Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2025, proposto da:
LB IN, TO BA, DI OI, FR RT, GA VU, NN SA, IO CI, RL CU, MI De MA, IO TO De IE, NR EL PO, NN AT DO, FR DO, AL DA, BI RA, SS TI, QU GR, PA IA, HR DI, RL SC, IO MA, AL ME, NN NT RA, SS AN, EL MA, ID NU, AZ IS, IL ZI, RE CC, ZI NU, EL UL, NI IA SI, SS OL, RL RI, DA AS, IN NT, FE ED, rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'esecuzione:
- della sentenza del Tribunale Amministrativo della Sardegna n. 241/2024, adottata nell'ambito del contenzioso R.G. n. 22/2019 e confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10382 del 24.12.2024, solo parzialmente eseguita dall'amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. NT PL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame i signori LB IN, TO BA, DI OI, FR RT, GA VU, NN SA, IO CI, RL CU, MI De MA, IO TO De IE, NR EL PO, NN AT DO, FR DO, AL DA, BI RA, SS TI, QU GR, PA IA, HR DI, RL SC, IO MA, AL ME, NN NT RA, SS AN, EL MA, ID NU, AZ IS, IL ZI, RE CC, ZI NU, EL UL, NI IA SI, SS OL, RL RI, DA AS, IN NT, FE ED hanno chiesto che sia data esecuzione alla sentenza di questa Sezione 29 marzo 2024, n. 241, sul presupposto che quest’ultima abbia disposto la condanna del Ministero della Difesa a corrispondere loro, tra l’altro, l’indennità di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 163/2002 per “Trattamento economico di trasferimento” e che lo stesso Ministero non abbia, poi, dato esecuzione a tale dictum di cognizione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Emerge, infatti, dagli atti di causa che:
- con il ricorso in esame gli interessati chiedono che il Ministero della Difesa sia condannato, in ritenuta esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 241/2024, a corrispondere loro l’indennità prevista dall’art. 8 del d.p.r. n. 163/2002, secondo cui “1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali. 2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. 3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi. 4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3. 5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito”. 6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” ;
- viceversa, con la sopra citata sentenza di questa Sezione n. 241/2024 (si veda, in particolare, a pag.7 della stessa), l’Amministrazione resistente è stata condannata a corrispondere in favore dei ricorrenti (soltanto) un’indennità diversa da quella sopra descritta, in specie l’indennità mensile di trasferimento prevista dall'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, secondo cui “1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi” .
Non è contestato che il Ministero abbia già provveduto a corrispondere agli interessati, per intero, gli importi corrispondenti all’indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001 -alla quale soltanto, come detto, si riferiva la sentenza di questa Sezione n. 241/2024- ragion per cui il suddetto giudicato di cognizione risulta già interamente eseguito, con la conseguente infondatezza del ricorso per ottemperanza ora in esame.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Spese compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT PL, Presidente FF, Estensore
GA Serra, Primo Referendario
TO Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NT PL |
IL SEGRETARIO