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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/08/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 1077 /2024
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1077/2024 promossa con ricorso in appello depositato in data 22.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18.02.2025
OGGETTO: d a
Opp. all'ord. di rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Bacillieri, Parte_1
ingiunzione ex artt. 22 e giusta procura allegata al ricorso in primo grado
APPELLANTE ss. L.689/81 (escluse c o n t r o sanzioni per em
[...]
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, giusta procura agli atti pagina 1 di 9 APPELLATO
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1210/2024 in data 23.05.2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
• in via principale, nel merito: annullare il processo verbale di (accertamento e trasgressione) contestazione di illecito amministrativo n. 02/2023 d.d. 06.03.2023 del Nucleo
[...] per Controparte_2
infondatezza e insussistenza delle contestazioni formulate, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, annullare l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.
30/23 per l'importo complessivo di euro 6.000,00 emessa dall'Autorità
[...]
; Controparte_3
• in via istruttoria: disporre l'ammissione di prova per testi sulle circostanze così come esposte in narrativa, da intendersi sin d'ora capitolate premessa alle stesse la locuzione
“vero che”; con riserva di specifica formulazione dei capitoli di prova nei termini concedendi;
si indicano sin d'ora quali testimoni:
- Carabiniere Forestale presso Nucleo Carabinieri CITES Testimone_1
Forlì Cesena, Via A. Gramsci n. 152, Forlì (FC);
- Carabiniere Forestale presso Nucleo Carabinieri CITES Testimone_2
Forlì Cesena, Via A. Gramsci n. 152, Forlì (FC);
- Dott. , presso Ambulatorio Veterinario Cerchione, Via Testimone_3
F. Turati n. 10, Savignano sul Rubicone (FC);
- , presso ANCA – Associazione Nazionale Commercianti di Testimone_4
Animali, Circonvallazione E. Sacchetti n. 33, Cervia (RA);
In ogni caso:
pagina 2 di 9 Condannarsi parte appellata a rifondere integralmente a Parte_1
personalmente e in qualità di titolare della ditta “Minizoo di Rinaldi Denis” le spese e le competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a 15% ex d.m. n.
55/2014, c.n.a. e i.v.a. in misura di legge, con ripetizione di quanto eventualmente già versato.
Dell'appellata rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e, comunque, infondato, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in data 24.07.2023 ex art. 22 L. 689/1981, il sig. Pt_1
titolare della ditta individuale MiniZoo, proponeva opposizione
[...]
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 30/2023 del 22.06.2022 emessa da
Autorità Controparte_3
con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.000,00= CP_1
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all'art. 5, commi 5 bis e 6, L. n. 150/1992 e di cui agli artt. 4 e 6 D.M. 8 gennaio 2002, per aver tardivamente effettuato sul registro CITES (oltre i 30 giorni dall'acquisizione) la registrazione di movimentazioni in entrata su registri
CITES di allegato A n. EA/8609/2021 e n. EA/8653/2022 di n. 6 esemplari di
“Testudo graeca” e di n. 10 esemplari di “Testudo hermanni”. L'ordinanza faceva seguito al verbale di contestazione n. 272023 Reg. Nucleo CITES nel quale veniva accertata la violazione “art. 5, comma 5-bis, della Legge n°
150/92 e s.m.i. sanzionato dall'art. 5, comma 6, della stessa Legge cosi come previsto dall'art.6 del Decreto Ministeriale del 08.01.2002 e s.m.i. in relazione all'inottemperanza alle disposizioni dell'art. 4 comma 3 del medesimo Decreto
Ministeriale e s.m.i.” per la seguente infrazione: “Registrazione di operazioni, nel registro di carico e scarico, oltre i trenta giorni dall'acquisizione detenzione stessa di esemplari inclusi nell'allegato A del Reg. n. CE 338/97 e
s.m.i.”. Il verbale richiamava l'accertamento eseguito in data 04.02.2023 pagina 3 di 9 presso il Centro Grana Padano Arena in comune di Mantova, via Melchiorre
