Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 608/2022RG vertente tra
, nato ad [...] il [...], residente in [...](An), Corso Parte_1
Matteotti n. 83 (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano CodiceFiscale_1
Serrini (C.F.: ) e Giulia Sargenti (C.F.: ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Jesi, Corso G. Matteotti n. 31 (fax: 0731/209291; pec: ; Email_1 Email_2
-parte appellante e
R.F. n. 82/2015), già corrente in Ostra (AN) Controparte_1
Piazza Santa Croce n.2 (C.F./P.I. ), in persona del Curatore Fallimentare Avv. P.IVA_1
Simeone Sardella in forza di decreto reso in data 28.07.2022 dal Giudice Delegato presso il
Tribunale di Ancona, elettivamente domiciliato in Senigallia (AN) Piazza Roma n.6 nello studio dell'Avv. Manola Micci del Foro di Ancona (C.F. – fax 071/2113462 - C.F._4
p.e.c.: , che lo rappresenta e difende;
Email_3
-parte appellata
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
2. Il Fallimento della ha convenuto in giudizio al fine Controparte_1 Parte_1 di ottenerne la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 204.795,00 (IVA al 10% inclusa), oltre interessi sino al saldo, a titolo di corrispettivo residuo per l'esecuzione di contratto di appalto stipulato tra le parti.
A fondamento della propria pretesa ha allegato che:
- con contratto datato 6.6.2005, ha commissionato alla Parte_1 Controparte_1
lavori di ristrutturazione edilizia e di ampliamento di fabbricato di sua proprietà posto in
[...]
Monte San Vito (AN), via San Vito;
i patti negoziali prevedevano il diritto della
[...]
al pagamento di acconti sul corrispettivo e la periodica esigibilità degli stessi Controparte_1
sulla base di stati di avanzamento, al netto delle ritenute di garanzia pari al 10% degli importi dei singoli S.A.L.;
- i lavori eseguiti e contabilizzati dalla società appaltatrice, constatati e approvati dalla direzione lavori nel contraddittorio delle parti, sono stati pari ad € 1.756.261,80, oltre IVA al 10%, e così complessivamente € 1.931.887,98;
- la contabilità del direttore dei lavori è stata accettata senza riserve da il quale, con Parte_1 scrittura datata 9.7.2012 ha riconosciuto che “detti lavori sono ad oggi ultimati per quanto di competenza dell'appaltatore ed il Direttore dei lavori ne ha quantificato l'importo in complessivi €
1.756.261,80 oltre i.v.a. di legge”;
- sino al 31.12.2010, ha pagato puntualmente tutte le fatture emesse dalla Parte_1 [...] per un importo complessivo di € 1.563.221,63 (I.V.A. inclusa), ad eccezione Controparte_1
delle sole ritenute di garanzia operate sui S.A.L., pari al 10%, che avrebbe dovuto Parte_1
corrispondere ad ultimazione dei lavori;
tuttavia, ha poi lasciato inadempiute le fatture Parte_1
n.195 del 22.12.2011 di € 88.000,00; n.206 del 30.12.2011 di € 110.000.00 e n.17 del 31.01.2012 di € 66.000,00;
- con scrittura datata 9.7.2012 le parti, dato atto che non sussistevano “situazioni di contrasto in ordine alla somma di € 159.525,00 oltre I.V.A. di legge, per complessivi € 175.477,50, maturata in favore di e, dunque, ad ogni effetto dovuta”, ne hanno regolato termini e Controparte_1
modalità di pagamento;
- ha eseguito versamenti per la minor somma di € 141.705,00 (di cui € 5.705,00 a titolo Parte_1
di interessi compensativi) - che la ha imputato ad estinzione totale del credito Controparte_1 di cui alla fattura n.195/2011 di € 88.000,00 e, in parte qua (€ 53.705,00), di quello portato dalla fattura n.206/2011 di complessivi € 110.000,00 - rendendosi inadempiente all'obbligo Parte_1
di pagamento del restante debito, compreso quello riconosciuto nella scrittura del 9.7.2012; in particolare, è rimasto non pagato l'importo di € 122.295,00 (I.V.A. inclusa), di cui € 56.295,00 riferiti alla fattura n.206/2011 di originari € 110.000,00, ed € 66.000,00 documentati dalla fattura n.17 del 31/01/2012;
- la non ha emesso fatture per l'importo di € 75.000,00 oltre IVA (€ Controparte_1
82.500,00) relativo alle ritenute di garanzia al 10% operate sui S.A.L., importo pure dovuto da e contabilizzato nel bilancio della società sotto la voce “fatture da emettere”; Parte_1
- a causa della crisi del settore immobiliare, la è entrata in stato di Controparte_1
decozione con conseguente dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Ancona (sentenza n. 82 del 15.7.2015).
