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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai IGnori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3542 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GI (CZ), alla Via Trieste n. 2, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Gullì che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in TR C.F._2
Catanzaro, alla Via Caprera, n. 13/D, presso lo studio dell'Avv. Rossella Sinopoli che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Iolanda
Maria Rosaria Lodari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 15 aprile 2025
i procuratori delle parti precisavano conclusioni conformi chiedendo la pronuncia
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 1 di 7 della separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dai coniugi il 12 febbraio 2025 e depositato il 17 febbraio 2025.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato il 13 ottobre 2021, - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in GI il 22 dicembre 2019 in TR costanza del quale non erano nati - adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Rappresentava, a tal fine, che già durante il periodo di fidanzamento, durato circa undici anni, il rapporto affettivo era stato sempre caratterizzato da costanti litigi dovuti principalmente al fatto che la non riusciva ad “accettare che CP_1
l'attività di musicista del fidanzato-marito implicasse per lui di dover, sovente, effettuare esibizioni fuori dal luogo di residenza e ciò anche per periodi non brevi”.
Esponeva che, nonostante avesse sperato che con la celebrazione del matrimonio il loro rapporto potesse migliorare, i contrasti si erano invece acuiti, tanto che la moglie spesso adoperava espressioni particolarmente offensive volte a sminuire la persona e la professione del ricorrente.
Asseriva, dunque, che la convivenza era divenuta al tal punto intollerabile da determinare l'allontanamento volontario del ricorrente dalla casa familiare.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “(…) pronunciare la separazione coniugale nei termini che seguono:
1) Vivano separati i coniugi.
2) Assolvano i coniugi alle loro eIGenze economiche in piena autonomia, considerata la titolarità, in capo a ciascuno di essi, di un'attività lavorativa.
2) L'abitazione coniugale, sita in vico Mare n. 2 a GI, venga assegnata alla coniuge , peraltro proprietaria della stessa. TR
3) I mobili dell'abitazione coniugale vengano assegnati a , TR tranne quelli dello studio ed il televisore sito nel soggiorno (questi ultimi potranno quindi essere ritirati da . Parte_1
4) Vengano divise a metà le somme portate da un libretto postale cointestato (da estinguere) .”
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 2 di 7 1.1. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando in fatto ed in diritto l'integrale contenuto del ricorso.
Esponeva, a tal fine, che la causa della fine del rapporto matrimoniale – lungi dall'essere stata causata dal proprio comportamento, per nulla aggressivo o offensivo – era da attribuirsi in via esclusiva al coniuge che, in violazione del dovere di fedeltà, intratteneva una relazione extraconiugale. Formulava, pertanto, domanda di addebito della separazione.
Chiedeva, altresì, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta IG.ra
, quale contributo per il suo mantenimento un assegno mensile TR dell'importo di almeno € 1.000,00 o quella somma maggiore o minore laddove ritenuta maggiormente rispondente alle eIGenze della IG. , da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
3. disporre l'assegnazione dell'autovettura di famiglia (Mod. NI AS targa FK 719LL) in proprietà, uso ed in favore della IG.ra , in virtù delle CP_1 motivazioni di cui in narrativa;
in subordine, disporre la restituzione, a carico di in favore della Parte_1 IG.ra della somma di € 2500,00 circa a titolo di quota parte versata per CP_1
l'acquisto dell'autovettura in uso al e conseguentemente ordinare in capo Pt_1 allo stesso la sostituzione e/o esclusione a titolo di Garante della IG.ra
[...]
madre della dal contratto di finanziamento presso Parte_2 TR
Deutsche Bank Easy n. 2408345301 del 20 maggio 2021 acceso per l'acquisto dell'autovettura familiare.