Gioia n. 3, nell'ambito dell'evento "Esotika Pet Show Italia", per eseguirvi un controllo ai fini CITES e più precisamente per verificare la regolare detenzione degli esemplari esposti in vendita. “Durante il sopralluogo, si procedeva, a verificare, a campione, gli esemplari esposti in vendita presso lo stand della Ditta di (vedi Verbale di sopralluogo del Pt_2 Parte_1
04/02/2023 parte integrante del presente Processo Verbale) in particolare gli esemplari di Testudo spp. inclusi in allegato A del Reg. n. CE 338/97 e s.m.i. e di cui veniva acquisita in copia la certificazione CITES;
successivamente in applicazione della Legge 150/92 e s.m.l. veniva chiesto al sig. Parte_1
l'esibizione dei registri CITES EA in suo possesso. … Dall'esame della documentazione acquisita dai militari verbalizzanti e da quella successivamente presentata dalla ditta in Parte_3
particolare dai timbri apposti sulle licenze di importazione ai sensi dell'art. 5 com. 3 Legge 150/92 e s.m.i., dalle bolle doganali e dalla certificazione medico veterinaria si accertava che la registrazione sugli appositi registri
CITES, degli esemplari di . oggetto del controllo, è avvenuta oltre Parte_4
il termine di 30 (trenta) giorni previsti dalla normativa CITES vigente ciò infatti è documentato dalle date riportate sui timbri apposti sulle licenze di importazione, sulla bolla doganale e sui documenti veterinari che comprovano che l'acquisizione degli esemplari è avvenuta oltre il termine di trenta giorni utili per l'annotazione sui registri di carico e scarico CITES”.
L'opponente lamentava l'insussistenza della violazione: deduceva che gli esemplari, dopo essere stati importati, erano stati tempestivamente iscritti nel registro, dapprima mediante una registrazione cumulativa e, successivamente - ricevuti i certificati (in previsione della rivendita, dopo l'inoculazione dei microchip) - mediante una registrazione individuale;
aggiungeva che il ritardo nell'emissione dei certificati da parte dell'autorità competente non era ad esso ascrivibile, decorrendo il termine per la registrazione dall'effettiva pagina 4 di 9 disponibilità del documento.
2. Controparte_1
, si costituiva
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con sentenza n. 1210/2024 del 23.05.2024 il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione: “Invero la norma dispone che l'iscrizione nel registro debba avvenire entro 30 giorni dall'acquisizione o detenzione. La registrazione cumulativa non è prevista e, d'altro canto, è in palese contrasto con la ratio della legge, che è quella di consentire la tracciabilità delle specie protette in ogni momento. La tracciabilità non può che essere riferita al singolo esemplare, e non ad un gruppo di esemplari, genericamente individuati mediante l'indicazione del loro numero e/o delle loro misure. Se la registrazione cumulativa fosse stata sufficiente, non vi sarebbe stato bisogno della successiva registrazione individuale, che il ricorrente ha effettuato, sia pure in ritardo, a dimostrazione del fatto che era consapevole della necessità dell'adempimento. Ad ulteriore conferma che la tracciabilità deve essere individuale si sottolinea che, per l'importazione, è necessaria la marcatura di ogni singolo esemplare (art. 64 reg. UE n. 865/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), a nulla rilevando la circostanza che, nella fattispecie concreta, l'importazione sia avvenuta senza inoculazione dei microchip, effettuata successivamente a cura del ricorrente. Infatti, dopo l'importazione, questi aveva avuto tutto il tempo per effettuare la marcatura ed effettuare la registrazione di ogni singolo esemplare nei 30 giorni dalla sua detenzione.
In ogni caso, il dies a quo del termine per effettuare la registrazione non è quello del rilascio del certificato, bensì quello dell'acquisizione o detenzione dell'animale. Nella fattispecie concreta, pertanto, il termine decorreva dal momento dell'importazione”. pagina 5 di 9 4. ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
gravata.