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha, in via principale, domandato il rigetto Parte_1 della domanda attorea previo accertamento che nulla è ulteriormente dovuto all'attrice in dipendenza del contratto d'appalto stipulato con il convenuto.
In via subordinata, ha sollevato eccezione riconvenzionale di compensazione del corrispettivo residuo spettante alla società appaltatrice per l'esecuzione dei lavori con il controcredito asseritamente maturato dal committente per le spese sostenute e da sostenersi per l'eliminazione dei vizi dell'opera imputabili all'appaltatrice, che sarebbero stati riconosciuti in sede di sopralluogo e che la stessa appaltatrice si sarebbe impegnata ad eliminare.
Così testualmente: “- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, previo accertamento dei fatti dedotti in premessa, dichiarare la parziale estinzione, per compensazione, del credito dell'attore e per l'effetto determinare il minor importo eventualmente dovuto dal convenuto al in dipendenza del contratto di appalto Controparte_1 stipulato dalle parti in data 6.6.2005”.
Con la seconda memoria istruttoria, il convenuto ha precisato che: “Il Dr. inoltre, al Parte_1 contrario di quanto ex adverso sostenuto, ha infatti chiaramente contestato l'importo richiesto dalla Curatela sia nell'an che nel quantum, in particolare:
▪ affermando di non aver in alcuna occasione accettato l'ammontare del corrispettivo richiesto da parte attrice, né l'ammontare delle ritenute di garanzia, né tantomeno l'opera stessa;
▪ eccependo in compensazione danni per € 201.690,00= (cfr. doc.ti 3 e 4) cagionati in rapporto di causa effetto dalla mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera imputabili alla società appaltatrice;
[…]
a. Deve sul punto ribadirsi che il Dr. non ha esercitato alcuna azione, essendosi Parte_1
limitato ad opporre in via di (mera) eccezione riconvenzionale un fatto impeditivo/modificativo/estintivo della pretesa avversaria quale è appunto costituito dalla sussistenza dei vizi/difetti/danni sull'opera imputabili all'inadempimento di parte attrice”.
[…]
c. Giova infine per tutiorismo rilevare che le norme fissate in tema di inadempimento del contratto di appalto, integrano, ma non escludono, i principi generali dettati in tema inadempimento contrattuale, appunto applicabili nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'operabilità della garanzia per vizi e difformità prevista, quando l'opera risulti essere stata realizzata in violazione delle norme tecniche ovvero delle prescrizioni pattuite.
Il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo, pertanto, può paralizzare la pretesa avversaria opponendo i vizi e le difformità dell'opera in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum”; ciò, anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia.
In merito inoltre alla prova dell'inadempimento contrattuale, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod.civ., il debitore eccipiente potrà limitarsi a provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione dell'inesatto adempimento (cfr. Corte d'Appello Roma
Sez. III, 15/06/2010; Cass. civ. Sez. II Sent., 20/03/2012, n. 4446).
Infine, come chiarito dalla Suprema Corte, “la comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e
1668 c.c., e non è da queste ultime disciplinata, perché essi integrano (senza escluderla)
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 06/04/2006, n. 8103)”.