4. Assegnare la casa coniugale (già di proprietà della resistente), sita in GI al
Vico mare n. 2, e tutto il mobilio che la compone alla IG.ra , per TR le motivazioni di cui in narrativa;
5. Assegnare alla IG.ra tutte le somme di cui al libretto postale TR
n. 000050367791 cointestato ai coniugi presso l'ufficio postale di GI e rilasciato il 04 gennaio
2020, per le motivazioni di cui in narrativa”.
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 3 di 7 1.2. Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 9 giugno 2022, il Presidente Delegato con ordinanza del 23 giugno 2022 autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti dinnanzi al nominato G.I, fissando per la trattazione della causa dinanzi a questi l'udienza del 3 novembre 2022.
1.3. Concessi alla predetta udienza i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale, ammessa con l'ordinanza pronunciata all'esito della successiva udienza del 7 marzo 2023.
Con note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 8 ottobre 2024, i procuratori dei coniugi chiedevano il rinvio della causa, rappresentando la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia.
Concesso un ulteriore rinvio all'udienza del 3 dicembre 2024, per quella successiva del 18 febbraio 2025 le parti depositavano l'accordo sottoscritto e, precisate quindi le conclusioni conformi all'udienza cartolare del 15 aprile 2025, con provvedimento del 16 maggio 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. , stante l'espressa rinuncia manifestata alla loro concessione dalle parti.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Rileva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno infatti inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto matrimoniale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la concreta possibilità di ricostituire quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale.
Ed invero, dalle deduzioni delle parti emerge inequivocabilmente che la relazione matrimoniale ha attraversato una crisi talmente grave e profonda da determinare il venir meno dell'affectio coniugalis e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 4 di 7 Il Collegio non può, dunque, che rilevare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti, non può che pronunziare la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Per quel che concerne le domande e le statuizioni accessorie, deve evidenziarsi che le parti, in pendenza del giudizio, hanno raggiunto e sottoscritto in data 12 febbraio 2025 un accordo, riversato in atti, sulla base del quale chiedono che l'intestato Tribunale pronunci la separazione dei medesimi alle pattuite condizioni, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
A) i IGnori e in virtù del presente accordo TR Parte_1 raggiunto per la separazione si impegnano ad abbandonare e/o rinunciare al giudizio di cui in premessa alle reciproche domande ivi avanzate e si impegnano altresì a vivere in piena autonomia economica ed esistenziale, in quanto entrambi i titolari di attività lavorativa;
B) i IGnori e Convengono che la casa coniugale TR Parte_1 sita in GI (CZ) alla Via Vico Mare n.2, di esclusiva proprietà della IG.ra
, venga assegnata (E rimarrà quindi improprietà) alla stessa TR
; TR
C) il dichiara di aver già trasferito la propria residenza in Parte_3
GI alla Via Silvio Pellico n. 16;
D) I coniugi convengono che i beni mobili costituenti tutto l'arredo e quant'altro presente nella casa coniugale suddetta resteranno improprietà, possesso e godimento della IG.ra ; TR
E) la somma di € 4.842,11 residuata sul libretto postale n. 000050367791 rilasciato il 04/01/2020 cointestato ai coniugi e viene così TR Parte_1 assegnata e ripartita: alla IG.ra viene assegnata ed attribuita TR la somma di €2.821,03 (duemilaottocentoventuno/03 euro); al IG. Parte_1 viene attribuita la somma di € 2021,03 (duemilaventuno/03 euro); dopo il prelievo delle somme il libretto postale dovrà essere estinto.
F) il IG. dichiara che il contratto di finanziamento denominato Parte_1
“Prestito finalizzato Deutsche Bank easy” n. 2408345301 (stipulato in data del 20
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 5 di 7 maggio 2021 dallo stesso e dalla IG.ra con la società Pt_1 Parte_2
) È stato regolarmente estinto in data 07/10/2024 e che quindi Parte_4 nulla è più dovuto al riguardo dalla cointestataria IG.ra (madre Parte_2 della IG.ra ) e così manlevando e tenendo indenne la IG.ra TR
da qualsivoglia eventuale pretesa della è Parte_2 Parte_4 inerente al suo indicato contratto di finanziamento.
