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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/12/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 856/201, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 23.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di citazione, dagli avvocati Massimo Garzilli e Francesco Lauri, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Macioce in Latina alla via XXI Aprile n.20
OPPONENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa, in virtù di procura generale alle liti per autenticata notaio Per_1
del 10.2.2025, racc. n. 11248, rep. n. 17751, in calce alla comparsa di
[...] costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Virginio Palazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Fondi alla via Appio Claudio n. 17
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 6854/2018 la Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere alla il pagamento Parte_1 della somma complessiva di euro 7.903,16, oltre interessi, per servizi di trasporto merci dalla stessa eseguiti ma non pagati dalla società ingiunta.
Fondava il credito su fatture con allegato estratto autentico notarile, pec di messa in mora, visura camerale.
Con d.i. 2839/2018, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con opposizione tempestivamente proposta, la eccepiva Parte_1 preliminarmente la incompetenza territoriale del Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Napoli Nord, in quanto la dedotta incertezza ed illiquidità del credito vantato escluderebbe il radicarsi della controversia presso il forum creditoris e farebbe prevalere i criteri determinativi della competenza territoriale ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c. Nel merito, deduceva l'inesistenza del credito vantato ovvero la erronea e/o arbitraria quantificazione dello stesso da parte della società opposta. In via subordinata, sollevava eccezione di compensazione di tale credito con il vantato controcredito di €.6.783,00, quale valore economico di n. 969 bancali PALLET non restituiti dalla
[...]
(vettore) alla (committente) al momento Controparte_1 Parte_1 della chiusura del contratto (verbale) di servizio di trasporto intercorso tra le due società, giusta fattura emessa e relativo riconoscimento di debito.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società opposta, contestando la fondatezza delle avverse eccezioni e producendo, a sostegno delle proprie richieste, i DDT correlati alle fatture emesse. Negava, infine, la sussistenza del controcredito vantato dalla opponente, come da contestazioni mosse alla relativa fattura emessa.
Concessa la provvisoria esecuzione, prodotta documentazione, mutato il G.I., raccolto interrogatorio formale ed espletata prova testimoniale, la causa, all'udienza del 23.12.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
- 2 - Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente.
Invero, l'art. 20 c.p.c. stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione, è facoltativamente competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, il creditore ha agito per l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria per la quale l'art. 1182 c.c. prescrive, nel caso di luogo di adempimento non determinato convenzionalmente o desumibile dalla natura della prestazione, che “…l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza…”.
La giurisprudenza ha precisato che devono considerarsi, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c., sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, II comma, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c., come da adempiere al domicilio del creditore, le obbligazioni liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale. (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 13.09.2016 n. 17989).
Orbene, la opposta risulta sedente nel Comune di Fondi, compreso nella circoscrizione del Tribunale di Latina, come risulta da tutta la documentazione versata in atti e l'obbligazione risulta liquida (cfr. fatture azionate).
Nel merito l'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Va premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto
- 3 - (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015).
È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell'emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori (Cass. 5915/2011).
Ciò detto, nel caso di specie va chiarito che, seppure parte opponente non abbia contestato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le due società
(prestazione di servizio di trasporto merci) né che gli specifici servizi di trasporto fatturati dalla società opposta fossero stati effettivamente eseguiti, ha comunque contestato la sussistenza del credito dell'opposta, in quanto il costo dei resi servizi di trasporto a suo dire non sarebbe stato preliminarmente concordato tra le parti bensì erroneamente e/o arbitrariamente quantificato dalla società opposta.
Per quanto innanzi detto in punto di diritto, quindi, laddove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa (l'esistenza del credito e anche l'ammontare dello stesso), nel caso di specie incombe in capo alla società opposta.
Orbene, nel presente giudizio a cognizione piena la società opposta ha adeguatamente fornito prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa avanzata col giudizio monitorio.
Quanto alla prova dell'effettiva commissione ed esecuzione dei servizi di trasporto, parte opposta ne ha fornito prova documentale, mediante i DDT regolarmente sottoscritti.
La circostanza è stata confermata dall'espletata prova orale con le concordanti dichiarazioni di tutti i testi escussi e, in particolare, con le dichiarazioni confessorie rese dalla stessa legale rappresentante dell'opponente, sig.ra all'udienza del 05.10.2021 in sede Testimone_1 di deferito interrogatorio formale, nel suffragare tale documentazione ha
- 4 - confermato che “…sono stati commissionati i trasporti le cui some sono oggetto di causa… (i trasporti) sono stati effettuati regolarmente… i prezzi indicati in fattura sono stati concordati… la contestazione non è sull'esecuzione, ma la modalità di rendicontazione della restituzione dei pallet…”.