Sempre con la seconda memoria, il convenuto ha per la prima volta contestato che l'opera non sarebbe “tecnicamente” completata, “mancando alcune importanti finiture quali ad esempio le sigillature del tetto e dei fori di ingresso, dei cavidotti, nonché il rivestimento delle bocche di lupo, opere essenziali ed indispensabili, la cui mancata esecuzione esclude la possibilità stessa che possa esservi stata una “consegna finale” (pag. 7). Fin dalla comparsa il convenuto ha poi allegato che l'impresa appaltatrice, avendo riconosciuto i vizi in sede di sopralluogo, si sarebbe impegnata alla loro eliminazione, con ciò facendo sorgere una nuova e autonoma obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1667 c.c. e soggetta invece alla ordinaria prescrizione decennale.
All'udienza di prima comparizione e trattazione, e poi più approfonditamente con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la difesa dell'attrice ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'eccezione riconvenzionale avversaria per effetto di quanto previsto agli artt.
52 e 93 l.fall., nonché la sua inammissibilità per tardività della denuncia dei vizi e conseguente decadenza o prescrizione dell'azione di garanzia.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“Tanto premesso, la domanda proposta da parte attrice, volta ad ottenere la condanna del convenuto alla corresponsione della somma di € 204.795,00 a titolo di corrispettivo residuo per l'esecuzione di contratto di appalto stipulato tra le stesse parti, è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La società appaltatrice ha, infatti, provato, com'era suo onere, sia l'an sia il quantum del credito vantato nei confronti del convenuto. In particolare:
- l'impresa attrice ha fornito prova della fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle opere appaltate mediante la produzione del contratto d'appalto (doc. 28 allegato dall'attrice);
- i crediti domandati sono documentati dai mastrini per fatture emesse e da emettere relativi al cliente per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 (doc. 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17 e 18 allegati Parte_1 dall'attrice), nonché dalle fatture n. 206/2011 e 17/2012 rimaste inadempiute (doc. 9 e 10 allegati dall'attrice);
- vi è prova del corrispettivo dovuto dall'appaltatore all'appaltante e della avvenuta esecuzione delle opere come dichiarato dalle stesse parti, con la scrittura privata del 9.7.2012 (doc. 7 allegato dall'attrice e doc. 2 allegato dal convenuto): “con contratto stipulato in data 06.06.2005 il Dr. ha commissionato a i lavori di Parte_1 CP_1 Controparte_1 ristrutturazione edilizia ed ampliamento del fabbricato di sua proprietà […]; detti lavori sono ad oggi ultimati per quanto di competenza dell'appaltatore ed il Direttore dei Lavori ne ha quantificato l'importo in complessivi € 1.756.261,80 oltre I.V.A. di legge”;
- l'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice è stata oggetto di positivo riscontro da parte del CTU;
- pacifico risulta l'importo del corrispettivo per le prestazioni eseguite (€ 1.756.261,80 oltre IVA), come desumibile: (i) dalla scrittura privata appena citata del 9 luglio 2012, da cui si evince che il committente odierno convenuto ha accettato la contabilità del direttore dei lavori, pur rappresentando, in tale sede, l'esistenza di vizi dell'opera (non meglio precisati); (ii) dalla comunicazione inviata via fax all'appaltatrice, dal direttore dei lavori ing. in Testimone_1 cui quest'ultima ha dichiarato, con riguardo al documento contabile del 21.12.2011 elaborato dalla società appaltatrice, che “Tale documento riporta un importo dei lavori eseguito pari a
335.151,23 €. L'importo di cui sopra è di fatto lo stato finale dei lavori e forniture eseguite presso l'immobile di cui sopra, ammontanti, complessivamente a circa 1.900.000,00 euro. Da un'analisi effettuata su tale documento è emerso che non c'è nulla da eccepire” (doc. 1 prodotto dal convenuto);
- altrettanto pacifico risulta anche l'importo del corrispettivo residuo che il convenuto ha omesso di corrispondere all'attrice (€ 204.795,00 iva inclusa) così come risultante, all'esito dei pagamenti parziali eseguiti dal convenuto, secondo il calcolo effettuato da parte attrice nell'atto di citazione. Detto importo non è stato contestato dal convenuto, il quale, come già anticipato, si è limitato a eccepire la sussistenza di vizi dell'opera, senza però contestare l'esecuzione da parte dell'attrice di prestazioni in misura inferiore all'importo pattuito;
- l'appaltatrice ha provato il decorso del termine di scadenza dell'obbligazione di pagamento: non essendovi mai state da parte del committente contestazioni in ordine alla contabilità delle lavorazioni eseguite – se non per ciò che concerne l'asserita esistenza di vizi dell'opera -
l'obbligazione di pagamento del residuo prezzo è divenuta esigibile, così come contrattualmente previsto, decorsi tre mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 7 del contratto d'appalto, doc. 28 prodotto dall'attrice). Sia che si collochi temporalmente l'ultimazione dei lavori nell'agosto 2011
(come risultante sia dal doc. 1 prodotto dal convenuto sia dal doc. 27 depositato dall'attrice) sia che si individui come dies a quo del termine di tre mesi la comunicazione di fine lavori presentata al Comune il 31.10.2012 (deposito di cui dà atto il CTU nel proprio elaborato peritale), in ogni caso tale termine risulta essere già decorso al momento della presentazione della domanda giudiziale.