G) le parti si obbligano a depositare il presente accordo nella causa di separazione pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro contraddistinto con RG 3542/2021 e pertanto il relativo giudizio dovrà essere trasformato in separazione consensuale con omologa delle presenti e su indicate condizioni di separazione e che le stesse siano riportate nella relativa sentenza;
il tutto con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
Il presente accordo verrà trasmesso alla cancelleria del Giudice nella causa RG
3542/2021 presso il Tribunale Civile di Catanzaro affinché ne prenda atto e ne recepisca i contenuti.
H) Il presente accordo è composto da n. 3 pagine sottoscritto dalle parti in ogni pagina ed i rispettivi legali”.
3.1. Orbene, il Tribunale - preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e rilevato che lo stesso, sopra integralmente richiamato e trascritto, non contrasta con le norme imperative ed è, altresì, conforme alle statuizioni di legge e all'ordine pubblico, - ritiene che la separazione possa essere pronunciata alle condizioni ivi pattuite, integralmente recepite, non essendovi statuizioni ulteriori da assumere.
4. In ordine alle spese di lite, ritiene il Tribunale che, in ragione della natura della causa, degli interessi coinvolti, della condotta conciliativa registratasi in corso di causa e della espressa richiesta formulata in tal senso dalle parti, sussistano tu tti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3542 del R.G.A.C. dell'anno
2022 avente ad oggetto domanda di separazione dei coniugi, ogni contraria istanza disattesa o respinta così provvede:
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 6 di 7
1. pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
06.10.1980, e , nata a [...] il [...], i quali hanno TR contratto matrimonio in GI (CZ) in data 22 dicembre 2019 e trascritto nel
Registri dello Stato Civile del Comune di GI, Anno 2019, Numero 24, Parte II, serie A, ufficio 1, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato in data 17 febbraio 2025 riportato in parte motiva e che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del
15 luglio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai IGnori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3542 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GI (CZ), alla Via Trieste n. 2, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Gullì che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in TR C.F._2
Catanzaro, alla Via Caprera, n. 13/D, presso lo studio dell'Avv. Rossella Sinopoli che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Iolanda
Maria Rosaria Lodari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 15 aprile 2025
i procuratori delle parti precisavano conclusioni conformi chiedendo la pronuncia
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 1 di 7 della separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dai coniugi il 12 febbraio 2025 e depositato il 17 febbraio 2025.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato il 13 ottobre 2021, - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in GI il 22 dicembre 2019 in TR costanza del quale non erano nati - adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Rappresentava, a tal fine, che già durante il periodo di fidanzamento, durato circa undici anni, il rapporto affettivo era stato sempre caratterizzato da costanti litigi dovuti principalmente al fatto che la non riusciva ad “accettare che CP_1
l'attività di musicista del fidanzato-marito implicasse per lui di dover, sovente, effettuare esibizioni fuori dal luogo di residenza e ciò anche per periodi non brevi”.
Esponeva che, nonostante avesse sperato che con la celebrazione del matrimonio il loro rapporto potesse migliorare, i contrasti si erano invece acuiti, tanto che la moglie spesso adoperava espressioni particolarmente offensive volte a sminuire la persona e la professione del ricorrente.
Asseriva, dunque, che la convivenza era divenuta al tal punto intollerabile da determinare l'allontanamento volontario del ricorrente dalla casa familiare.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “(…) pronunciare la separazione coniugale nei termini che seguono:
1) Vivano separati i coniugi.
2) Assolvano i coniugi alle loro eIGenze economiche in piena autonomia, considerata la titolarità, in capo a ciascuno di essi, di un'attività lavorativa.
2) L'abitazione coniugale, sita in vico Mare n. 2 a GI, venga assegnata alla coniuge , peraltro proprietaria della stessa. TR
3) I mobili dell'abitazione coniugale vengano assegnati a , TR tranne quelli dello studio ed il televisore sito nel soggiorno (questi ultimi potranno quindi essere ritirati da . Parte_1
4) Vengano divise a metà le somme portate da un libretto postale cointestato (da estinguere) .”
