Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 191/2018 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Avezzano
in persona del giudice, dott. Mario Cervellino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2021 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 15.4.2022 e vertente tra
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv. Pier Luigi
[...] C.F._2
D'Amore e Domenicantonio Angeloni ed elettivamente domiciliati nell'indirizzo telematico giusta procura in atti Email_1
ATTORI
E
), Controparte_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio
[...] C.F._4
Stornelli ed elettivamente domiciliati in Celano, via Roma 11, giusta procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità per inadempimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio e successivi scritti difensivi.
1
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno adito il tribunale per ivi sentir condannare i convenuti al pagamento della somma di euro 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo dovuto dalla vendita dell'immobile di loro proprietà sito in Celano, via Vestina Km S.S. 696, 50.
In particolare, hanno dedotto che la convenuta, loro sorella, sfruttando una procura speciale rilasciatale dagli attori, ha stipulato un contratto di compravendita con sé stessa trasferendo la proprietà dell'immobile per 1/2 a lei e per 1/2 al coniuge, CP_1
hanno sostenuto che, nonostante nel contratto di compravendita fosse stato
[...]
dato atto del versamento del corrispettivo di euro 50.000,00 agli alienanti, tale somma non sarebbe stata mai corrisposta in loro favore ed hanno, quindi, insistito, previo accertamento della proprietà dell'immobile in capo ai convenuti, per la condanna di questi al pagamento della somma indicata in contratto.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali hanno insistito per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto deducendo, in particolare, la legittimità e la piena operatività della procura speciale a vendere del 15.3.2008 rilasciata dinanzi al notaio dr. in esecuzione di un accordo scritto del 12.10.2007 che Persona_1
regolamentava la suddivisione del patrimonio immobiliare tra fratelli;
ha, infine, eccepito la non debenza della somma indicata nel contratto di compravendita in quanto indicata ai soli fini fiscali.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interpello dell'attore Parte_1
e, all'esito, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 15.3.2022 con cui il
[...]
giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.4.2022.
2. La domanda di parte attrice è fondata e deve, quindi, essere accolta.
Preliminarmente, deve ritenersi valida e legittima la procura per vendere rilasciata dagli attori in favore della convenuta in data 15.3.2008 dinanzi al dr. Controparte_2
, Notaio nella Provincia dell'Ontario, mediante la quale, si legge espressamente, Per_1
2 i sig.ri e hanno nominato e costituito loro procuratrice Parte_3 Pt_2
speciale la sorella affinché in nome, per conto, interesse e vece dei mandanti “abbia a vendere
a chicchessia per il prezzo e le condizioni che riterrà più convenienti ed opportuno tutti i diritti ai mandanti spettanti” sugli immobili siti in Via Vestina Sarentina in Celano, dando “per rato, valido e fermo
l'operato della mandataria senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, con facoltà di concludere il contratto in oggetto anche con se medesima”.
Dato atto della validità della procura speciale per vendere rilasciata dai proprietari degli immobili oggetto del presente giudizio alla convenuta e la conseguente validità ed efficacia del contratto di compravendita del 2.9.2008 a rogito del notaio dr. , Rep. 37570 Per_2
Racc. n. 12609, parte attrice, in buona sostanza, sostiene che la convenuta non ha mai provveduto al versamento della somma indicata in contratto a titolo di corrispettivo, dell'importo di euro 50.000,00, pur artatamente dichiarando, nell'atto notarile, di aver provveduto al pagamento dello stesso in data anteriore al 4.7.2006.
La domanda attorea va, dunque, inquadrata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1218
c.c., che definisce la responsabilità c.d. contrattuale della parte del rapporto obbligatorio che si rende inadempiente non eseguendo esattamente la prestazione dovuta e che, come pacificamente si ritiene in giurisprudenza ed in dottrina, determina una presunzione di colpa in capo al debitore, salvo che quest'ultimo non provi che l'inadempimento sia dovuto per causa a lui non imputabile.
Rapportando, quindi, la norma generale in tema di responsabilità per inadempimento con la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c., il creditore è tenuto a dimostrare il proprio credito (dunque il titolo), mentre il debitore è tenuto a provare l'avvenuto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento, conformemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale
o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Unite n. 13533/2001).
Parte convenuta ha eccepito, al contrario, che nulla sarebbe dovuto, ai fratelli, a titolo di corrispettivo di vendita dell'immobile, di fatto mai versato e indicato solo per fini fiscali
3 nell'atto notarile di compravendita, in quanto espressione dell'accordo di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 12.10.2007, ove “i sig.ri , Controparte_2 Pt_1
e sono addivenuti alla determinazione di un accordo bonario con il quale i sig. Pt_2 Parte_1
e cedono alla sorella il fabbricato con annesso terreno di proprietà in Celano
[...] Pt_2 CP_2
alla località Margine e in contraccambio la sorella rinuncia alla quota a lei spettante sulla casa CP_2
materna in Celano in via Sardellino” espressamente prevedendo che “i sig. Parte_1
e cedono e trasferiscono alla sorella
[...] Pt_2 Controparte_2
che accetta e acquista, tutti i diritti di proprietà sul fabbricato in Celano alla località Margine in catasto al foglio 25, particella n. 242 e sull'annesso terreno circostante distinto in catasto al foglio 25 particella n.
1018”.
Tale scrittura, tuttavia, non può ritenersi valida in quanto affetta da nullità ex artt. 458 e
1418 c.c.
Come noto, l'art. 458 c.c., nel disciplinare il divieto di patti successori, espressamente sancisce che è nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta o rinuncia ai medesimi;
sono, quindi, patti successori le convenzioni che hanno ad oggetto la costituzione, la trasmissione o l'estinzione di diritti relativi a una successione non ancora aperta comportando il sorgere di un obbligo giuridico di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento (cfr. Cass. Civ. sez II, sent. n. 24450/2009).
Occorre, dunque, accertare, al fine di stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria della nullità di cui all'art. 458 c.c., che: a) il vincolo giuridico che con tale pattuizione si è venuto a creare abbia la finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta;
b) se la cosa o i diritti oggetto di convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successone o debbano essere compresi nella stessa;
c) se l'acquirente abbia contratto o stipulato come avente diritto della successione;
d) se la morte produce un effetto causale e non agisce sotto il profilo meramente fattuale (come termine o condizione), in quanto pattuizione diretta a disciplinare situazioni e rapporti che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o dalla sua morte traggono un autonoma qualificazione (cfr. Cass. Civ.
Sez II, sent. n. 722/2024).
4 La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che la nullità de qua colpisce anche i patti dispositivi meramente obbligatori, ovvero quei patti che obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria (cfr. Cass. Civ. sez. II, sent. n. 14566/2016).
Ebbene, dalla lettura della scrittura privata, non disconosciuta dalla parte convenuta, datata
12.10.2007, appare evidente come la fattispecie in esame integri un patto dispositivo meramente obbligatorio, mediante il quale, testualmente, “la sorella rinuncia alla CP_2
quota a lei spettante sulla casa materna in Celano in via Sardellino” ovvero un bene appartenente alla madre delle parti del giudizio, che, come rappresentato dalla Persona_3
stessa convenuta, è deceduta nelle more del giudizio ed ha disposto di tale bene mediante testamento olografo pubblicato il 29.6.2020 da . Parte_1
Sussistono, pertanto, le condizioni indicate dalla giurisprudenza, e sopra richiamate, ai fini della comminatoria della nullità di cui all'art. 458 c.c.: con tale accordo, infatti, le parti hanno inteso realizzare il vincolo giuridico con la finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta;
i contraenti hanno considerato il diritto della di succedere alla comproprietà Parte_1
dell'immobile di via Sardellino come entità della futura successone conseguente alla morte della sig.ra ; la rinunciataria, ha concluso Persona_3 Controparte_3
l'accordo come avente diritto della successione e, infine, l'evento morte, alla luce di tale pattuizione, avrebbe avuto un effetto causale necessario ai fini dell'adempimento di detto accordo, di fatto realizzatosi mediante la scelta della convenuta di non agire con l'azione di riduzione per lesione della quota di legittima ad ella spettante in conseguenza della morte della madre.
Dato atto, dunque, della nullità della scrittura privata in esame ai fini della definizione del giudizio e, dunque, dell'inefficacia ex tunc della stessa, occorre ora accertare se, in effetti, possa configurarsi una responsabilità per inadempimento degli acquirenti per omesso versamento del prezzo indicato nel contratto di compravendita.
Ebbene, appare fatto pacifico e incontestato, oltre che confermato dalla stessa parte convenuta, che la somma di euro 50.000,00 di fatto non sia stata mai materialmente versata dai sig.ri e non potendosi attribuire valore di Controparte_2 Controparte_1
quietanza liberatoria alla scrittura del 12.10.2007, per le ragioni sopra indicate.
5 Deve, dunque, trovare accoglimento la domanda di parte attrice non avendo, i convenuti, fornito una prova, utilizzabile nel presente giudizio, in ordine all'esistenza di un fatto estintivo del diritto fatto valere dal creditore (Cass. Sez. Unite n. 13533/2001 cit.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento del prezzo di vendita dell'immobile oggetto del contratto di compravendita del 2.09.2008 indicato nell'importo di euro 50.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA altresì i convenuti, in solido, a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 545, 00 per esborsi ed in euro 4.189,00, oltre accessori come per legge.
Avezzano, 17.1.2025
Il giudice dott. Mario Cervellino
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