5. Controparte_1
si è costituito,
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 18.02.2025, a seguito della discussione orale, la causa, previa discussione, è stata posta in decisione con lettura del dispositivo all'esito della Camera di Consiglio.
MOTIVI
Con un unico motivo, l'appellante lamenta l'”errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie in relazione all' interpretazione della norma violata” deducendo di aver seguito le indicazioni fornite dalla Autorità
CITES di Forlì-Cesena, competente territorialmente, la quale avrebbe prescritto alla ditta “MiniZoo di Rinaldi Denis” di provvedere a iscrivere l'intera partita sul registro di carico e scarico tramite licenza di importazione cumulativa ogniqualvolta riceveva un carico di esemplari;
di aver provveduto, solo successivamente, sempre su indicazione della CITES anzidetta, all'identificazione individuale degli animali importati per la successiva rivendita al dettaglio, mediante inoculazione dei relativi microchip ed, una volta eseguita tale pratica, attenendosi alle segnalazioni dell'Autorità, di aver richiesta al competente Ufficio, ovvero al Nucleo Carabinieri CITES di Forlì-
Cesena, l'emissione dei certificati individuali per ogni esemplare, provvedendo entro 30 giorni a elidere (scaricare) la registrazione cumulativa dell'intera partita importata e a iscrivere (caricare) sul registro i singoli esemplare originariamente appartenenti alla stessa. Invocava, pertanto, la sussistenza della buona fede. Deduceva, inoltre, che tutte le iscrizioni sul registro di carico e scarico - dapprima quella cumulativa dell'intera partita entro 30 giorni dall'acquisizione degli animali e successivamente quelle individuali dei singoli esemplari entro sempre 30 giorni dal rilascio dei relativi pagina 6 di 9 certificati da parte del Gruppo di Forlì Cesena- Nucleo Cites - risultavano tempestive siccome sarebbe comprovato dai doc. nn.
6-7 nei quali erano allegate, tra l'altro, le copie delle pagine del registro di carico e scarico aziendale vidimate dal CITES di Forlì-Cesena e la licenza di importazione convalidata dalla Guardia di Finanza di Fiumicino relative agli esemplari in questione. Pertanto, dette operazioni sarebbero state controllate e approvate sia dalla Guardia di Finanza di Fiumicino che dal Gruppo Forlì Cesena – Nucleo
CITES dei Carabinieri Forestali, le quali non avevano mai ravvisato la tardività contestata.
Il Controparte_1
ha eccepito che
[...]
l'opponente non ha mai dimostrato, nel giudizio di prime cure, di aver ricevuto erronee indicazioni da parte dell'Autorità romagnola. L'unico parametro di rilievo ai fini dell'illecito sarebbe il momento dell'importazione/acquisto/detenzione degli animali in questione, termine dal quale decorrerebbero i 30 giorni che sarebbero più che sufficienti per provvedere all'inoculazione del microchip e alla registrazione di ciascun singolo esemplare. La registrazione cumulativa sarebbe contraria alla ratio della norma.
L'appello non merita accoglimento.
L'art. 4, co. 3, D.M. 8 gennaio 2002 indica chiaramente la detenzione/acquisizione dell'animale quale dies a quo ai fini dell'obbligo di registrazione nei 30 gg. Nel caso di specie, detto termine decorre dalla data di importazione siccome risultante dalle bolle doganali.
La ratio della norma è quella di garantire la puntuale tracciabilità di ogni singolo esemplare di specie protetta, finalità che è impedita da una registrazione cumulativa. Ogni esemplare ha una propria identità giuridica e commerciale autonoma ed indipendente. Una registrazione cumulativa impedisce la tracciabilità per ciascun singolo esemplare, in contrasto con gli pagina 7 di 9 obiettivi della Convenzione di Washington e del Regolamento CE n. 338/97.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, se la registrazione cumulativa fosse stata sufficiente, non sarebbe stata necessaria la successiva registrazione individuale, che il ricorrente ha effettuato, sia pure in ritardo, a dimostrazione del fatto che era consapevole della necessità dell'adempimento individuale.