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 2 di 7 1.1. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_2 contestando in fatto ed in diritto l'integrale contenuto del ricorso.
Esponeva, a tal fine, che la causa della fine del rapporto matrimoniale – lungi dall'essere stata causata dal proprio comportamento, per nulla aggressivo o offensivo – era da attribuirsi in via esclusiva al coniuge che, in violazione del dovere di fedeltà, intratteneva una relazione extraconiugale. Formulava, pertanto, domanda di addebito della separazione.
Chiedeva, altresì, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta IG.ra
, quale contributo per il suo mantenimento un assegno mensile TR dell'importo di almeno € 1.000,00 o quella somma maggiore o minore laddove ritenuta maggiormente rispondente alle eIGenze della IG. , da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
3. disporre l'assegnazione dell'autovettura di famiglia (Mod. NI AS targa FK 719LL) in proprietà, uso ed in favore della IG.ra , in virtù delle CP_1 motivazioni di cui in narrativa;
in subordine, disporre la restituzione, a carico di in favore della Parte_1 IG.ra della somma di € 2500,00 circa a titolo di quota parte versata per CP_1
l'acquisto dell'autovettura in uso al e conseguentemente ordinare in capo Pt_1 allo stesso la sostituzione e/o esclusione a titolo di Garante della IG.ra
[...]
madre della dal contratto di finanziamento presso Parte_2 TR
Deutsche Bank Easy n. 2408345301 del 20 maggio 2021 acceso per l'acquisto dell'autovettura familiare.
4. Assegnare la casa coniugale (già di proprietà della resistente), sita in GI al
Vico mare n. 2, e tutto il mobilio che la compone alla IG.ra , per TR le motivazioni di cui in narrativa;
5. Assegnare alla IG.ra tutte le somme di cui al libretto postale TR
n. 000050367791 cointestato ai coniugi presso l'ufficio postale di GI e rilasciato il 04 gennaio
2020, per le motivazioni di cui in narrativa”.
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 3 di 7 1.2. Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 9 giugno 2022, il Presidente Delegato con ordinanza del 23 giugno 2022 autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva le parti dinnanzi al nominato G.I, fissando per la trattazione della causa dinanzi a questi l'udienza del 3 novembre 2022.
1.3. Concessi alla predetta udienza i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale, ammessa con l'ordinanza pronunciata all'esito della successiva udienza del 7 marzo 2023.
Con note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 8 ottobre 2024, i procuratori dei coniugi chiedevano il rinvio della causa, rappresentando la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia.
Concesso un ulteriore rinvio all'udienza del 3 dicembre 2024, per quella successiva del 18 febbraio 2025 le parti depositavano l'accordo sottoscritto e, precisate quindi le conclusioni conformi all'udienza cartolare del 15 aprile 2025, con provvedimento del 16 maggio 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. , stante l'espressa rinuncia manifestata alla loro concessione dalle parti.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Rileva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno infatti inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto matrimoniale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la concreta possibilità di ricostituire quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale.
Ed invero, dalle deduzioni delle parti emerge inequivocabilmente che la relazione matrimoniale ha attraversato una crisi talmente grave e profonda da determinare il venir meno dell'affectio coniugalis e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 4 di 7 Il Collegio non può, dunque, che rilevare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti, non può che pronunziare la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Per quel che concerne le domande e le statuizioni accessorie, deve evidenziarsi che le parti, in pendenza del giudizio, hanno raggiunto e sottoscritto in data 12 febbraio 2025 un accordo, riversato in atti, sulla base del quale chiedono che l'intestato Tribunale pronunci la separazione dei medesimi alle pattuite condizioni, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
A) i IGnori e in virtù del presente accordo TR Parte_1 raggiunto per la separazione si impegnano ad abbandonare e/o rinunciare al giudizio di cui in premessa alle reciproche domande ivi avanzate e si impegnano altresì a vivere in piena autonomia economica ed esistenziale, in quanto entrambi i titolari di attività lavorativa;
B) i IGnori e Convengono che la casa coniugale TR Parte_1 sita in GI (CZ) alla Via Vico Mare n.2, di esclusiva proprietà della IG.ra
, venga assegnata (E rimarrà quindi improprietà) alla stessa TR
; TR
C) il dichiara di aver già trasferito la propria residenza in Parte_3
GI alla Via Silvio Pellico n. 16;
D) I coniugi convengono che i beni mobili costituenti tutto l'arredo e quant'altro presente nella casa coniugale suddetta resteranno improprietà, possesso e godimento della IG.ra ; TR
E) la somma di € 4.842,11 residuata sul libretto postale n. 000050367791 rilasciato il 04/01/2020 cointestato ai coniugi e viene così TR Parte_1 assegnata e ripartita: alla IG.ra viene assegnata ed attribuita TR la somma di €2.821,03 (duemilaottocentoventuno/03 euro); al IG. Parte_1 viene attribuita la somma di € 2021,03 (duemilaventuno/03 euro); dopo il prelievo delle somme il libretto postale dovrà essere estinto.
F) il IG. dichiara che il contratto di finanziamento denominato Parte_1
“Prestito finalizzato Deutsche Bank easy” n. 2408345301 (stipulato in data del 20
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 5 di 7 maggio 2021 dallo stesso e dalla IG.ra con la società Pt_1 Parte_2
) È stato regolarmente estinto in data 07/10/2024 e che quindi Parte_4 nulla è più dovuto al riguardo dalla cointestataria IG.ra (madre Parte_2 della IG.ra ) e così manlevando e tenendo indenne la IG.ra TR
da qualsivoglia eventuale pretesa della è Parte_2 Parte_4 inerente al suo indicato contratto di finanziamento.
G) le parti si obbligano a depositare il presente accordo nella causa di separazione pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro contraddistinto con RG 3542/2021 e pertanto il relativo giudizio dovrà essere trasformato in separazione consensuale con omologa delle presenti e su indicate condizioni di separazione e che le stesse siano riportate nella relativa sentenza;
il tutto con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
Il presente accordo verrà trasmesso alla cancelleria del Giudice nella causa RG
3542/2021 presso il Tribunale Civile di Catanzaro affinché ne prenda atto e ne recepisca i contenuti.
H) Il presente accordo è composto da n. 3 pagine sottoscritto dalle parti in ogni pagina ed i rispettivi legali”.
3.1. Orbene, il Tribunale - preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e rilevato che lo stesso, sopra integralmente richiamato e trascritto, non contrasta con le norme imperative ed è, altresì, conforme alle statuizioni di legge e all'ordine pubblico, - ritiene che la separazione possa essere pronunciata alle condizioni ivi pattuite, integralmente recepite, non essendovi statuizioni ulteriori da assumere.
4. In ordine alle spese di lite, ritiene il Tribunale che, in ragione della natura della causa, degli interessi coinvolti, della condotta conciliativa registratasi in corso di causa e della espressa richiesta formulata in tal senso dalle parti, sussistano tu tti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3542 del R.G.A.C. dell'anno
2022 avente ad oggetto domanda di separazione dei coniugi, ogni contraria istanza disattesa o respinta così provvede:
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 6 di 7
1. pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il Parte_1
06.10.1980, e , nata a [...] il [...], i quali hanno TR contratto matrimonio in GI (CZ) in data 22 dicembre 2019 e trascritto nel
Registri dello Stato Civile del Comune di GI, Anno 2019, Numero 24, Parte II, serie A, ufficio 1, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato in data 17 febbraio 2025 riportato in parte motiva e che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del
15 luglio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3542/2021 - Pagina 7 di 7