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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/12/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EC
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1913/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/12/1971 e residente a [...]N. 7 23802 CARENNO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. SCAINELLI PAOLO,
ricorrente;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a VIA SCALETTA N. 7 23802 CARENNO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI
FRANCESCA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE Il sottoscritto avv. Paolo Scainelli, in ottemperanza del termine fissato per il 10.10.2025 per il deposito delle note contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni concordate per il divorzio, espone quanto segue:
1. Il sig. conferma la propria volontà di divorziare alle condizioni Parte_1 concordate in sede di separazione, ma evidenzia la discordanza con la moglie sul trattamento economico alla stessa riservato. Infatti in sede di separazione congiunta le parti erano addivenute ad un accordo circa il mantenimento riservato al marito alla consorte, mantenimento che lo stesso ritiene debba naturalmente cessare con la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civile del matrimonio. La moglie, invece, ritiene che con il divorzio ella debba essere destinataria di un assegno divorzile. Sul punto, dunque, v'è divergenza e non sussiste concordanza di opinioni. Oltre a ciò sono mutate le condizioni personali delle parti, sicché anche altri aspetti della stessa non sono più attuali.
Ciò premesso, non sussistendo consenso sulle condizioni del divorzio, parte ricorrente chiede
Che il divorzio venga trasformato in giudiziale con la concessione dei termini per memoria integrativa che tenga luogo del ricorso introduttivo in materia di divorzio e successive memorie Artt.
473-bis.17 e 473-bis.28 c.p.c. Ovvero, qualora non si possa disporre mutamento del rito da contenzioso a giudiziale, cancellare la causa dal ruolo senza nulla statuire sulle spese;
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia rimettere la causa in decisione e confermare le medesime condizioni economiche concordate in sede di separazione congiunta, sia a titolo di contributo al mantenimento della prole non economicamente autosufficiente ( e Persona_1 Per_2
), riconoscendo il medesimo contributo al mantenimento anche in favore della figlia
[...] [...]
in considerazione della mutata situazione lavorativa e ciò sino al raggiungimento Per_3 dell'indipendenza economica della stessa, sia in punto di assegno divorzile, con riconoscimento dello stesso nella misura di € 300,00 in favore della resistente.
In subordine, chiede la concessione dei termini per memorie, in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo. Con ricorso cumulativo per la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio, ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
esponendo di avere contratto con la stessa matrimonio civile in data 24.06.2000 e Controparte_1 che da detta unione sono nati i figli 5 figli , nato a [...] il [...], maggiorenne Persona_4 ed economicamente autosufficiente, nato a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_5 economicamente autosufficiente, nata a [...] il [...], Persona_6 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nata a [...] il Persona_1
20.01.2009 e nata a [...] il [...], entrambe minorenni. Persona_2
Il ricorrente ha esposto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deducendo come in costanza di matrimonio il nucleo familiare sia stato di fatto sostentato unicamente attraverso il proprio stipendio, gestito in via esclusiva dalla moglie, che tuttavia ha sperperato il denaro, causando un'ingente esposizione debitoria. In aggiunta, la resistente si sarebbe disinteressata delle necessità della prole e del marito, non sostenendolo nemmeno durante il percorso di disintossicazione presso il
SERT e quello intrapreso dal maggio 2024 presso il NOA. Pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale, l'affido condiviso delle figlie minori, la regolamentazione del proprio diritto Per_ di visita e la previsione a proprio carico di un concorso al mantenimento delle figlie e Per_1
in ragione di € 200,00 mensili ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie.
[...]
Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione della vita coniugale Controparte_1 offerta dal ricorrente ed esponendo di avere un ottimo rapporto con la prole, essendosi sempre presa occupata delle necessità del nucleo familiare e deducendo come la crisi coniugale, sia stata determinata dalla dipendenza da alcool del marito. Pertanto, aderendo alla domanda di pronuncia sullo status, ha chiesto l'affidamento congiunto delle figlie minori, nonché il concorso del padre al mantenimento ordinario della prole e al 70% delle spese straordinarie, nonché la previsione in proprio favore di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
Con decreto del 10/12/2024, il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti per il 27/2/2025. Nelle more dell'udienza fissata, le parti, con note depositate il 25/2/2025, hanno dato atto di avere trovato un accordo, cristallizzato nelle conclusioni congiunte riportate nel medesimo atto.