Ad ulteriore conferma che la tracciabilità deve essere individuale, l'art. 64 del
Reg. UE n. 865/2006 prevede la necessaria marcatura di ogni singolo esemplare per l'importazione. Nei 30 giorni dall'importazione poteva essere effettuata sia l'inoculazione del microchip sia la registrazione nel registro
CITES per ogni singolo esemplare.
Quanto alla dedotta buona fede derivante dal presunto affidamento sulle indicazioni dell'Autorità CITES di Forlì-Cesena, deve rilevarsi che l'appellante non ha tempestivamente introdotto nel giudizio di prime cure articolate e specifiche istanze istruttorie essendosi limitato genericamente a richiamare le
“circostanze così come esposte in narrativa”, così come del resto riportato nel ricorso in appello. In ogni caso, l'appellante non potrebbe comunque invocare a propria scusa l'ignoranza di una norma imperativa, trattandosi di normativa di settore che un imprenditore operante nel commercio di specie protette non può e non deve ignorare, indipendentemente da qualsivoglia dichiarazione e/o suggerimento proveniente da terzi.
Il ritardo nell'adempimento è circostanza pacifica e non contestata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, i 30 giorni previsti dalla normativa erano più che sufficienti per provvedere all'inoculazione del microchip e alla registrazione di ciascun singolo esemplare.
La sentenza di primo grado ha, dunque, correttamente interpretato la normativa di settore, individuando nel momento dell'importazione il dies a quo del termine per la registrazione e riconoscendo l'illegittimità della registrazione cumulativa in contrasto con la ratio della normativa CITES volta pagina 8 di 9 a garantire la tracciabilità individuale di ogni singolo esemplare.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore €
6.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna alla rifusione in favore dell'appellato delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva ed € 956,00 per la fase decisoria), oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed
IVA se dovuta);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18.02.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 1077 /2024
Dott. Marialuisa Tezza Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1077/2024 promossa con ricorso in appello depositato in data 22.11.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18.02.2025
OGGETTO: d a
Opp. all'ord. di rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Bacillieri, Parte_1
ingiunzione ex artt. 22 e giusta procura allegata al ricorso in primo grado
APPELLANTE ss. L.689/81 (escluse c o n t r o sanzioni per em
[...]
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, giusta procura agli atti pagina 1 di 9 APPELLATO
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1210/2024 in data 23.05.2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
• in via principale, nel merito: annullare il processo verbale di (accertamento e trasgressione) contestazione di illecito amministrativo n. 02/2023 d.d. 06.03.2023 del Nucleo
[...] per Controparte_2
infondatezza e insussistenza delle contestazioni formulate, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, annullare l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.
30/23 per l'importo complessivo di euro 6.000,00 emessa dall'Autorità
[...]
; Controparte_3
• in via istruttoria: disporre l'ammissione di prova per testi sulle circostanze così come esposte in narrativa, da intendersi sin d'ora capitolate premessa alle stesse la locuzione
“vero che”; con riserva di specifica formulazione dei capitoli di prova nei termini concedendi;
si indicano sin d'ora quali testimoni:
- Carabiniere Forestale presso Nucleo Carabinieri CITES Testimone_1
Forlì Cesena, Via A. Gramsci n. 152, Forlì (FC);
- Carabiniere Forestale presso Nucleo Carabinieri CITES Testimone_2
Forlì Cesena, Via A. Gramsci n. 152, Forlì (FC);
- Dott. , presso Ambulatorio Veterinario Cerchione, Via Testimone_3
F. Turati n. 10, Savignano sul Rubicone (FC);
- , presso ANCA – Associazione Nazionale Commercianti di Testimone_4
Animali, Circonvallazione E. Sacchetti n. 33, Cervia (RA);
In ogni caso:
pagina 2 di 9 Condannarsi parte appellata a rifondere integralmente a Parte_1
personalmente e in qualità di titolare della ditta “Minizoo di Rinaldi Denis” le spese e le competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a 15% ex d.m. n.
55/2014, c.n.a. e i.v.a. in misura di legge, con ripetizione di quanto eventualmente già versato.
Dell'appellata rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e, comunque, infondato, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in data 24.07.2023 ex art. 22 L. 689/1981, il sig. Pt_1
titolare della ditta individuale MiniZoo, proponeva opposizione
[...]
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 30/2023 del 22.06.2022 emessa da
Autorità Controparte_3
con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.000,00= CP_1
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all'art. 5, commi 5 bis e 6, L. n. 150/1992 e di cui agli artt. 4 e 6 D.M. 8 gennaio 2002, per aver tardivamente effettuato sul registro CITES (oltre i 30 giorni dall'acquisizione) la registrazione di movimentazioni in entrata su registri
CITES di allegato A n. EA/8609/2021 e n. EA/8653/2022 di n. 6 esemplari di
“Testudo graeca” e di n. 10 esemplari di “Testudo hermanni”. L'ordinanza faceva seguito al verbale di contestazione n. 272023 Reg. Nucleo CITES nel quale veniva accertata la violazione “art. 5, comma 5-bis, della Legge n°
150/92 e s.m.i. sanzionato dall'art. 5, comma 6, della stessa Legge cosi come previsto dall'art.6 del Decreto Ministeriale del 08.01.2002 e s.m.i. in relazione all'inottemperanza alle disposizioni dell'art. 4 comma 3 del medesimo Decreto
Ministeriale e s.m.i.” per la seguente infrazione: “Registrazione di operazioni, nel registro di carico e scarico, oltre i trenta giorni dall'acquisizione detenzione stessa di esemplari inclusi nell'allegato A del Reg. n. CE 338/97 e
s.m.i.”. Il verbale richiamava l'accertamento eseguito in data 04.02.2023 pagina 3 di 9 presso il Centro Grana Padano Arena in comune di Mantova, via Melchiorre
Gioia n. 3, nell'ambito dell'evento "Esotika Pet Show Italia", per eseguirvi un controllo ai fini CITES e più precisamente per verificare la regolare detenzione degli esemplari esposti in vendita. “Durante il sopralluogo, si procedeva, a verificare, a campione, gli esemplari esposti in vendita presso lo stand della Ditta di (vedi Verbale di sopralluogo del Pt_2 Parte_1
04/02/2023 parte integrante del presente Processo Verbale) in particolare gli esemplari di Testudo spp. inclusi in allegato A del Reg. n. CE 338/97 e s.m.i. e di cui veniva acquisita in copia la certificazione CITES;
successivamente in applicazione della Legge 150/92 e s.m.l. veniva chiesto al sig. Parte_1
l'esibizione dei registri CITES EA in suo possesso. … Dall'esame della documentazione acquisita dai militari verbalizzanti e da quella successivamente presentata dalla ditta in Parte_3
particolare dai timbri apposti sulle licenze di importazione ai sensi dell'art. 5 com. 3 Legge 150/92 e s.m.i., dalle bolle doganali e dalla certificazione medico veterinaria si accertava che la registrazione sugli appositi registri
CITES, degli esemplari di . oggetto del controllo, è avvenuta oltre Parte_4
il termine di 30 (trenta) giorni previsti dalla normativa CITES vigente ciò infatti è documentato dalle date riportate sui timbri apposti sulle licenze di importazione, sulla bolla doganale e sui documenti veterinari che comprovano che l'acquisizione degli esemplari è avvenuta oltre il termine di trenta giorni utili per l'annotazione sui registri di carico e scarico CITES”.
L'opponente lamentava l'insussistenza della violazione: deduceva che gli esemplari, dopo essere stati importati, erano stati tempestivamente iscritti nel registro, dapprima mediante una registrazione cumulativa e, successivamente - ricevuti i certificati (in previsione della rivendita, dopo l'inoculazione dei microchip) - mediante una registrazione individuale;
aggiungeva che il ritardo nell'emissione dei certificati da parte dell'autorità competente non era ad esso ascrivibile, decorrendo il termine per la registrazione dall'effettiva pagina 4 di 9 disponibilità del documento.