Alla luce delle superiori considerazioni, parte attrice deve pertanto essere dichiarata creditrice nei confronti del convenuto dell'importo di € 204.795,00, posto che parte convenuta non ha, a fondamento della domanda di rigetto della pretesa attorea formulata in via principale, addotto alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo del credito fatto valere dall'impresa attrice.
5. Così accertato, nell'an e nel quantum, il credito vantato dall'attrice nei confronti del convenuto, si può ora esaminare l'eccezione sollevata dal convenuto in via subordinata. Al riguardo occorre, preliminarmente, operare una esatta qualificazione giuridica della stessa, al fine di individuare la normativa applicabile.
La disciplina della compensazione propriamente detta può trovare applicazione solo quando i crediti siano autonomi.
Nel caso invece in cui i rispettivi crediti e debiti traggano origine dal medesimo rapporto (come, ad es., nel caso di obbligazioni legate da un rapporto di sinallagma), non ricorre il requisito dell'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti e dunque non trovano applicazione le norme sulla compensazione. In quest'ultima ipotesi, infatti, la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un mero accertamento contabile (altrimenti indicato anche come
«compensazione impropria») che può essere operato dal giudice anche in assenza della proposizione della relativa eccezione o della formulazione di apposita domanda riconvenzionale.
Nel caso di specie, il convenuto ha formulato un'eccezione riconvenzionale chiedendo di ridurre il credito dell'attore sottraendo allo stesso la somma equivalente al preteso minor costo dell'opera.
Esso, pertanto, ha fatto valere come mera eccezione riconvenzionale la garanzia per i vizi dell'opera. Tardiva appare l'eccezione volta a far valere il controcredito derivante dal risarcimento del danno asseritamente subito dai vizi (eccezione formulata solo con la seconda memoria istruttoria).
6. Come noto, la responsabilità dell'appaltatore in caso di inesatto adempimento del contratto di appalto ruota intorno a due norme principali, contenute agli artt. 1667 e 1669 c.c., che delineano un duplice statuto di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dell'inadempimento e della responsabilità aquiliana ex art.2043
c.c.
In particolare, l'artt. 1667 (e il connesso art. 1668 c.c.), quale applicazione speciale della disciplina in materia di inadempimento contrattuale (cfr. Cass. n. 9333/2004), regolamenta la responsabilità dell'appaltatore per tutte le ipotesi di vizi legati alla non corrispondenza dell'opera realizzata alle caratteristiche del progetto, al mancato rispetto delle regole della tecnica nella realizzazione, ovvero anche vizi, decorativi e accessori, di natura meramente estetica.
