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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore OT.SA Angela Giunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2884 /2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi e vertente tra:
IC , (c.f. ), , (c.f. Pt_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
, nato a [...] il [...], nella qualità di eredi di Parte_4
, (C.F. ) deceduto il 04.08.2024, rappresentati e Persona_1 C.F._4
difesi dall'avv. MINNITI FELICIA ELISABETTA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in VIA LIA, TRAV. I, 10 89122 REGGIO CALABRIA, giusta procura in atti;
- Attore –
(P.I. ), oggi in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DISTEFANO
ANTONINO GUIDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto n°78, giusta procura in atti;
- Convenuto –
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
1 - Convenuto contumace -
Oggetto : lesione personale
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che in data 06.08.2016 Persona_1
alle ore 17:00 circa scendeva a piedi una scalinata che, dalla via Mortille, porta all'altezza del civico 4 della via Napolitano di Campo Calabro. Sennonchè, dopo aver sceso l'ultimo gradino, arrivato sulla via Napolitano, priva di marciapiede e con senso unico di marcia sud-nord, veniva investito dall'autovettura Fiat Punto tg. BY081XH, condotta e di proprietà di _3
, assicurata presso con polizza n. 121232300.
[...] Controparte_4
In particolare, , procedendo a velocità sostenuta, non si avvedeva Controparte_3 tempestivamente dell'immissione sulla strada di e lo urtava facendolo cadere Persona_1
rovinosamente a terra. riportava in conseguenza di ciò gravi lesioni personali Persona_1
e veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale Bianchi Melacrino Morellli di Reggio Calabria, dove rimaneva ricoverato fino al 10.08.2016 e ove gli veniva diagnosticata una frattura pluriframmentaria scomposta epifisi distale radio dx e stiloide ulnare omolaterale, frattura scomposta calcagno dx, flc regione frontale dx, con prognosi di 30 giorni. Seguivano ulteriori controlli medici e strumentali, terapia medica e riabilitativa fino al 21.12.2016; data in cui veniva giudicato guarito con postumi nella misura del 25% del totale. Persona_1
In tesi di parte attrice, i danni alla salute patiti da erano da quantificarsi nella Persona_1 misura di € 104.018,80 di cui € 93.834,00 per invalidità permanente (al 25% sul totale), €
5.760,00 per inabilità temporanea assoluta per gg. 60 di malattia, € 2.160,00 per inabilità temporanea parziale al 75% sul totale per gg. 30 di malattia, € 1.440,00 per inabilità temporanea parziale al 50% sul totale per gg 30 di malattia, € 604,80 per inabilità temporanea parziale al
35% sul totale per gg. 18 di malattia. A tali importi occorreva aggiungere la somma di € 220,00 per spese mediche.
Parte attrice deduceva di aver subito un danno morale risarcibile per lo stravolgimento delle abitudini di vita quotidiane. Parte attrice deduceva che tale somma poteva essere quantificata nella misura del 30% del danno biologico (vale a dire €31.205,40).
Altresì, aggiungeva che vani erano stati i tentativi di risolvere bonariamente la questione, da ultimo effettuati anche mediante proposta di negoziazione assistita del 03.07.2017.
2 In diritto, parte attrice evidenziava che il sinistro in esame si era verificato per colpa esclusiva di che violava le comuni regole di diligenza e prudenza e le norme del Controparte_3
Codice della Strada. A tal fine, evidenziava che le condizioni della strada ove si è verificato il sinistro – caratterizzata da una larghezza molto ridotta, dall'assenza di marciapiede per i pedoni ed in cui vi sono molti fabbricati tra i quali sussistono diverse scalinate che si immettono direttamente sul manto stradale – avrebbero dovuto indurre il convenuto a prestare particolare attenzione proprio per evitare e prevenire situazioni di pericolo, per converso, Persona_1
nonostante prestasse la massima attenzione nell'immettersi sulla via dell'occorso, nulla poteva fare per evitare il sinistro, attesa la velocità sostenuta alla quale marciava . Controparte_3
Tutto quanto sopra premesso, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia Persona_1
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che il sinistro in questione si verificava per responsabilità esclusiva del Sig. e che i danni complessivamente riportati dal qui Controparte_3 attore ammontano ad € 135.224,20 per come specificato in narrativa, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore che sarà dimostrata o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare i convenuti solidalmente al pagamento in favore del Sig.
della somma di € 135.224,20 ovvero di quell'altra misura che sarà Persona_1
dimostrata o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giustizia, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
In data 09.11.2018 si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1 contestava sia l'an che il quantum debeatur.