Il teste , escusso all'udienza del 5.10.2021 in ordine ai Testimone_2 rapporti commerciali tra le parti riferiva “conosco il contenuto della fattura e confermo che i trasporti sono stati commissionati. Gli ordini arrivavano via mail e l'ufficio amministrativo le girava a me che provvedevo a gestire gli ordini nel settore logistica. Io mi occupavo di impartire le direttive per la preparazione degli ordini. … io seguo tutte le fasi dal prelevamento alla consegna finale e posso riferire che gli ordini sono stati consegnati. Posso dire che sono stati consegnati perché seguiamo i camion lungo tutto il percorso con un sistema di tracciamento. Una volta caricato il camion si fa il borderò con le consegne, mano mano che le consegne vengono effettuate avvertono dell'avvenuta consegna, dopo che vengono firmate le bolle.”
Non risultano, invece, provati i fatti a fondamento dell'eccezione di compensazione del credito.
Ed invero, nonostante sia stato confermato da tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria orale che le pedane pallet utilizzate per il trasporto fossero di proprietà della società committente /opponente e che gli accordi tra le due società prevedessero che tali pedane dovessero essere restituite dal vettore al committente, la prova testimoniale espletata non è stata in grado di provare l'effettiva consistenza dei pallet “a credito” allegata da parte opponente.
Difatti i testi escussi confermavano tutti (sia di parte opponente che di parte opposta) la procedura per il calcolo dei pallet residui, tuttavia tutti i testi riferivano di dati cui non attingevano direttamente ma attraverso rendiconti formati unilateralmente sulla base di documenti di traposto inviati, senza che sia stato possibile appurare concretamente l'effettivo numero di pallet.
Sul punto in teste riferiva “allo scarico era previsto che CP_1
- 5 - dovevamo ritirare i pallet vuoti. I pallet erano di proprietà della opponente.
Tuttavia la restituzione non era pari rispetto a quelli consegnati, essendoci anche dei tempi di ritiro diversi. Preciso che alla chiusura del contratto eravamo a credito di 3.000/4.000 pallet. Poiché la restituzione dei bancali vuoti non era contestuale alla consegna avevamo una scorta di bancali per le successive consegne di nostra proprietà. … il valore del bancale usato era di circa 7 euro cadauno. … quando vengono restituiti i bancali vuoti alla
vengono firmate delle ricevute che noi in gergo chiamano “buoni” Parte_1 di avvenuta consegna da cui risulta il numero di bancali in passaggio.”
Del pari i testi e rispettivamente Testimone_3 Testimone_4 riferivano “non sempre lo scambio è contestuale per esigenze varie per cui si creano dei crediti di pallet per la committenza che il vettore di solito salda in tempi brevi. A volte si creano crediti di un notevole numero di pallet.
Solitamente ogni due settimane lavorative sia effettua una ricognizione dello stato dei pallet non restituiti e ogni trimestre la opponente invia via mail un rendiconto circa lo stato della situazione di scambio pallet” ed ancora il teste
“Sono certo del numero perchè c'è una rendicontazione che viene Tes_4 gestita attraverso l'emissione di “buoni pallet”. Indica il bilancio dei bancali con la merce sopra consegnati al e quelli vuoti restituiti dallo stesso. CP_1
Io sono il responsabile delle operazioni di calcolo della differenza pallet e do le diposizione affinché i miei diretti sottoposti redigano la documentazione. I buoni vengono emessi e registrati nella piattaforma che si occupa delle spedizioni ed io stesso tenevo in contatti con il per aggiornarlo del CP_1 saldo mediante condivisione del foglio excel con indicazione del numero bancati consegnati, restituiti ed il saldo finale. Glielo inviavo per mail.”
Tuttavia la fattura all'uopo emessa dall'opponente non può essere considerata piena prova del controcredito richiesto in compensazione dall'opponente, risultando contestata dall'opposta e sfornita di ulteriore supporto probatorio, documentale e/o orale, non essendovi in atti la documentazione relativa al calcolo del residuo pallet.
- 6 - Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “…Un documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza...” (Cass. n. 30867/2021; cfr. anche Cass. n. 31173/2018 e Cass.
n. 8290/2016).
Pertanto, l'opposizione va rigettata ed il d.i. confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 2839/2018, emesso dal Tribunale di Latina in data 29.12.2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna l'opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Latina il 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 7 -