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Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa Rita Anna De Falco - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 229 pubblicata il 29 gennaio 2019, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, II^ sezione civile, iscritto al n. 3512/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione all'udienza collegiale del13/09/ 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Castellamare di Stabia (NA) alla Via Rivo n. 25 – piano 5° presso lo studio dell'avv.
Domenico Clemente, (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._2
giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello.
-APPELLANTE-
E
quale impresa designata alla gestione del Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto (TV) P. IVA
, in persona dell'amministratore delegato e del direttore generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Dott. e Dott. , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, dallo Studio legale associato Somma (P. IVA ) P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante p.t. avv. Armando Somma (C.F.:
) con sede in Castellamare di Stabia, alla Via I de Turris n.5, C.F._3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
in virtù di procura speciale in atti, del 28. 01. 2015, per Notar Dott. Persona_1
rep.n. 186905 e Racc. n. 30367 in atti.
[...]
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “In totale riforma dell'impugnata sentenza, Voglia l'adita Corte così provvedere : 1)in rito, dichiarare l'ammissibilità e procedibilità della domanda spiegata nei confronti della compagnia FGVDS ex art. 19, Controparte_1 comma 1, lett. a) legge 24.12.1969 n. 990 (oggi art. 283, comma 1, lett. a) D.Lgs.
07.09.2005 n. 209; 2) dichiarare che, il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, condannare la compagnia al risarcimento dei danni in Controparte_4 favore dell'esponente , per le lesioni a persona patite €. 86.292,10 o in Parte_1 quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali della data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.;3) condannare la parte convenuta /appellata, per quanto di ragione, alla refusione di tutte le spese (comprese quelle della c.t.u.), e compensi del doppio grado di giudizio, nonché i compensi per la fase extragiudiziale, oltre accessori di legge , con distrazione in favore del procuratore antistatario
Per l'appellata a) “Voglia l'adita Corte, in via principale, Controparte_1 rigettare l'appello; b) in via meramente gradata, nell'ipotesi di accoglimento seppure parziale del gravame, ridurre la pretesa risarcitoria di parte appellante;
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio del grado”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con citazione notificata il 23.07.2019, si appella a questa Corte contro Parte_1
la decisione in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, ha respinto la domanda da lei proposta in primo grado al fine di sentir condannare le quale impresa designata per Regione Campania F.G.V.S al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali morali e biologici a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 29.11.2014 alle ore 8:00 circa in Castellamare di Stabia (NA), alla
Via Salvatore Allende. L'istante ha assunto che, in dette circostanze di tempo e di luogo mentre deambulava regolarmente sul margine sinistro della strada, veniva investita nella parte anteriore, dalla parte anteriore dal veicolo pirata;
a seguito dell'impatto, perdeva l'equilibrio e, si riversava in avanti sul selciato stradale. Nulla
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poté fare per evitare l'impatto, ovvero attutire i relativi effetti consequenziali. Il veicolo pirata, rimaneva non identificato, in quanto il conducente dopo la negligente manovra non si fermava. A seguito del sinistro la riportava lesioni per come Pt_1 diagnosticate dal P.S. dell'Ospedale San Leonardo di Castellamare di Stabia. A sostegno dell'impugnazione l'appellante, deduce che il Tribunale in violazione degli artt. 115, 116, c.p.c., e dell'art. 254 comma 1 c.c. e 283, comma 1 lett. A) D. LGS
209/2005, dopo aver dichiarato procedibile ed ammissibile la domanda attorea, nel merito la rigettava, ritenendola infondata e non provata.
Chiede, dunque, la riforma della decisione gravata, con accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria.
Le resistono all'impugnazione, eccependone l'inammissibilità Controparte_1
e, nel merito l'infondatezza della domanda. Chiede, altresì respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del
13.09.2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Il precetto di cui all'art. 342 c..p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica ( Cass. n. 24464 del 04.11. 2020; Cass.
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Civ. 7675/2019).
L'impugnazione proposta dalla difesa di rivolge chiare, specifiche e Parte_1
pertinenti critiche alla sentenza gravata e quindi rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Detto ciò, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così come novellato dall'art.54 del D.L.n.83/2012, non merita accoglimento, per come in motivazione.
ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
1.Con il primo motivo di censura, articolato in più paragrafi, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 115, 116 C.p.c., art. 2054, comma 1, c.c. art. 283, comma 1, lett.
a) D. LGS. 209/2005. 246 e 252 c.p.c. In particolare la ritiene che, il motivo Pt_1 determinante per cui primo giudice ha ingiustamente respinto la domanda da lei proposta è rinvenibile nella circostanza che, la parte attrice non ha sporto tempestiva querela/denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria, al fine di mettere la stessa in condizione di individuare ed eventualmente perseguire i colpevoli.
Lamenta, inoltre, l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice, il quale era pervenuto ad una valutazione di inattendibilità dei testi escussi (supposto, ma inesistente) contrasto tra quanto da questi dichiarato e quanto indicato nel libello introduttivo, e le contraddittorie dichiarazioni rese dai testi.
1.2 In particolare evidenzia la Corte - lamentando l' appellante, sostanzialmente, (con due motivi di gravame) l'erronea valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie - che in virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova, su cui basare il proprio convincimento. Coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 132 cpc, si osserva, che il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, dimostra di essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Non risulta quindi violato il principio di ermeneutica del libero convincimento del giudice ( ex artt. 115 e 116 cpc,) in ordine alla valutazione di quegli elementi raccolti, durante lo svolgimento del processo e volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti.
Le argomentazioni spese dall'impugnante sono indubbiamente corrette in diritto, ma con riferimento alla presente fattispecie non sono idonee a determinare la riforma della
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sentenza appellata, la cui motivazione, sostanzialmente corretta, necessita di alcune puntualizzazioni.
3.Sul presupposto che, il primo giudice abbia rigettato la domanda attorea per l'omessa denuncia/querela da parte della odierna appellante.
A tal proposito giova ricordare che se è vero che “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
[...]
, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_2 da veicolo o natante non identificato (art. 19, comma 1, lett. a, legge 24-12-1969 n.
990), ha l'onere di provare, sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare, che dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse” (cfr.15367/2011); la condotta diligente richiesta all'infortunato non deve, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, identificarsi necessariamente con la denunzia. Le più recenti pronunzie della S.C. di Cassazione hanno difatti affermato, che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del
[...]
, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, tuttavia Parte_2 la sussistenza o meno di tale adempimento può rappresentare un valido indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento.(v. ex multis Cass. n. 18097/2020; Cass. civ. n.21983 del 12 luglio 2022; ord. n.27541/2016).
Non può negligersi che in simili giudizi la prova degli elementi costitutivi del diritto è necessariamente affidata a “fatti secondari” e – dunque- ad una valutazione del complesso indiziario offerto. Ben possono, allora, concorrere alla decisione elementi forniti di mera valenza indiziaria, purché ognuno “rafforzi e tragga vigore dall'altro, in rapporto di vicendevole completamento (Cass. Civ. sez. III, 28.06. 2016, n. 13262)”.
Ciò equivale a dire che, nel caso di richiesta di risarcimento danni al F.G.V.S., la prova delle modalità del sinistro ben può darsi mediante indizi, ma questi vanno valutati complessivamente dal giudice. In questo contesto non si spiega il fatto che, se vi
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fossero state persone presenti sul posto – teatro del sinistro-, e le stesse Per_2
e ” hanno dichiarato di aver rilasciato (ved. verbali di causa del
[...] CP_5
7 settembre 2017) i loro recapiti telefonici ai parenti della e, alla stessa, ma poi Pt_1 non stati indicati né dal figlio e né dall'odierna appellante nel verbale della Polizia
Municipale della Stazione di Castellamare di Stabia, intervenuti alle ore 16.20 sul luogo del sinistro. Di contro da tale rapporto emerge che, vengono escussi a IT: la sig.ra (nuora della ), il figlio dell'odierna appellante- non CP_6 Pt_1 presenti sul posto- e, la;
nonché i negozianti di Via Allende e l'adiacente Via Pt_1
Tavernola, nell'ambito di indagini articolate dalle Autorità in ordine all'accadimento di un sinistro, giammai volte ad identificare un veicolo pirata. Il sig. Tes_1 edicolante, escusso a IT dichiarava di non aver visto, né sentito nulla. Il sig.
[...]
, il quale si trovava dalle ore 6.50 innanzi al cancello della chiesa per Parte_3 svolgere il lavoro di volontariato, dichiarava di non aver visto alcun incidente. Dello stesso tenore letterale le dichiarazioni rese dal sig. (ved. verbale Parte_4 della Polizia Municipale ). In tale verbale, come sopra detto, né il figlio e né l'odierna appellante fanno menzione dei nomi dei testi escussi in primo grado, che, dichiarano
(a verbale di causa) di aver rilasciato all'odierna appellante, e ai suoi parenti le loro generalità, nonché i recapiti telefonici. Appare inverosimile che, a distanza di tre anni dal sinistro si ricordano dei sigg.ri escussi in primo grado, e non né fanno menzione a distanza di tre ore nel verbale di sommarie informazioni.
Ed ancora si evidenzia che, solo dalle dichiarazioni del sig. figlio Testimone_2 dell'odierna appellante, anche escusso a IT (come sopra detto), emerge la circostanza dell'investimento da parte di un veicolo pirata, sebbene attraverso una testimonianza de relato e, proveniente dalla medesima istante, la stessa si contraddice ripetutamente:
“ Questa mattina verso le ore 8:30 circa, abbiamo ricevuto a casa una telefonata alla quale ha risposto mia moglie , dove venivamo avvisati che, mia madre CP_6 era stata investita : Mi recavo personalmente a casa di mia madre, la quale mi apriva lei stessa la porta. Era zoppicante e aveva dolore alla spalla sinistra e tamponava il naso poiché aveva una perdita ematica…Mia madre ci riferiva di trovarsi alla Via Allende tra il civico 12 e la chiesa quando veniva urtata da un motociclista che, le faceva perdere l'equilibrio facendola cadere a terra e andava via senza fermarsi. Veniva poi soccorsa da due donne e si faceva accompagnare a casa, verso le 10:00 decidevamo di accompagnarla in ospedale per controllo. Mia madre, inoltre, non sapeva darci indicazioni circa le persone che l'avevano soccorsa non ricordando altri particolari di quanto accaduto”.
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Da tali dichiarazioni e dall'esame del rapporto di polizia Municipale e dalla prova testi emergono non poche discrasie. Una per tutte- l'odierna appellante riferisce di essere stata aiutata da due donne, ma nel giudizio di primo grado vengo escussi come testi un uomo e una donna-.
4.Passando, infine, al testimoniale e, precisamente sull'attendibilità dei testi escussi in primo grado sostenuta dall'odierna/appellante, si osserva, che il teste Persona_2 dichiara: “ di aver visto l'istante nelle circostanze del sinistro presso la Via Allende, la quale scendeva dal marciapiede e passava tra le auto in sosta. Non appena arrivata in strada, veniva attinta, nella parte anteriore sinistra del corpo, dalla parte anteriore di uno scooter. Lo scooter viaggiava contro senso. Precisa il teste, che la sig. deambulava sul marciapiede in direzione Via Tavernola era costretta a scendere perché una persona stava scaricando dei pacchi da un'auto ed occupava tutto il marciapiede. Affermava, infine, il teste che, dopo l'impatto la sig. non volle recarsi in ospedale, ma richiese di essere accompagnata a casa. Dichiarava, ancora il teste che, la sig. sembrava non essersi fatta nulla, tanto che, arrivò a casa sua con le sue gambe”. Tali circostanze sono state riferite anche dalla seconda teste, sig.
[...]
. Entrambi i testi dichiararono di aver rilasciato i loro recapiti telefonici (non CP_5 menzionati nel rapporto della Polizia Municipale ( ved. verbale d'udienza ).
Dalle rese testimonianze, si osserva che, nessuno dei due testi escussi specificano, in quale punto della strada l'istante è stata costretta a scendere il marciapiede per esporsi in strada. Si evidenzia che, dai rilievi fotografici della strada teatro del sinistro, versati agli atti, l'odierna appellante abitava presso il civico 12 di Via Allende, precisamente a 50 mt. dalla chiesa presso la quale si stava recando. Antistante il civico della sua abitazione, insiste un larghissimo marciapiede che, consente il transito ai pedoni a prescindere da eventuali manovre di carico e scarico. Appare inverosimile la circostanza che, l'intero marciapiede fosse occupato per un operazione di carico pacchi, senza che, fosse comunque consentito il transito ai pedoni.
Nessun motivo, pertanto, sussiste in favore della circostanza che, l'odierna appellante abbia dovuto scendere il marciapiede e portarsi in strada.
4.1. In tale contesto – si ritiene che in caso di sinistro causato da veicolo non identificato le prove offerte vanno valutate con il dovuto rigore, considerata la natura eminentemente solidaristica della norma, che prevede il risarcimento del danno a carico del Fondo di Garanzia e la difficoltà per quest'ultimo di fornire prova dell'accaduto, stante la posizione dell'impresa, che garantisce per il fatto del
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conducente rimasto ignoto, del quale non può avere, evidentemente, conoscenza diretta, sicché le sue contestazioni non possono, che essere necessariamente generiche.
Né, infine, soccorrono le risultanze della CTU medico-legale svolta in primo grado atteso che la compatibilità tra le lesioni riportate dalla danneggiata e l'evento come narrato in citazione non comprovano affatto l'asserita ed esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto ignoto, essendo le lesioni compatibili con altra modalità di sinistro
(ovvero, caduta accidentale – atteso che, all'epoca dei fatti la aveva Parte_1
72 anni ed era affetta da patologie degenerative (ved. certificato del fisiatra dott.ssa del 20/10/2014, allegato agli atti dalla difesa dell'odierna appellante). Persona_3
Infine, si osserva che, nel caso in esame le dichiarazioni dei testi non costituiscono una prova rigorosa della responsabilità del sinistro stradale in capo al presunto conducente del ciclomotore pirata;
l'appellante non ha provato adeguatamente le modalità del sinistro e la conseguente responsabilità esclusiva di quest'ultimo per condotta dolosa o colposa.
Infine, si osserva, che il tribunale ha comunque valutato anche le altre emergenze istruttorie, quali il comportamento dell'infortunata che, nell'immediatezza del fatto, aveva omesso di segnalare ai sanitari di essere stato vittima di un pirata della strada
(indicando genericamente un incidente stradale), il tenore delle dichiarazioni testimoniali e gli esiti lesivi dell'impatto, e la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro non abbia presentato una denuncia (come sopra puntualizzato, non ha costituito motivo di rigetto della domanda, ma esaminata con tutte le emergenze istruttorie e, con documentazione alla mano) .
Ciò posto la Corte ritiene di dover condividere le valutazioni compiute dal Tribunale, con le puntualizzazioni di cui sopra, per cui nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'applicabilità della normativa invocata, che disciplina le uniche ipotesi in cui il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo o natante e che questo sia rimasto sconosciuto.
Essendo questi i principi enunciati, da cui non si intende discostarsi, per le ragioni su esposte.
Per tutto quanto sopra esposto permangono seri dubbi sulla ricostruzione dei fatti, come allegata in citazione e fornita dai testi escussi in primo grado.
5.DECISIONE DELLA CORTE
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La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato da , con la condanna dello stessa, per il principio Parte_1 della soccombenza, al pagamento in favore dell' appellata società delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento
(da 52.000,00 a 260.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della CP_7
in persona del legale rapp.pro- tempore che liquida, in Controparte_1
complessivi €. 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 11 aprile 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(Rita Anna De Falco) (Antonio Quaranta)
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