Sotto il profilo dell'an debeatur, la compagnia assicurativa osservava che non risultava dimostrato né il fatto storico (sinistro stradale), né le modalità del suo accadimento, né, infine, il nesso di causalità tra le lesioni lamentate ed il sinistro per cui è causa.
Osservava che la prova dell'effettivo accadimento del sinistro non poteva essere rimeSA alle sole dichiarazioni delle altre parti, ed in specie del sig. , unico soggetto RS
asseritamente presente al sinistro.
3 La convenuta evidenziava che l'istruzione del sinistro operata dalla Compagnia consentiva di affermare che, ove l'evento si fosse effettivamente verificato, la responsabilità dell'occorso avrebbe dovuto essere interamente ascritta alla condotta di . Persona_1
In tal senso, rilevava che il luogo del denunciato sinistro era una strada a senso unico, priva di marciapiede, ad unica carreggiata e sulla quale sfocia una scalinata pubblica che interseca quest'ultima perpendicolarmente (come visibile dai fotogrammi di cui all'all.1).
La convenuta aggiungeva che la visuale di chi percorre la suddetta via era sensibilmente ridotta dalla presenza di un muro di contenimento che non consentiva di vedere liberamente, se non nell'immediata vicinanza, se vi fosse stato qualcuno che percorre la scalinata.
In tesi di parte convenuta, vista l'assenza di marciapiedi e data la scarsa possibilità di avvistamento, chi percorreva la scalinata aveva l'onere specifico di ispezionare la strada, prima di immettervisi, potendosi richiedere ai conducenti, proprio per le peculiarità dei luoghi, solo di mantenere una velocità moderata.
Tale velocità moderata secondo la convenuta dovrebbe nella fattispecie presumersi, perché in caso di velocità meno che modesta le conseguenze del sinistro sarebbero state certamente devastanti.
La richiamava l'art. 190, commi 2, 5, C.d.S. che prescrive: “
2. I pedoni, per CP_4
attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopaSAggi
e dei soprapaSAggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione neceSAria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
Secondo la convenuta, non aveva tenuto un comportamento conforme ai Persona_1
dettami del Codice della Strada, avendo egli stesso dichiarato all'accertatore incaricato dalla
Compagnia: “dopo averla percorsa per intero, giunto all'ultimo, nell'immettermi sulla via
Napoleone sopraggiungeva dalla mia destra una Fiato Punto di colore grigio, con alla guida un uomo il quale non si accorgeva della mia improvvisa presenza, mi investiva”(all.2).
Anche il convenuto sig. in fase stragiudiziale aveva dichiarato: “Mentre Controparte_3
percorrevo la via Napolitano il sig. sciva improvvisamente da una scalinata nascosta Per_1
4 da un muro alto e soprattutto senza la dovuta attenzione del sig. lo stesso non Per_1 controllava il venire di veicoli ed attraversava senza le dovute cure”(all.3).
Parte convenuta eccepiva, quindi, che la responsabilità dell'evento doveva essere interamente ascritta alla condotta imprudente dell'attore, e che poteva ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054, primo comma c.c.
In caso di ritenuta fondatezza della domanda attorea, la convenuta invocava l'applicabilità dell'art. 1227 comma 1 e 2 c.c., osservando che dalla documentazione medica in atti emergeva che le lesioni erano in gran parte imputabili alla condotta dell'attore, atteso che quest'ultimo aveva interrotto anzitempo le cure prescritte dai sanitari ed in altri casi le aveva notevolmente posticipate, così determinando un notevole aggravamento delle patologie lamentate.
Precisamente, veniva preso in carico per le dovute cure dall'Ospedale “Bianchi Persona_1
– Melacrino - Morelli” di Reggio Calabria, dal quale però si dimetteva volontariamente quattro giorni dopo, contro il parere dei sanitari (cfr. pag. 4 della cartella clinica e certificato di dimissione del 10.8.2016 - all.4).
Inoltre, in seguito alla detta dimissione anticipata, si recava ad eseguire Persona_1
indagini più mirate solo a distanza di 12 giorni dalla steSA.
Tale lasso di tempo avrebbe determinato un aggravamento del quadro clinico, specie nel caso di fratture pluriframmentarie.
A tale quadro si aggiungeva anche il fatto che, al tempo della visita specialistica, 29 giorni esatti dopo il sinistro, l'attore aveva già rimosso il gesso e non era dato sapere in quale momento e presso quale struttura fosse stata operata la rimozione del gesso e se fossero state effettuate ulteriori prescrizioni.
Parte convenuta, in ogni caso, contestava anche la quantificazione del danno effettuata da parte attrice, in quanto manifestamente eccessiva.
In merito invece all'autonoma richiesta di risarcimento del danno morale, nella misura del 30% del biologico, si evidenziava che eSA oltre a non esser dovuta non era provata.
Nel caso di specie, non potevano ritenersi idonei a suffragare la richiesta di un aumento del danno tabellarmente determinato le conseguenze genericamente riferite dall'attore nell'atto di citazione.
5 La convenuta richiamando quanto affermato dall'elaborazione giurisprudenziale deduceva che la figura del danno non patrimoniale è già comprensiva di tutti gli aspetti, anche dinamico relazionali, mentre la sua personalizzazione poteva derivare solo da ulteriori pregiudizi effettivamente e concretamente dimostrati, nella fattispecie mancanti e/o comunque non allegati in concreto.
Tutto quanto sopra premesso parte convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Pertanto, in ragione di quanto detto e per quant'altro deducibile, piaccia all'Ill.mo Sig. G.U. adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, replica e difesa, rigettare la domanda perché infondata e non provata.
Con vittoria di spese e compensi di difesa.”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di _3
e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 nn. 1, 2 e 3 cpc.
[...]
La causa veniva, quindi, istruita mediante assunzione di prova orale e ctu (depositata in data
28.05.23) e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 17.09.24 si costituivano in prosecuzione , , Controparte_5 Parte_2
, nella qualità (come da documentazione allegata all'atto Parte_3 Parte_4
di costituzione in prosecuzione), rispettivamente di moglie e figli, nonchè eredi legittimi di
(deceduto il 04.08.2024) i quali si riportavano a tutte le istanze, eccezioni e Persona_1 difese contenute nell'atto introduttivo del giudizio, nelle memorie difensive e nei verbali di causa e formulavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che il sinistro in questione si verificava per responsabilità esclusiva del Sig. e che i danni complessivamente riportati dal qui attore ammontano Controparte_3 ad € 135.224,20, per come specificato in narrativa, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore che sarà dimostrata o ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare i convenuti solidalmente al pagamento in favore del Sig. Per_1
della somma di € 135.224,20, ovvero di quell'altra misura che sarà dimostrata o ritenuta
[...] di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
6 - condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si svolgeva in modalità di trattazione scritta ed il
GI con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando all'esito la decisione.
Il Tribunale osserva che la domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, va evidenziato che l'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro per come descritta da parte attrice.
Le risultanze processuali consentono di ritenere provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, secondo le circostanze spazio-temporali, descritte da parte attrice nell'atto introduttivo.
In particolare, tali circostanze spazio-temporali risultano confermate dal teste RS
(indifferente) escusso in data 10.03.22 (come da verbale di udienza in atti), il quale avendo assistito personalmente al sinistro, ha confermato le circostanze di luogo e di tempo dell'evento, così come riportate dall'attore, ed ha riconosciuto nelle immagini allegate nel fascicolo di parte attrice il luogo dell'incidente. In particolare, ha riferito di avere visto la Fiat punto condotta dal
Sig. investire il pedone alla gamba. Sul punto, il teste ha confermato che il sig. _3
, sceso a piedi dalla scalinata e giunto sulla via Napoletano, veniva investito Persona_1
dalla Fiat Punto condotta e di proprietà del sig. ed ha dichiarato Controparte_3 espreSAmente: “confermo il capo 3, non so dire con precisione a che velocità andasse il sig.
io andavo ad una velocità di 20 km/h e per la condizione dei luoghi la velocità non _3 può essere di molto superiore”. Ha poi precisato “posso soltanto dire che la macchina ha colpito il sig. alla gamba, non so dire se la destra o la sinistra…Il sig. Per_1 Per_1 presentava ferite alla testa con sangue e avvertiva dolori a braccia e gambe”.
Il tenore della suddetta testimonianza si presenta sufficientemente dettagliato e privo di contraddizioni.
La testimonianza resa da (nipote del sig. ) non si rivela utile Testimone_1 Persona_1 ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, anche se contiene alcuni elementi in grado di confermare la storicità dell'evento per come descritto da parte attrice. Infatti, il teste
7 afferma che si trovava “… da quelle parti perché stavo andando a prendere l'acqua con le bottiglie da una fontanella pubblica che si trovava lì vicino” e “io ho visto soltanto mio zio a terra che si lamentava però me ne sono andato via subito e non ho prestato alcun soccorso.
Aggiungo che ho visto una IA NT lì ferma ma non so se c'era il conducente”.
A quanto riferito dal teste deve aggiungersi che risulta prodotto in atti il verbale RS di accettazione Pronto Soccorso dell'Ospedale di Reggio Calabria, che attesta l'arrivo di in data 06.08.2016 alle ore 17:31 (giorno dell'incidente) che reca la seguente Persona_1 diagnosi “frattura scomposta polso dx e frattura composta calcagno dx – flc regione forntale dx” ed il successivo ricovero presso il reparto di Ortopedia e traumatologia (vds. cartella clinica allegata e certificati medici).
In sede di TU medico – legale, espletata nel corso del giudizio, inoltre, è stato altresì affermata, anche sulla base di un attento esame della documentazione in atti, la riconducibilità logica e causale delle suddette lesioni al sinistro per cui è causa e la loro compatibilità con l'evento.
Il nominato TU OT.SA , nel rispondere ad apposito quesito formulato dal G.I. Persona_3
ha infatti affermato che “in esito alle lesioni conseguenti al sinistro del 16/08/2016, presenta i seguenti postumi invalidanti: “Esiti algico-disfunzionali di frattura pluriframmentaria scomposta epifisi distale di radio dx e della stiloide ulnare omolaterale e frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno destro, sfumati esiti cicatriziali di flc in regione frontale destra” e che “le suddette lesioni sono compatibili con l'evento traumatico occorso al ricorrente in data 06/08/2016 e, in atto, risultano stabilizzate”.
Così ricostruiti i riferimenti spazio temporali, la dinamica del sinistro e la sussistenza del nesso causale, in punto di responsabilità di quanto accertato in fatto si osserva quanto segue.
Preliminarmente si evidenzia, anche al fine di delineare gli esatti confini dell'onere probatorio incombente sulle parti, che in caso di investimento di un pedone trova applicazione il disposto di cui all'art. 2054 comma l, c.c., in forza del quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
I presupposti applicativi della norma sono quindi: la derivazione del danno da un veicolo senza guida di rotaie;
la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale e la circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata ad uso
8 pubblico o comunque in area in cui il traffico veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale.
Secondo costante giurisprudenza l'art. 2054 comma l, c.c introduce una presunzione di colpa nella guida a carico del conducente se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L'onere probatorio che incombe sul conducente per essere esente da responsabilità si sostanzia, allora, nella dimostrazione di aver fatto ricorso alle manovre che si presentavano più opportune ed efficaci, nel caso concreto, e di averle attuate con perizia e diligenza ovvero l'essersi il conducente attivato per 'fare il possibile', finanche manovre di emergenza, in rapporto alla concreta situazione.
Inoltre, per la giurisprudenza prevalente “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere neceSAriamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza'' (ex multis, Cass. civ. n. 12751/2001 e Cass. n. 14064/2010).
Quindi, la prova liberatoria potrebbe essere fornita dal conducente anche non in modo diretto – dimostrando, cioè, di aver tenuto comportamento esente da colpa – ben potendo risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo o concorrente del sinistro. Partendo da tale assunto, è stato affermato che la responsabilità del conducente è esclusa allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, tale per cui il conducente non abbia avuto alcuna possibilità di avvistarlo o comunque di osservarne tempestivamente i movimenti e dunque di prevenire l'evento (Cass., sez. III 3 maggio 2011, n. 9683).
Pertanto la responsabilità del conducente si presume, salvo che questi non provi:
a) Di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento dannoso b) oppure che il danneggiato abbia tenuto una condotta illecita che, in concreto, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'evento.
9 Occorre, altresì, osservare che per consolidata giurisprudenza di legittimità, la presunzione di cui all'art. 2054 co. I, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.
Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine da parte del giudice di merito in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c., del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art, 1227, comma I, c.c., con quella presunta del conducente (ex plurimis Cass., 5 marzo 2013 n. 5399; cfr nello stesso senso Cass. 13 marzo
2012, n. 3966).
E quindi, specularmente, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non si considera sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre neceSArio che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “l'accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre neceSArio che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall' articolo 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente neanche l'anomalia della condotta del pedone, occorrendo che il conducente del veicolo dimostri di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile,
e che quindi il sinistro non fosse in concreto evitabile” (Cass., 4 aprile 2017, n 8663)
Tanto premesso si procede, dunque, a valutare la sussistenza di eventuali rispettive responsabilità, tenendo debitamente in conto che l'accertamento della colpa del conducente non esclude sic et simpliciter quella del pedone e che, del pari, l'accertamento di un'eventuale condotta colposa posta in essere dal pedone, non può escludere per sé sola la responsabilità che ex art 2054 co. I c.c. che si presume sussistere in capo al conducente.
Orbene, nel caso di specie, risulta in maniera oggettiva ed incontrovertibile la natura colposa della condotta in concreto attuata dal conducente assicurato con la convenuta
Controparte_1
10 , alla luce delle risultanze emerse in corso di causa, in data 06.08.2016, in Controparte_3
disprezzo delle norme del codice stradale nonché di quelle di comune prudenza e diligenza, pur trovandosi su una strada priva di marciapiede ed in un centro abitato – per come emerso dagli atti di causa (vds. fotografie allegate in atti e tenore delle deposizioni testimoniali) – non regolava la propria velocità né, sopraggiunto in prossimità della scalinata che direttamente immette sulla via, rallentava;
di conseguenza non era in grado di arrestare il proprio veicolo per la presenza, pienamente percepibile del pedone, con cui collideva, urtandolo e cagionandogli le lesioni sopra meglio descritte.
Ebbene, avrebbe dovuto calibrare la velocità dell'auto, in rapporto alle Controparte_3
caratteristiche dei luoghi e della strada, in modo da consentire l'arresto anche nel caso di un eventuale ed improvviso attraversamento della strada da parte di un pedone. Nel caso di specie, peraltro, non sono emersi elementi probatori in grado di dimostrare che il pedone avesse tenuto una condotta improvvisa ed imprevedibile.
Si osservi al riguardo che, l'articolo 141 del C.d.S. impone in capo a tutti i conducenti l'obbligo di regolare la velocità del proprio veicolo, in base alle condizioni e caratteristiche del mezzo, della strada, del traffico e di qualsiasi altra circostanza che gli consenta di evitare pericoli per la sicurezza di cose o persone;
il conducente deve essere, quindi, in grado di arrestare immediatamente il veicolo quando, all'interno del suo campo visivo, si trovi di fronte un qualsiasi ostacolo prevedibile, specie se in prossimità di incroci, centri abitati o attraversamenti pedonali.
Stante la connotazione dei luoghi, avrebbe dovuto con un minimo sforzo di diligenza moderare la sua velocità oltre che mettere in conto un possibile attraversamento della carreggiata;
infatti, in centro cittadino la presenza di pedoni in transito, persino fuori dalle zone zebrate, costituisce una circostanza ampiamente prevedibile.
Alla luce del complesso degli elementi probatori acquisti nel corso del giudizio non risulta in modo oggettivo che il conducente abbia rallentato o che abbia comunque avuto alcuna pronta reazione di fronte ad un ostacolo che non può certamente considerarsi “assolutamente imprevedibile”; né l'assicurazione convenuta fornisce prova alcuna dell'adozione da parte del conducente delle condotte più consone o comunque esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
Peraltro, il giorno dell'incidente era un pomeriggio di piena estate con la conseguenza che condizioni di visibilità erano da ritenersi buone, né la circostanza che la scalinata avesse
11 immediato sbocco sulla strada esenta il conducente dal tenere una condotta di guida a maggior ragione prudente proprio in relazione all'effettivo stato dei luoghi.
In definitiva, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova liberatoria di cui il conducente è onerato al fine di superare la presunzione di colpa sancita dall'art. 2054, comma l, c.c.
Non si ritiene, invece, sussista un profilo di responsabilità concorrente anche in capo al pedone.
Invero, la condotta di non può ritenersi assurga a concausa del sinistro in Persona_1
controversia, gli elementi probatori acquisiti in corso di giudizio consentono di ricostruire la condotta tenuta dal pedone nei seguenti termini: aveva completato la propria Persona_1
discesa dalla scalinata e giunto sulla strada si trovava ad essere investito dall'autovettura in transito.
Il complessivo incartamento processuale ed il tenore delle deposizioni testimoniali non consentono di ritenere che la condotta posta in essere dal pedone abbia rappresentato un evento improvviso ed inevitabile tale da elidere la responsabilità del Sig. , considerato che il _3 sinistro avrebbe potuto essere previsto e percepito usando l'ordinaria prudenza ed accortezza, nonché evitato se il conducente avesse tenuto una velocità adeguata alle particolari circostanze di tempo e di luogo. La strada teatro del sinistro è, infatti, una strada di modeste dimensioni in pieno centro abitato.
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato in fatto ed in diritto, ne consegue che il conducente dell'autovettura ha concorso esclusivamente alla causazione del sinistro per cui è causa.
In ordine ai pregiudizi risarcibili, va risarcito in primo luogo il danno alla salute. Per la sua quantificazione, ritiene questo Giudice di rimettersi alla valutazione fatta dal TU nella relazione depositata il 28.05.23, in quanto suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e/o di ragionamento. Giova precisare che il
TU, per come emerge dal tenore stesso dell'elaborato peritale, ha tenuto conto, nella valutazione del danno biologico e nella sua quantificazione, anche di eventuali aggravamenti determinati dal mancato rispetto di prescrizioni mediche .
Il C.T.U., dott.SA , ha rilevato in modo congruo e, dunque, condivisibile che le lesioni Per_3
riportate da sono logicamente e causalmente riconducibili al sinistro in esame. Persona_1
Il perito ha osservato che in esito alle lesioni conseguenti al sinistro del 06/08/2016 Per_1 presenta i seguenti postumi invalidanti: “Esiti algico-disfunzionali di frattura
[...]
12 pluriframmentaria scomposta epifisi distale di radio dx e della stiloide ulnare omolaterale e frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno destro, sfumati esiti cicatriziali di flc in regione frontale destra”.
Il TU, inoltre, ha osservato che “In considerazione della riferita dinamica del sinistro, si ritiene di poter affermare che le suddette lesioni sono compatibili con l'evento traumatico occorso al ricorrente in data 06/08/2016 e, in atto, risultano stabilizzate.
A seguito delle suddette lesioni lo stesso veniva ricoverato presso l'U.O. di Ortopedia dell'Azienda locale in attesa di essere sottoposto ad intervento chirurgico di CP_6
riduzione e sintesi della frattura del radio e dell'ulna destra ma, a distanza di quattro giorni dall'evento, il ricorrente chiedeva di essere dimesso volontariamente con l'intento di proseguire le cure al proprio domicilio, dove rientrava con valva geSAta sia al braccio destro che al piede destro, mantenute entrambe almeno fino al 22/08/2016, data in cui si sottoponeva ad esame TC piede dx e polso dx, il cui referto attesta la persistenza di entrambi i mezzi di contenzione.
In data 05/09/2016, si sottoponeva a visita specialistica ortopedica presso lo studio del Dr.
, il quale certificava l'avvenuta rimozione degli apparecchi geSAti (non Persona_4
documentato dove e quando) e consigliava di intraprendere trattamento riabilitativo per entrambi i distretti traumatizzati.
Seguivano ulteriori controlli clinici fino al 21/12/2016, data in cui veniva considerato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale.
In atto, quali postumi dell'evento sopra descritto, in esito alla frattura radiale e dello stiloide ulnare destro è possibile riscontrare un'alterazione del profilo anatomico del polso destro con limitazione funzionale ai gradi estremi dell'estensione ed una limitazione funzionale in flessione per circa ½.
Considerato il mancato intervento di osteosintesi per le sopraggiunte dimissioni volontarie del ricorrente e la rimozione precoce dell'apparecchio geSAto al polso, si ritiene che la condotta tenuta dal periziando poSA aver influito sul decorso clinico, determinando un consolidamento osseo viziato con conseguente alterazione del profilo anatomico del polso destro. Compatibili, tuttavia, con la duplice frattura di radio e ulna le residue limitazioni funzionali articolari riscontrate.
Analoghe considerazioni possono essere fatte in merito alla frattura del calcagno, trattata mediante immobilizzazione geSAta, con necessità di un tempo più lungo per la guarigione clinica, sia a causa della rimozione precoce dell'apparecchio di contenzione, sia perché una frattura calcaneare non complicata richiede comunque almeno 30-35 giorni di
13 immobilizzazione e successivo divieto di carico durante il percorso riabilitativo, che può durare anche qualche mese.
In atto, è possibile riscontrare una residua limitazione antalgico-funzionale articolare ai gradi estremi della T-T alla flesso-estensione e prono-supinazione ed un atteggiamento in valgismo del retropiede, in assenza di residue difficoltà alla deambulazione o zoppia. Permane riferita sfumata sintomatologia algica a carico della caviglia e del calcagno alla deambulazione e stazione eretta prolungata, sintomatologia compatibile con la frattura calcaneare documentata.
Infine, il trauma ha provocato una ferita lacero-contusa in regione frontale destra, con esiti cicatriziali scarsamente visibili ictu oculi, tali da non configurare un danno estetico valutabile medico-legalmente.
Le lesioni documentate, per loro natura e caratteristiche, hanno dunque determinato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni fisiche del ricorrente per un totale di gg.
138 (centotrentotto), valutabili nel seguente modo:
giorni 20 (venti) d'inabilità temporanea assoluta;
giorni 30 (trenta) d'inabilità temporanea parziale al 75%;
giorni 40 (quaranta) d'inabilità temporanea parziale al 50%;
giorni 48 (quarantotto) d'inabilità temporanea parziale al 25%.
Essendo, pertanto, le lesioni rilevate in rapporto causale con un peggioramento permanente delle generali condizioni fisiche del soggetto, il danno biologico derivante dal sinistro è valutabile in misura pari al 13% (tredici per cento).
Alla suddetta percentuale si è giunti procedendo ad una valutazione complessiva dei postumi e la globale incidenza di questi ultimi sulla integrità psico - fisica del soggetto, in considerazione delle voci tabellari di danno indicate nelle “Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del
Danno alla Persona in Ambito Civilistico” della SIMLA e le voci tabellari ex D.M. 3 luglio
2003.
I postumi riscontrati non sono suscettibili di miglioramento mediante ulteriori terapie fisiche o chirurgiche.
Le spese mediche documentate in atti risultano congrue con le lesioni conseguenti al sinistro e non risultano neceSArie spese mediche future”.
Il TU ha, quindi, concluso che “Le lesioni conseguenti al sinistro sono caratterizzate da una frattura pluriframmentaria scomposta epifisi distale di radio dx e della stiloide ulnare
14 omolaterale, a cui è residuata un'articolarità del polso limitata in estensione ai gradi estremi
e in flessione per circa ½, a cui corrisponde la voce tabellare “Rigidità con riduzione della metà della flesso-estensione in destrimane…6 (d.) e 5 (n.d.)”.
Senza considerare ai fini del danno l'aspetto dismorfico del polso, dovuto al rifiuto del ricorrente di sottoporsi all'intervento chirurgico di riduzione e sintesi, si ritiene che la limitazione articolare documentata la si sarebbe comunque riscontrata, in quanto le fratture del polso, pur se ben consolidate, lasciano sempre deficit funzionali articolari residui più o meno importanti.
Per tali motivi, considerando che il ricorrente ha riportato una duplice frattura al polso (radio
e ulna), a cui è residuato un deficit articolare lieve, in via proporzionale, si è riconosciuto un danno biologico pari al 5%, in soggetto destrimane.
L'altra lesione derivante dal sinistro è la frattura pluriframmentaria scomposta del calcagno destro che, secondo i riferimenti tabellari utilizzati, corrisponderebbe ad un danno massimo pari al 12%, percentuale limitata a realtà esitali con scompaginamento della struttura del calcagno deputato a sostenere i pesi che vanno a gravare sulla parte posteriore del piede.
Eventuali limitazioni concorrenti delle articolazioni contigue o disturbi della deambulazione motiverebbero maggiorazioni del predetto danno biologico.
Nel caso in oggetto, si è riscontrata una deformità in valgismo del retropiede, probabilmente conseguente alla mancata osservazione del dovuto riposo con divieto di carico, limitazione funzionale dell'articolarità tibio-tarsica ai gradi estremi in flesso-estensione e prono- supinazione, dolorabilità calcaneare ricorrente e difficoltà nella corsa.
In considerazione della tipologia di frattura, dell'obiettività riscontrata e dei disturbi a carattere soggettivo (dolorabilità e disturbi nella corsa), disturbi che avremmo con elevata probabilità riscontrato anche se il soggetto si fosse attenuto alle prescrizioni mediche del caso, ho ritenuto congruo valutare gli esiti della frattura del calcagno con un danno non inferiore al
10%.
Procedendo, infine, ad una valutazione complessiva del danno biologico riscontrato, si è riconosciuta una percentuale di invalidità permanente complessiva pari al 13%.
Tale percentuale, dunque, comprende sia le lesioni anatomiche documentate che le limitazioni funzionali articolari che, a giudizio della sottoscritta, avrei riscontrato anche se il ricorrente fosse stato più ligio nel rispettare le prescrizioni mediche.
Viceversa, la valutazione indicata non tiene conto dei dismorfismi riscontrati al polso ed al calcagno, in quanto direttamente conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni sanitarie”.
15 Ciò premesso in merito alle risultanze della c.t.u., si osserva che per quanto riguarda la quantificazione dei danni in termini economici, si deve esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerato, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno conneSA alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro ceSAnte.
Pertanto, al fine di procedere alla liquidazione dei danni patiti dal signor (che Persona_1 aveva 57 anni all'epoca del sinistro) dovrà considerarsi, oltre all'invalidità permanente del 13%, anche quella temporanea, per come quantificata dal C.T.U. (dei quali 20 gg di invalidità temporanea al 100 %, 30 gg di invalidità parziale al 75%, 40 gg. di invalidità parziale al 50 %,
48 gg di invalidità parziale al 25 %,).
Vertendosi in tema di lesioni macro-permanenti (cioè superiori al 9%) per la quantificazione del pregiudizio potrà farsi riferimento alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano (aggiornate al 2024), assunte dalla Corte di CaSAzione, a partire dalla sentenza n. 12408 del 2011, “a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.” Il criterio applicato dalle tabelle in parola si fonda su una quantificazione del punto di invalidità differenziata in ragione della percentuale d'invalidità e dell'età dell'infortunato, così da prevedere un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità.
Al riguardo, la Suprema Corte di CaSAzione, richiamando numerosi precedenti sul punto, ha ribadito che le tabelle milanesi “hanno ormai assunto una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, esse vanno ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal
10% al 100%) conseguenti alla circolazione” (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011,
n. 14402) ( Cass. 20 maggio 2015, n. 10263) giova precisare che l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, in ossequio ai principi fiSAti dalla Suprema Corte (SS.UU n.
16 26972/2008) in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti, con la ribadita distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale e conseguente esclusione di un terzo tipo di pregiudizio, ha proceduto ad una revisione delle stesse.
Tali tabelle propongono ora una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, cioè una liquidazione congiunta dei pregiudizi in paSAto liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico e danno morale.
Inoltre, le tabelle milanesi contemplano un range di liquidazione del danno non patrimoniale che va da un valore minimo ad uno massimo per ciascun punto percentuale, fermo restando la previsione di percentuali di aumento di suddetti valori al fine di procedere eventualmente ad una personalizzazione della liquidazione.
Il danno biologico, pertanto, va liquidato equitativamente in base alle Tabelle di Milano.
In particolare, per quanto riguarda il danno biologico da invalidità temporanea, va riconosciuta all'attore la somma complessiva di € 8.567,50 (di cui € 2.300,00 per 20 giorni di invalidità temporanea totale al 100%, € 2.587,50 per giorni 30 di invalidità temporanea parziale al 75%, € € 2.300,00 per giorni 40 di invalidità parziale al 50%, € 1.380,00 per giorni
48 di invalidità temporanea parziale al 25%).
Per quanto riguarda il danno biologico da invalidità permanente, atteso il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 13%, e l'età del danneggiato (57 anni) al momento dell'evento lesivo va liquidato nella misura € 27.818,00 (corrispondente alla moltiplicazione del c.d. punto base di danno non patrimoniale € 2.972,04) moltiplicato per il coefficiente di adeguamento relativo all'età del danneggiato.
Complessivamente il totale del danno non patrimoniale ammonta ad euro € 36.385,50.
Merita, inoltre, accoglimento la pretesa risarcitoria per le spese mediche documentate sostenute da parte attrice e ritenute congrue dal C.T.U e pari ad €220,00.
Per quanto riguarda il danno morale di cui pure parte attrice chiede il risarcimento, occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al danneggiato, che abbia riportato
17 lesioni personali, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva.
Il danno morale costituisce neceSAriamente una componente del danno biologico (posto che qualsiasi lesione della salute implica neceSAriamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per "personalizzare", in presenza di alcune particolari condizioni soggettive.
La liquidazione alla stregua dei richiamati parametri tabellari deve subire una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard.
Nel caso di specie detto adeguamento, in relazione al pregiudizio da sofferenza morale, non può essere praticato, tenuto conto della mancata allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum.
Pertanto, la somma totale (per voci di danno e per spese mediche, ut supra) ammonta ad €
36.605,50 (cioè, € 36.385,50 + € 220,00) in relazione alla quale si deve pronunciare condanna risarcitoria, in favore degli odierni attori in prosecuzione (quali eredi di Persona_1
deceduto in corso di causa) ed a carico dei convenuti.
Sulla somma ottenuta vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro ceSAnte, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi che, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene poSAno essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati -al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del
1995; nonché Cass. n.492 del 2001) - sulla predetta somma da devalutare, dalla data del sinistro
(06.08.2016) e via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
18 In considerazione dell'esito del giudizio e della soccombenza di parte convenuta si liquidano le spese di giudizio, secondo la soccombenza, come da dispositivo, a favore dello Stato (in quanto parte attrice è stata ammeSA al patrocinio a spese dello Stato) ed a carico dei convenuti in solido tra di essi.
Le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto si pongono in via definitiva a carico della convenuta costituita (oggi . Controparte_1 Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in epigrafe indicato, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, previo accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente dell'autovettura tg. BY081XH, condanna la (oggi , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., e - in solido tra loro - al pagamento a Controparte_3
favore di , , Controparte_5 Parte_2 Pt_3
, , nella qualità di eredi del Sig.
[...] Parte_4 Per_1
, della complessiva somma di euro € 36.605,50, in valori attuali, oltre interessi
[...]
legali fino al soddisfo da calcolare sulle predette somme da devalutare alla data dell'evento lesivo (e cioè il 06.08.2016) e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali che ammontano ad euro 6.111,00 oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, ed a favore dello Stato (in quanto parte attrice è stata ammeSA al patrocinio a spese dello
Stato);
- Pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta costituita (oggi . Controparte_1 Controparte_2
Reggio Calabria, li 11/05/2025 Il Giudice
OT.SA Angela Giunta
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