2. Controparte_1
, si costituiva
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con sentenza n. 1210/2024 del 23.05.2024 il Tribunale di Bergamo rigettava l'opposizione: “Invero la norma dispone che l'iscrizione nel registro debba avvenire entro 30 giorni dall'acquisizione o detenzione. La registrazione cumulativa non è prevista e, d'altro canto, è in palese contrasto con la ratio della legge, che è quella di consentire la tracciabilità delle specie protette in ogni momento. La tracciabilità non può che essere riferita al singolo esemplare, e non ad un gruppo di esemplari, genericamente individuati mediante l'indicazione del loro numero e/o delle loro misure. Se la registrazione cumulativa fosse stata sufficiente, non vi sarebbe stato bisogno della successiva registrazione individuale, che il ricorrente ha effettuato, sia pure in ritardo, a dimostrazione del fatto che era consapevole della necessità dell'adempimento. Ad ulteriore conferma che la tracciabilità deve essere individuale si sottolinea che, per l'importazione, è necessaria la marcatura di ogni singolo esemplare (art. 64 reg. UE n. 865/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), a nulla rilevando la circostanza che, nella fattispecie concreta, l'importazione sia avvenuta senza inoculazione dei microchip, effettuata successivamente a cura del ricorrente. Infatti, dopo l'importazione, questi aveva avuto tutto il tempo per effettuare la marcatura ed effettuare la registrazione di ogni singolo esemplare nei 30 giorni dalla sua detenzione.
In ogni caso, il dies a quo del termine per effettuare la registrazione non è quello del rilascio del certificato, bensì quello dell'acquisizione o detenzione dell'animale. Nella fattispecie concreta, pertanto, il termine decorreva dal momento dell'importazione”. pagina 5 di 9 4. ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
gravata.
5. Controparte_1
si è costituito,
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello.
6. All'udienza del 18.02.2025, a seguito della discussione orale, la causa, previa discussione, è stata posta in decisione con lettura del dispositivo all'esito della Camera di Consiglio.
MOTIVI
Con un unico motivo, l'appellante lamenta l'”errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie in relazione all' interpretazione della norma violata” deducendo di aver seguito le indicazioni fornite dalla Autorità
CITES di Forlì-Cesena, competente territorialmente, la quale avrebbe prescritto alla ditta “MiniZoo di Rinaldi Denis” di provvedere a iscrivere l'intera partita sul registro di carico e scarico tramite licenza di importazione cumulativa ogniqualvolta riceveva un carico di esemplari;
di aver provveduto, solo successivamente, sempre su indicazione della CITES anzidetta, all'identificazione individuale degli animali importati per la successiva rivendita al dettaglio, mediante inoculazione dei relativi microchip ed, una volta eseguita tale pratica, attenendosi alle segnalazioni dell'Autorità, di aver richiesta al competente Ufficio, ovvero al Nucleo Carabinieri CITES di Forlì-
Cesena, l'emissione dei certificati individuali per ogni esemplare, provvedendo entro 30 giorni a elidere (scaricare) la registrazione cumulativa dell'intera partita importata e a iscrivere (caricare) sul registro i singoli esemplare originariamente appartenenti alla stessa. Invocava, pertanto, la sussistenza della buona fede. Deduceva, inoltre, che tutte le iscrizioni sul registro di carico e scarico - dapprima quella cumulativa dell'intera partita entro 30 giorni dall'acquisizione degli animali e successivamente quelle individuali dei singoli esemplari entro sempre 30 giorni dal rilascio dei relativi pagina 6 di 9 certificati da parte del Gruppo di Forlì Cesena- Nucleo Cites - risultavano tempestive siccome sarebbe comprovato dai doc. nn.
6-7 nei quali erano allegate, tra l'altro, le copie delle pagine del registro di carico e scarico aziendale vidimate dal CITES di Forlì-Cesena e la licenza di importazione convalidata dalla Guardia di Finanza di Fiumicino relative agli esemplari in questione. Pertanto, dette operazioni sarebbero state controllate e approvate sia dalla Guardia di Finanza di Fiumicino che dal Gruppo Forlì Cesena – Nucleo
CITES dei Carabinieri Forestali, le quali non avevano mai ravvisato la tardività contestata.
Il Controparte_1
ha eccepito che
[...]
l'opponente non ha mai dimostrato, nel giudizio di prime cure, di aver ricevuto erronee indicazioni da parte dell'Autorità romagnola. L'unico parametro di rilievo ai fini dell'illecito sarebbe il momento dell'importazione/acquisto/detenzione degli animali in questione, termine dal quale decorrerebbero i 30 giorni che sarebbero più che sufficienti per provvedere all'inoculazione del microchip e alla registrazione di ciascun singolo esemplare. La registrazione cumulativa sarebbe contraria alla ratio della norma.
L'appello non merita accoglimento.
L'art. 4, co. 3, D.M. 8 gennaio 2002 indica chiaramente la detenzione/acquisizione dell'animale quale dies a quo ai fini dell'obbligo di registrazione nei 30 gg. Nel caso di specie, detto termine decorre dalla data di importazione siccome risultante dalle bolle doganali.
La ratio della norma è quella di garantire la puntuale tracciabilità di ogni singolo esemplare di specie protetta, finalità che è impedita da una registrazione cumulativa. Ogni esemplare ha una propria identità giuridica e commerciale autonoma ed indipendente. Una registrazione cumulativa impedisce la tracciabilità per ciascun singolo esemplare, in contrasto con gli pagina 7 di 9 obiettivi della Convenzione di Washington e del Regolamento CE n. 338/97.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, se la registrazione cumulativa fosse stata sufficiente, non sarebbe stata necessaria la successiva registrazione individuale, che il ricorrente ha effettuato, sia pure in ritardo, a dimostrazione del fatto che era consapevole della necessità dell'adempimento individuale.
Ad ulteriore conferma che la tracciabilità deve essere individuale, l'art. 64 del
Reg. UE n. 865/2006 prevede la necessaria marcatura di ogni singolo esemplare per l'importazione. Nei 30 giorni dall'importazione poteva essere effettuata sia l'inoculazione del microchip sia la registrazione nel registro
CITES per ogni singolo esemplare.
Quanto alla dedotta buona fede derivante dal presunto affidamento sulle indicazioni dell'Autorità CITES di Forlì-Cesena, deve rilevarsi che l'appellante non ha tempestivamente introdotto nel giudizio di prime cure articolate e specifiche istanze istruttorie essendosi limitato genericamente a richiamare le
“circostanze così come esposte in narrativa”, così come del resto riportato nel ricorso in appello. In ogni caso, l'appellante non potrebbe comunque invocare a propria scusa l'ignoranza di una norma imperativa, trattandosi di normativa di settore che un imprenditore operante nel commercio di specie protette non può e non deve ignorare, indipendentemente da qualsivoglia dichiarazione e/o suggerimento proveniente da terzi.
Il ritardo nell'adempimento è circostanza pacifica e non contestata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, i 30 giorni previsti dalla normativa erano più che sufficienti per provvedere all'inoculazione del microchip e alla registrazione di ciascun singolo esemplare.
La sentenza di primo grado ha, dunque, correttamente interpretato la normativa di settore, individuando nel momento dell'importazione il dies a quo del termine per la registrazione e riconoscendo l'illegittimità della registrazione cumulativa in contrasto con la ratio della normativa CITES volta pagina 8 di 9 a garantire la tracciabilità individuale di ogni singolo esemplare.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al
DM n. 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e 147/2022 (valore €
6.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna alla rifusione in favore dell'appellato delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva ed € 956,00 per la fase decisoria), oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed
IVA se dovuta);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18.02.2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
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