In seguito, il Tribunale, preso atto dell'intervenuta consensualizzazione del ricorso, ha pronunciato la sentenza non definitiva di separazione dei coniugi, n. 124/2025, pubblicata il 12.03.2025, Per_ disponendo l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, nonché la previsione che il padre possa vedere le figlie due volte alla settimana. In punto economico ha disposto un contributo a carico del padre e a favore della moglie di euro 200 per ciascuna figlia minore a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché euro 300 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della madre. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, con assegnazione alle parti di un termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, decorrente dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate. In particolare, il ricorrente ha chiesto di confermare la propria volontà di divorziare alle condizioni concordate in sede di separazione, evidenziando che l'assegno di mantenimento della moglie, previsto in sede di separazione, dovrà cessare con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Di contro la resistente ha chiesto la conferma delle medesime condizioni congiunte concordate in sede di separazione, con riconoscimento anche a favore della figlia del contributo al mantenimento a favore Persona_3 della prole, avendo quest'ultima cessato attività lavorativa a far data dal 13.09.2025 e la conferma del contributo al mantenimento pari ad euro 300 disposto a favore della resistente a titolo di assegno divorzile.
Con decreto del Presidente relatore del 15.10.2025, a fronte della mancata conferma integrale delle condizioni di separazione, è stata fissata udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il
Tribunale, in camera di consiglio ha trattenuto la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni delle parti:
PARTE RICORRENTE insiste nella richiesta di divorzio giudiziale non essendovi il consenso sull'assegno divorzile
PARTE RESISTENTE ritiene non revocabile il consenso prestato anche in merito all'assegno di mantenimento divorzile.
2. Motivi della decisione. La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Ciò detto, occorre osservare come in ordine all'affido condiviso, al collocamento, all'assegnazione della casa coniugale, al mantenimento ordinario e straordinario a favore delle figlie minori Per_1
Per_
e , al percepimento integrale dell'assegno unico da parte della resistente, non sussiste alcun
[...] conflitto tra le parti, avendo le stesse, nelle proprie conclusioni, aderito integralmente alle condizioni di separazione. Pertanto, quanto ai predetti profili, il Tribunale ritiene opportuno confermare quanto indicato nella sentenza appena richiamata.
Tanto premesso, quanto alla domanda, formulata da parte resistente, relativa al riconoscimento del contributo al mantenimento a carico del padre e a favore della figlia maggiorenne, si osserva Per_3 quanto segue. Invero, con le note scritte depositate nel termine assegnate, la sig.ra ha dato CP_1 atto dell'intervenuto mutamento della situazione lavorativa della figlia essendo rimasta Per_3 quest'ultima priva di occupazione, a far tempo dal 13.09.2025, a fronte della scadenza del contratto di lavoro stagionale, stipulato in precedenza, presso il locale “Le Officine” di Pescate. Al riguardo si osserva tuttavia che secondo l'orientamento consolidato espresso sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, “il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare” (Cass. Civ. 8 febbraio 2023, n. 3769).
Si ritiene pertanto che la scadenza del contratto di lavoro stagionale non sia idonea di per sé a determinare l'obbligo di mantenimento in capo al genitore, i cui presupposti sono venuti meno, avuto riguardo peraltro alla mancata prova della predetta circostanza nella presente sede.
Con riguardo invece alla domanda relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile, avanzata da parte resistente, occorre anzitutto prendere atto che la parte ricorrente aveva espresso il consenso esclusivamente sull'assegno di mantenimento, ma non anche sull'assegno divorzile e, a tal riguardo
è nota la differenza intercorrente tra i presupposti dell'assegno separativo rispetto all'assegno divorzile. Infatti, la giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto ha dichiarato che "la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio."(cfr. Cass. n. 12196/2017).
Tanto premesso, risulta comunque fondata e meritevole di accoglimento la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono. Nella fattispecie in esame emerge la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento a favore di parte resistente dell'assegno divorzile, inteso nella sua concezione assistenziale, compensativa e perequativa, avendo la parte richiedente provato la mancanza di autosufficienza economica, non dovuta a colpevole inerzia, lo squilibrio effettivo e non di modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali tra le parti. Con riguardo al reddito della resistente, la stessa ha dedotto di percepire unicamente quale entrata mensile la somma di euro 300,00 a titolo di assegno di invalidità, come peraltro documentato dal verbale di invalidità civile al 90% e perdita permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (doc. 3 fascicolo parte resistente). Di contro il sig. ha esposto Per_1 di svolgere attività di operaio specializzato, con contratto a tempo indeterminato, da cui percepisce un reddito annuo di circa 24.000,00 euro, come dichiarato dallo stesso.
La percentuale d'invalidità documentata esclude qualsiasi profilo di colpevole inerzia rispetto al dovere di autosufficienza economica e certamente giustifica anzitutto la natura assistenziale dell'assegno. Inoltre, in merito, occorre tenere in considerazione la circostanza che la sig.ra CP_1 di anni 56 al momento dell'instaurazione del presente giudizio, durante tutto il periodo matrimoniale, si sia integralmente dedicata alla conduzione del menage familiare e alla cura dei cinque figli, garantendo in tal modo al ricorrente di dedicarsi pienamente all'attività lavorativa, nello spirito di collaborazione tra le parti e solidarietà familiare.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/12/2023, n.35434; ex multis: cfr.
Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7205; Cass. Civ., n. 18287 del 2018, Cass. Civ., n. 21926 del
2019).
Pertanto, in virtù della supra ricostruzione, ritiene codesto Tribunale sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla resistente di percepire l'assegno divorzile, ritenuto integralmente satisfattivo della funzione assistenziale, compensativa e perequativa, nella misura pari ad euro 300,00 mensili.
La reciproca soccombenza rispetto alle domande formulate giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Calolziocorte il
24/06/2000 tra e con atto iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte I, numero
7),
Per_ AFFIDA le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento presso la madre. Il padre potrà vedere le figlie due volte alla settimana, nel pieno rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali delle ragazze;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Carenno, via Scaletta n. 7, alla sig.ra CP_1
PONE A CARICO del padre un contributo al mantenimento per le due figlie minorenni e non Per_ economicamente autosufficienti e di € 200,00 al mese per ciascuna complessivi Persona_1
€ 400,00), indicizzati annualmente secondo ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario alla signora entro il 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate dal CP_1
Protocollo in uso a questo Tribunale, secondo lo schema che segue:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione
a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'Assegno Unico sarà corrisposto interamente alla sig.ra CP_1
PONE A CARICO di la corresponsione in favore della signora Parte_1 [...] della somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da CP_1 corrispondere a titolo di assegno divorzile a mezzo bonifico bancario da effettuare entro il giorno 25 di ogni mese, dalla domanda;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio AR Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EC
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio AR Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1913/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/12/1971 e residente a [...]N. 7 23802 CARENNO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. SCAINELLI PAOLO,
ricorrente;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a VIA SCALETTA N. 7 23802 CARENNO ITALIA, con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI
FRANCESCA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE Il sottoscritto avv. Paolo Scainelli, in ottemperanza del termine fissato per il 10.10.2025 per il deposito delle note contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni concordate per il divorzio, espone quanto segue:
1. Il sig. conferma la propria volontà di divorziare alle condizioni Parte_1 concordate in sede di separazione, ma evidenzia la discordanza con la moglie sul trattamento economico alla stessa riservato. Infatti in sede di separazione congiunta le parti erano addivenute ad un accordo circa il mantenimento riservato al marito alla consorte, mantenimento che lo stesso ritiene debba naturalmente cessare con la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civile del matrimonio. La moglie, invece, ritiene che con il divorzio ella debba essere destinataria di un assegno divorzile. Sul punto, dunque, v'è divergenza e non sussiste concordanza di opinioni. Oltre a ciò sono mutate le condizioni personali delle parti, sicché anche altri aspetti della stessa non sono più attuali.
Ciò premesso, non sussistendo consenso sulle condizioni del divorzio, parte ricorrente chiede
Che il divorzio venga trasformato in giudiziale con la concessione dei termini per memoria integrativa che tenga luogo del ricorso introduttivo in materia di divorzio e successive memorie Artt.
473-bis.17 e 473-bis.28 c.p.c. Ovvero, qualora non si possa disporre mutamento del rito da contenzioso a giudiziale, cancellare la causa dal ruolo senza nulla statuire sulle spese;
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE
Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia rimettere la causa in decisione e confermare le medesime condizioni economiche concordate in sede di separazione congiunta, sia a titolo di contributo al mantenimento della prole non economicamente autosufficiente ( e Persona_1 Per_2
), riconoscendo il medesimo contributo al mantenimento anche in favore della figlia
[...] [...]
in considerazione della mutata situazione lavorativa e ciò sino al raggiungimento Per_3 dell'indipendenza economica della stessa, sia in punto di assegno divorzile, con riconoscimento dello stesso nella misura di € 300,00 in favore della resistente.
In subordine, chiede la concessione dei termini per memorie, in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo. Con ricorso cumulativo per la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio, ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
esponendo di avere contratto con la stessa matrimonio civile in data 24.06.2000 e Controparte_1 che da detta unione sono nati i figli 5 figli , nato a [...] il [...], maggiorenne Persona_4 ed economicamente autosufficiente, nato a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_5 economicamente autosufficiente, nata a [...] il [...], Persona_6 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nata a [...] il Persona_1
20.01.2009 e nata a [...] il [...], entrambe minorenni. Persona_2
Il ricorrente ha esposto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deducendo come in costanza di matrimonio il nucleo familiare sia stato di fatto sostentato unicamente attraverso il proprio stipendio, gestito in via esclusiva dalla moglie, che tuttavia ha sperperato il denaro, causando un'ingente esposizione debitoria. In aggiunta, la resistente si sarebbe disinteressata delle necessità della prole e del marito, non sostenendolo nemmeno durante il percorso di disintossicazione presso il
SERT e quello intrapreso dal maggio 2024 presso il NOA. Pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale, l'affido condiviso delle figlie minori, la regolamentazione del proprio diritto Per_ di visita e la previsione a proprio carico di un concorso al mantenimento delle figlie e Per_1
in ragione di € 200,00 mensili ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie.
[...]
Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione della vita coniugale Controparte_1 offerta dal ricorrente ed esponendo di avere un ottimo rapporto con la prole, essendosi sempre presa occupata delle necessità del nucleo familiare e deducendo come la crisi coniugale, sia stata determinata dalla dipendenza da alcool del marito. Pertanto, aderendo alla domanda di pronuncia sullo status, ha chiesto l'affidamento congiunto delle figlie minori, nonché il concorso del padre al mantenimento ordinario della prole e al 70% delle spese straordinarie, nonché la previsione in proprio favore di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
Con decreto del 10/12/2024, il Presidente ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti per il 27/2/2025. Nelle more dell'udienza fissata, le parti, con note depositate il 25/2/2025, hanno dato atto di avere trovato un accordo, cristallizzato nelle conclusioni congiunte riportate nel medesimo atto.
In seguito, il Tribunale, preso atto dell'intervenuta consensualizzazione del ricorso, ha pronunciato la sentenza non definitiva di separazione dei coniugi, n. 124/2025, pubblicata il 12.03.2025, Per_ disponendo l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, nonché la previsione che il padre possa vedere le figlie due volte alla settimana. In punto economico ha disposto un contributo a carico del padre e a favore della moglie di euro 200 per ciascuna figlia minore a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché euro 300 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e il percepimento integrale dell'assegno unico a favore della madre. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, con assegnazione alle parti di un termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di dodici mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, decorrente dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate. In particolare, il ricorrente ha chiesto di confermare la propria volontà di divorziare alle condizioni concordate in sede di separazione, evidenziando che l'assegno di mantenimento della moglie, previsto in sede di separazione, dovrà cessare con la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Di contro la resistente ha chiesto la conferma delle medesime condizioni congiunte concordate in sede di separazione, con riconoscimento anche a favore della figlia del contributo al mantenimento a favore Persona_3 della prole, avendo quest'ultima cessato attività lavorativa a far data dal 13.09.2025 e la conferma del contributo al mantenimento pari ad euro 300 disposto a favore della resistente a titolo di assegno divorzile.
Con decreto del Presidente relatore del 15.10.2025, a fronte della mancata conferma integrale delle condizioni di separazione, è stata fissata udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il
Tribunale, in camera di consiglio ha trattenuto la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni delle parti:
PARTE RICORRENTE insiste nella richiesta di divorzio giudiziale non essendovi il consenso sull'assegno divorzile
PARTE RESISTENTE ritiene non revocabile il consenso prestato anche in merito all'assegno di mantenimento divorzile.
2. Motivi della decisione. La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Ciò detto, occorre osservare come in ordine all'affido condiviso, al collocamento, all'assegnazione della casa coniugale, al mantenimento ordinario e straordinario a favore delle figlie minori Per_1
Per_
e , al percepimento integrale dell'assegno unico da parte della resistente, non sussiste alcun
[...] conflitto tra le parti, avendo le stesse, nelle proprie conclusioni, aderito integralmente alle condizioni di separazione. Pertanto, quanto ai predetti profili, il Tribunale ritiene opportuno confermare quanto indicato nella sentenza appena richiamata.
Tanto premesso, quanto alla domanda, formulata da parte resistente, relativa al riconoscimento del contributo al mantenimento a carico del padre e a favore della figlia maggiorenne, si osserva Per_3 quanto segue. Invero, con le note scritte depositate nel termine assegnate, la sig.ra ha dato CP_1 atto dell'intervenuto mutamento della situazione lavorativa della figlia essendo rimasta Per_3 quest'ultima priva di occupazione, a far tempo dal 13.09.2025, a fronte della scadenza del contratto di lavoro stagionale, stipulato in precedenza, presso il locale “Le Officine” di Pescate. Al riguardo si osserva tuttavia che secondo l'orientamento consolidato espresso sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, “il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare” (Cass. Civ. 8 febbraio 2023, n. 3769).
Si ritiene pertanto che la scadenza del contratto di lavoro stagionale non sia idonea di per sé a determinare l'obbligo di mantenimento in capo al genitore, i cui presupposti sono venuti meno, avuto riguardo peraltro alla mancata prova della predetta circostanza nella presente sede.
Con riguardo invece alla domanda relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile, avanzata da parte resistente, occorre anzitutto prendere atto che la parte ricorrente aveva espresso il consenso esclusivamente sull'assegno di mantenimento, ma non anche sull'assegno divorzile e, a tal riguardo
è nota la differenza intercorrente tra i presupposti dell'assegno separativo rispetto all'assegno divorzile. Infatti, la giurisprudenza di legittimità espressasi sul punto ha dichiarato che "la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio."(cfr. Cass. n. 12196/2017).
Tanto premesso, risulta comunque fondata e meritevole di accoglimento la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono. Nella fattispecie in esame emerge la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento a favore di parte resistente dell'assegno divorzile, inteso nella sua concezione assistenziale, compensativa e perequativa, avendo la parte richiedente provato la mancanza di autosufficienza economica, non dovuta a colpevole inerzia, lo squilibrio effettivo e non di modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali tra le parti. Con riguardo al reddito della resistente, la stessa ha dedotto di percepire unicamente quale entrata mensile la somma di euro 300,00 a titolo di assegno di invalidità, come peraltro documentato dal verbale di invalidità civile al 90% e perdita permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (doc. 3 fascicolo parte resistente). Di contro il sig. ha esposto Per_1 di svolgere attività di operaio specializzato, con contratto a tempo indeterminato, da cui percepisce un reddito annuo di circa 24.000,00 euro, come dichiarato dallo stesso.
La percentuale d'invalidità documentata esclude qualsiasi profilo di colpevole inerzia rispetto al dovere di autosufficienza economica e certamente giustifica anzitutto la natura assistenziale dell'assegno. Inoltre, in merito, occorre tenere in considerazione la circostanza che la sig.ra CP_1 di anni 56 al momento dell'instaurazione del presente giudizio, durante tutto il periodo matrimoniale, si sia integralmente dedicata alla conduzione del menage familiare e alla cura dei cinque figli, garantendo in tal modo al ricorrente di dedicarsi pienamente all'attività lavorativa, nello spirito di collaborazione tra le parti e solidarietà familiare.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 19/12/2023, n.35434; ex multis: cfr.
Cassazione civile sez. I, 18/03/2024, n.7205; Cass. Civ., n. 18287 del 2018, Cass. Civ., n. 21926 del
2019).
Pertanto, in virtù della supra ricostruzione, ritiene codesto Tribunale sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla resistente di percepire l'assegno divorzile, ritenuto integralmente satisfattivo della funzione assistenziale, compensativa e perequativa, nella misura pari ad euro 300,00 mensili.
La reciproca soccombenza rispetto alle domande formulate giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Calolziocorte il
24/06/2000 tra e con atto iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte I, numero
7),
Per_ AFFIDA le figlie minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento presso la madre. Il padre potrà vedere le figlie due volte alla settimana, nel pieno rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali delle ragazze;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Carenno, via Scaletta n. 7, alla sig.ra CP_1
PONE A CARICO del padre un contributo al mantenimento per le due figlie minorenni e non Per_ economicamente autosufficienti e di € 200,00 al mese per ciascuna complessivi Persona_1
€ 400,00), indicizzati annualmente secondo ISTAT, da versarsi a mezzo bonifico bancario alla signora entro il 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate dal CP_1
Protocollo in uso a questo Tribunale, secondo lo schema che segue:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione
a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'Assegno Unico sarà corrisposto interamente alla sig.ra CP_1
PONE A CARICO di la corresponsione in favore della signora Parte_1 [...] della somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da CP_1 corrispondere a titolo di assegno divorzile a mezzo bonifico bancario da effettuare entro il giorno 25 di ogni mese, dalla domanda;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio AR Tremolada