Secondo la prevalente giurisprudenza la garanzia in oggetto prescinde dalla colpa dell'appaltatore e ha come oggetto la eliminazione dei vizi dell'opera. Presupposto della garanzia in esame è l'esecuzione completa dell'opera. Pertanto, qualora non ricorrano i presupposti delle norme speciali, si applicano i principi generali in materia di inadempimento contrattuale (artt. 1453 e 1455 c.c., cfr. Cass. n. 13983 del 2011): quando, cioè,
l'appaltatore non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine pattuito (Cass. n. 4511 del 2019; Cass. n. 8103 del 2006;
Cass. n. 3302 del 2006; Cass. n. 9333 del 2004; Cass. n. 9849 del 2003; Cass. 10255 del 1998;
Cass. n. 10772 del 1995; Cass. n. 11950 del 1990). In conformità a tali principi, si è deciso che, in caso di omessa ultimazione dei lavori, il committente può chiederne il completamento, ex art. 1453, primo comma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà - e non onere - prevista dall'art. 1662 (Cass. n. 3239 del 1998).
L'art.1667 c.c. condiziona l'operatività della garanzia ad un onere di espressa denuncia dei vizi, previsto a pena di decadenza, che il committente deve compiere entro 60 giorni dalla consegna del bene ovvero dalla successiva scoperta del vizio, se occulto o non conoscibile. Compiuta tempestivamente la denuncia, la successiva azione contrattuale è soggetta ad un termine biennale di prescrizione. Finalità della norma è quella di contemperare la tutela del committente con la certezza dei rapporti giuridici in materia di appalto, limitando nel tempo la garanzia per difetti dell'opera.
Il committente convenuto per il pagamento, fino a quando difformità e vizi non siano eliminati, può opporre eccezione d'inadempimento e agire in via riconvenzionale con l'azione di garanzia.
Ove il committente intenda agire in via riconvenzionale, deve rispettare il termine di prescrizione di due anni dalla consegna dell'opera e deve essere in regola con il termine per la denuncia dei difetti entro di sessanta giorni dalla scoperta.
Dopo i due anni, invece, potrà proporre solo detta eccezione al fine esclusivo di paralizzare la pretesa creditoria del committente, sempre che sia in regola con i termini di denuncia.
Invero, il principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum opera solo con riguardo alla mera eccezione di garanzia volta a paralizzare la domanda di pagamento dell'appaltatore ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1667 c.c. che quindi può essere sollevata anche dopo il decorso del termine di prescrizione. Si ribadisce che, tuttavia, devono pur sempre essere rispettati i termini di decadenza previsti per la denuncia (sessanta giorni dalla scoperta e due anni dalla consegna), in quanto all'istituto della decadenza non è applicabile la regola di efficacia dell'eccezione anche oltre i limiti temporali segnati dall'intervenuta decadenza
(quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum), non potendo rivivere sotto forma di eccezione il diritto ormai estinto, perché non fatto valere nel termine perentorio (cfr. Cass. n.
27062 del 2021; Cass. n. 253 del 1971; Cass. n. 2324 del 1969).
Pertanto, decorsi due anni dalla consegna, il diritto ad agire in via riconvenzionale per ottenere l'eliminazione dei vizi e le difformità dell'opera ovvero la riduzione del prezzo non può più essere azionato non potendo più, in tale momento, conseguire in via riconvenzionale quanto non può ottenere attraverso separato giudizio (cfr. Cass. n. 14284 del 1999; Cass. n. 7891 del 1998).
Il risarcimento del danno, nel caso in cui vi sia, può essere chiesto anche nel caso in cui non siano invocabili, o non siano stati invocati, gli altri rimedi previsti dall'art. 1668 c.c. (cfr. Cass. n.
5632 del 2002; Cass. n. 9033 del 2006) Il risarcimento del danno è subordinato al requisito della colpa (per orientamento contrario, cfr. Cass. n. 14124 del 2000; Cass. n. 21269 del 2009).
Trattandosi pur sempre di azioni riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi e difformità dell'opera e destinata, seppure con carattere di autonomia, ad integrare il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria e all'azione di risoluzione del contratto, attesa la comune ratio del legislatore di contemperamento dell'esigenza di tutelare il committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito di eventuali contestazioni in merito ad un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n.
3199 del 2016; Cass. n. 23075 del 2009; Cass. n. 28417 del 2005).
In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma dell'art. 1667 c.c. - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte
(cfr. Cass, n. 3472 del 2008, Cass. n. 936 del 2010, Cass. n. 98 del 2019).
Sempre in punto di riparto dell'onere probatorio, proposta l'eccezione di decadenza dalla facoltà di denuncia, e intervenuta contestazione sul punto, l'onere di provare l'avvenuta denuncia e la sua tempestività grava sul committente.
7. Nel caso di specie, l'opera deve dirsi completata e le contestazioni, effettuate per la prima volta solo nella seconda memoria istruttoria, attengono a difformità e vizi dell'opera che non incidono sulla sua consegna all'appaltante: al riguarda dirimente è la dichiarazione resa dal committente nella scrittura privata del 9 luglio 2021 per cui “detti lavori sono ad oggi ultimati per quanto di competenza dell'appaltatore”(doc. n. 2 allegato alla comparsa di risposta).
Pertanto, non invocabile nella specie è l'applicazione diretta delle norme di cui agli artt. 1453 e s.s. c.c. in tema di inadempimento, con la conseguente non applicabilità del termine di prescrizione decennale in luogo di quello biennale.
8. Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, si osserva inoltre come, a fronte della tempestiva eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dall'attrice all'udienza di prima comparizione e trattazione e poi ulteriormente sviluppata con la successiva memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) c.p.c., il convenuto non ha, per parte sua, fornito prova di aver denunciato i vizi lamentati entro sessanta giorni dalla loro scoperta, così come prescritto dall'art. 1667, comma terzo, c.c.
E infatti, tali vizi - rappresentati, da un lato, dalla mancata realizzazione a regola d'arte dei pozzetti e dei cavidotti, risultati in parte inutilizzabili, e, dall'altro, da deficienze del sistema di impermeabilizzazione, che hanno causato nel tempo infiltrazioni di acqua piovana – costituiscono vizi occulti, ossia non immediatamente riconoscibili e non conosciuti dal committente al momento della presa in consegna dell'opera. Ebbene, mentre per i vizi palesi non occorre specifica denuncia, essendo sufficiente la mancata accettazione dell'opera o la sua accettazione con riserva, quelli occulti vanno invece necessariamente denunciati all'impresa appaltatrice entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta (cfr. ex multis Cass. n. 26912 del 2017).
Sulla base delle allegazioni del convenuto, e secondo quanto riscontrato dal CTU, il momento della scoperta di tali vizi può individuarsi, con riferimento al vizio relativo ai pozzetti, nella posa dei cavi da parte degli elettricisti – avendo gli installatori riscontrato, al momento del passaggio dei cavi all'interno dei cavidotti, l'ostruzione dei pozzetti e dei cavidotti stessi – e, per quanto riguarda il vizio inerente al sistema di impermeabilizzazione, nella comparsa delle prime infiltrazioni.
Per ciò che concerne la collocazione temporale di tali momenti, si osserva che, quanto alla realizzazione dell'impianto elettrico, è pacifico che la stessa abbia avuto inizio dopo il mese di agosto 2011, ossia dopo l'ultimazione dei lavori di competenza della società attrice (come affermato sia dall'attrice sia dal convenuto, cfr. doc. 27 prodotto dall'attrice e doc. 1 prodotto dal convenuto), e che si sia conclusa prima del 31.01.2012, data di deposito in Comune della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici (come riscontrato dal CTU). Per cui è evidente che, in assenza di prova della denuncia di tali vizi in forma verbale ovvero del riconoscimento degli stessi da parte dell'appaltatrice, la denuncia dei vizi inoltrata via fax dal direttore dei lavori ing. all'attrice in data 6.5.2012 (doc. 1 prodotto dal convenuto) risulta essere Testimone_1
tardiva, essendo intervenuta ben oltre i sessanta giorni previsti dalla normativa, e pertanto inidonea ad evitare il verificarsi della decadenza. Ancor più tardiva è poi la relazione tecnica pure redatta dal direttore dei lavori l'11.12.2012 (doc. 3 e 3 bis prodotto dal convenuto).
In ordine alla prova della tempestività della denuncia o della non necessità della stessa per avvenuto riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, si ribadisce quanto già affermato con ordinanza del 25.10.2021 circa l'assoluta genericità dei capitoli di prova formulati dal convenuto relativamente a tali temi.
9. Quanto, invece, al vizio inerente al sistema di impermeabilizzazione dell'opera, risulta impossibile verificare se le denunce scritte appena richiamate siano state effettuate nel rispetto del termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta dei vizi, non essendo possibile individuare temporalmente - a causa di un difetto di prova imputabile al convenuto, su cui gravava, come visto, il relativo onere – il momento della comparsa delle infiltrazioni a cui si fa riferimento nella menzionata relazione tecnica dell'11.12.2012 (doc. 3 e 3 bis prodotti dal convenuto). Infatti, il convenuto ha omesso non solo di provare ma finanche di indicare, attraverso una specifica allegazione, quando le infiltrazioni siano state per la prima volta riscontrate, non emergendo tale dato né dalla denuncia o dalla relazione tecnica di cui sopra
(doc. 1, 3 e 3 bis prodotti dal convenuto), né da alcuno degli scritti difensivi del convenuto.
Gli unici episodi di infiltrazioni di acqua rispetto ai quali il convenuto indica il momento di verificazione sono quelli risalenti al mese di settembre 2016 (pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta), in seguito ai quali il convenuto ha richiesto l'intervento dell'impresa edile individuale di al fine di limitare i danni e ripristinare una situazione di CP_2
sicurezza, provvedendo altresì ad inviare via mail al curatore fallimentare una denuncia dei relativi vizi – o meglio, dell'effetto dei vizi stessi (doc. 6 prodotto dal convenuto). Appare, tuttavia, evidente che, riguardo a tali infiltrazioni, manifestatesi nel 2016, sia da tempo spirato il termine di decadenza di cui all'art. 1667, comma terzo, c.p.c., individuando tale norma, quale termine finale di decadenza, in aggiunta a quello breve di sessanta giorni dalla scoperta del vizio, quello di due anni dalla consegna dell'opera.
10. Né può giovare al convenuto un'eventuale riconduzione dell'eccezione dallo stesso sollevata al paradigma normativo di cui all'art. 1669 c.c., per cui il legislatore individua il termine di decadenza di un anno dalla scoperta dei gravi difetti dell'opera.
I vizi, costituiti, segnatamente, in entrambe le occasioni, da allagamento riguardante i locali interrati del fabbricato principale causato da infiltrazioni di acqua nel locale tecnico (che si trova, appunto, al piano interrato) nonché da infiltrazioni da una bocca di lupo posta sul lato sud dello stesso, costituiscono evidentemente una nuova manifestazione del difetto del sistema di impermeabilizzazione già emerso nell'anno 2012, per il quale, come già detto, risulta impossibile verificare la tempestività della denuncia per difetto di allegazione da parte del convenuto del momento di comparsa delle infiltrazioni.
11. In ogni caso, in disparte la già rilevata tardività della denuncia relativa ai vizi dei pozzetti e alla impossibilità di verifica della tempestività della denuncia rispetto alle infiltrazioni, si segnala che né la denuncia via fax né la relazione tecnica di cui sopra, costituenti gli unici due atti prodotti da parte convenuta che potrebbero astrattamente fungere da denuncia dei vizi dell'opera
– esclusa la mail del 2016 per le ragioni già illustrate -, sarebbero idonei ad impedire la decadenza dalla garanzia, e ciò per ragioni ulteriori rispetto a quella temporale.
Invero, la segnalazione inviata via fax dal direttore dei Lavori il 6.5.2012 risulta eccessivamente generica, limitandosi l'ing. ad affermare che “si eccepiscono invece alcune lavorazioni Tes_1 che a distanza di tempo sono state evidenziate come non eseguite a regola d'arte, per le quali è necessario un confronto in cantiere”, senza tuttavia fare cenno alcuno alla tipologia di vizi riscontrati. Sul punto, si richiama Cass. n. 25433/2013, secondo cui “in tema di appalto, la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera ai fini di cui all'art. 1667 c.c., pur non dovendo essere necessariamente analitica, deve comunque, al fine di impedire la decadenza del committente dalla garanzia, contenere una pur sintetica indicazione, con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, anche in un momento successivo (in tal senso v. Cass. nn.
11520/2011, 644/1999). Non è quindi sufficiente una generica contestazione o protesta, in cospetto della quale la manifestazione della disponibilità dell'appaltatore alla concreta verifica dei vizi o delle difformità non può tradursi nell'assunzione di un valido impegno alla relativa eliminazione, che resterebbe comunque indeterminato”.
Quanto invece alla relazione tecnica pure elaborata dal direttore dei lavori nel dicembre 2012, che certamente risponde ai requisiti di specificità della denuncia richiesti per impedire il verificarsi della decadenza, si rileva come difetti, cionondimeno, rispetto a tale relazione, la prova che essa sia stata portata a conoscenza dell'appaltatrice. Seppure la relazione rechi in calce la data e la sottoscrizione dell'ing. per cui vi è prova che lo stesso abbia redatto Tes_1
l'elaborato l'11.12.2012, tuttavia non è stato dal convenuto dimostrato, come invece era indispensabile, né se né quando tale elaborato sia stato inviato e ricevuto da controparte.
12. Infine, in ragione di quanto osservato circa la natura occulta dei vizi riscontrati, si precisa che risulta superfluo stabilire se l'opera sia stata o meno accettata dal commettente – come ritenuto da parte dell'attore – atteso che anche laddove un'accettazione vi fosse stata, questa non avrebbe precluso al committente di far valere i vizi occulti del bene, non riscontrabili in sede di verifica. Ciò nel rispetto, ovviamente, del termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta, che, come illustrato sopra, il committente non ha dato prova di aver osservato.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, l'eccezione di decadenza sollevata da parte attrice
- assorbite le ulteriori eccezioni dalla stessa formulate – va accolta, e il convenuto va dichiarato decaduto dalla garanzia per i vizi dell'opera, con conseguente rigetto dell'eccezione dallo stesso formulata in via subordinata.
13. In definitiva, il convenuto va condannato a corrispondere all'attrice l'importo di €
204.795,00.
L'obbligazione di pagamento ha natura di debito di valuta con la conseguenza che sono dovuti dalla data dell'inadempimento sino al soddisfo interessi moratori ex art. 1224 c.c. al tasso di cui all'art. 1284 c.c.: individuabile per quanto riguarda gli importi fatturati, nel termine di scadenza di ciascuno dei crediti oggetto di domanda, documentati dalle fatture nn. 206 del 30 gennaio 2011
e n. 17 del 31 gennaio 2012); per gli importi non fatturati, relativi alle ritenute di garanzia, dal
31.1.2013, ossia dallo scadere del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori (termine di esigibilità delle ritenute di garanzia previsto dall'art. 7 del contratto d'appalto, doc. 28 prodotto dall'attrice), da individuarsi, per presunzione, nella data di presentazione in Comune della comunicazione di fine lavori risalente al 31.10.2012.
Non è dovuto il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. non avendolo l'attore domandato.
14. In ragione della soccombenza di parte convenuta, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. questa deve essere condannata a rimborsare le spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi, come richiesto in nota spese dall'attrice.
Parimenti, il compenso già liquidato al CTU è posto definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
1) condanna a pagare al € 204.795, Parte_1 Controparte_3
oltre interessi moratori al tasso legale con decorrenza, per gli importi documentati con fattura, dalla scadenza del termine indicato in ciascuna fattura, come richiamate in parte motiva (al punto
12), e, per gli importi non documentati da fattura, relativi alle ritenute di garanzia, dal 31.1.2013;
2) condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_3 spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate nella somma complessivamente pari a € 13.430, oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, IVA e CPA, per compenso professionale, ed €
798,55 per spese non imponibili;
3) pone il compenso liquidato al CTU definitivamente a carico di Parte_1
4.Dopo la precisazione delle conclusioni la parte appellante rinunciava agli atti del giudizio e la parte appellata accettava la rinuncia concludendo per la compensazione delle spese del grado come proposto dal rinunziante.
Il Collegio deve dunque dichiarare l'estinzione del giudizio di appello a spese del grado interamente compensate.
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 17 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini