Sentenza 8 maggio 2020
Ordinanza collegiale 11 marzo 2021
Ordinanza collegiale 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 09/06/2021, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2021
N. 01215/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2019, proposto da
AR OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Dal Barco, Daniele Giacomazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
dell’ordinanza di accoglimento ex art. 702 ter c.p.c. n. cronol. 5673/2018 del 01/10/2018, n. 2847/2017 R.G. - Tribunale di Verona, così come modificata con verbale di udienza del 29/11/2018, di ammissione del sig. NO AZ al patrocinio a spese dello Stato e condanna del Ministero della Giustizia a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate nella somma di € 2.213,60, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 sulla somma dovuta per compenso ed € 98,00 a titolo di ripetizione del contributo unificato, Iva e Cpa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con sentenza del 29 aprile 2020, n. 423 è stato accolto il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sull’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702-ter cod. proc. civ. dal Tribunale di ordinario di Verona n. cron. 5673/2018 del 1° ottobre 2018 (come modificata con ordinanza di correzione di errore materiale stesa in calce al provvedimento in data 29 novembre 2018) e, per l’effetto, è stato ordinato al Ministero convenuto di darvi esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della suddetta sentenza;
- con l’istanza depositata il 26 ottobre 2020, la ricorrente - premesso di aver notificato la sentenza di questo T.A.R. in data 8 maggio 2020 ed adempiuto agli incombenti richiesti dal Ministero della Giustizia con nota del 17 giugno 2020 ai fini del pagamento, senza ottenere riscontro – nella perdurante inottemperanza del Ministero resistente, ha chiesto che sia nominato un commissario ad acta per l’esecuzione della pronuncia del Tribunale ordinario di Verona;
- con ordinanza collegiale n. 323 del 11 marzo 2021, questo Collegio rilevato che non era stata fornita prova della notifica dell’istanza all’Amministrazione resistente, essendo stata depositata agli atti la documentazione relativa alla notifica di altro ricorso, ha ordinato alla ricorrente di depositare la prova dell’avvenuta notifica dell’istanza al Ministero resistente, ovvero di provvedere alla suddetta notifica entro 15 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della suddetta ordinanza;
- in data 23 marzo 2021 la ricorrente ha depositato in atti copia della notifica dell’istanza di nomina del commissario ad acta all’Amministrazione resistente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
- l’Amministrazione intimata, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio;
- vi è prova in atti della notifica in data 7/2/2019 presso il Ministero della Giustizia dell’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702-ter cod. proc. civ. dal Tribunale di ordinario di Verona n. cron. 5673/2018 del 1° ottobre 2018 e del provvedimento di correzione di errore materiale steso in calce al provvedimento in data 29 novembre 2018;
- vi è, altresì, prova della notifica presso l’Avvocatura dello Stato in data 8 maggio 2020 della sentenza di questo T.A.R. n. 423 del 8/5/2020 con cui è stato accolto il ricorso per l’ottemperanza alla suddetta ordinanza;
- in data 17 giugno 2020, con nota a firma del Direttore dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia, il Ministero intimato chiedeva, onde procedere al pagamento, copia di un documento d’identità dell’istante e della dichiarazione di non aver intentato giudizi per ottenere il pagamento delle somme ad essa spettanti;
- nella medesima data l’avv. OR ha provveduto ad inoltrare la suddetta documentazione;
Ritenuto che:
- gli adempimenti richiesti dall’Amministrazione non derivano da obblighi di legge, non essendo la presente fattispecie regolata dalle speciali disposizioni previste dalla L. 89/2001;
- nonostante le interlocuzioni intercorse tra le parti e la scadenza dei termini previsti sia per l’esecuzione della ordinanza del Tribunale di Verona, sia di questo T.A.R., non risulta che l’amministrazione abbia ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto;
- in accoglimento dell’istanza proposta dall’avv. OR, occorre nominare come commissario ad acta il Direttore generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, perché provveda personalmente ovvero attraverso un suo delegato a dare esecuzione all’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702-ter cod. proc. civ. dal Tribunale di ordinario di Verona n. cron. 5673/2018 del 1° ottobre 2018 entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), nomina commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702-ter cod. proc. civ. dal Tribunale di ordinario di Verona n. cron. 5673/2018 del 1° ottobre 2018 il Direttore generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia perché provveda personalmente ovvero attraverso un suo delegato entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO