Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2113/2024
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Proc. 2113/2024
ORDINANZA
Il Giudice, dr.ssa Chiara Martello
SCIOGLIENDO LA RISERVA CHE PRECEDE;
LETTI gli atti;
RICHIAMATI gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 Legge 18.6.2009, n. 69;
RILEVATO che le parte opponente, unica costituite, all'udienza del 13 marzo 2025 ha dichiarato e documentato, per il tramite del difensore munito dei necessari poteri, dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio, depositando al fascicolo telematico documentazione attestante l'intervenuta notifica dell'atto di rinunzia alla controparte, non costituitasi nei termini di legge e dichiarata contumace con provvedimento del 25 febbraio 2025 e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. con compensazione delle spese di lite;
CONSIDERATO che, a norma dell'art. 306 c.p.c., “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e
l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”;
RITENUTO, pertanto che, stante la regolarità della rinuncia – non occorrendo l'accettazione della controparte non costituita nel presente giudizio – debba essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio, nulla dovendosi disporre in relazione alle spese di lite, a norma dell'art. 306, comma 4
c.p.c., attesa la contumacia della parte opposta;
EVIDENZIATO che il provvedimento pronunciato dal giudice monocratico ai sensi dell'art. 306 c.p.c., quand'anche avente forma di “ordinanza” ha natura di “sentenza” (in tal senso, ex multis: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 nonché da ultimo Cassazione civile sez. VI, 26/09/2019,
n.23997);
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Cuneo, definitivamente decidendo, così provvede:
- NULLA in relazione alle spese di lite;
Si comunichi alle parti costituite.
Cuneo, 13 marzo 2025
Il Giudice dr.ssa Chiara Martello