x 1,31”;
l’ordine de quo era impugnato dinnanzi a questo T.A.R. il quale, con sentenza n. 2718 del 23.11.2024, statuiva che “l’ordinanza è illegittima, limitatamente all’ingiunzione demolitoria delle opere di cui ai punti 2), 3) e 4) …”;
con ordinanza n. 32 del 12.9.2024, il Comune intimava la rimozione di una serie di opere edilizie;
avverso l’atto de quo insorgono i ricorrenti in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso;
non si costituisce in giudizio il Comune intimato;
nell’udienza camerale del 15 gennaio 2024, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.;
il gravame è manifestamente infondato;
le opere oggetto dell’ingiunzione ripristinatoria impugnata sono:
“la realizzazione di una volumetria di circa mc. 24, coprente un’area di circa mq. 8,00, posta al secondo livello dell’edificio, tra gli immobili identificati catastalmente al foglio 5 p.lla 195 sub 2 e p.lla 194 sub 9, edificata sull’area cortilizia preesistente”;
si tratta, dunque, di una nuova volumetria e di una nuova superficie abitabile, necessariamente soggetta al rilascio di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica;
è vero che, con precedente sentenza n. 2718 del 23.11.2023, questa Sezione ha annullato in parte la precedente ordinanza di demolizione n. 59/2022, che contemplava, tra l’altro, la chiusura del cortile, ma tale annullamento non ha in alcun modo riguardato quest’ultimo intervento, come si evince chiaramente dalla motivazione di seguito riportata, dove in nessun passo si indica la detta chiusura:
“ed invero, il Collegio, in relazione ai punti 2), 3) e 4), sulla base della disamina degli atti di causa, ravvisa l’incoerenza del potere sanzionatorio rispetto alla tipologia di illecito edilizio contestato; la risagomatura del terrazzino mediante l’eliminazione di uno dei gradini esterni e chiusura del lato da cui avveniva l’ingresso con ringhiera fissa, l’accorpamento delle unità in un’unica abitazione e la realizzazione, al posto del vano finestra, di un vano doccia di mt. 1,26 x 0,82, sono opere che, in ragione della loro scarsa consistenza urbanistica e della loro non significativa incidenza sull’assetto del territorio, non necessitano, ai fini della loro assentibilità, del permesso di costruire; … vale, altresì, aggiungere che le opere de quibus, pur vertendo in area paesaggisticamente vincolata, non necessitano di autorizzazione paesaggistica”;
in altre parole, l’annullamento ha riguardato l’intervento di accorpamento dei due immobili in un’unica abitazione a volumetria e superficie abitabile invariata, senza incidere sulla chiusura del cortile e sulla conseguente creazione di nuova volumetria;
e tanto basta al Collegio;
il gravame è respinto;
nulla è dovuto per le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla è dovuto per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO