Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 30535/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II di Napoli
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 30535/2022 e vertente
TRA
, (c.f.: ), nata a [...] il 18 ago- _1 CodiceFiscale_1
sto 1952 e residente al Corso Vittorio Emanuele n°228 interno 8 piano 4°, rap-
presentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù̀ di procura in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Massimo Garzilli (c.f.: C.F._2
) e Roberta Finizio (c.f.: ), presso il cui studio
[...] CodiceFiscale_3
elettivamente domicilia al corso Umberto I n. 293 a Napoli (NA)
– ATTRICE –
CONTRO
(c.f.: ), nata a [...] il 12 otto- CP_1 CodiceFiscale_4
bre 1988 e residente al corso Vittorio Emanuele n. 218 (NA), rappresentata e di-
fesa in virtù'̀ di procura in margine all'atto di comparsa di costituzione, dall'Avv.
Gianfranco Meo (c.f.: ), presso il cui studio elettiva- CodiceFiscale_5
1
-CONVENUTA -
E
, (c.f.: ), nato a [...] il 08 CP_2 C.F._6
maggio 1980, e residente in [...], rapp.to e difeso in virtù̀ di procura all'atto di comparsa di costituzione, dall'Avv. Sergio Severino
Vergottini (c.f.: ), presso il cui studio elettivamente CodiceFiscale_7
domicilia in via Val Varrone n°14 a Dervio (LC)
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA–
E
(c.f.: ), nata a [...] il 22 apri- Persona_1 C.F._8
le 1940, e residente a [...], rappresentata e difesa,
in virtù̀ di procura in calce all'atto di costituzione, congiuntamente dagli Avv.ti
Marcello Palmieri (c.f.: ) e Giuliana Mariani (c.f.: C.F._9
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Crema C.F._10
(CR), piazza Aldo Moro n. 23.
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA–
CONCLUSIONI
Come da note per l'udienza del 25.2.25 le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per l'attrice.
L'avv. Roberta Finizio, difensore della IG.ra si riporta alle Parte_2
2
proprie difese e documenti in atti, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto,
prodotto ed eccepito, chiedendo in via preliminare che il Tribunale di Napoli, an-
che in considerazione delle risultanza della CTU in ordine al secondo quesito po-
sto dal Giudice, voglia disporre una nuova udienza per l'escussione die testi di parte attrice già ammessi, anche in considerazione dell'orientamento della giuri-
sprudenza di legittimità ( cfr. Cass ult.1035/2025 ), che non prevede, in caso di omessa citazione del teste, l'automatica decadenza della parte richiedente
La scrivente, ribadisce, inoltre, che i fatti posti a fondamento della do-
manda (id est danni da infiltrazioni prevenienti dal sovrastante terrazzo a livello di proprietà esclusiva) hanno trovato riscontro nella relazione di confluenza ove si legge a pag. 41 “…di sicuro l'infiltrazione proviene dal piano soprastante...”.
In punto, scrupolo e completezza difensiva, impone di ricordare che nel caso di specie la CTU ha una tipica funzione percipiente e come tale utilizzabile come fonte di prova.
Infatti la Ctu ha funzione percipiente quando all'ausiliario è conferito l'in-
carico di verificare situazioni di fatto non dimostrate in giudizio e che sono ac-
certabili solo tramite cognizioni tecniche. In questo caso, il consulente non incon-
tra alcun limite nell'accertamento dei fatti, compresi quelli costitutivi della prete-
sa (Cass., S.U. n. 9522/1996).
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata fissazione di una nuova udienza per l'escussione dei testi di parte attrice già ammessi, si con-
clude, in via preliminare per la fissazione di un nuova udienza per l'escussione dei testi di parte attrice, in via gradata per l'integrarle accoglimento della doman-
da promossa dalla IG.ra , chiedendo, altresì, che la causa sia trattenuta _1
in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
3
Per parte . CP_1
L'avv. Gianfranco Meo, avvocato difensore della IG.ra CP_1
nell'interesse della sua assistita si riporta a tutte le difese ed a tutte le richieste già
espletate nei propri atti, si riporta alle Osservazioni in merito alla
[...]
relativa alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Controparte_3
Giudice dott. Diego Ragozini svolta dall'ing. Walter Iannaccone in merito ai quesiti posti all'udienza del 10 luglio 2024 relativamente al giudizio recante R.G.
n. 30535/2022 datate 29 novembre 2024, impugna e contesta le difese svolte ne-
gli atti redatti dalle controparti perché prive di ogni elemento giuridico e piene di congetture infondate.
L'avv. Gianfranco Meo si riporta a tutte le difese ed a tutte le richieste già
espletate nella Comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa del terzo datata 24 marzo 2023, nell'Istanza contenente le conclusioni e la richiesta di spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazio-ne del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c. così come già ef-
fettuata al rigo 20 della pagina 9 al punto C) delle conclusioni della Comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa del terzo datata 24 mar-
zo 2023 datata 30 marzo 2023, nella Nuova istanza contenente le conclusio-ni e la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti dei terzi e conse-guente richiesta ex art. 269, secondo comma, c.p.c. che venga differita la prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'ar-ticolo 163
bis c.p.c. datata 30 marzo 2023, nell'Integrazione alla Comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa del terzo datata 24 marzo 2023,
all'Istanza contenente le conclusioni e la richiesta di spostamento della prima
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udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis c.p.c. così come già effettuata al rigo 20 della pagina 9, al punto C) delle conclusioni della Comparsa di costituzione e risposta con conte-
stuale chiamata in causa del terzo datata 24 marzo 2023 depositata in data 30
marzo 2023 ed alla Nuova istanza contenente le conclusioni e la richie-sta di estensione del contraddittorio nei confronti dei terzi e conseguente richie-sta ex art. 269, secondo comma, c.p.c. che venga differita la prima udienza per consen-
tire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c.
depositata in data 30 marzo 2023 datata 31 marzo 2023, nell'Atto di chiamata in causa come da provvedimento del 12 aprile 2023 datato 3 maggio 2023, nelle
Note per la trattazione scritta datate 15 gennaio 2024, nelle Note ex art. 183, se-
sto comma, c.p.c. (secondo termine) datate 14 marzo 2024, nelle Note ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (terzo termine) datate 29 marzo 2024 e nelle Osserva-
zioni in merito alla relativa alla consulenza Parte_3
tecnica d'ufficio disposta dal Giudice dott. Diego Ragozini svolta dall'ing.
[...]
in merito ai quesiti posti all'udienza del 10 luglio 2024 relativa- CP_4
mente al giudizio recante R.G. n. 30535/2022 datate 29 no-vembre 2024.
L'avv. Gianfranco Meo insiste affinchè il Giudice dott. Diego Ragozini
della seconda sezione civile del Tribunale di Napoli, accolga le seguenti
C o n c l u s i o n i :
In via definitiva:
A) - che la domanda proposta dalla IG.ra sia respinta per- _1
ché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto sia per l'an che per il quan-
tum e che venga rigettata ogni istanza rivolta nei confronti della IG.ra CP_1
perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto anche per
[...]
5
l'acclarata carenza di legittimazione passiva della IG.ra ; CP_1
B) - che il Tribunale di Napoli dichiari la nullità, l'improcedibilità,
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda attorea. Nel caso di specie è possibile evidenziare l'illecito processuale, ex art. 96 c.p.c., verifica-tosi per l'utilizzo in difetto di un grado accettabile di diligenza, quindi con col-pa grave, dello strumento processuale in una fattispecie sostanziale infondata, per cui la convenuta IG.ra si riserva di chiedere in separato giu-dizio CP_1
la condanna della IG.ra al risarcimento dei danni nella mi-sura _1
che sarà precisata e documentata, oppure, se necessario, da liquidarsi anche d'ufficio in via equitativa;
C) – che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla IG.ra sempre nei limiti di €uro 2.029,00 più I.V.A. così _1
come quantificato dall'ing. Walter Iannaccone nella BOZZA ELABORATO
PERITALE relativa alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice dott.
Diego Ragozini svolta dall'ing. Walter Iannaccone in merito ai quesiti posti all'udienza del 10 luglio 2024 relativamente al giudizio recante R.G. n.
30535/2022 promosso dalla IG.ra , attrice, contro la IG.ra _1 [...]
, convenuta, il IG. , chiamato in causa, e la IG.ra CP_5 CP_2 [...]
chiamata in causa, trasmessa in data 9 novembre 2024, i chiamati in Per_1
causa IG.ra e IG. siano condannati al pagamento Persona_1 CP_2
in favore dell'attrice IG.ra di ogni somma che risulterà dovuta a _1
quest'ultima per qualsiasi titolo o, quanto meno, i medesimi chiamati in causa
IG.ra e IG. siano condannati a rivalere la IG.ra Persona_1 CP_2
di ogni somma per sorta capitale, svalutazione, interessi, spese le- CP_1
gali e per qualsiasi altro titolo quest'ultima dovesse essere condannata in favo-re
6
dell'attrice IG.ra , oltre la svalutazione e gl'interessi successi-vi _1
(dalla data del pagamento che dovesse essere eseguito dalla IG.ra CP_1
e fino alla data del pagamento in rivalsa);
D) - che il Tribunale di Napoli, in ogni caso, condanni la parte soccom-
bente al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presen-te giudizio, con maggiorazione per spese generali nella misura del 15%
oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. con attribuzione al sottoscritto difensore che ha anti-cipato le spese e non riscosso gli onorari.
L'avv. Gianfranco Meo nell'interesse della IG.ra impu- CP_1
gnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e concluso da parte attorea e da parte chiamata in causa, chiede assegnarsi la causa a sentenza.
Per . CP_2
Il sottoscritto procuratore si riporta alle conclusioni rassegnate come da al-
legato foglio che qui di seguito si riproducono:
nel merito: respingere la domanda della convenuta e per quanto occorre possa anche quella dell'attrice.
nel merito in via subordinata: in subordine, liquidare quanto dovuto all'attrice tenuto conto dell'art. 1126 c.c. e della cosiddetta “compensatio lucri cum damno”.
Spese e compenso di causa rifusi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Per Persona_1
I sottoscritti difensori, nella loro qualità ut supra, formulano come segue le proprie conclusioni :
voglia l'Ill.mo Giudice adito in via preliminare
7
- Dichiarare la inammissibilità della chiamata del terzo per intervenuta de-
cadenza ex art 269 II comma c.p.c.
in via principale
- accertata e dichiarata l'assenza di responsabilità in capo alla IG.ra CP_6
rigettare in toto le domande proposte con l'atto di citazione dalla IG.ra
[...] [...]
, nonché le domande avanzate con memoria costitutiva dalla IG.ra Pt_1 CP_1
nei confronti della IG.ra Persona_1
in via subordinata
- nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la responsabilità della
IG.ra in ordine alle vicende per cui è causa, ridurre le pretese attoree Per_1
alla misura di 1/3 del danno nella misura che venisse accertata nel corso del pro-
cedimento.
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23/12/2022 la IG.ra _1
citava in giudizio la IG.ra , al fine di ottenere il risarcimento dei CP_1
danni subiti dal proprio appartamento sito in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele
n. 228, Piano quarto, Int. 8, identificato alla sez. Urb. MON, Foglio 3, Particella
204, sub. 12, asseritamente dovuti ad infiltrazioni meteoriche provenienti dal ter-
razzino a livello, con funzione di copertura, di proprietà̀ di quest'ultima, più pre-
cisamente dell'appartamento sito al piano superiore posto al quinto piano del suddetto edificio sito in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 228, Piano quinto,
identificato alla sez. Urb. MON, Foglio 3, Particella 204, sub. 21.
8
In data 28.03.2023, si costituiva in giudizio la IG.ra , la qua- CP_1
le, dopo aver contestato i fatti dedotti da parte attrice, eccepiva preliminarmente il mancato tentativo di negoziazione assistita e la carenza di legittimazione passi-
va, in quanto la convenuta avrebbe acquistato la proprietà̀ dell'unità immobiliare da dove si presumono provenire le infiltrazioni solo in data 26 maggio 2022,
chiedeva, dunque, di essere autorizzata a chiamare in causa i precedenti proprie-
tari dell'immobile, e e nella denegata ipotesi di Persona_1 CP_2
accoglimento della domanda proposta dalla IG.ra , di condannare _1
i terzi chiamati, al pagamento in favore dell'attrice di ogni somma che dovesse risultare dovuta a qualsiasi titolo, ovvero, nell'ipotesi di mancata estromissione dal giudizio e di successiva condanna, di ottenere a titolo di rivalsa dai terzi chiamati ogni somma corrisposta a favore della IG.ra . _1
Nel merito, contestava le pretese dell'attrice, sia in ordine al fatto storico che alla responsabilità̀, in quanto controparte non avrebbe fornito alcuna prova del diritto da lei azionato. Contestava, altresì, il quantum della pretesa risarcito-
ria, poiché ritenuta eccesiva e comunque non provata e chiedeva, infine, oltre alle spese di lite, la condanna della IG.ra , per illecito processuale ex CP_1
art. 96 c.p.c.
In ottemperanza al provvedimento autorizzativo del 12.04.2023, si perfe-
zionava la notifica dell'atto di chiamata in causa nei confronti dei terzi chiamati e la di lui madre i quali si costituivano regolar- CP_2 Persona_1
mente in giudizio, a mezzo dei loro rispettivi procuratori.
Precisamente, nel costituirsi in giudizio, il IG. eccepiva, CP_2
preliminarmente, la non applicabilità della manleva in quanto relativa alla titola-
rità̀ del diritto reale e non alle pretese risarcitorie, oggetto del giudizio. Ancora,
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atteso che le infiltrazioni sarebbero iniziate nell'aprile del 2022 e proseguite per mesi, il terzo chiamato avrebbe potuto eventualmente rispondere solo per quelle verificatisi prima della alienazione. Eccepiva, altresì, che la pretesa attorea si fondava sui disposti di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c., ed evidenzia che il terzo chiamato non era custode del bene da cui sarebbero originate le infiltrazioni, poi-
ché la Sig.ra era la titolare esclusiva del diritto di abitazione e in quanto Per_1
tale lei sola aveva il godimento esclusivo di quell'appartamento. Inoltre, nel me-
rito, il Sig. contestava espressamente sia l'evento per cui è causa (ossia le CP_2
infiltrazioni) sia la liquidazione dei danni che è stata offerta dall'attrice, che risul-
tava essere eccessiva anche in ragione dello stato di conservazioni dell'unità im-
mobiliare. Il ristoro eventualmente dovuto alla IG.ra di avrebbe do- Pt_1 Pt_1
vuto tener conto delle conseguenze vantaggiose per il danneggiato causate in via diretta dal fatto lesivo, la cosiddetta “compensatio lucri cum damno”.
Parte chiamata nel costituirsi in giudizio, eccepiva preli- Persona_1
minarmente il mancato tentativo di negoziazione assistita, l'intervenuta decaden-
za della facoltà di chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., e nel merito l'assoluta ca-
renza probatoria in relazione alle cause del preteso danno (in particolare, parte chiamata minava la fondatezza della tesi per cui responsabile del preteso amma-
loramento sarebbero le infiltrazioni meteoriche provenienti dal terrazzo di coper-
tura attraverso tutta una serie di osservazioni alla relazione tecnica che, a suo di-
re, nulla proverebbero circa la causa del preteso ammaloramento delle pareti e del soffitto di parte attrice) e l'incongruità del danno, essendo parte attrice incor-
sa in concorso colposo ex artt. 1227 e 2056 c.c. non avendo denunciato per tem-
po le infiltrazioni. Eccepiva, infine, una riduzione ex art. 1126 c.c. del risarci-
mento denegatamente dovuto.
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Espletata l'istruttoria di rito con la declaratoria di decadenza dall'assunzione dalla prova testimoniale di parte attrice all'udienza dell'8.10.24
ove stante l'assenza dei testi non citati veniva rinviata la causa per la precisazio-
ne delle conclusioni all'udienza del 25.2.24.
Veniva anche espletata CTU tecnica.
1. Sull'inammissibilità della chiamata dei terzi.
La parte chiamata, eccepisce l'intervenuta decadenza Persona_1
dalla facoltà di chiamata del terzo da parte della convenuta in CP_1
quanto l'art. 269 del Codice di rito impone al convenuto che intenda chiamare in causa un terzo, a pena di decadenza, di farne dichiarazione nella comparsa di ri-
sposta e contestualmente di chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei ter-
mini dell'art. 163 bis c.p.c. Sostiene che la condotta processuale della convenuta che, successivamente al provvedimento di diniego del G.I., depositava una istan-
za di differimento di udienza e successivamente una integrazione della comparsa di risposta risulta irrituale e dunque inammissibile, poiché ignora i tempi di scansione del processo.
A tal riguardo, il giudicante ritiene di aderire all'orientamento della Su-
prema Corte che ritiene ammissibile anche il deposito di una seconda comparsa di risposta (Cassazione, civile, Sentenza 2 settembre 2022 n. 25934 “Il deposito
di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel
rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno
specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una con-
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sumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del matu-
rarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.”).
La Cassazione nel ritenere non fondata la doglianza ha precisato che il de-
posito di una seconda comparsa di costituzione e risposta non risulta ledere il di-
ritto di difesa dell'attore il quale ha un riferimento temporale specifico ancorato al termine di cui all'articolo 167 c.p.c., decorso il quale la parte attrice può nutrire un pieno affidamento in ordine all'operatività delle preclusioni dalla norma me-
desima previste. Il diritto di reazione difensiva attoreo, del resto, trova piena fa-
coltà di esercizio sia in sede di udienza di prima comparizione (articolo 183 quin-
to comma c.p.c.) sia seppur più limitato nelle successive memorie (articolo 183
sesto comma c.p.c.) da ciò derivando che l'eventuale deposito di una seconda comparsa di costituzione e nel nostro caso di un'integrazione in nulla compro-
mette le facoltà difensive e non arreca alcun vulnus all'affidamento della parte at-
trice.
2. Sulla negoziazione assistita.
In via preliminare, si prende atto che sia parte convenuta, che le parti chiamate, eccepiscono l'improcedibilità della domanda per il mancato tentativo di negoziazione assistita, a tal riguardo bisogna precisare che il legislatore ha previsto l'ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme purché̀ non eccedenti gli €uro 50.000,00 e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della cosiddetta media-
zione obbligatoria. Dunque, anche in riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni da infiltrazioni si ritiene che debba ricorsi alla negoziazione assistita,
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ciò ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e nel caso di specie l'improcedibilità̀ della domanda per mancato tentativo di negoziazione assistita,
eccepita regolarmente entro la prima udienza, è stata sanata attraverso il deposito di parte attrice dell'invito e del successivo verbale di mancato accordo, avvenuto regolarmente entro i termini concessi.
3. Sul merito della domanda attorea.
Il GU giudica la domanda giudiziale proposta infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel premettere che quanto alla posizione di egli, risulta nu- CP_2
do proprietario dell'immobile sovrastante quello dell'attrice, con la conseguenza che è privo della titolarità passiva del diritto azionato ex art. 2051 c.c. che pre-
suppone un potere di custodia nella fattispecie in esame in capo solo alla di lui madre Persona_2
Nella controversia in esame parte attrice, , lamenta la pre- _1
senza di infiltrazioni meteoriche assertivamente provenienti dal terrazzino a livel-
lo, con funzione di copertura, dell'appartamento sito al piano superiore della pro-
pria abitazione. Il fenomeno infiltrativo, protrattosi per mesi, avrebbe cagionato danni all'immobile ammontanti a €uro 7.428,19, oltre i costi per le esecuzioni delle opere necessarie per l'eliminazione del fenomeno infiltrativo.
Tale circostanza è stata oggetto di puntuale e precisa contestazione sia da parte convenuta che dalle parti chiamate in causa da quest'ultima.
Contestata è, altresì, la legittimità passiva inquanto tutte le parti hanno
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escluso la titolarità del bene da cui sarebbero originate le infiltrazioni al momen-
to del supposto evento.
L'espletata istruttoria non ha consentito di risolvere tali contestazioni, in effetti, da un lato parte attrice, decadendo dalla prova testimoniale, non ha prova-
to l'evento e soprattutto la data di esso, a base della domanda e dall'altro le con-
clusioni del CTU non hanno chiarito né le cause e né tantomeno la durata delle infiltrazioni.
Infatti relativamente al I quesito “individui le cause determinati
dell'insorgenza delle infiltrazioni di cui è causa, (in caso di concorso determini
la percentuale di concausa) la data di inizio di esse, laddove possibile”: il
CTU conclude che “mancando agli atti di causa, così come nella perizia di parte
attrice, rilievi fotografici sullo stato dei luoghi, ovvero dell'appartamento e
dell'annesso terrazzo della convenuta IG.ra al tempo delle infiltrazioni CP_7
denunciate, ed essendo ad oggi le cause delle infiltrazioni non più̀ in essere, non
è possibile sapere con certezza la sorgente dell'infiltrazioni pregresse”. “Di si-
curo l'infiltrazione proviene dal piano soprastante e per carenza di documenta-
zione si può̀ solo ipotizzare dal terrazzo, ma non è possibile saperlo con certezza
visto che furono eseguiti i lavori di ristrutturazione nell'appartamento e nel ter-
razzo della convenuta IG.ra In merito poi a stabilire la data delle in- CP_7
filtrazioni, agli atti non c'è documento a supporto tranne la dichiarazione effet-
tuata dalla ricorrente nel ricorso in cui afferma che sono iniziate nel mese di
aprile 2022 e si sono protratte per dei mesi, ma non sappiamo quanti.”
Relativamente al II quesito: “e quantifichi le opere necessarie alla elimi-
nazione dei danni alla parte attrice, ed alla eliminazione della fonte di esse,
quantifichi il valore delle prime”: il CTU risponde che “le infiltrazioni non sono
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più̀ in essere e di conseguenza furono rimosse le cause”. In merito ai danni ripor-
tati da parte attrice l'importo dei lavori che lo stesso ha valutato per il ripristino dei danni delle infiltrazioni pregresse è pari euro 2.329,00 + IVA.
Relativamente al III quesito: “Descriva sulla base degli atti, la titolarità̀
nel tempo del/dei beni da cui proviene la fonte accertata delle infiltrazioni”: il
CTU conclude affermando che agli atti di causa non risulta documentazione tale da poter confermare o confutare che le infiltrazioni si siano verificate in aprile
2022 e né tantomeno sussiste documentazione ove risulti quanto siano durate le infiltrazioni. “Se consideriamo tale data (aprile 2022) allora l'immobile sopra-
stante a quello della ricorrente era in possesso dei terzi chiamati in causa
[...]
e , solo successivamente e precisamente dal 26 maggio CP_2 Persona_1
2022 la proprietà̀ è passa alla convenuta IG.ra ”. CP_1
Dunque, la domanda, così come formulata, non risulta provata né nell'an e né nel quantum.
Infatti, se da un lato non abbiamo certezza del tempo in cui si verificavano le infiltrazioni, elemento imprescindibile per attribuire la responsabilità ex art. 2051 c.c. al custode in quel momento, dall'altro non abbiamo certezza sebbene sia verosimile, che provengano dal terrazzo di copertura, e ciò impedisce di indi-
viduare la parte passiva del rapporto;
quindi, alcuna certezza abbiamo per la le-
gittimazione passiva.
Tra l'altro le infiltrazioni sono state contestate in maniera specifica e parte attrice con la maturata decadenza dalla prova testimoniale non ha dimostrato quando e per quanto tempo ci siano state le infiltrazioni e i danni da esse causate.
In ogni caso non abbiamo certezza delle cause delle infiltrazioni, in quanto il CTU recatosi nell'appartamento oggetto di causa per la prima volta il
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30/07/2024 ha rinvenuto il mutamento dello stato dei luoghi e di conseguenza non ha potuto constatare le cause, né tantomeno ha potuto valutare gli interventi da compiere al fine di far cessare le infiltrazioni, poiché di fatto già cessate.
4 Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori minimi, attesa la scarsa attività istruttoria e la non complessità della controversia.
Sono compensate tra parte attrice e il quale laddove parte CP_2
convenuta avesse effettuato un attento esame, avrebbe accertato la natura di sem-
plice nudo proprietario e come tale estraneo al giudizio non potendo imputare a parte attrice tale errore per motivi di equità.
5 Sul criterio di imputazione delle spese del terzo chiamato.
Le spese di lite delle parti chiamate vanno imputate in base al principio di causazione, quindi, il rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi chiama-
ti in causa dal convenuto devono essere poste a carico dell'attore, nei termini in-
dicati in dispositivo.
Infatti, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal con-
venuto devono essere rimborsate dall'attore nel caso in cui la chiamata in causa si
è resa necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata (cfr.
Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 6292/19).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede
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- rigetta la domanda e per l'effetto:
- condanna parte attrice “ ” al pagamento delle spese _1
di giudio, in favore di parte convenuta, nella somma di euro CP_1
2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, nonché il rimborso del con-
tributo unificato, da liquidarsi in favore del legale, dichiaratosi intestatario di spese;
- condanna, altresì, parte attrice al pagamento delle spese di lite del-
la parte che liquida in € 2540,00 oltre spese generali al 15%, iva Persona_1
e cpa, per ciascuna parte, da distrassi in favore dei procuratori antistatari;
- compensa le spese di lite tra parte attrice e CP_2
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Napoli 21/05/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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